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Emedamento n.08 Assessore all’ambiente, reti, energia

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Presentazione sul tema: "Emedamento n.08 Assessore all’ambiente, reti, energia"— Transcript della presentazione:

1 Emedamento n.08 Assessore all’ambiente, reti, energia
Marcello Raimondi 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), sono apportate le seguenti modifiche: Dopo l’articolo 53, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 è inserito il seguente articolo: 53-bis (Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico)

2 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico contesto normativo Perplessità sulla scelta di trattare un tema cosi complesso (sia dal punto di vista della rilevanza sostanziale che tecnico-giuridico) mediante un emendamento ad un progetto di legge attinente l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato

3 Emedamento n.08 contesto normativo
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico contesto normativo Prima di esaminare i contenuti specifici dell’emendamento stesso è utile ripercorrere l’evoluzione recente della normativa statale in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico, partendo dalla regolamentazione dettata dall’art. 12 del D. Lgs. n. 79/1999. Nella formulazione originaria, garantiva una posizione preferenziale al concessionario uscente rispetto agli altri soggetti potenzialmente interessati alla concessione in scadenza è ciò aveva indotto la Commissione Europea a deferire l’Italia innanzi alla Corte di Giustizia per violazione delle regole comunitarie sulla tutela della concorrenza.

4 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico contesto normativo Il procedimento di infrazione era stato, poi, archiviato poiché il Legislatore statale aveva posto rimedio a tale situazione di disparità di trattamento con le modifiche introdotte all’art. 12 cit. dalla L. n. 266/2005 (finanziaria per il 2006), che sancivano l’obbligo di una gara ad evidenza pubblica per l’attribuzione della concessione.

5 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico contesto normativo I commi dell’art. 1 della L. n. 266/2005 disponevano, fra l’altro, anche una proroga decennale delle concessioni in essere rispetto alle scadenze previste dall’art. 12 del D. Lgs. n. 79/1999, condizionata all’esecuzione di “congrui interventi di ammodernamento degli impianti”, come definiti dalla Legge stessa, ed a fronte della corresponsione, per un periodo di quattro anni, di un “canone aggiuntivo unico” a beneficio dello Stato e dei Comuni.

6 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico contesto normativo Nel frattempo (2001) era intervenuta la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione e, sulla base della ridefinizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni, alcune Regioni hanno promosso la questione di legittimità costituzionale delle suddette disposizioni della L. n. 266/2005, ritenendo violate le loro competenze legislative, con particolare riferimento a quelle “concorrenti” – vd. art. 117, 3° comma. Cost. – in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.

7 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico contesto normativo La Corte Costituzionale, con sentenza n. 1/2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 483 (nella seconda parte), e (parzialmente) 492 dell’art. 1 della L. n. 266/ Legge che sanciva l’obbligo di una gara ad evidenza pubblica per l’attribuzione della concessione e aveva introdotto una proroga decennale delle concessioni.

8 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico contesto normativo La Corte, in riferimento alla prima parte del comma 483 (sostitutiva del comma 1 dell’art. 12 del D. Lgs. n. 79/1999) ha statuito che “non v’è dubbio che la disposizione, disciplinando l’espletamento delle gare ad evidenza pubblica, rientri nella materia della ‘tutela della concorrenza’ di competenza esclusivo dello Stato …...”

9 Emedamento n.08 contesto normativo
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico contesto normativo In riferimento alla seconda parte del comma 483 (sostitutiva del comma 2 dell’art. 12 del D. Lgs. n. 79/1999), ha rilevato che “il decreto con il quale il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri in aumento dell’energia prodotta e della potenza istallata concernenti la procedura di gara, è un atto che, (da un lato, è riconducibile alla indicata competenza statale in materia di tutela a concorrenza, dall’altro, interferisce su aspetti organizzativi, programmatori e gestori della materia di competenza concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia art. 117, terzo comma, della Costituzione).

