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PubblicatoVittoria Morelli Modificato 11 anni fa
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Formazione classi e organico docenti e Ata per l'anno scolastico Attivo RSU Roberto Alosi Segretario provinciale FLC CGIL RELATORE ::::: HOME PAGE FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA SIRACUSA :: : :: Per le news della scuola di Siracusa e provincia visita il nostro sito
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Classi con alunni con disabilità
Regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica Art. 7 - , comma 2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni,…. Art. 7 - , comma 3. L’istituzione delle classi e delle sezioni secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi 1 e 2 è effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive … Le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità possono essere costituite con un numero maggiore di alunni anche in deroga al limite previsto dal comma 2. Le conseguenze La costituzione l’inserimento degli alunni con disabilità può avvenire anche in deroga al numero di 20 alunni per classe e con più alunni disabili. Infatti, anche questa partita va giocata nel limite della dotazione organica assegnata.
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Aumento del rapporto alunni/classe
L. 133/2008, art 64 comma 1. … sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docenti, da realizzare comunque entro l’anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei …. Piano programmatico MIUR. …. Il rapporto alunni- classe si eleverà di uno 0,20 con riferimento all’a.s. 2009/2010 e di uno 0,10 in ciascuno dei due anni scolastici successivi. L’innalzamento sarà riferito ai livelli massimi di alunni per classe attualmente vigenti per i vari gradi di istruzione, tenendo altresì conto della presenza di alunni disabili. L’aumento è su tutti gli ordini di scuola e comporterà una riduzione di oltre 6000 docenti. N.B. l’aumento del numero massimo degli alunni per classe riguarderà tutte le scuole non incluse nel piano di qualificazione dell’edilizia scolastica.
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Dsga, amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici
L. 133/2008, art 64 comma 2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Piano programmatico MIUR. Si ipotizza un’azione di contenimento nella misura media del 17% della dotazione organica modulando tale misura sui diversi profili. A partire dal 1 settembre 2009 attraverso un piano triennale ci sarà una riduzione di circa posti. Ogni scuola, attualmente , avrà in media 4,2 unità di personale Ata in meno.
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Dsga, amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici
Le conseguenze Oltre persone perderanno il lavoro e dietro ci sono famiglie. Viene messa in discussione dell’unità dei servizi. Il taglio di circa 7/800 posti di Dsga impedirà qualsiasi mobilità territoriale e professionale per i prossimi anni. Il concorso ordinario non verrà più bandito per mancanza di posti.
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Regolamento “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica .. “
Art. 6 - Disposizioni per assicurare stabilità alla previsione delle classi e costituzione delle classi in organico di fatto Art.64, comma 1. Al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dai successivi articoli. one.
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Scuola dell’infanzia Confermate le due tipologie esistenti a 40 e 25 ore. Le sezioni saranno costituite con un numero di bambini non superiore a 26 e non inferiore a 18 ad eccezione di quelle con alunni disabili. (Oggi di norma 25 alunni per sezione, minimo 15, limite massimo a 28 in presenza di resti) Le eccedenze sono ripartite fino a 29 unità per sezione, con esclusione delle sezioni che ospitano bambini con disabilità.
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Scuola primaria Circolare n. 4 del 15 gennaio 2009, 2.1 Il tempo scuola Le classi prime della scuola primaria sono organizzate secondo il modello previsto dall’art. 4 del D.L. 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169, che supera il precedente assetto organizzativo, e secondo le differenti articolazioni dell’orario scolastico a 24, 27, sino a 30 ore nei limiti dell’organico assegnato.
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Scuola primaria In particolare, le classi prime possono essere formate con le seguenti articolazioni orarie settimanali: a) classi funzionanti con 24 ore; b) classi funzionanti con 27 ore, vale a dire con una più ampia articolazione del tempo scuola, senza compresenze; c) classi funzionanti con orario sino a 30 ore, comprensive di attività opzionali facoltative in aggiunta alle 27 ore di cui alla lett. b), senza compresenze; d) classi funzionanti a tempo pieno, con 40 ore e con due docenti, senza le compresenze, assicurando comunque l’assistenza alla mensa.
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Scuola primaria Le classi successive alla prima continuano a funzionare nell’anno scolastico , secondo gli orari in atto a suo tempo scelti dalle famiglie: a) 27 ore, corrispondenti all’orario di insegnamento settimanale di cui all’art. 7, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo e senza compresenze; b) 30 ore settimanali comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondenti all’orario di cui all’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n.59/2004, senza compresenze e nei limiti dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009;
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Scuola primaria c) 40 ore settimanali, corrispondenti al modello di tempo pieno e senza compresenze, assicurando comunque l’assistenza alla mensa. In linea generale, la consistenza organica di istituto verrà definita, per le classi successive alle prime, mediamente in 30 ore settimanali, fatta salva, ovviamente, la diversa consistenza oraria delle classi a tempo pieno e tenendo conto dell’eventuale necessità del tempo mensa. Verrà garantito, inoltre, l’attuale consistenza delle classi a tempo pieno incrementabile sulla base di eventuali economie di organico.
