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G. la rocca - corso di diritto civile1 L’annullabilità 1. Le cause.

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Presentazione sul tema: "G. la rocca - corso di diritto civile1 L’annullabilità 1. Le cause."— Transcript della presentazione:

1 g. la rocca - corso di diritto civile1 L’annullabilità 1. Le cause

2 g. la rocca - corso di diritto civile2 L’annullabilità annullabilità Incapacità delle parti Vizi del consenso Conflitto di interessi Assenza delle condizioni per un ragionevole esercizio dell’autonomia privata

3 g. la rocca - corso di diritto civile3 L’annullabilità 2. Incapacità delle parti

4 g. la rocca - corso di diritto civile4 L’annullabilità  Incapacità = assenza di capacità (di agire), vale a dire della capacità di apprezzare adeguatamente i propri interessi e di saper prendere le decisioni conseguenti sul piano giuridico

5 g. la rocca - corso di diritto civile5 L’annullabilità Reazione Protezione del soggetto nel compimento degli atti (cura degli interessi) Sostituzione dell’incapace

6 g. la rocca - corso di diritto civile6 L’annullabilità “Incapacità delle parti. —  1. Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.  2. È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere” Art. 1425

7 g. la rocca - corso di diritto civile7 L’annullabilità incapacità Incapacità legale (art. 1425 1 ) Incapacità naturale (art. 1425 2 ) Minore età interdizione inabilitazione registri ufficialiNo tutela affidamento Situazione di fatto Tutela affidamento

8 g. la rocca - corso di diritto civile8 L’annullabilità 3. Incapacità legale: minore età

9 g. la rocca - corso di diritto civile9 L’annullabilità Art. 320 Esercente patria potestà + Autorizzazione giudice tutelare Massima formalizzazione

10 g. la rocca - corso di diritto civile10 L’annullabilità  V. però

11 g. la rocca - corso di diritto civile11 L’annullabilità  “Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età (c. 2); ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all'impugnazione del contratto” Art. 1426

12 g. la rocca - corso di diritto civile12 L’annullabilità Minore meno bisognoso di protezione: I) è scaltro; II) inganna; III) determina altrui affidamento

13 g. la rocca - corso di diritto civile13 L’annullabilità 4. Incapacità naturale

14 g. la rocca - corso di diritto civile14 L’annullabilità  “Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore” La fattispecie Art. 428 1

15 g. la rocca - corso di diritto civile15 L’annullabilità  “L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente” I contratti Art. 428 2

16 g. la rocca - corso di diritto civile16 L’annullabilità  Incapacità di intendere e volere

17 g. la rocca - corso di diritto civile17 L’annullabilità  Cass. civ., sez. I, 16-01-2007, n. 856.  Perché sussista uno stato di incapacità di intendere e di volere, causa di annullamento di un contratto, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, ed è sufficiente la loro menomazione, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente

18 g. la rocca - corso di diritto civile18 L’annullabilità attenzione Due ipotesi “totale privazione delle facoltà intellettive e volitive” “menomazione, tale … da impedire la formazione di una volontà cosciente” - Le due ipotesi si riferiscono a stadi diversi del processo volitivo (v. infra) - Problema: le due ipotesi hanno lo stesso regime ?

19 g. la rocca - corso di diritto civile19 L’annullabilità  Cass. civ., sez. lav., 08-03-2005, n. 4967.  L’incapacità naturale che rileva come causa di annullamento del negozio giuridico delle dimissioni consiste nella transitoria impossibilità, per un momentaneo stato di alterazione delle proprie condizioni fisiche o mentali, di rendersi conto del contenuto e degli effetti del medesimo, e non può essere provocata esclusivamente da un dispiacere, anche grave, a meno che questo non abbia provocato una patologica alterazione mentale.

20 g. la rocca - corso di diritto civile20 L’annullabilità  Cass. civ., sez. I, 16-01-2007, n. 856  L’incapacità di intendere e di volere dell’individuo, che abbia stipulato un contratto, di cui si chieda l’annullamento ai sensi dell’art. 428 c.c., può essere accertata in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, ed incorre in vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione il giudice, che non prenda in considerazione elementi indiziari e prove presuntive, pur accertati e rilevanti ai fini del giudizio

21 g. la rocca - corso di diritto civile21 L’annullabilità “Grave pregiudizio” Primo comma Presupposto per l’annullamento dell’atto Secondo comma Uno dei sintomi della malafede della controparte Art. 428

22 g. la rocca - corso di diritto civile22 L’annullabilità  Per l’annullamento dei contratti il tema della “malafede” della controparte è essenziale

23 g. la rocca - corso di diritto civile23 L’annullabilità incapacità Incapacità legale (art. 1425 1 ) Incapacità naturale (art. 1425 2 ) Minore età interdizione inabilitazione registri ufficialiNo tutela affidamento Situazione di fatto Tutela affidamento

24 L’annullabilità  “non obbligare i terzi ad un accertamento preventivo della realtà di quanto appare evidente, con intralcio gravissimo alla vita degli affari; [a] non rendere più lenta e faticosa e costosa l’attività giuridica in un momento storico dove tutto esige speditezza e sicurezza nella formazione dei rapporti giuridici e sociali” (D’Amelio, 1937) g. la rocca - corso di diritto civile24 affidamento

25 L’annullabilità g. la rocca - corso di diritto civile25 Due interessi in conflitto Dichiarante (con volontà viziata) Destinatario della dichiarazione

26 g. la rocca - corso di diritto civile26 L’annullabilità  Cass., sez. I, 02-11-2004, n. 21050:  L'affidamento del terzo costituisce la ragione, ma anche il limite, per far prevalere, attraverso l'annullamento del contratto, l'interesse di quest'ultimo sulla protezione dell'incapace, che appare altrimenti prioritaria. Una volta accertato che il terzo era consapevole dello stato di incapacità del contraente, non vi è motivo per l'ordinamento di non consentire l'annullamento del contratto, a prescindere dal fatto che il terzo si sia o meno avvantaggiato ovvero pensasse o meno di avvantaggiarsi.