10 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico art. 15, D.L. n. 78/ Legge n. 122/2010 della “manovra finanziaria” prevede la COMPARTECIPAZIONE tra il territorio e le grandi aziende produttrici d’energia

11 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico comma 1 La Regione, nel perseguire la propria politica di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili in accordo con i vigenti obiettivi comunitari, al fine di migliorare la sostenibilità della gestione del sistema delle acque, bene comune da preservare e primario elemento di sviluppo territoriale e socio-economico, e per contribuire al processo di attuazione del “federalismo demaniale”, di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, promuove:

12 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico comma 1 l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche demaniali; la valorizzazione e la tutela della risorsa idrica, con particolare riferimento alle aree interessate dalle opere delle grandi derivazioni idroelettriche anche mediante forme di partecipazione degli enti locali nella gestione delle acque, secondo i principi di solidarietà, sussidiarietà, adeguatezza e territorialità; la produzione di energia idroelettrica, in quanto fonte rinnovabile e strumento per la riduzione delle emissioni climalteranti.

13 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico valutazioni emendamento - comma 1 Ha natura di mero preambolo, senza alcuna valenza precettiva e, come tale, non presenta elementi di criticità.

14 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico comma 2 La Regione, in conformità ai principi di tutela della concorrenza, avvia le procedure per la ricognizione delle opere di cui all’articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n e procede ad indire le gare ad evidenza pubblica di cui all’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 anche per tramite della società patrimoniali di cui al successivo comma 7.

15 valutazioni emendamento - comma 2
Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico valutazioni emendamento - comma 2 Dispone, innanzitutto, che la Regione proceda alla ricognizione delle “opere di cui all’art. 25 del R.D. n. 1775/1933”. Non è ben chiaro se la ricognizione riguardi solamente le c.d. “opere idrauliche” di cui al comma 1, che passano gratuitamente in proprietà pubblica (prima dello Stato, ora delle Regioni) al venir meno dell’utenza o anche gli altri beni di cui si compone il complesso immobiliare idroelettrico, elencati al comma 2, per i quali è invece prevista la sola facoltà di acquisto a valori di mercato. La finalità della disposizione è evidentemente quella di “inventariare” tali beni, onde poterli conferire (per quelli di cui al comma 2, previo acquisto) alle “società patrimoniali” indicate nei commi successivi. Tale conferimento presuppone, correttamente, una diversa qualificazione giuridica (beni patrimoniali) dei suddetti beni rispetto alle “opere idrauliche” trasferite dall’art. 5, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 85/2010, queste ultime aventi finalità di regimazione idraulica e, perciò, demaniali.

16 valutazioni emendamento
Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico valutazioni emendamento - comma 2 La successiva disposizione riguardante l’indizione delle gare ad evidenza pubblica è conforme all’art. 12 del D. Lgs. n. 79/1999 mentre la possibilità che vi procedano le “società patrimoniali” introduce una differente modalità di espletamento delle gare ad evidenza pubblica, rispetto a quella prevista dal Legislatore statale, che si espone al rischio di contestazioni per invasione delle competenze esclusive dello Stato nella materia della tutela della concorrenza.

17 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico comma 3 La Regione, in assenza e nelle more dell’individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell’energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara, di cui all’art. 12, comma 2, del d.lgs 79/1999, provvede a determinare i suddetti requisiti e parametri entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

18 valutazioni emendamento - comma 3
Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico valutazioni emendamento - comma 3 Prevede un intervento sostitutivo della Regione, rispetto ai Ministeri competenti ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 79/1999, nella determinazione dei requisiti e dei parametri per l’ammissione alle gare e la selezione dei concorrenti. articolo. L’arrogarsi un potere di surroga nei confronti dello Stato nell’individuazione delle modalità di espletamento delle gare ad evidenza pubblica e, quindi, in materia di tutela della concorrenza di competenza esclusiva statale appare una scelta legislativa quantomeno azzardata.

