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Aiuti di Stato e servizi di interesse generale Foligno, 10 ottobre 2013 Massimo Bartoli Progetto di ricerca "Regioni.

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Presentazione sul tema: "Aiuti di Stato e servizi di interesse generale Foligno, 10 ottobre 2013 Massimo Bartoli Progetto di ricerca "Regioni."— Transcript della presentazione:

1 Aiuti di Stato e servizi di interesse generale Foligno, 10 ottobre 2013 Massimo Bartoli massimo.bartoli@progetti.unipg.it Progetto di ricerca "Regioni e Unione Europea" (ReUe) Università degli Studi di Perugia

2 Aiuti di Stato (AS) e compensazioni La nozione di AS: il criterio V. I. S. T (Vantaggio, Incidenza, Selettività, Trasferimento) Le deroghe e le procedure (artt. 107-108 TFUE) Aiuti “esentati” e aiuti “de minimis” Universita' degli studi di Perugia- Progetto di ricerca "Regioni e Unione Europea" (ReUe)

3 Ulteriori deroghe per SIEG e Trasporti Art. 106, par. 2, TFUE : “Le imprese incaricate (Guida, 46 ss.) della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione” (Guida, 36-38). Universita' degli studi di Perugia- Progetto di ricerca "Regioni e Unione Europea" (ReUe)

4 … (segue) L’eccezione di cui all’articolo 106, par. 2, TFUE prevede il rispetto di alcuni criteri: atto d’incarico con cui l’autorità pubblica conferisce ad un’impresa la responsabilità dell’esecuzione di un determinato compito conferimento dell’incarico relativo ad un servizio d’interesse economico generale necessità di tale eccezione per l’esecuzione dei compiti assegnati e proporzionalità verso tale scopo (principio di necessità – proporzionalità - PNP) Il risultante sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della UE Universita' degli studi di Perugia- Progetto di ricerca "Regioni e Unione Europea" (ReUe)

5 … (segue) Il PNP appare essenziale per valutare se le restrizioni alle regole della concorrenza siano ammissibili ex art. 106 (2) TFUE, riferendosi sia all’an che al quantum della misura An: l’azione non può essere sostituita da un’altra meno restrittiva delle regole della concorrenza Quantum: accertata la necessità, l’azione sia quella “minima” per adempiere alla missione di interesse generale In ogni caso, l'atto di incarico deve chiaramente instaurare l'obbligo di fornire il servizio, definendone la natura e la durata, i soggetti affidatari della fornitura dei servizi, i parametri per il calcolo della compensazione e le modalità per evitare una sovra - compensazione (Guida, 37) Universita' degli studi di Perugia- Progetto di ricerca "Regioni e Unione Europea" (ReUe)

6 … (segue) Art. 93 TFUE: “Sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio”. Universita' degli studi di Perugia- Progetto di ricerca "Regioni e Unione Europea" (ReUe)

7 Il senso dell’art. 106 (2) TFUE Gestione del servizio secondo le regole delle concorrenza, ma: 1) Deroga a tali regole se il loro rispetto rischia di compromettere l’adeguatezza del servizio affidato al gestore (constatazione dell’esistenza di uno specifico market failure) 2) In ragione dell’importanza sociale del servizio, di fronte a tali “fallimenti del mercato” l’autorità pubblica può imporre obblighi di servizio pubblico ovvero concedere diritti esclusivi o speciali agli operatori Universita' degli studi di Perugia- Progetto di ricerca "Regioni e Unione Europea" (ReUe)

8 La compensazione per “pubblico servizio” come AS Il beneficiario deve essere un’impresa ai sensi del diritto UE (qualunque soggetto che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico e dalle modalità di finanziamento – Guida, 24) “Attività economica” ai sensi del diritto UE (Guida, 25): ogni attività che offra i beni e/o servizi in un determinato mercato In tal senso, può essere “economica” anche un’attività apparentemente “sociale” oppure svolta da un soggetto senza scopo di lucro (necessaria “separazione contabile” delle varie attività svolte) Esempi della Guida (25 ss.) Universita' degli studi di Perugia- Progetto di ricerca "Regioni e Unione Europea" (ReUe)