27 g. la rocca - corso di diritto civile27 L’annullabilità  Cass. civ., sez. II, 26-02-2009, n. 4677.  Ai fini dell’annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell’art. 428, 2º comma, c.c., non è richiesta, a differenza dell’ipotesi del 1º comma, la sussistenza di un grave pregiudizio, che, invece, costituisce indizio rivelatore dell’essenziale requisito della mala fede dell’altro contraente; quest’ultima risulta o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all’incapace, o dalla natura e qualità del contratto, e consiste nella consapevolezza che l’altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente; peraltro, la prova dell’incapacità deve essere rigorosa e precisa ed il suo apprezzamento, riservato al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità tranne che per vizi logici o errori di diritto Annullamen to contratto

28 g. la rocca - corso di diritto civile28 L’annullabilità  “L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente” I contratti Art. 428 2

29 g. la rocca - corso di diritto civile29 L’annullabilità  ATTENZIONE: la prova della malafede deve essere rigorosa, ossia controparte deve essere stata ben consapevole che al tempo delle trattative e della conclusione del contratto, il contraente era incapace di intendere e volere (la dichiarazione di malattia di alzheimer sei mesi dopo la conclusione del contratto insufficiente)

30 g. la rocca - corso di diritto civile30 L’annullabilità  NOTARE: la prova dell’incapacità può essere data con ogni mezzo ed anche in via presuntiva. La prova della malafede di controparte deve essere rigorosa.

31 g. la rocca - corso di diritto civile31 L’annullabilità 5. I vizi della volontà: 5.1 l’errore

32 g. la rocca - corso di diritto civile32 L’annullabilità Inquadramento generale del tema dell’errore – e della “volontà” - nel diritto contrattuale

33 g. la rocca - corso di diritto civile33 L’annullabilità 1. Il contratto come espressione della moralità della ragione, della libertà dell’uomo

34 g. la rocca - corso di diritto civile34 Il contratto e l’atto unilaterale Molina hanc autem habet per intellectum et voluntatem, quia per haec immediate habet potestatem in suos actus et per suos actus in res externas: Molina : “ i llud est fundamentum dominii, per quod homo habet potestatem disponendi de rebus : hanc autem habet per intellectum et voluntatem, quia per haec immediate habet potestatem in suos actus et per suos actus in res externas:  l’intelletto e la volontà sono il fondamento degli atti umani e attraverso questi il fondamento del potere dell’uomo sulle cose Kant: Kant: “soltanto l’essere ragionevole … può avere una volontà”; “ la volontà è … la facoltà di scegliere solo ciò che la ragione riconosce come … necessario, quindi come buono, indipendentemente dall’inclinazione”; “ad ogni essere ragionevole fornito di volontà dobbiamo necessariamente attribuire … l’idea della libertà, in base alla quale soltanto esso agisce”

35 g. la rocca - corso di diritto civile35 Il contratto e l’atto unilaterale  E v. anche Leibniz …

36 g. la rocca - corso di diritto civile36 Il contratto e l’atto unilaterale  “l’atto è causa juris, ovvero qualitatem moralem efficiens, nel momento stesso in cui si propone come dichiarativo del volere di un soggetto libero” (Cappellini, 110)

37 g. la rocca - corso di diritto civile37 Il contratto e l’atto unilaterale Concetti che se ne ricavano:  Lo “atto” è il mezzo attraverso il quale l’uomo agisce nel mondo esterno esercitandovi quella libertà che gli proviene da “intelletto e volontà”  “intelletto e volontà” sono tra loro collegate ed esprimono la “libertà” del dichiarante  La consapevolezza dell’azione e la “libertà del volere” costituiscono il fondamento giusnaturalistico della teoria della “dichiarazione di volontà” e del contratto  La consapevolezza dell’azione e la “libertà del volere” sono il fondamento del vincolo nascente dalla dichiarazione  È “negoziale” l’atto che postula una apprezzamento di interessi (“intellectum”)

38 g. la rocca - corso di diritto civile38 La formazione del contratto libertà Possibilità di scelta Potere sulle cose

39 g. la rocca - corso di diritto civile39 L’annullabilità L’errore – o il vizio/inesistenza della volontà - vanifica la possibilità di scelta ed altera la libertà del contraente

40 g. la rocca - corso di diritto civile40 L’annullabilità  La precedente constatazione ha fatto sì che nel corso del XIX secolo (e non solo) il tema fosse particolarmente approfondito. Si è così posta in luce la complessità del processo di volizione

41 g. la rocca - corso di diritto civile41 L’annullabilità 1. Coscienza del bisogno 2. Rappresentazione del bene potenzialmente utile 3. Giudizio sull’idoneità del bene a soddisfare il bisogno 4. Determinazione all’atto per l’acquisizione del bene 5. Assunzione di un contegno esteriore giuridicamente idoneo per l’acquisizione del bene 6. Conoscenza e volizione specifica di tutti gli elementi del contratto Il processo volitivo Cosa è richiesto per esistenza contratto e cosa no ?