19 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico comma 4 La Giunta Regionale al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere di cui al precedente comma 2 e per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2015, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell’esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque per periodo non superiore a cinque anni come previsto dall’articolo 12, comma 1 del d.lgs 79/1999.

20 valutazioni emendamento
Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico valutazioni emendamento - comma 4 Con formulazione non particolarmente felice, la disposizione sembrerebbe limitare l’ambito applicativo della proroga quinquennale disposta dall’art. 12, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 79/1999 alle concessioni scadute nel 2010 (e, quindi prorogate al 2015) e a quelle in scadenza dal 2011 fino al 2015 (che andrebbero a scadere rispettivamente nel 2016, 2017 …2020); non anche a quelle in scadenza successivamente al Desta, tuttavia, perplessità la previsione che rimette l’operatività e la durata effettiva della proroga alla potestà della Giunta Regionale (“può consentire”), senza indicare i criteri generali in base ai quali assumere tali determinazioni, con il rischio di introdurre situazioni di disparità di trattamento o di arbitrio 12, comma 1 del d.lgs 79/1999.

21 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico comma 5 La prosecuzione temporanea di cui al comma 4 è subordinata al rispetto delle condizioni tecniche ed economiche definite dalla Giunta Regionale con propria deliberazione, sentite le Province interessate. Nel periodo di prosecuzione temporanea, il concessionario uscente è tenuto a versare alla Regione, secondo le modalità e gli importi stabiliti con la predetta deliberazione di Giunta Regionale, un canone aggiuntivo rispetto ai canoni e sovracanoni e alla cessione gratuita di energia già stabiliti.

22 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico comma 5 La Regione, sulla base delle intese concluse con le singole Province sul cui territorio insistono le infrastrutture afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, provvede a trasferire parte dei proventi del canone aggiuntivo di cui al presente comma alle Province e comuni rivieraschi interessati, in misura non inferiore al 50% delle somme introitate; gli importi fissati sono aggiornati annualmente in base al tasso di inflazione programmato e sono destinati a concorrere al finanziamento di misure e interventi di miglioramento ambientale dei territori interessati.

23 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico comma 5 E’ fatto obbligo al concessionario uscente, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell’esercizio di cui al comma 4, di realizzare con oneri a proprio carico i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti. Il concessionario uscente è tenuto, altresì, a comunicare alla Giunta Regionale, entro le date e nei modi da questa stabiliti, il programma degli interventi da effettuare, che restano a carico del concessionario uscente, fatta salva l’applicazione dell’articolo 26 del r.d. 1775/1933.

24 valutazioni emendamento
Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico valutazioni emendamento - comma 5 Il comma prevede di subordinare le proroghe di cui comma precedente al rispetto di determinate condizioni tecniche ed economiche che verrebbero definite dalla Giunta regionale, sentite le Provincie interessate, fra cui l’obbligo di corrispondere un canone aggiuntivo che andrebbe a beneficiare (in misura non inferiore al 50%) le Provincie interessate dall’impianto di derivazione idroelettrica ed i Comuni al loro interno. Anche ipotizzando che alla Regione Lombardia spetti attualmente una potestà piena nel determinare i canoni relativi al proprio demanio idrico (questione su cui si potrebbe dibattere), si trascura di considerare che tale previsione, così come l’incertezza sulla effettiva operatività e durata della proroga, indotta dalle disposizioni del comma precedente, determinano una modifica di quel “rapporto di corrispettività” fra la proroga quinquennale delle concessioni prevista dal comma 1 bis dell’art. 12 del D. Lgs. n. 79/1999 (ivi qualificata come “equo indennizzo”) e gli investimenti effettuati dai titolari delle concessioni ai sensi del comma 485 dell’art. 1 della L. n. 266/2005 nonché il previsto trattenimento definitivo (vd. art. 15, comma 6 quinquies, della L. n. 122/2010) delle somme incassate dai Comuni e dallo Stato a titolo di canone aggiuntivo in base alla stessa L. n. 266/2005, nel periodo antecedente la sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2008

25 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico comma 6 Per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le variazioni anche sostanziali di cui all’articolo 49, comma 1, del r.d. 1775/1933 non danno comunque luogo a modifiche della scadenza originaria.