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regolamento “Revisione dell’assetto ordinamentale ..
Scuola primaria regolamento “Revisione dell’assetto ordinamentale .. Art. 4 comma 6, La dotazione organica di istituto è determinata sulla base del fabbisogno del personale docente necessario per soddisfare l’orario delle attività didattiche (nella Cir. Min. detto articolo sparisce) Art. 4 comma 8, Qualora non sia possibile procedere alla aggregazione delle ore disponibili nei plessi della medesima istituzione scolastica, sono costituiti posti di insegnamento anche con orario inferiore a quello d’obbligo. Le classi iniziali sono costituite con non meno di 15 e non più di 26 alunni per classe. Con i resti si va a 27. Attualmente il massimo è 25 e senza deroghe, il minimo 10 L’insegnamento della lingua inglese entro 3 anni è affidato ad un insegnante di classe formato.
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Scuola secondaria di 1° grado
Circolare n. 4 del 15 gennaio 2009, 3.1 orari di funzionamento Le famiglie possono esprimere la propria preferenza tra i seguenti modelli di orario: a) classi funzionanti con tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari più 1 ora di approfondimento di italiano); b) classi funzionanti con tempo prolungato - 36 ore settimanali, prolungabili eccezionalmente fino a 40 ore settimanali previa autorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale – la cui attivazione è subordinata alla disponibilità di idonee strutture e di adeguate attrezzature, ad almeno due rientri settimanali, all’ impegno dell'ente locale ad assicurare, ove sia necessario, la mensa, alla richiesta delle famiglie.
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Scuola secondaria di 1° grado
Lingue straniere Regolamento riorganizzazione della rete scolastica .. Art 16 3 ore settimanali obbligatorie di inglese in tutte le classi e 2 ore di seconda lingua comunitaria la scelta della seconda lingua deve tenere conto della presenza nella scuola di docenti con contratto a tempo indeterminato eventuali trasformazioni delle cattedre per diversa lingua straniera sono possibili solo se non c’è il titolare a tempo indeterminato su richiesta delle famiglie è possibile l’insegnamento potenziato dell’inglese (5 ore settimanali) al posto della seconda lingua, ma se non determina esubero di insegnanti di altra lingua in presenza di alunni stranieri le scuole possono attivare 2 ore in più di insegnamento della lingua italiana in sostituzione delle ore di seconda lingua straniera.
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Scuola secondaria di 1° grado
Regolamento riorganizzazione della rete scolastica .. Art 13 ,comma 1 Le classi saranno costituite con non meno di 18 e non più 27 alunni. Le eventuali eccedenze verranno ripartite fino ad un massimo di 28 alunni. Si costituisce un’ unica classe qualora il numero degli iscritti non supera le 30 unità. Oggi le classi sono costituite con 25 alunni, minimo 15, massimo a 27 con i resti e 29 se una sola classe Regolamento “Revisione dell’assetto ordinamentale ..art. 5, comma 1 Le classi a tempo normale avranno un orario settimanale pari a 29 ore + 1 ora aggiuntiva per approfondimenti su materie letterarie. La 30 ora non è utilizzabile per la costituzione di cattedre.
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Scuola secondaria di 1° grado
regolamento “Revisione dell’assetto ordinamentale ..art. 5, comma 6 Il quadro orario settimanale delle discipline e le classi di concorso per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado, definiti tenendo conto dei nuovi piani di studio, è così determinato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 275 del 1999: Italiano, Storia, Geografia 9 Attività di approfondimento in materie letterarie 1 Matematica e Scienze 6 Tecnologia Inglese Seconda lingua comunitaria 2 Arte e immagine Scienze motorie e sportive 2 Musica Religione cattolica
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Le classi a tempo prolungato
Scuola secondaria di 1° grado Le classi a tempo prolungato Sono attivabili a queste condizioni: che ci sia il numero minimo per la costituzione di una classe (quindi con un numero di richieste compreso tra 18 e 27 alunni); che sia possibile per lo svolgimento di attività in orario pomeridiano (quindi con servizi e strutture adeguate); almeno due rientri settimanali (C.M n.4 del ) regolamento “Revisione dell’assetto ordinamentale ..art. 5, comma 5 che funzioni almeno un intero corso a tempo prolungato. Questo significa che i nuovi corsi a tempo prolungato, a partire solo dalle classi prime, non saranno più possibili. regolamento “Revisione dell’assetto ordinamentale ..art. 5, comma 4 Le classi a tempo prolungato sono autorizzati nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia.