42 g. la rocca - corso di diritto civile42 L’annullabilità  “Il negozio è nullo … poiché … i principi generali ci impongono di ritenere inesistente un atto privo di un elemento essenziale quale è la volontà o il consenso” (Coviello, 381) Art. 1108: “il consenso non è valido se fu dato per errore, estorto con violenza, carpito con dolo c.c. 1865 Artt. 1109, 1110: “l’errore … produce la nullità del contratto …”

43 g. la rocca - corso di diritto civile43 L’annullabilità  “le esigenze del traffico” = la maturazione della rivoluzione industriale (1870-1910) Tutela dell’affidamento

44 g. la rocca - corso di diritto civile44 L’annullabilità 1. Coscienza del bisogno 2. Rappresentazione del bene potenzialmente utile 3. Giudizio sull’idoneità del bene a soddisfare il bisogno 4. Determinazione all’atto per l’acquisizione del bene 5. Assunzione di un contegno esteriore giuridicamente idoneo per l’acquisizione del bene (art. 1325 n. 1) 6. Conoscenza e volizione specifica di tutti gli elementi del contratto (art. 1428) Il processo volitivo Cosa è richiesto per esistenza contratto e cosa no ?

45 g. la rocca - corso di diritto civile45 L’annullabilità  ATTENZIONE: queste conclusioni sono “vere” alla stregua del codice civile. Ma sono parimenti “vere” alla stregua della legislazione speciale ?

46 g. la rocca - corso di diritto civile46 L’annullabilità 2. Il contratto come operazione volta a soddisfare bisogni

47 g. la rocca - corso di diritto civile47 Le regole di condotta nella formazione del contratto Importanza delle “informazioni” nel diritto contrattuale  “ogni accordo contrattuale è affermato sulla base di un certo numero di assunzioni positive riguardo al mondo [conoscenze circa i presupposti, l’oggetto, le condizioni e i prevedibili esiti del contratto]” (Kronman)  Ciascuna di queste “assunzioni” è soggetta ad errore, il quale, a sua volta, si traduce in costi per la parte 47g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile

48 g. la rocca - corso di diritto civile48 L’annullabilità L’errore – in questa prospettiva - è sempre frutto di un’inadeguata ricerca ed elaborazione delle informazioni inerenti al contratto nel suo complesso

49 L’annullabilità 3. Il dibattito “tradizionale” sulla nozione di “errore” g. la rocca - corso di diritto civile49

50 L’annullabilità Una teoria  Errore: mancanza di un’esatta rappresentazione della realtà (evento psichico apparentemente destinato ad esaurirsi interiore homine) Altra tesi  difformità tra il significato attribuito ad un segno dall’errante ed il significato attribuito allo stesso dalla comunità (v. slide succ.) g. la rocca - corso di diritto civile50

51 L’annullabilità la suddetta diversità di significati complessivamente assunta dal negozio si riflette sulla idoneità dello stesso a regolare gli interessi effettivamente perseguiti dall’errante g. la rocca - corso di diritto civile51

52 L’annullabilità g. la rocca - corso di diritto civile52 Diverso approccio all’errore Prospettiva sub 2: Errore incidente su un qualsiasi aspetto dell’assetto di interessi Prospettiva sub 3: errore che cade sul significato del “segno”

53 g. la rocca - corso di diritto civile53 L’annullabilità La disciplina positiva

54 g. la rocca - corso di diritto civile54 L’annullabilità Interesse della parte in errore ad essere esonerata dalle conseguenze della sua dichiarazione inficiata da errore Interesse della controparte a tenere ferma la dichiarazione ricevuta e sulla quale ha costruito i suoi progetti economico giuridici Due interessi in conflitto Interessi entrambi meritevoli, la scelta tra i due è rimessa al legislatore storico

55 g. la rocca - corso di diritto civile55 L’annullabilità  “l’errore è causa dell’annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente” Art. 1429 annullamento Rettifica del contratto (art. 1432)

56 g. la rocca - corso di diritto civile56 L’annullabilità  Cass. civ., sez. II, 13-03-2006, n. 5429.  La parte che chiede l’annullamento del contratto per errore essenziale sulle qualità del bene ha l’onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali tale qualità risulta, nonché l’essenzialità dell’errore e la sua riconoscibilità dalla controparte con l’uso dell’ordinaria diligenza, mentre la scusabilità dell’errore che abbia viziato la volontà del contraente al momento della conclusione del contratto è irrilevante ai fini dell’azione di annullamento, poiché deve aversi riguardo alla riconoscibilità dell’errore da parte dell’altro contraente

57 L’annullabilità g. la rocca - corso di diritto civile57 Si: requisiti dell’errore richiesti dalla legge (artt. 1428, 1429, 1431) Situazione soggettiva della controparte: occorre provare che non ha diritto a tutela No: “scusabilità”, ossia situazione soggettiva dell’errante Onere della prova sull’errante

58 g. la rocca - corso di diritto civile58 L’annullabilità  L’errore essenziale

59 g. la rocca - corso di diritto civile59 L’annullabilità  La nozione di errore essenziale non si ricava per interpretazione, sulla base delle caratteristiche della fattispecie concreta, ma dall’art. 1429 c.c., in quanto fattispecie tipica  L’art. 1429 individua 4 fattispecie di “errore essenziale”, ciascuna avente presupposti suoi propri

60 g. la rocca - corso di diritto civile60 L’annullabilità  1429 n. 1: errore “sulla natura e sull’oggetto del contratto” e. Sul tipo contrattuale e. sull’oggetto e. Di diritto Art. 1429 n. 4 Diff.

