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L’Accordo sull’agricoltura del 1994 EA II 2009-2010 (MF)

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Presentazione sul tema: "L’Accordo sull’agricoltura del 1994 EA II 2009-2010 (MF)"— Transcript della presentazione:

1 L’Accordo sull’agricoltura del 1994 EA II 2009-2010 (MF)

2 Accordo finale dell’Uruguay Round 15 accordi sui diversi temi oggetto delle negoziazioni, di cui 2 di interesse per l’agricoltura: Accordo sull’Agricoltura Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie: diritto di ciascun Paese a imporre misure di natura sanitaria e fitosanitaria sulla base di standard internazionali o, qualora più restrittivi, se giustificati da un’adeguata base scientifica. Inizio: Conferenza ministeriale del settembre 1987 in Uruguay; Fine prevista: fine del 1990: posizioni ancora molto lontane, soprattutto per il negoziato agricolo. Data dell’accordo: dicembre 1993 (lunga trattativa bilaterale Usa-Ue). La conclusione formale si ebbe 4 mesi dopo a Marrakech. Principali difficoltà Occorreva definire da zero i termini dell’accordo (fino ad allora l’agricoltura era stata esclusa dalle regole applicate per gli altri settori) La distanza tra le posizioni negoziali dei diversi Paesi era enorme

3 Tre aree di impegni –Riduzione del sostegno interno –Riduzione delle barriere all’accesso al mercato –Riduzione dei sussidi alle esportazioni da implementare progressivamente negli anni 1995 - 2001. Sono specificati anche gli impegni previsti a partire dal 2001. Per i PVS sono previsti impegni meno gravosi e da soddisfare in un periodo di tempo più lungo. Per i Paesi meno sviluppati (classificazione Banca Mondiale), infine, non è previsto alcun impegno. Clausola di pace (art. 13): dall’1 gennaio 1995 dall’ 1/1/2004 (9 anni) non si applicano le azioni di ritorsione alle misure legittimate dall’Accordo sull’Agricoltura ma non conformi alle regole generali del Wto (es: sussidi alle esportazioni).

4 1. Impegni relativi al sostegno interno 1 Le politiche interne di ciascun Paese vengono divise in 4 scatole: Scatola verde (green box): misure di sostegno disaccoppiato dalla produzione, che non hanno effetti distorsivi sul commercio internazionale (è una convenzione: la convenienza a produrre viene comunque aumentata). –sostegno a ricerca, formazione professionale, divulgazione e assistenza tecnica –sostegno all’aggiustamento strutturale delle imprese (es: investimenti aziendali, pre-pensionamento) –investimenti in infrastrutture rurali –compensazioni per i danni provocati da calamità naturali –programmi di protezione ambientale –politiche di sviluppo rurale Clausola “de minimis”: rientrano nella green box le politiche che determinano un sostegno il cui valore è inferiore al 5% del valore della produzione cui esse sono associate.

5 Impegni relativi al sostegno interno 2 Scatola rossa (red box): misure vietate. –barriere non tariffarie (ma con numerose eccezioni) Scatola gialla (amber box o scatola arancione): misure distorsive del commercio internazionale: obblighi di riduzione del 20% in 6 anni, con riduzioni di uguale ammontare anno per anno. Procedura: –Si calcola una Misura Aggregata del Sostegno interno (MAS), definita come: il livello del sostegno annuo complessivo di cui godono i produttori agricoli, espresso in termini monetari. –La riduzione del 20% è riferita rispetto alla media di un periodo- base rappresentato dal triennio 1986-’88. –Nel calcolo della MAS non rientrano le misure della Green Box e della Blu box.

6 Impegni relativi al sostegno interno 3 Scatola blu (blue box): specifica dell’Accordo sull’Agricoltura; frutto dell’accordo Usa-Ue per non eliminare i pagamenti diretti introdotti dalla Riforma Mac Sharry e le politiche di integrazione di prezzo degli Usa. Rientrano in questa scatola i pagamenti diretti alle aziende nell’ambito di politiche di contenimento della produzione, sempre che: –siano legati ad una superficie e a rese fisse, o –siano relativi massimo all’85% della produzione, o –siano per un numero fisso di capi

7 2. Impegni relativi all’accesso al mercato (apertura dei mercati interni alle importazioni) “Tarifficazione”: sostituzione delle barriere non tariffarie con tariffe “equivalenti” in termini di volumi delle importazioni che esse avrebbero determinato se applicate nel “periodo-base” 1986-88. Principali barriere non tariffarie: –Restrizioni quantitative sulle importazioni –Prelievi variabili –Le misure sanitarie e fitosanitarie sono regolate dall’Accordo sulle misure sanitarie e fitos. Riduzione del 36% della media delle tariffe tra il 1995 e il 2001, con riduzione minima per ciascuna tariffa del 15%. La “media” è la media aritmetica semplice, e non ponderata per il valore delle importazioni; Le tariffe soggette a riduzione sono quelle in vigore all’1/9/1986 o quelle risultanti dalla tarifficazione relative al p.b. 1986-88; Per alcune di queste ultime è prevista una “Clausola speciale di salvaguardia”, che consente tariffe più alte in caso di riduzioni del prezzo di importazione (o di un aumento del volume delle importazioni) oltre una soglia prefissata.

8 2. Impegni relativi all’accesso al mercato (2) Quote di accesso minimo a tariffa ridotta (Qtr): Obbligo di consentire per ciascun prodotto un accesso al mercato interno di almeno il 3% del consumo interno del periodo-base ‘86-’88 ad una tariffa pari al 32% di quella applicata sulle importazioni al di fuori della quota. Accesso minimo dovrà salire ad una quota del 5% nel 2001. L’accordo ha anche “consolidato” molte quote pre- esistenti di accesso preferenziale (sulla base del paese di provenienza), definite quote di accesso “corrente”. –Problema emergente: chi beneficia delle rendite legate all’accesso delle QTR?  amministrazione delle quote.

9 3. Impegni relativi ai sussidi alle esportazioni Riduzione del 36% in 6 anni della spesa in sussidi (in misura uguale in ciascun anno) Riduzione del 21% del volume delle esportazioni sussidiate Riduzioni calcolate con riferimento al livello medio annuo del periodo-base 1986-’90. Misure soggette a riduzione: –sussidi alle esportazioni (sia in moneta che in natura) –aiuti alle imprese legati ai volumi di esportazione –collocazione all’estero di beni disponibili negli ammassi a prezzi inferiori a quelli del mercato interno –aiuti alla produzione (o politiche di riduzione dei Costi di trasporto) aggiuntivi per i prodotti da esportare Impegno a non introdurre nuovi sussidi alle esportazioni rispetto a quelli utilizzati nel periodo - base

10 3. Impegni relativi ai sussidi alle esportazioni “Front loading”: flessibilità nel rispetto degli impegni di riduzione delle esportazioni sussidiate. Per evitare una brusca riduzione del sostegno, negli anni di implementazione (tranne l’ultimo) si poteva usare come periodo base il 1991-’92, così da consentire una spesa in sussidi ed un volume sussidiato maggiore (maggiore ricorso ai sussidi nel periodo successivo al periodo base). Trattamento speciale per i Pvs L’art. 15 dell’Accordo prevede eccezioni nel rispetto degli obblighi per i Pvs: –riduzione in 10 anni anziché in 6 –minori percentuali di riduzione delle tariffe, delle esportazioni sussidiate e delle misure interne –franchigia della clausola de minimis del 10% –Paesi meno sviluppati: esenzione dagli impegni di riduzione delle tariffe e dei sussidi


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