9 Attività “non economiche” Attività connesse all'esercizio delle prerogative dei pubblici poteri (esercito, polizia, misure penitenziarie, sicurezza della navigazione aereo – marittima, controllo anti – inquinamento) Attività a carattere “puramente sociale” (regimi obbligatori di sicurezza sociale, prestazioni di assistenza all'infanzia e insegnamento pubblico finanziate, in linea generale, a titolo del bilancio pubblico, organizzazione di ospedali pubblici – SSN) Universita' degli studi di Perugia- Progetto di ricerca "Regioni e Unione Europea" (ReUe)

10 Elementi degli AS nelle compensazioni Incidenza sugli scambi intra - UE: il carattere “locale” del servizio o l’esiguità della compensazione non appaiono decisivi per escludere la presenza di un AS L'entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste del soggetto beneficiario non escludono di per sé l'eventualità che si registrino effetti sugli scambi tra Stati membri (Guida, punto 36) V. tuttavia applicazione della normativa “de minimis” Universita' degli studi di Perugia- Progetto di ricerca "Regioni e Unione Europea" (ReUe)

11 SIG-SIEG-SSIG e “servizio pubblico” nel diritto UE SIG-SIEG-SSIG. Diritto UE: nozioni e non definizioni di SIEG e SIG (artt. 14 e 106, par. 2, TFUE, Prot. 26 TFUE, Art. 36 Carta UE diritti fondamentali). Sviluppo modello sociale europeo (art. 3, par. 3 TUE) La questione del riparto di competenze nell’evoluzione del processo di integrazione europea e i “settori armonizzati” (mercati comunicazioni elettroniche, postali, energia elettrica e gas, trasporto) (Guida, 6) L’errore manifesto (Guida, 7) Universita' degli studi di Perugia- Progetto di ricerca "Regioni e Unione Europea" (ReUe)

12 La discrezionalità degli Stati membri Le autorità pubbliche (livello nazionale, regionale o locale, a seconda della ripartizione delle competenze interne) dispongono di un ampio margine di manovra riguardo alla definizione dei SIEG Gli unici limiti sono: a) aderenza al diritto dell'UE (nessun contrasto con le norme di “armonizzazione”) b) l'errore manifesto di valutazione (controllo da parte della Commissione europea e dei giudici dell'UE) Universita' degli studi di Perugia- Progetto di ricerca "Regioni e Unione Europea" (ReUe)

13 SIG (Guida, 1) Sono quei servizi che le autorità pubbliche degli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale considerano di interesse generale e pertanto sono oggetto di specifici obblighi di servizio pubblico (OSP) Possono essere sia “economici” che “non economici” Quelli non economici non sono soggetti alla normativa UE sulla concorrenza, salvo soggiacere a taluni principi giuridici fondamentali (es. principio di non discriminazione) Universita' degli studi di Perugia- Progetto di ricerca "Regioni e Unione Europea" (ReUe)

14 SIEG (Guida, 2) Attività economiche i cui risultati contribuiscono all'interesse pubblico generale che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento statale Tali attività, senza agevolazioni pubbliche, potrebbero essere altrimenti svolte a condizioni differenti in termini di: a) qualità; b) sicurezza; c) accessibilità economica; d) parità di trattamento (accesso universale) Universita' degli studi di Perugia- Progetto di ricerca "Regioni e Unione Europea" (ReUe)

15 SSIG Servizio sociale d'interesse generale (SSIG) (Guida, 3) a)Regimi obbligatori previsti dalla legge e regimi complementari di protezione sociale; b)altri servizi essenziali prestati direttamente al cittadino che svolgono un ruolo preventivo e di coesione sociale. Universita' degli studi di Perugia- Progetto di ricerca "Regioni e Unione Europea" (ReUe)

16 SIEG: i contributi europei alla definizione Corte di Giustizia: prevalenza fino anni ‘90 Sent. Corbeau (1993 ): la Corte, partendo dal servizio postale, di base riconosce che i SIEG devono: 1) soddisfare un interesse essenziale per la collettività 2) essere prestati con i caratteri dell’universalità (a chiunque ne faccia richiesta) 3) essere garantiti ad un prezzo “uniforme e ragionevole”, prescindendo dalla redditività di ogni singola operazione Universita' degli studi di Perugia- Progetto di r)erca "Regioni e Unione Europea" (ReUe)