61 g. la rocca - corso di diritto civile61 L’annullabilità  Cass. civ., sez. III, 08-06-2004, n. 10815: La parte che afferma di essere incorsa in un errore di fatto sulla natura del contratto e ne chiede l’annullamento deve indicare il diverso contratto che intendeva concludere

62 g. la rocca - corso di diritto civile62 L’annullabilità Art. 1429 n. 2 1. Errore sul bene 2. Errore su qualità del bene determinanti per il consenso Comune apprezzamento o in relazione alle circostanze

63 g. la rocca - corso di diritto civile63 L’annullabilità Assenza di qualità del bene Art. 1429 n. 2 inadempimento Art. 1497 errore Interpretazione del contratto

64 g. la rocca - corso di diritto civile64 L’annullabilità  Cass. civ., sez. II, 02-02-1998, n. 985. In tema di vendita di opere d’arte, l’errore di uno o di entrambi i contraenti sull’autenticità dell’opera negoziata e sulla effettiva identità del relativo autore può dar luogo, ai sensi dell’art. 1428 c.c., alla caducazione del contratto, perché comporta che questo debba intendersi concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell’identità e delle qualità essenziali del relativo oggetto, avuta da una o da entrambe le parti al momento della stipulazione dell’accordo.

65 g. la rocca - corso di diritto civile65 L’annullabilità  ATTENZIONE: 1. il rapporto tra la qualità del bene (oggetto di errore) ed il consenso al contratto (di cui si chiede l’annullamento) non deve essere costruito sulla base di valutazioni soggettive della parte, ma secondo valutazioni socialmente condivise (“il comune apprezzamento”), ossia su valutazioni condivise nel tempo e nel luogo dove è concluso il contratto (= il mercato)

66 g. la rocca - corso di diritto civile66 L’annullabilità  Problemi: 1. Il problema del prezzo. Il prezzo pagato è indice di una data qualità del bene, la cui assenza può allora costituire errore essenziale ? 2. La vendita di azioni di società rivelatasi in stato di decozione può essere annullata per errore ex art. 1429 n. 2

67 g. la rocca - corso di diritto civile67 L’annullabilità  Il prezzo  “il valore economico dell’oggetto della prestazione non è una sua qualità rilevante ex art. 1429 n. 2 … altrimenti si metterebbe in crisi il principio di tendenziale insindacabilità dell’adeguatezza del corrispettivo” (Roppo)

68 g. la rocca - corso di diritto civile68 L’annullabilità  Cosa dice la cassazione ? “Caveat emptor !”

69 g. la rocca - corso di diritto civile69 L’annullabilità  Cass. civ., sez. III, 19-07-2007, n. 16031.  Non è annullabile per errore essenziale sulle qualità della cosa il contratto di compravendita di azioni che si assuma stipulato ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla consistenza patrimoniale della società cui le azioni si riferiscono; né varrebbero ad incidere sulla validità del contratto il semplice mendacio o le omissioni su di esso, se non accompagnate da notizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza. (dolus malus)

70 g. la rocca - corso di diritto civile70 L’annullabilità  “Con riguardo alle azioni di società, le qualità delle stesse che, secondo il comune apprezzamento, devono ritenersi determinanti del consenso, debbono … limitarsi a quelle che attengono alla funzione tipica delle azioni predette, e cioè all'insieme delle facoltà e dei diritti che esse conferiscono al loro titolare, nella struttura della società, senza alcun riguardo al valore di mercato di esse, quale può risultare dal bilancio, dallo stato patrimoniale della società e da tutti gli altri elementi che influiscono sul loro valore” (Cass. 21.6.2006 n. 5773; Cass. 13.12.2006 n. 26690)

71 g. la rocca - corso di diritto civile71 L’annullabilità  SUGGERIMENTO: il contratto di acquisto di azioni di società deve essere preceduto dalla c.d. “due diligence” sui dati di bilancio  La tutela è nell’art. 1440 c.c.

72 g. la rocca - corso di diritto civile72 L’annullabilità  Un esempio di confusione da non seguire

73 g. la rocca - corso di diritto civile73 L’annullabilità  C. Stato, sez. V, 16-12-2004, n. 8097.  L’errore dovuto ad inesatta indicazione della cosa oggetto della fornitura - «confezioni» invece che «pezzi» di prodotti elettromedicali - si risolve in un errore sul prezzo della fornitura medesima in conseguenza del quale l’azienda ospedaliera acquirente si è trovata di fronte ad una richiesta di adempimento di gran lunga maggiore di quella preventivata ed addirittura esorbitante rispetto alle disponibilità dell’esercizio finanziario in corso; in tal modo l’errore è caduto sull’identità del contratto, rilevante ai fini della sua essenzialità; infatti, il divario fra i pezzi richiesti ed il numero dei pezzi contenuti in ciascuna confezione comporta che la volontà negoziale dell’azienda ospedaliera era del tutto diversa da quella dichiarata e cadeva proprio sull’identità dell’oggetto della prestazione, determinante il consenso, sì da tradursi in un errore su di una qualità essenziale della cosa; nel caso di specie il requisito della riconoscibilità dell’errore richiesto dall’art. 1431 c.c. può ritenersi sussistente perché qualunque fornitore abituale dell’azienda ospedaliera avrebbe potuto accorgersi - sulla base di un semplice confronto con le forniture effettuate negli anni pregressi - che le quantità ordinate venivano sempre determinate in «pezzi» e non in «confezioni»

74 g. la rocca - corso di diritto civile74 L’annullabilità Art. 1429 n. 3 Errore sull’altro contraente o su sue qualità Determinanti del consenso

