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Diritti e doveri degli studenti Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 7.

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Presentazione sul tema: "Diritti e doveri degli studenti Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 7."— Transcript della presentazione:

1 Diritti e doveri degli studenti Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 7

2 Sergio Cicatelli2 Gli studenti protagonisti  Direttiva 133/96, art. 1: «Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli allievi, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali».  Regolamento: DPR 567/96; DPR 156/99.

3 Sergio Cicatelli3 Lo statuto degli studenti (1998)  DPR 24-6-1998, n. 249: “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.  Di fatto rivolto agli studenti della scuola secondaria di II grado.  Art. 1, Vita della comunità scolastica: riferimenti ai principi della Costituzione e alla Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia (1989).

4 Sergio Cicatelli4 Diritti degli studenti (art. 2)  formazione di qualità,  valorizzazione della propria identità e libertà,  riservatezza,  informazione,  dialogo costruttivo con i responsabili della scuola,  valutazione trasparente e tempestiva,  autovalutazione,  partecipazione alla vita della scuola,  libertà di apprendimento,  rispetto della cultura e della religione di appartenenza,  ambiente salubre e sicuro,  strutture adeguate,  recupero di svantaggi e difficoltà,  libertà di associazione.

5 Sergio Cicatelli5 Doveri degli studenti (art. 3)  obbligo di frequenza,  rispetto delle disposizioni organizzative e delle norme di sicurezza,  rispetto delle strutture scolastiche,  assolvimento dei propri impegni di studio,  rispetto formale e sostanziale di tutto il personale della scuola,  impegno a comportarsi in maniera consona al modello di scuola delineato,  responsabilità nei confronti dell'ambiente scolastico e della qualità della vita che in esso si conduce.

6 Sergio Cicatelli6 Disciplina (art. 4)  1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari […].  2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.  3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.  4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.  5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.  6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. […]  Art. 5: Impugnazioni e organo di garanzia.

7 Sergio Cicatelli7 Modifiche allo Statuto (DPR 235/07)  DPR 21-11-2007, n. 235: “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.  Interviene solo sulle sanzioni disciplinari, introducendo un regime più severo.

8 Sergio Cicatelli8 Nuove sanzioni disciplinari  Possibilità di sospensioni superiori a 15 giorni.  In casi di estrema gravità, è possibile la sospensione per l’intero anno o l’esclusione da scrutini ed esami.  In caso di reclami, è previsto il parere vincolante di un organo di garanzia regionale.  Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità): «Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie».  Cfr. Nota Ministeriale 31-7-2008, prot 3602.

9 Sergio Cicatelli9 Legge 169/08  Articolo 2 2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. 3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

10 Sergio Cicatelli10 Vincoli al voto negativo  DM 5 del 16-1-2009, art. 3.1: «Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno».  La valutazione insufficiente: esclude dalla promozione o dagli esami; è attribuita dal Consiglio di classe solo per comportamenti di particolare gravità; è assegnata in seguito a sanzioni disciplinari di sospensione superiore a 15 giorni; deve essere adeguatamente motivata.  Il DM 5/09 è stato subito abrogato dal DPR 122/09.

11 Sergio Cicatelli11 Regolamento della valutazione  DPR 22-6-2009, n. 122 Il comportamento è valutato mediante un giudizio nella scuola primaria e mediante un voto illustrato da una nota nella scuola secondaria di I grado; nella secondaria di II grado è stato sempre valutato con un voto. La valutazione del comportamento fa media, determina la promozione e concorre al credito scolastico.

12 Sergio Cicatelli12 Regolamento della valutazione  Art. 7.2: «La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR 24-6-1998, n. 249 e successive modificazioni [regolamento d’istituto], e al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell’art. 2 del decreto legge, dei comportamenti: a.previsti dai commi 9 e 9-bis dell’art. 4 del DPR 249/98 e successive modificazioni [sospensione intero anno]; b.che violino i doveri di cui ai commi 1,2, e 5 dell’art. 3 del DPR 249/98 e successive modificazioni [frequenza, rispetto, danni]».


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