17 … (segue) Comune d’Almelo e Monopoli nazionali energia (1997) La Corte ha rinvenuto l’interesse generale nel garantire l’approvvigionamento continuo di energia elettrica in tutto il territorio coperto dalla concessione Approvvigionamento verso “tutti gli utenti” (distributori locali o consumatori finali) Necessaria garanzia delle quantità richieste in qualsiasi momento tariffe “uniformi “ (ma variabili solo secondo criteri obiettivi applicabili all’intera clientela) Universita' degli studi di Perugia- Progetto di ricerca "Regioni e Unione Europea" (ReUe)

18 Le Comunicazioni della Commissione (1996-2011) “I servizi di interesse generale in Europa” (1996 e 2001) Libro Verde (2003) e Libro Bianco (2004) “I servizi di interesse generale” “I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo” (2007) “Un quadro di qualità per servizi di interesse generale” (2011) Universita' degli studi di Perugia- Progetto di ricerca "Regioni e Unione Europea" (ReUe)

19 I parametri per definire un SIEG SIEG: concetto mutevole nel tempo ed in base allo specifico contesto geografico e sociale di riferimento Servizio già offerto da altri operatori di mercato “non affidatari” di SIEG (Guida, 11): occorre valutare se le condizioni già praticate dalle imprese operanti soddisfino i criteri qualitativi essenziali per usufruire di un servizio generale In mancanza o carenza di tali criteri, si potrà utilmente costituire un SIEG E’ sempre necessario assicurare, in ogni caso, qualità, sicurezza, accessibilità economica e parità di trattamento (accesso universale) nel servizio Universita' degli studi di Perugia- Progetto di ricerca "Regioni e Unione Europea" (ReUe)

20 Tra “criterio dell’aiuto di Stato” e “criterio della compensazione” Le implicazioni procedurali sulla notifica preventiva alla Commissione Dictum della sent. Steinike und Weinlig del 1977. Decisione La Poste del 1995: primo caso di valutazione di una compensazione di obblighi di servizio pubblico (FFSA - SIC) La sent. Ferring del 2001 (prevalenza approccio “compensativo”). La questione della presenza del “vantaggio” nella compensazione La sent. Altmark del 2003 (in materia di trasporto) Universita' degli studi di Perugia- Progetto di ricerca "Regioni e Unione Europea" (ReUe)

21 I principi Altmark: esclusione degli AS (Guida, 61) EFFETTIVITA’: incarico effettivo su obblighi di servizio pubblico (principio rinvenibile nell’art. 106, par. 2, TFUE) TRASPARENZA: parametri di calcolo della compensazione previamente definiti in modo obiettivo e trasparente PROPORZIONALITA’: compensazione non eccedente la copertura dei costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenuto conto degli introiti relativi agli stessi e di un margine di utile ragionevole (principio rinvenibile nell’art. 106, par. 2, TFUE) EFFICIENZA: scelta dell’operatore con procedura di selezione pubblica. Altrimenti, determinare il livello della compensazione sulla base di un'analisi dei costi di un'impresa media, gestita in modo efficiente, in considerazione del parametro della proporzionalità Universita' degli studi di Perugia- Progetto di ricerca "Regioni e Unione Europea" (ReUe)

22 …(segue) Il quarto criterio Altmark appare particolarmente complesso da assolvere il benchmarking della c.d. “impresa media” richiesto non è sempre facilmente né oggettivamente misurabile (v. caso Chronopost 1996 – 2003) la procedura di appalto pubblico è, in molti casi, poco praticabile (numero partecipanti limitato, difficoltà nell’effettuare i controlli necessari per verificare i requisiti richiesti) Universita' degli studi di Perugia- Progetto di ricerca "Regioni e Unione Europea" (ReUe)

23 Trasporti: la decisione Simet ( 2 ott. 2013) Questione dell’incarico Mancata definizione preliminare dei parametri per il pagamento della compensazione Impossibilità di stabilire i costi netti relativi ai servizi (pubblici) forniti: nessuna separazione contabile con altre attività Impossibile stabilire eventuali precedenti compensazioni del presunto obbligo di servizio pubblico (diritto esclusivo di Simet di prestare servizi di trasporto con autobus sulle tratte specificate) o eventuali diritti ad ulteriori compensazioni pecuniarie Universita' degli studi di Perugia- Progetto di ricerca "Regioni e Unione Europea" (ReUe)


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