75 g. la rocca - corso di diritto civile75 L’annullabilità  “quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto” Attenzione: è l’errore sul regime giuridico della cosa: es. esportabilità, edificabilità Art. 1429 n. 4

76 g. la rocca - corso di diritto civile76 L’annullabilità  Cass. civ., sez. II, 19-08-1998, n. 8201.  Il venditore che eccepisce l’ignoranza del vincolo di destinazione a parcheggio di appositi spazi, stabilito dalla disciplina imperativa ai sensi dell’art. 41 sexies l. 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall’art. 18 l. 6 agosto 1967 n. 765, allorché ha alienato gli appartamenti di un fabbricato riservandosi l’uso di essi, ha l’onere di dimostrare l’essenzialità e la riconoscibilità di tale errore

77 g. la rocca - corso di diritto civile77 L’annullabilità  Errore riconoscibile

78 g. la rocca - corso di diritto civile78 L’annullabilità  “L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo” Art. 1431 c.c.

79 g. la rocca - corso di diritto civile79 L’annullabilità  Importanza della norma:  presidio della parte non in errore e del suo affidamento sul contratto  Rilevanza anche sotto il profilo dell’analisi economica del diritto (v. prx slide)

80 g. la rocca - corso di diritto civile80 L’annullabilità L’errore e elemento di inefficienza in quanto determina costi per le parti Scopo essenziale della regolazione è incentivare le parti a prevenirlo A tal fine è necessario porre le conseguenze dell’errore sulla parte meglio in grado di prevenirlo Errore non riconoscibile errante Errore riconoscibilecontroparte

81 g. la rocca - corso di diritto civile81 L’annullabilità  Per la riconoscibilità dell’errore occorre ricostruire la fattispecie concreta e la condotta delle parti (“circostanze del contratto”, “qualità delle parti”)

82 g. la rocca - corso di diritto civile82 L’annullabilità  Cass. civ., sez. lav., 18-11-1999, n. 12784.  In tema di annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile dalla controparte, quando il dichiarante sia stato avvisato dell’errore da parte del destinatario della manifestazione di volontà, quest’ultima non può ritenersi viziata nella sua formazione, in quanto avviene nella consapevolezza della possibilità di una diversa interpretazione e con l’accettazione del relativo rischio, onde sarebbe illogico fare carico al destinatario della manifestazione di volontà, che si è comportato con correttezza e buona fede, delle conseguenze, di un errore che, ancorché essenziale e riconoscibile (tanto che il dichiarante ne è stato informato dalla stessa controparte) si configura soltanto come una scelta incauta dello stesso dichiarante e non come frutto del profittamento di un errore altrui da parte del destinatario della dichiarazione …

83 g. la rocca - corso di diritto civile83 L’annullabilità … (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di un lavoratore intesa ad ottenere l’annullamento delle dimissioni dal lavoro perché presentate per errore nella interpretazione delle norme pensionistiche, non ritenendo decisiva, sulla base del principio sopra riportato, la circostanza che il datore di lavoro fosse a conoscenza dell’errore del lavoratore dimissionario e lo avesse anche informato in proposito prima della presentazione delle dimissioni)

84 g. la rocca - corso di diritto civile84 L’annullabilità  Notare il rapporto tra “contenuto del contratto” e “qualità delle parti”: il contenuto del contratto può essere tale da rendere la “qualità delle parti” decisiva, al fine della riconoscibilità dell’errore, a prescindere dalle “circostanze del contratto”

85 g. la rocca - corso di diritto civile85 L’annullabilità  L’errore ostativo: art. 1433

86 g. la rocca - corso di diritto civile86 L’annullabilità errore Errore vizio: 1428 Errore ostativo: 1433 La volontà si forma “viziata” La volontà si forma correttamente, ma viene trasmessa “male” Il principio di affidamento trova la sua massima espressione

87 g. la rocca - corso di diritto civile87 Il contratto concluso è effettivamente “voluto”: una volontà del negozio – benché in errore – c’è Errore vizio Errore ostativo Il negozio concluso non è “voluto” così come è stato concluso

88 g. la rocca - corso di diritto civile88 L’annullabilità  Art. 1433: “le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l’errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall’ufficio che ne era stato incaricato”

89 g. la rocca - corso di diritto civile89 L’annullabilità fattispecie Dichiarazione trasmessa in modo errato “le disposizioni degli articoli precedenti” “Errore di trasmissione” riguarda un elemento essenziale del contratto ed è riconoscibile dalla controparte

90 g. la rocca - corso di diritto civile90 L’annullabilità Art. 1433 Errore ostativo su 1429 -1431Contratto valido Errore ex 1433 Contratto efficace ma annullabile Il “dogma della volontà” (ma anche i suoi riflessi sostanziali) è negletto

91 g. la rocca - corso di diritto civile91 L’annullabilità  “Dagli artt. 1429 e 1433 si ricava che l’errore compiuto dal messo non impedisce il sorgere del negozio pur se incida su elementi fondamentali per individuare ed apprezzare la portata del regolamento di interessi” (pietrobon, 282)

92 g. la rocca - corso di diritto civile92 L’annullabilità Contratto divergente dalla volontà della parte Proposta sottratta Biancosegno abusivo Errore ostativo

93 g. la rocca - corso di diritto civile93 L’annullabilità 5.2 Il dolo

94 g. la rocca - corso di diritto civile94 L’annullabilità  Il dolo è l’inganno che induce una parte a concludere il contratto Art. 1439 c.c.: “raggiri” che determinano la controparte a concludere il contratto

