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1. Il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero AVV. LUCA MAZZANTI – AVV. LORETTA LORETTI 2.

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Presentazione sul tema: "1. Il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero AVV. LUCA MAZZANTI – AVV. LORETTA LORETTI 2."— Transcript della presentazione:

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2 Il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero AVV. LUCA MAZZANTI – AVV. LORETTA LORETTI 2

3 INTRODUZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO  Con L. 15 dicembre 2014, n. 186, è stato introdotto nel D.L. n. 167 del 1990, convertito con L. 4 agosto 1990, n. 127, l’art. 5 septies che, al comma 1, ha inserito la nuova figura delittuosa di “ esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero ”.  “L’autore della violazione di cui all’art. 4, comma 1, che nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5 quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”. 3

4 INTRODUZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO  Art. 11, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 21 dicembre 2011, n. 214, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»  Chiunque, nell’ambito di accessi, ispezioni e verifiche, “esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito“ con le sanzioni previste per i reati di falso dal codice penale. 4

5 INTRODUZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO  Art. 3, D. Lgs. n. 74/2000, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Pena edittale: da un anno a sei mesi a sei anni di reclusione  Art. 11, comma 2, D. gs. n. 74 del 2000, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte Pena edittale: da sei mesi a quattro anni di reclusione; da uno a sei anni di reclusione perla fattispecie aggravata. 5

6 INTRODUZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO  Art. 19, comma 2 bis, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito in L. 23 novmebre 2001, n. 409, c.d. Scudo Fiscale  “L’interessato che attesta falsamente, nella dichiarazione prevista dall’art. 13, la detenzione fuori del territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate […] è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno”. 6

7 BENE GIURIDICO TUTELATO  CATEGORIA: delitto contro la fede pubblica, reato di falso documentale  Nel parere della Seconda Commissione Permanente Giustizia della Camera dei Deputati sulla proposta di Legge, presentato in data 31 marzo 2014, relatore Sanga, si evidenzia come la norma sia posta “a presidio del rispetto della procedura della voluntary disclosure e, quindi, a garanzia della sua efficacia ”.  A) interesse statale alla percezione integrale degli importi dovuti  B) genuinità della dichiarazione nell’ottica del generale rafforzamento della fedeltà e della correttezza fiscale 7

8 SOGGETTO ATTIVO  REATO PROPRIO  La norma di cui all’art. 5 septies, comma 1, Legge sul monitoraggio, individua quale soggetto attivo del reato “l’autore della violazione di cui all’art. 4, comma 1” che si avvalga della procedura di disclosure internazionale di cui all’art. 5 quater.  Per l’espresso richiamo contenuto all’art. 1, comma 4, lett. d), Legge V.D., il reato potrà essere commesso anche dai soggetti che accedano alla collaborazione volontaria domestica. 8

9 SOGGETTO ATTIVO  Soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW: - persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici e a quelle ad esse equiparate, fisicamente residenti in Italia, che detengano, direttamente e/o indirettamente, all’estero investimenti o attività di natura finanziaria; - sono equiparate alle società semplici, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico Imposte sui Redditi, nel prosieguo: TUIR), le società di fatto che non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali nonché le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni; - sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nei precedenti periodi che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 9

10 SOGGETTO ATTIVO  RESIDENZA IN ITALIA  Si considerano residenti in Italia i soggetti iscritti all’anagrafe dei residenti ovvero coloro che abbiano domicilio o residenza nello Stato per più di 183 giorni nell’anno solare nonché i soggetti residenti in Paesi inclusi nella black list di cui al Decreto del Ministero delle Finanze in data 4 maggio 1999. 10

11 SOGGETTO ATTIVO  CONCORSO DELL’EXTRANEUS  a) professionisti  b) soggetti operanti in istituti di credito, fiduciarie  c) amministratori fiduciari 11