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Scuola secondaria di 1° grado
Rinviato di un anno il regolamento attuativo Ma alcun effetti negativi partono già da settembre Vediamo quali: l’innalzamento del numero alunni/classi e il dimensionamento della rete scolastica Le prime classi e le classi iniziali del triennio saranno costituite, di regola, con 27 alunni. Eventuali eccedenze andranno distribuite nelle classi della scuola fino ad un massimo di 30 alunni. Si costituirà una sola classe quando le iscrizioni non supereranno le 30 unità. (Oggi è 25 alunni, minimo 15. Con i resti si va a 28 ed anche fino a 29 in presenza di unica classe. Con 30 si può sdoppiare perché il minimo è 15) Molte classi in organico di fatto arriveranno anche a 33 alunni (variazione fino al 10%) per effetto del mancato recupero dei debiti
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Regolamento riorganizzazione della rete scolastica .. Art 25
Utilizzo del personale Comma 1, Qualora dall’attuazione del piano programmatico ….. si determinino situazioni di esubero di personale docente con contratto a tempo indeterminato, lo stesso è utilizzato prioritariamente nell’ambito della scuola di titolarità e, in subordine, in ambito provinciale, su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o classe di concorso affine. Comma 2, Il medesimo personale, in via subordinata, è utilizzato su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento, anche in diverso grado di istruzione e nella scuola dell’infanzia, o su posto di sostegno, Comma 3, … i docenti posti a disposizione sono utilizzabili… fino alla concorrenza dell’orario d’obbligo settimanale entro il limite di 3 scuole ….
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2. I provvedimenti in corso di approvazione
2. I provvedimenti in corso di approvazione. Il Ddl Aprea e Ddl Brunetta, ovvero il ritorno al passato Entrambi i provvedimenti hanno la caratteristica di ridurre e per taluni aspetti cancellare gli spazi di contrattazione, determinando di fatto una rottura rispetto al quadro legislativo degli ultimi quindici anni in tema di contrattualizzazione dei rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione.
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3. Il quadro generale: la riforma del modello contrattuale
Per CGIL e la FLC Cgil restano fermi i contenuti della piattaforma unitaria presentata da Cgil, Cisl e Uil sul nuovo modello contrattuale: un accordo unico sul sistema contrattuale dei vari settori produttivi e dei servizi pubblici e privati (industria, commercio, servizi, pubblico impiego, settori conoscenza, ecc.); un nuovo sistema contrattuale unitario con regole certe finalizzate ad una nuova politica dei redditi; la salvaguardia del potere d'acquisto nei CCNL attraverso un indicatore "realistico" (indice dei prezzi armonizzato a livello europeo) e non solo nominale; la durata triennale dei contratti nazionali: parte normativa ed economica devono coincidere; favorire ed allargare la contrattazione di secondo livello; la contrattazione integrativa finalizzata a migliorare le condizioni di lavoro per favorire le innovazioni e i cambiamenti positivi; puntualità nella liquidazione degli aumenti contrattuali secondo le scadenze previste dai contratti; un patto di regole condivise su democrazia e rappresentanza certificata.
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4. La mancata firma dell’ipotesi di accordo sul biennio contrattuale del comparto scuola: un problema di metodo oltre che di contenuti Le proposte della FLC raddoppiare le risorse da destinare al rinnovo del contratto sul secondo biennio economico per tutelare il reale potere d'acquisto dei salari, arrivando complessivamente ad un aumento di non meno del 6% nel biennio; ridefinire la struttura retributiva (vedi art. 77 del Ccnl/07), trasferendo la retribuzione professionale docente, il compenso individuale accessorio del personale Ata e l’indennità del Dsga dal salario accessorio a quello fondamentale; rafforzare il ruolo della contrattazione di secondo livello; individuare, all’interno del secondo biennio economico, risorse adeguate per lo sviluppo professionale e la carriera dei docenti (vedi art. 24 del Ccnl 29 novembre 2007); individuare percorsi di mobilità professionale per il personale Ata in attuazione della sequenza contrattuale e proseguire nella valorizzazione della professionalità dei Dsga, assitenti tecnici, amministrativi e collaboratori scolastici alla luce dell’aumento dei carichi di lavoro.
