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La massima L’Agenzia di Viaggi, facendo uso dell’ordinaria diligenza e in base ai principi di buona fede, deve assicurarsi di fornire informazioni su.

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Presentazione sul tema: "La massima L’Agenzia di Viaggi, facendo uso dell’ordinaria diligenza e in base ai principi di buona fede, deve assicurarsi di fornire informazioni su."— Transcript della presentazione:

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2 La massima L’Agenzia di Viaggi, facendo uso dell’ordinaria diligenza e in base ai principi di buona fede, deve assicurarsi di fornire informazioni su ogni attività, che sia principale o accessoria, necessaria a garantire il raggiungimento dello scopo della prestazione principale, richiesta dal viaggiatore.

3 I soggetti I CLIENTI LAM GAMBOA Shuyin Mau Yu GIAMPAOLO Enrico AGENZIA VIAGGI Grondona Viaggi di GRONDONA Emiliano VS

4 Il fatto I coniugi Giampaolo Acquistano da Grondona Viaggi Due biglietti aerei per il viaggio di nozze in Thailandia

5 6 gennaio 2004 3 novembre 2004 2005 9 ottobre 2007 30 novembre 2007 I coniugi Giampaolo arrivano a Bangkok. L’ufficio Immigrazione thailandese nega l’ingresso nel paese alla moglie poichè, essendo cittadina ecuadoregna, avrebbe dovuto essere in possesso del visto di ingresso del Consolato competente. Il Giudice di Pace respinge la domanda di risarcimento (con sentenza n. 683/2005). I coniugi Giampaolo hanno convenuto davanti al Giudice di Pace di Genova-Voltri l’agenzia di viaggi di Grondona, chiedendo il risarcimento dei danni per l’inadempienza di quest’ultimo, che non li ha informati della necessità del visto. I coniugi si appellano al Tribunale di Genova, che conferma la decisione di primo grado. Motivazioni I coniugi presentano l’atto con le motivazioni per cui propongono ricorso in Cassazione motivazioni Il fatto

6 Motivazioni del Giudice di Appello Nessun risarcimento spetta al Giampaolo  egli non necessitava di visti per entrare in Thailandia. Per la moglie non sono applicabili le norme della CCV e neppure l’art 8 d.lgs. 111/95, poiché è cittadina ecuadoregna Non sono stati violati né il contratto di mandato né i doveri di buona fede da parte di Grondoni  i Giampaolo non hanno dimostrato di aver richiesto informazioni in materia di visti.

7 Motivazioni per il ricorso in Cassazione Violazione delle norme della CCV Violazione degli artt. 2, 3, 24, 111 della Costituzione e degli artt. 1175, 1176, 1218, 1374, 1375, 1708, 1710, 2043 del Codice Civile Violazione dell’art. 8 d.lgs 111/1995 e corrispondenti norme del Codice del Consumo Violazione delle norme sull’onere della prova dell’inadempimento Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della Corte di Appello Questa sarà l’unica motivazione che la Corte respingerà, poiché le norme qui considerate si riferiscono soltanto all’organizzazione e alla vendita di pacchetti turistici e non alla prestazione di servizi isolati  art. 2 d.lgs 111/95

8 Motivazioni con cui la Corte di Cassazione accoglie il ricorso 1.Trattandosi di due sposi in viaggio di nozze, nonostante i due biglietti siano due contratti separati, lo scopo perseguito dai contraenti riguardava un risultato unitario e di interesse comune: il godimento del viaggio di nozze. Entrambi avevano diritto ad essere informati adeguatamente per poter fruire del servizio acquistato

9 Motivazioni con cui la Corte di Cassazione accoglie il ricorso 2.Secondo l’art. 2 della CCV, la tutela della Convenzione non è condizionata dalla nazionalità del viaggiatore ma copre chiunque concluda il contratto in uno Stato contraente. I biglietti sono stati acquistati presso la sede dell’agenzia, situata in Italia, paese che ha ratificato la Convenzione

10 Motivazioni con cui la Corte di Cassazione accoglie il ricorso 3.Il Grondona afferma: “La CCV non impone obblighi di informazione in merito a visti e documenti di ingresso nel paese di destinazione, obblighi che gravano esclusivamente sull’organizzatore e fornitore di pacchetti turistici” L’art. 3 della CCV dispone che anche l’intermediario deve “proteggere i diritti e gli interessi dei viaggiatori”. Responsabilità dell’Agenzia Viaggi