95 g. la rocca - corso di diritto civile95 L’annullabilità  Dolo ed errore

96 g. la rocca - corso di diritto civile96 L’annullabilità Cass. civ., sez. I, 19-06-2008, n. 16663. La differenza ontologica esistente tra la figura dell’errore, in cui la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà è endogena alla volontà stessa, e quella del dolo, in cui essa è esogena, in quanto riconducibile alla condotta dell’altro contraente, non impedisce la coeva deduzione di entrambi i vizi a sostegno della domanda di annullamento del contratto, …

97 g. la rocca - corso di diritto civile97 L’annullabilità.. ma impone l’adozione di distinte modalità nella disamina delle emergenze probatorie acquisite, nel senso che, mentre nel caso dell’errore l’accertamento dev’essere condotto con riferimento alla condotta della parte che ne è vittima, verificando se il vizio abbia inciso sul processo formativo della sua volontà, dando origine ad una falsa rappresentazione che l’ha indotta a concludere il contratto, nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal deceptor e le conseguenze da essa prodotte sul deceptus, verificando se la condotta commissiva od omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale, ferma restando la possibilità per il deceptor di provare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza.

98 g. la rocca - corso di diritto civile98 L’annullabilità Interesse della parte in errore ad essere esonerata dalle conseguenze della sua dichiarazione inficiata da errore Interesse della controparte a tenere ferma la dichiarazione ricevuta e sulla quale ha costruito i suoi progetti economico giuridici Due interessi in conflitto Nel dolo questo interesse è recessivo perché la parte non è in “buona fede”

99 L’annullabilità  Artt. 1892 e 1893 c.c. g. la rocca - corso di diritto civile99

100 g. la rocca - corso di diritto civile100 L’annullabilità  Struttura del dolo

101 g. la rocca - corso di diritto civile101 L’annullabilità Prova del “dolo” rilevante Segni esteriori che offrono una falsa rappresentazione della realtà (es. finta asta, inf. Inesatte sulle condiz. Del mercato, del bene) Nesso di causalità tra “raggiri” e decisione ex adverso di contrarre

102 g. la rocca - corso di diritto civile102 L’annullabilità  Dolus malus, dolus bonus

103 g. la rocca - corso di diritto civile103  Cosa è il dolus bonus ?  La generica vanteria, l’iperbolica esaltazione della propria merce

104 g. la rocca - corso di diritto civile104 L’annullabilità  Cass. civ., sez. II, 10-09-2009, n. 19559.  In materia di annullamento del contratto per dolo, le dichiarazioni precontrattuali con le quali una parte cerchi di rappresentare la realtà nel modo più favorevole ai propri interessi non integrano gli estremi del dolus malus quando, nel contesto dato, non sia ragionevole supporre che l’altra parte possa aver attribuito a quelle dichiarazioni un peso particolare, considerato il modesto livello di attendibilità che, in una determinata situazione di tempo, di luogo e di persone, è da presumere che possa essere riconosciuta a certe affermazioni consuete negli schemi dialettici di una trattativa (sempre che ad esse non si accompagni la predisposizione di ulteriori artifici o raggiri, idonei a travisare la realtà cui quelle affermazioni si riferiscono); il valutare se, in concreto, ricorra un’ipotesi di dolus malus ovvero di dolus bonus è compito precipuo del giudice di merito (ad es. minaccia di far valere un testamento; credito di un’impresa sul mercato)

105 g. la rocca - corso di diritto civile105 L’annullabilità  Cass. civ., sez. III, 23-06-2009, n. 14628.  In tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell’art. 1439 c.c., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del deceptus, avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c; in particolare, ricorre il dolus malus solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza.

106 g. la rocca - corso di diritto civile106 L’annullabilità ATTENZIONE:  è una giurisprudenza da condividere ?  È una politica del diritto del mercato da condividere ?  V. artt. 2 c, c bis, e, 20 cdc (v. prox slide)

107 g. la rocca - corso di diritto civile107 L’annullabilità  “Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. È fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera” Art. 20 3 cdc

108 g. la rocca - corso di diritto civile108 L’annullabilità Le “dichiarazioni … non destinate ad essere prese alla lettera”, che abbiano di fatto ingannato gli “ingenui”, danno luogo a “dolo” (o gli ingenui non hanno diritto di accedere al mercato?) Ma v. anche artt. 19 a e 20 1 cdc

109 g. la rocca - corso di diritto civile109 L’annullabilità  Cass. civ., sez. III, 27-03-2001, n. 4441.  In presenza di un contratto di mediazione immobiliare annullabile per vizio del consenso, non costituisce convalida o volontaria esecuzione del contratto stesso un comportamento meramente materiale risolventesi in un mero sollecito dell’altrui esecuzione; non costituisce dolus bonus, ma integra gli estremi di una truffa contrattuale il comportamento del mediatore immobiliare che, avendo preso contatto con una parte, prospetta falsamente la pronta vendita dell’immobile di cui costei è proprietaria, e la trae in errore al fine di indurla a stipulare

110 g. la rocca - corso di diritto civile110 L’annullabilità  L’allegazione in giudizio

111 g. la rocca - corso di diritto civile111 L’annullabilità  Cass. civ., sez. III, 11-11-2005, n. 22900.  La domanda di annullamento di un contratto fondata sulla contestuale allegazione dei vizi di errore, dolo e violenza si rende inammissibile, stante l’inconciliabilità, dei rispettivi elementi costitutivi, perché la falsa rappresentazione della realtà che ha indotto la parte alla conclusione del contratto nell’errore è endogena, mentre nel caso di dolo è esogena; nel caso, poi, di violenza psichica, non sussiste alcuna falsa rappresentazione della realtà del dichiarante, il quale invece la percepisce correttamente nella sua effettività a lui sfavorevole, e tuttavia l’accetta sotto la pressione della minaccia; quindi l’elemento costitutivo di questo vizio della volontà esclude quello degli altri due.