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4. La mancata firma dell’ipotesi di accordo sul biennio contrattuale del comparto scuola: un problema di metodo oltre che di contenuti Le proposte della FLC prevedere un sistema di benefit (es. card per spese di formazione, acquisto pc, ingresso musei) equiparare progressivamente il trattamento economico e giuridico del personale a tempo determinato a quello a tempo indeterminato (art. 90 Ccnl); chiudere tutte le sequenze previste dal Ccnl/07 e non ancora effettuate in particolare: ore eccedenti (per l’omogeneizzazione dei compensi a 35 euro), educazione adulti, estero, aree a rischio; stanziare fondi ad hoc per risolvere il problema dell’anzianità dei Dsga assunti prima del 2001 e del personale del personale docente e Ata transitato dagli EE.LL
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Tali aumenti assorbono l'indennità di vacanza contrattuale del 2008.
4. La mancata firma dell’ipotesi di accordo sul biennio contrattuale del comparto scuola: un problema di metodo oltre che di contenuti Gli aumenti in busta paga Gli aumenti a regime rappresentano il 3,2% nel biennio. Occorre ricordare che l’Istat ha comunicato che il tasso di inflazione si è attestato nel solo 2008 al 3,3%, questo significa che gli aumenti attribuiti sono già adesso in “perdita” rispetto all’aumento dei prezzi al consumo. Ecco gli aumenti medi da gennaio 2008: in media 9,7 euro lordi mensili al personale docente per indennità di vacanza contrattuale che, nel caso del personale Ata, si riducono a 6,9 euro lordi mensili; gennaio 2009: in media 77,5 euro lordi mensili per il personale docente e 55,4 euro per il personale Ata. Tali aumenti assorbono l'indennità di vacanza contrattuale del 2008.
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Il fondo per l’istituzione scolastica:
4. La mancata firma dell’ipotesi di accordo sul biennio contrattuale del comparto scuola: un problema di metodo oltre che di contenuti Il FIS Il fondo per l’istituzione scolastica: L’art. 4 ridefinisce i punti di erogazione del servizio rideterminando i valori unitari annui ma non attribuendo risorse per mantenere i parametri allo stesso livello di quelli previsti dal CCNL 2006/2009. C’è una diminuzione delle risorse attribuite alla contrattazione di istituto e, poiché la norma si riferisce anche al corrente anno scolastico, questo significa la rideterminazione in negativo delle cifre già impegnate nei contratti di istituto, con la contestuale riapertura di tutte le contrattazioni. Viene meno il principio di stabilità e di totale distribuzione delle risorse del FIS. Infatti, il meccanismo precedente le rendeva stabili per due anni e impediva il formarsi di economie a favore del bilancio del Miur. Questo anche nella prospettiva di dare senso e sostanza al piano dell’offerta formativa di durata pluriennale.
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4. La mancata firma dell’ipotesi di accordo sul biennio contrattuale del comparto scuola: un problema di metodo oltre che di contenuti Gli aumenti in busta paga Tali aumenti come del resto sostenuto fin dalla sottoscrizione del protocollo sono non solo irrisori ma non rappresentano un reale adeguamento degli stipendi all’inflazione. Inoltre non vi è traccia in tale accordo dell’impegno unilateralmente assunto dal governo nel verbale dell’11 dicembre rispetto all'estensione degli sgravi fiscali previsti in materia di salario accessorio.
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4. La mancata firma dell’ipotesi di accordo sul biennio contrattuale del comparto scuola: un problema di metodo oltre che di contenuti Le risorse disponibili e non utilizzate Vogliamo sottolineare che durante tutta la fase delle trattative abbiamo richiesto insistentemente che le risorse già disponibili e non attribuite derivanti dalla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale (risorse ex art. 7 e risorse derivanti da seconda posizione ) fossero utilizzate nel presente rinnovo. Su questo nessuna disponibilità da parte del governo. L’articolo 5 per quanto attiene all’attribuzione di una parte delle risorse suddette prevede addirittura un peggioramento rispetto a quanto stabilito dall’art. 50 CCNL che stabiliva la destinazione di eventuali economie al personale Ata con contrattazione integrativa nazionale. In tal modo si rimanda tale utilizzo al prossimo contratto collettivo non avendo certezza né del rispetto dei tempi né delle risorse.
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4. La mancata firma dell’ipotesi di accordo sul biennio contrattuale del comparto scuola: un problema di metodo oltre che di contenuti Inoltre rispetto alle richieste effettuate dalla FLC Cgil, non vi è stata disponibilità né di dare attuazione agli impegni e alle sequenze previste dal CCNL 2007, né un “segnale” per quanto riguarda il personale precario rispetto all’equiparazione con il personale a tempo indeterminato.
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