12 SOGGETTO ATTIVO  AUTORE MEDIATO (ART. 48 C.P.)  Causa soggettiva di esclusione della punibilità per l’intraneus: Perché possa configurarsi il concorso dell’estraneo nel reato proprio, è necessario “che l’intraneo esecutore materiale del reato sia riconosciuto responsabile del reato proprio, quantomeno sul piano oggettivo” (cfr., Cass. pen., 29 settembre 2014, n. 40303). Salvo naturalmente l’extraneus non abbia determinato il soggetto non imputabile alla commissione del reato, nel qual caso, ai sensi dell’art. 111 c.p., egli risponderà del delitto di cui all’art. 5 septies, comma 1, Legge sul monitoraggio, con l’aggravante ad effetto speciale prevista dal medesimo art. 111, comma 1. 12

13 ELEMENTO OGGETTIVO  PRESUPPOSTO - nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5 quater - applicabilità anche alla V.D. domestica (art. 1, comma 4, lett. d), Legge V.D.)  CONDOTTA - esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi, in tutto o in parte - fornitura di dati e notizie non rispondenti al vero 13

14 ELEMENTO OGGETTIVO IL PRESUPPOSTO  PUNIBILITÀ PER DOCUMENTI FALSIFICATI AB ORIGINE PER ALTRE FINALITÀ?  “L’esibizione o la trasmissione all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti utilizzati dal contribuente per commettere il reato di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 74 del 2000 non integra il reato di cui all’art. 11, 1° comma, del D.L. n. 201 del 2011 in quanto il fatto è scriminato a norma dell’art. 51 c.p. dall’esercizio del diritto di non autoaccusarsi“ – Trib. Torino, 28 gennaio 2015.  QUID V.D.?  Principio di spontaneità 14

15 ELEMENTO OGGETTIVO LA CONDOTTA  TRASMISSIONE: con qualsiasi mezzo  ESIBIZIONE: presentazione all’Autorità finanziaria  ATTI E DOCUMENTI: tutte le cose che fanno conoscere un fatto, quindi sia la domanda di V.D. che la relazione illustrativa che i documenti allegati  FALSITÀ MATERIALE O IDEOLOGICA 15

16 ELEMENTO OGGETTIVO LA CONDOTTA  ESIBIZIONE e TRASMISSIONE = natura commissiva  FORNITURA di DATI e NOTIZIE NON RISPONDENTI VERO Art. 316 ter c.p.: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato “chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’ omissione di informazioni dovute percepisca indebitamente erogazioni a danno dello Stato“. “La falsità ideologica può essere consumata anche mediante un’ attestazione incompleta, ogniqualvolta il contenuto espositivo dell’atto sia, comunque, tale da far assumere all’omissione dell’informazione, relativa ad un determinato atto, il significato della negazione della sua esistenza” (Cass. pen., 2 ottobre 2014, n. 40982). 16

17 ELEMENTO OGGETTIVO LA CONDOTTA  VALUTAZIONI Al di là della detenzione di valuta o di materie prime ovvero di partecipazioni, comunque denominate, in entità quotate, tutti i dati concernenti la disclosure sono oggetto di stima e, quindi, di valutazione nell’ambito della procedura. Nuovo art. 2621 c.c. «Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo all'esposizione od all'omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinati delle comunicazioni» (Cass. pen., SS. UU., 31 marzo 2016, n. 22474). 17

18 ELEMENTO OGGETTIVO LA CONDOTTA Art. 4, D. LGS. n. 74/2000 – DICHIARAZIONE INFEDELE  1 bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. (14) 1 ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).  TENDENZA A RIDURRE ENTRO UN PERIMETRO DI CERTEZZA L’AMBITO DELLA RILEVANZA PENALE DELLE VALUTAZIONI 18

19 ELEMENTO SOGGETTIVO  Ai reati contro la fede pubblica in generale e all’art. 11 D.L. n. 201/2011, la giurisprudenza ritiene sufficiente il dolo generico dato dalla coscienza e dalla volontà della immutatio veri, non essendo necessaria la sussistenza dell’animus nocendi vel decipiendi 19