112 g. la rocca - corso di diritto civile112 L’annullbilità  ATTENZIONE: In una prospettiva “defensionale” è in realtà ammissibile prospettare che una parte è caduta in “errore” e questo “errore” è stato determinato dal “raggiro determinante” della controparte È un problema di prova: se riesco a provare il dolo ex art. 1439 c.c. sono esentato dalla prova - più rigorosa – dell’errore ex art. 1428 (1429 e 1431)

113 g. la rocca - corso di diritto civile113 L’annullabilità “raggiro” Art. 1337 c.c.Risarcimento del danno Art. 1439 c.c. Annullamento del contratto

114 g. la rocca - corso di diritto civile114  Il dolo incidente

115 g. la rocca - corso di diritto civile115 L’annullabilità Dolo determinante “senza [i raggiri], l'altra parte non avrebbe contrattato” (art. 1439) incidente “senza [i raggiri il contratto] sarebbe stato concluso a condizioni diverse” (art. 1440) Annullamento + ris. danno Contratto valido, utilità perse per aver contrattato a condizioni svantaggiose

116 g. la rocca - corso di diritto civile116 L’annullabilità  A. Venezia, 31-05-2001.  Il danno risarcibile nell’ipotesi di solo incidente, prevista dall’art. 1440 c.c., non si esaurisce nella mera considerazione del c.d. interesse negativo, bensì deve estendersi ad ogni conseguenza pregiudizievole - danno emergente e lucro cessante - nei limiti in cui sia ravvisabile un rapporto di diretta consequenzialità tra la condotta del deceptor e gli effetti pregiudizievoli

117 g. la rocca - corso di diritto civile117 L’annullabilità  Cass. civ., sez. III, 29-03-1999, n. 2956.  Il danno risarcibile nell’ipotesi del dolo incidente, prevista dall’art. 1440 c.c., non si esaurisce nelle diverse condizioni alle quali l’accordo viene concluso, bensì si estende alla totalità dei danni, valutati nel loro complesso, che risultino collegati da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto; rilevano sia il danno emergente che il lucro cessante (nella specie, il venditore che aveva omesso di informare l’acquirente della sussistenza di un giudizio petitorio sul fondo oggetto di compravendita risponde anche dei danni derivanti dalla sospensione dei pagamenti da parte di terzi successivi acquirenti e dalla dazione di garanzie in loro favore)

118 g. la rocca - corso di diritto civile118 L’annullabilità  Cass. civ., 16-08-1990, n. 8318.  In tema di dolus incidens (art. 1440 c.c.), e con riguardo all’azione di risarcimento del conseguente danno, l’attore una volta provata l’esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, non è tenuto a provare altro ai fini dell’an debeatur, in quanto opera la presunzione iuris tantum che senza la condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi per lui più favorevoli

119 g. la rocca - corso di diritto civile119 L’annullabilità  ATTENZIONE

120 g. la rocca - corso di diritto civile120 L’annullabilità  Cass. civ., sez. I, 08-09-1999, n. 9523.  In ipotesi di dolo incidente, il contraente il quale, assumendo che, in assenza dei raggiri sofferti avrebbe concluso il contratto a condizioni diverse e che l’altro contraente fu in mala fede, agisce contro costui chiedendo il risarcimento del danno, non deve esercitare anche l’azione di annullamento del contratto, in quanto la suddetta domanda risarcitoria ha come presupposto che i raggiri non abbiano avuto carattere determinante del consenso e che, pertanto, il contratto resti valido (nella specie, la suprema corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale, invece, aveva ritenuto che la domanda risarcitoria supponesse la proposizione della domanda di annullamento del contratto, che non era stata formulata).

121 g. la rocca - corso di diritto civile121 5.3 la violenza

122 g. la rocca - corso di diritto civile122 L’annullabilità  “La violenza è causa di annullamento del contratto anche se esercitata da un terzo”  “La violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone” Art. 1434 Art. 1435

123 g. la rocca - corso di diritto civile123 L’annullabilità Interesse della parte in errore ad essere esonerata dalle conseguenze della sua dichiarazione inficiata da errore Interesse della controparte a tenere ferma la dichiarazione ricevuta e sulla quale ha costruito i suoi progetti economico giuridici Due interessi in conflitto La violenza è sufficiente di per sé all’annullamento del contratto: la parte non esibisce alcun profilo meritevole di tutela

124 g. la rocca - corso di diritto civile124 L’annullabilità Art. 1435: “male ingiusto e notevole” Il “male” minacciato deve ledere un interesse meritevole di tutela giuridica (arg. ex 2043)

125 g. la rocca - corso di diritto civile125 L’annullabilità  Cass. civ., sez. II, 15-02-2007, n. 3388.  In tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall’art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo; è in ogni caso sempre necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l’annullabilità e risulti di tale natura da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell’autore di essa; per la configurabilità del dolo come vizio del consenso, nella previsione dell’art. 1439 c.c. è invece necessario che il raggiro o l’inganno abbia agito come fattore determinante della volontà negoziale, ingenerando nella parte che lo subisce una rappresentazione alterata della realtà; l’apprezzamento del giudice di merito sulla esistenza della minaccia e sulla sua efficacia a coartare la volontà di una persona, come quello sulla rilevanza delle dichiarazioni e del comportamento dell’agente, si risolve in un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio.