11 Motivazioni con cui la Corte di Cassazione accoglie il ricorso 3.L’intermediario, facendo uso dell’ordinaria diligenza e delle competenze tipiche della sua professione, avrebbe dovuto dedurre dalle informazione in suo possesso la cittadinanza della Lam Gamboa, o per lo meno porsi il dubbio, ed informare della possibile necessità del visto. In caso di inadempimento è compito dell’agenzia - e non del cliente - dimostrare di aver fatto il possibile perchè lo scopo del contratto venga raggiunto, o di non essere stata messa nelle condizioni di farlo. Responsabilità dell’Agenzia Viaggi

12 Motivazioni con cui la Corte di Cassazione accoglie il ricorso 4.Per quanto riguarda il contratto di mandato, è vero che il mandatario è tenuto a dare informazioni riguardanti solamente le prestazioni richieste, ma Secondo i principi di buona fede è suo compito anche capire quali siano le attività accessorie e strumentali al perseguimento dello scopo, per non vanificare la prestazione principale Responsabilità dell’Agenzia Viaggi

13 Decisioni della Cassazione La sentenza impugnata è annullata Rinvio della causa al Tribunale di Genova, affinché decida uniformandosi ai principi sostenuti dalla Cassazione, con congrua e completa motivazione.

14 GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

15 Norme citate Convenzione Internazionale di Bruxelles 1970 (ratificata in Italia con legge 1084/77)  CCV Art. 1, comma 3: Ai sensi della presente convenzione si intende per  contratto di intermediario di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un’altra, per mezzo di un prezzo, sia uno o più servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di intermediario di viaggio le operazioni interline o altre operazioni simili fra vettori; Art. 2: 1.La presente convenzione si applica a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi qualora la sua sede di lavoro principale, o in mancanza di tale sede, il suo domicilio abituale o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di viaggio è stato concluso, si trovi in uno Stato contraente. 2.La convenzione si applica senza pregiudizio delle legislazioni speciali che stabiliscono trattamenti più favorevoli per categorie di viaggiatori. Art. 3: Nell’adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti dall’art. 1 l’organizzatore di viaggi e l’intermediario di viaggi proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo.

16 Norme citate Convenzione Internazionale di Bruxelles 1970 (ratificata in Italia con legge 1084/77)  CCV Art. 18: 1.Quando il contratto di intermediazione di viaggi si riferisce ad un contratto di organizzazione di viaggio, è sottoposto alle disposizioni degli articoli 5 e 6, l’indicazione del nome e dell’indirizzo dell’organizzatore di viaggi essendo completata dall’indicazione del nome e dell’indirizzo dell’intermediario di viaggi e da una dichiarazione che quest’ultimo agisce in qualità di intermediario del primo. 2.Quando il contratto di intermediazione di viaggio riguarda la fornitura di un servizio separato che permette di effettuare un viaggio o un soggiorno, l’intermediario di viaggi è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma che può essere sostituita da un timbro. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio e l’indicazione che il contratto è regolato, nonostante qualunque clausola contraria, dalla presente convenzione. Art. 22: 1.L’intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell’adempimento dei suoi obblighi, l’inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente. 2.Senza pregiudizio delle determinazioni di quali persone abbiano diritto ad agire e di quali siano i loro rispettivi diritti, l’indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata a 10 000 franchi per viaggiatore. Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un’agenzia che si trovi nel suo territorio. 3.L’intermediario di viaggi non risponde dell’inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto.

17 Norme citate D.Lgs.111/95 (attuativo della DIRETTIVA 90/314/CEE) Art 2: Pacchetti turistici. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a)trasporto; b)alloggio; c)servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte significativa del «pacchetto turistico». La fatturazione separata degli elementi di uno stesso "pacchetto turistico" non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente decreto.

18 Norme citate D.Lgs.111/95 (attuativo della DIRETTIVA 90/314/CEE) Art 8: Informazione del consumatore. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni: a)orari, località di sosta intermedia e coincidenze; b)generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà; c)recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali d)per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con costui o con il responsabile locale del suo soggiono; e)circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

19 Norme citate Costituzione Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 24 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

20 Norme citate Costituzione Art. 111 La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

21 Norme citate Codice Civile Art. 1175 (Comportamento secondo correttezza). Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Art. 1176 (Diligenza nell'adempimento). Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivita' professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attivita' esercitata. Art. 1218 (Responsabilita' del debitore). Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Art. 1374 (Integrazione del contratto). Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e' nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equita‘.

22 Norme citate Codice Civile Art. 1375 (Esecuzione di buona fede). Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. Art. 1708 (Contenuto del mandato). Il mandato comprende non solo gli atti per i quali e' stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento. Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente. Art. 1710 (Diligenza del mandatario). Il mandatario e' tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato e' gratuito, la responsabilita' per colpa e' valutata con minor rigore. Il mandatario e' tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato. Art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.


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