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Formazione iniziale docenti

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Presentazione sul tema: "Formazione iniziale docenti"— Transcript della presentazione:

1 Formazione iniziale docenti
Chiara Brescianini – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Uff.III

2 Docenti Tutor D.M. n. 249, 10 settembre 2010 art. 11
Il Miur stabilisce i contingenti del personale della scuola per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la ripartizione tra le facoltà e i criteri di selezione degli aspiranti. I docenti chiamati a svolgere i compiti di tutoraggio sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell’elenco di cui all’art. 12 D.M. 10 settembre 2010, n Tutor dei tirocinanti con il compito di - orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe - accompagnare e monitorare l’inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti Tutor coordinatori con il compito di - orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole - formalizzare il progetto di tirocinio dei singoli studenti - provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto - supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto - seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.

3 Docenti Tutor D.M. n. 249, 10 settembre 2010 art. 11
Tutor Organizzatori (per infanzia e primaria) con compito di - organizzare e gestire i rapporti tra università, Ist. scolastiche e relativi dirigenti. - gestire le att. amm.ve legate ai distacchi dei tutor coordinatori al rapporto con le scuole , con USR, al rapporto con gli studenti e alle attività di tirocinio in generale. - coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole - assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio. Durata incarichi tutor: massima 4 anni, non è consecutivamente rinnovabile ed è prorogabile solo per un ulteriore anno Facoltà provvede all’affidamento dell’incarico con conferma annuale. Per i tutor coordinatori esonero parziale dall’insegnamento, per i tutor organizzatori esonero totale dall’insegnamento. I tutor coordinatori e organizzatori rispondono nello svolgimento dei loro compiti al consiglio di facoltà che procede annualmente alla conferma o revoca dei tutor.

4 Docenti Tutor Disciplina per la determinazione dei contingenti personale scuola – ripartizione e criteri per la selezione svolgimento compiti tutoriali Decreto MIUR 8 novembre 2011 Contingenti del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale per lo svolgimento dei compiti tutoriali: sono stabiliti con apposito decreto del MIUR entro il 31 maggio di ciascun anno. Con lo stesso decreto viene stabilita: ripartizione dei tutor tra le classi di abilitazione; - la data, entro il 31 agosto di ogni anno, entro la quale le Università o le AFAM dovranno aver completato le procedure di selezione del personale a cui affidare gli incarichi tutoriali. Nella determinazione dei contingenti è assicurata la presenza di: - tutor coordinatori: 1 ogni 15 corsisti o frazione tutor organizzatori: 1 ogni 150 corsisti o frazione L’attività svolta presso le Università o presso le AFAM è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola

5 Docenti Tutor Disciplina per la determinazione dei contingenti personale scuola – ripartizione e criteri per la selezione svolgimento compiti tutoriali Decreto MIUR 8 novembre 2011 REQUISITI E TITOLI: Tutor tirocinanti: nominati dai Dirigenti Scolastici (almeno 5 anni di servizio a tempo indeterminato – domanda dell’interessato, graduatoria interna di istituto e valutazione del comitato di valutazione del servizio dei docenti - punteggi determinati dalla valutazione titoli della tabella 1 dell’allegato A del D.M Tutor tirocinanti sostegno e CLIL: Per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità e dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica CLIL sono individuati e nominati dai DS sulla base dei requisiti previsti nei decreti attuativi (vedi requisiti slide successive)

6 Docenti Tutor Disciplina per la determinazione dei contingenti personale scuola – ripartizione e criteri per la selezione svolgimento compiti tutoriali Decreto MIUR 8 novembre 2011 Tutor dei tirocinanti (decreto attuativo sostegno) – allegato B - D.M. 30/9/2011 Docente con contratto a tempo indeterminato in servizio presso la scuola sede del tirocinio diretto ed individuato in base alla disponibilità, al curriculum e con anzianità di servizio per non meno di 7 anni. Individuato secondo il seguente ordine di priorità: docente con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno e incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio; sostegno , incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di servizio di ruolo o pre-ruolo su posto di sostegno;

7 Docenti Tutor Disciplina per la determinazione dei contingenti personale scuola – ripartizione e criteri per la selezione svolgimento compiti tutoriali Decreto MIUR 8 novembre 2011 Tutor dei tirocinanti (decreto attuativo CLIL) – art. 3 comma 3 – D.M. 30/9/2011 Utilizzo in qualità di tutor di docenti di scuola secondaria di 2° grado con comprovata esperienza nella metodologia CLIL (corsi rivolti a docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di 2° grado) Utilizzo in qualità di tutor di docenti di scuola secondaria di 1° grado con comprovata esperienza nella metodologia CLIL (corsi rivolti a docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di 1° grado), art. 4 comma 2 – D.M. 30/9/11