20 ELEMENTO SOGGETTIVO  DOLO EVENTUALE per l’extraneus Dubbi sulla veridicità della documentazione consegnata dal contribuente al professionista  “quando la redazione delle dichiarazioni fiscali sia stata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche (quale il commercialista o il fiscalista), si deve presumere, salvo che non sussistano evidenze probatorie positive di segno contrario, che la dichiarazione stessa sia stata redatta secondo le indicazioni date dal denunciante (segnatamente, in caso di società, dal legale rappresentante o dalla persona da questi delegata), che resta, perciò, sempre responsabile della veridicità dei dati indicati. Il fiscalista concorre nell’illecito soltanto laddove sia dimostrato positivamente un concorso nella condotta criminosa, che richiede un atteggiamento attivo di cooperazione e di consenso da parte del professionista e che può configurarsi, ad esempio, allorquando questi segnali, stimoli o istruisca il contribuente su come realizzare l’indebito risparmio fiscale” (Trib. Milano, ordinanza 13 giugno 2005, in tema di reati tributari dichiarativi). 20

21 TRATTAMENTO SANZIONATORIO  Reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.  Dubbi di legittimità costituzionale L’art. 19 del D.L. n. 350/2001, comma 2 bis, falsa attestazione nella dichiarazione di emersione (Scudo fiscale), è punita con la pena della reclusione da tre mesi ad un anno. Ma l’art. 11, comma 2, D. Lgs. n. 74/2000, punisce con la reclusione da un anno a sei anni, chi indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro duecentomila (fattispecie aggravata). Inoltre, l’art. 95, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in tema di accesso al Patrocinio a spese dello Stato, punisce con la pena da uno a cinque anni di reclusione le falsità compiute nella richiesta di Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. 21

22 CONCORSO DI REATI  Reati di falso  Reati tributari  Riciclaggio, impiego e autoriciclaggio  Art. 76, D.P.R. n. 445/2000 (T.U. documentazione amministrativa)  Truffa ai danni dello Stato La giurisprudenza formatasi in relazione al reato di false attestazioni nella dichiarazione di emersione, di cui al primo Scudo Fiscale, aveva previsto la configurabilità del concorso effettivo tra la truffa aggravata ai danni dello Stato e l’art. 19, comma 2 bis, D.L. n. 350/2001 (Cass. pen., 26 febbraio 2007, n. 12910). 22

23 QUESTIONI DI COMPETENZA  LOCUS COMMISSI DELICTI  esibizione di atti e documenti: luogo dell’esibizione  trasmissione di atti e documenti: luogo ove ha sede l’Agenzia delle Entrate destinataria della dichiarazione di emersione e degli atti successivi (Cass. pen., SS.UU., 13 ottobre 2009, n. 21661).  Non rileva, ai fini dell’individuazione della competenza, il luogo in cui sia fisicamente allocato il server dal quale venga smistata la posta elettronica, rilevando unicamente il luogo fisico o virtuale al quale la dichiarazione è destinata. 23

24 CONSEGUENZE DELL’ACCERTAMENTO DEL REATO  In sede di lavori preparatori, era stato osservato: “appare necessario rinforzare la cogenza con la previsione esplicita di una sanzione accessoria quale, in particolare, la revoca dei benefici tanto sul versante penale quanto sul versante delle sanzioni tributarie applicabili alle violazioni” (cfr., relazione Sanga, 31 marzo 2014).  Previsione non riportata nel testo definitivo  L’Agenzia delle Entrate dell’Emilia- Romagna, in caso di denuncia per il reato di cui all’art. 5 septies, ritiene la domanda inammissibile 24

25 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ  Art. 5 septies, comma 2: “L’autore della violazione di cui all’art. 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l’espletamento dell’incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero”  Sanzione ex art. 76, D.P.R. n. 445/2000; e cioè art. 483 c.p., reclusione da uno a due anni. 25

26 IL NUOVO REATO DI AUTORICICAGGIO art. 648 ter.1 c.p.  L’ art. 3, comma 3, della Legge n. 186/2014, ha introdotto nel codice penale l’art. 648 ter.1: Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 26

27 GRAZIE PER L’ATTENZIONE AVV. LUCA MAZZANTI – Avv. LORETTA LORETTI www.studioassociatomazzanti.it 27


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