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Università degli Studi della Tuscia DEIM Dipartimento di Economia e Impresa Anno accademico 2012 -2013 Prof. Massimo Mellaro 1.

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2 Università degli Studi della Tuscia DEIM Dipartimento di Economia e Impresa Anno accademico 2012 -2013 Prof. Massimo Mellaro 1

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4 temporanea irreversibile INSOLVENZA 3

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6 liquidazione atomistica cessione dell’azienda risanamento soddisfacimento creditori 5

7 accordo con i creditori procedura coattiva (imposta dai creditori o da soggetti pubblici) 6

8 privatistico puro: composizione stragiudiziale (art. 67, III comma, lett. d) L.F.) privatistico – pubblicistico : accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.) pubblicistico: concordato preventivo (art. 160 L.F.) 7

9 fallimento (gestione della crisi: autorità giudiziaria) liquidazione coatta amministrativa (gestione della crisi: autorità amministrativa) amministrazione straordinaria (gestione della crisi: Ministero delle attività produttive) 8 Si consideri che - a differenza delle altre ipotesi - i presupposti che possono condurre alla liquidazione coatta amministrativa, oltre alla crisi dell’impresa, sono le irregolarità gestionali e le violazioni di legge.

10 Curatore e creditori: scelte gestionali Autorità giudiziaria: garanzia legalità e risoluzione conflitti 9

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12 Imprenditore commerciale colui che esercita professio- nalmente un’attività economica organizzata al fine della pro- duzione e dello scambio di beni o di servizi (art. 2082 cod. civ.) Individuale Collettivo (società) 11

13 Imprenditore agricolo (art. 2135 cod. civ.) Esercenti professioni intellettuali Altri debitori 12

14 Art. 1, II comma, L.F. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a.aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila b.aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila c.avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila 13

15 Art. 10 L.F. Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma. 14

16 Società di fatto Società irregolari Senza limiti temporali 15

17 Art. 5 L.F. Stato d’insolvenza. L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. 16

18 Regolarmente Difficoltà Reversibilità alle scadenze debite mezzi normali (sia nei mezzi, che nei modi di procurarseli) momentanea o ragionevole lasso di tempo temporanea non esclude insolvenza 17

19 l’eccedenza dell’attivo sul passivo non esclude l’insolvenza così come l’eccedenza del passivo sull’attivo non implica automaticamente insolvenza lo stesso discorso con i risultati di conto economico 18

20 Inadempimenti- protesto titoli -pendenza procedimenti esecutivi -iscrizioni ipoteche giudiziali -sequestri conservativi Altri fatti esteriori-vendite di liquidazione -alienazioni di beni strumentali -svendita di beni non essenziali -chiusura dei locali -fuga irreperibilità o latitanza imprenditore 19

21 Non si fa luogo a dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è inferiore a € 30.000 20


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