8 Docenti Tutor Disciplina per la determinazione dei contingenti personale scuola – ripartizione e criteri per la selezione svolgimento compiti tutoriali Decreto MIUR 8 novembre 2011 Tutor coordinatori e organizzatori: Sono selezionati dalle università e AFAM con appositi e distinti bandi. Tutor coordinatori: solo docenti Tutor organizzatori: docenti e dirigenti scolastici Nella tabella 2 dell’allegato A del D.M sono definiti: i requisiti di ammissione ai bandi di assegnazione degli incarichi; i titoli valutabili l’articolazione del colloquio di valutazione

9 Docenti Tutor Disciplina per la determinazione dei contingenti personale scuola – ripartizione e criteri per la selezione svolgimento compiti tutoriali Decreto MIUR 8 novembre 2011 Requisiti di ammissione ai bandi di assegnazione degli incarichi: - Servizio a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda; Per i docenti: almeno 5 anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni. Per i DS: superamento periodo di prova. Titoli valutabili (punti 50 su 100): Aver svolto attività documentata in almeno tre degli ambiti elencati nell’allegato A. Articolazione del colloquio di valutazione (punti 50 su 100): Colloquio a cura della commissione di valutazione con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e verificare il il progetto di lavoro degli aspiranti. La commissione tiene conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo di tutor.

10 Docenti Tutor Disciplina per la determinazione dei contingenti personale scuola – ripartizione e criteri per la selezione svolgimento compiti tutoriali Decreto MIUR 8 novembre 2011 Utilizzazione dei tutor organizzatore o coordinatore : Durata : 4 anni. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non è trascorso almeno un anno dalla cessazione In caso di revoca i, il personale revocato non può partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor organizzatore o coordinatore per i successivi 5 anni. In caso di mancata attivazione dei percorsi di TFA, il personale in esonero e semi esonero rientra in servizio nelle sedi di titolarità. n.b. Per i tutor coordinatori esonero parziale dall’insegnamento, per i tutor organizzatori esonero totale dall’insegnamento – D.M. n. 249, 10 settembre art. 11

11 Docenti Tutor Disciplina per la determinazione dei contingenti personale scuola – ripartizione e criteri per la selezione svolgimento compiti tutoriali Decreto MIUR 8 novembre 2011 Articolazione orario servizio: Tutor coordinatori (semi esonero): All’interno delle istituzioni scolastiche l’orario di servizio è organizzato in modo da tenere conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione ed assicurare l’unicità del docente. L’orario di servizio presso le università, in considerazione della natura della prestazione diversa dall’insegnamento frontale, è di regola di 18 ore settimanali comprensiva della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari. La prestazione complessiva, sai nelle istituzioni scolastiche che nelle università, non potrà superare il limite massimo di 36 ore settimanali. Per la sostituzione del personale utilizzato presso le università si provvede con supplenze annuali per il periodo di durata del semiesonero, dopo l’espletamento delle procedure di utilizzazione del personale in esubero o soprannumero.

12 Docenti Tutor Disciplina per la determinazione dei contingenti personale scuola – ripartizione e criteri per la selezione svolgimento compiti tutoriali Decreto MIUR 8 novembre 2011 Tutor organizzatori: I tutor organizzatori sono tenuti alla prestazione dell’orario stabilito per il personale amministrativo degli atenei e istituzioni AFAM, nonché a partecipare alle riunioni degli organismi universitari, con il limite massimo di 36 ore settimanali. Stato giuridico: Al personale si applica gli istituti contrattuali previsti dal vigente CCNL Considerando la prestazione del servizio in due diverse sedi, l’istituzione scolastica di titolarità mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente. (Eventuali assenze autorizzate dall’università o AFAM devono essere comunicate alla scuola di titolarità).

13 Docenti Tutor Disciplina per la determinazione dei contingenti personale scuola – ripartizione e criteri per la selezione svolgimento compiti tutoriali Decreto MIUR 8 novembre 2011 Valorizzazione delle competenze: I punteggi acquisiti con le selezioni di cui al D.M. 8/11/2011, adeguatamente perequati, possono essere oggetto di valutazione per la definizione delle graduatorie di istituto per la mobilità territoriale o professionale e ai fini della partecipazione a concorsi e selezioni disposti dal MIUR.


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