126 g. la rocca - corso di diritto civile126 L’annullabilità  Cass. civ., sez. lav., 18-08-2004, n. 16179.  In tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall’art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo; è in ogni caso sempre necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l’annullabilità e risulti di tale natura da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell’autore di essa; per la configurabilità del dolo come vizio del consenso, nella previsione dell’art. 1439 c.c. è invece necessario che il raggiro o l’inganno abbia agito come fattore determinante della volontà negoziale, ingenerando nella parte che lo subisce una rappresentazione alterata della realtà; ….

127 g. la rocca - corso di diritto civile127 … l’apprezzamento del giudice di merito sulla esistenza della minaccia e sulla sua efficacia a coartare la volontà di una persona, come quello sulla rilevanza delle dichiarazioni e del comportamento dell’agente, si risolvono in un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio …

128 g. la rocca - corso di diritto civile128 L’annullabilità … (nella specie, la suprema corte ha confermato la decisione di merito che, in relazione all’azione promossa da alcuni dipendenti dell’Enel … per ottenere … la dichiarazione di nullità o l’annullamento delle dimissioni, aveva escluso che dette dimissioni fossero viziate da comportamenti ingannevoli o minacciosi dell’Enel, osservando che gli elementi richiamati in proposito dai lavoratori, consistenti essenzialmente in un comunicato con il quale l’azienda aveva dichiarato che non intendeva adottare a breve ulteriori provvedimenti di generalizzata incentivazione dei dipendenti all’esodo, e alle modalità utilizzate per contattare dipendenti che in precedenza avevano presentato le dimissioni, poi ritirate, al fine di rendere loro noto che la c.d. finestra di pensionamento di anzianità di fine dicembre 1997, … non avevano alcuna valenza minacciosa o ingannatoria).

129 g. la rocca - corso di diritto civile129 L’annullabilità  Cass. civ., sez. II, 13-11-1996, n. 9946.  L’incidenza sulla determinazione volitiva della minaccia - che può integrare la violenza morale comportante l’annullabilità di un contratto se sia specificamente diretta al fine di estorcere il consenso ed inoltre, nei casi in cui abbia ad oggetto l’esercizio di un diritto, sia ingiusta perché perseguente un vantaggio esorbitante e iniquo - deve essere valutata, a norma dell’art. 1438 c.c., con riferimento alle condizioni della vittima, e l’apprezzamento del giudice di merito sull’esistenza della minaccia e sulla sua efficacia si risolve in un giudizio di fatto incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che, in un caso di induzione di una donna all’alienazione di un immobile di sua proprietà mediante la minaccia di denuncia per truffa del marito che aveva venduto lo stesso immobile senza precisare di non esserne proprietario, aveva ritenuto esistente l’incidenza causale della minaccia e abnorme il vantaggio conseguito dall’acquirente in danno della donna)

130 g. la rocca - corso di diritto civile130 L’annullabilità  Cass. civ., sez. lav., 28-12-1999, n. 14621.  In tema di annullamento dell’atto di dimissioni del lavoratore, la minaccia del licenziamento per giusta causa si configura come prospettazione di un male ingiusto di per sé, invece che come minaccia di far valere un diritto (art. 1438 c.c.), ove si accerti l’inesistenza del diritto del datore di lavoro al licenziamento, per l’insussistenza dell’inadempienza addebitabile al dipendente.

131 g. la rocca - corso di diritto civile131 L’annullabilità  Cass. civ., sez. lav., 06-09-2003, n. 13035.  L’apprezzamento del giudice di merito circa l’esistenza e l’idoneità della minaccia a coartare la volontà di una persona si traduce in un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato (nella specie, la suprema corte ha ritenuto esente da vizi la motivazione del giudice di rinvio, il quale, a fronte di una decisione rescindente nella quale si stabiliva che incombeva sui lavoratori l’onere di provare la minaccia al fine d’invalidare le dimissioni incentivate, aveva ritenuto che tale onere probatorio non fosse stato soddisfatto e che in particolare non ci fosse prova certa in ordine alla asserita strumentalizzazione da parte del datore di lavoro delle trasferte al fine di piegare la volontà dei ricorrenti ed indurli a rassegnare le dimissioni).

132 g. la rocca - corso di diritto civile132 L’annullabilità  Cass. civ., sez. I, 21-06-2000, n. 8430.  In tema di violenza morale, quale vizio del consenso invalidante, i requisiti previsti dall’art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, ed anche ad opera od iniziativa di un terzo; requisito indefettibile è, tuttavia, che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere il consenso per il negozio del quale si deduce l’annullabilità e risulti di tale natura da incidere, con efficienza causale concreta, sulla libertà di volizione del soggetto passivo; conseguentemente, non è di per sé sola riconducibile al timore prodotto da violenza altrui la rappresentazione interna di un pericolo di danno, anche se non conseguente ad un processo psicologico puramente interno e connessa, invece, a circostanze esterne, eventualmente riconducibili all’attività di terzi, che possono incidere sulla libertà di autodeterminazione …

133 g. la rocca - corso di diritto civile133 L’annullabilità … (alla stregua del principio enunciato in massima, la suprema corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la configurabilità di una ipotesi di violenza morale in una transazione, stipulata dal titolare di una ditta nei cui confronti pendevano numerose istanze di fallimento con le compagnie presso le quali lo stesso aveva assicurato il relativo rischio, in relazione al danno subito in occasione di un incendio verificatosi nel suo magazzino, transazione della quale l’imprenditore aveva chiesto l’annullamento deducendo di essere stato costretto ad accettare l’offerta per lo stato di bisogno, noto alle predette compagnie, nel quale si era venuto a trovare a causa delle ricordate istanze di fallimento)


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