26 La disposizione non dà luogo a particolari rilievi.
Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico valutazioni emendamento - comma 6 La disposizione non dà luogo a particolari rilievi.

27 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico comma 7 La Regione, ai sensi del d.lgs 85/2010, allo scadere delle concessioni acquisisce le opere e gli impianti di cui all’articolo 25 del r.d. 1775/1933 afferenti l’utilizzazione delle acque pubbliche demaniali delle grandi derivazioni idroelettriche e li conferisce, entro 6 mesi dall’acquisizione, in proprietà a società patrimoniali di scopo, con partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile, a cui partecipano senza oneri gli enti locali e/o loro forme di aggregazione sovra comunale interessati per territorio.

28 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico comma 7 La Regione, ai sensi del d.lgs 85/2010, allo scadere delle concessioni acquisisce le opere e gli impianti di cui all’articolo 25 del r.d. 1775/1933 afferenti l’utilizzazione delle acque pubbliche demaniali delle grandi derivazioni idroelettriche e li conferisce, entro 6 mesi dall’acquisizione, in proprietà a società patrimoniali di scopo, con partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile, a cui partecipano senza oneri gli enti locali e/o loro forme di aggregazione sovra comunale interessati per territorio.

29 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico comma 7 La misura della partecipazione degli enti locali interessati sarà determinata previa intesa fra gli stessi e la Regione e comunque non dovrà essere inferiore al 30%; la restante quota di partecipazione è detenuta dalla Regione. Le società patrimoniali metteranno a disposizione del soggetto affidatario, individuato sia con la procedura di cui ai commi 2 e 8 sia con quella di cui al comma 9 le infrastrutture e gli impianti afferenti la derivazione.

30 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico comma 7 Il soggetto affidatario esercirà le infrastrutture e gli impianti afferenti la derivazione nel rispetto di condizioni e a fronte di un corrispettivo, da versarsi alle società patrimoniali, stabiliti dalla Giunta Regionale. Il corrispettivo sarà in parte fisso, e determinato sulla base della potenza nominale media annua e soggetto all’adeguamento legato al tasso annuo d’inflazione programmato………..

31 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico comma 7 …..in parte variabile e commisurato all’effettiva produzione realizzata e valorizzata in base alla collocazione dell’energia sul mercato elettrico e nel rispetto del normale rendimento di mercato dei cespiti affidati; il corrispettivo dovrà essere in parte destinato ad interventi di tutela ambientale nei territori interessati. derivazione.

32 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico comma 7 Su richiesta delle province interessate dovrà essere costituita una società patrimoniale di scopo per ciascuna provincia, a condizione che sul territorio della stessa, a far data dall’entrata in vigore della presente norma, siano ricompresi impianti di grande derivazione idroelettrica che complessivamente raggiungano almeno 100 MW di potenza attiva nominale installata.

33 valutazioni emendamento
Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico valutazioni emendamento - comma 7 Richiamando quanto già riferito per il comma 2 circa la necessità di acquistare le componenti immobiliari ed impiantistiche che non passano gratuitamente in proprietà pubblica (cfr. art. 25, 2°comma, del R.D. n. 1775/1933), il previsto conferimento della proprietà dei complessi per la produzione idroelettrica a società patrimoniali a capitale interamente pubblico, partecipate degli Enti locali, appare un’inutile complicazione organizzativa, di cui è dubbia l’utilità economico-finanziario che pur si vorrebbe perseguire.

34 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico valutazioni emendamento - comma 7 Le previsioni del comma in esame introducono un nuovo elemento di costo che andrà a gravare sul concessionario (corrispettivo per la fruizione del complesso idroelettrico di proprietà della “società patrimoniale”), aggiungendosi a canoni ed ai “sovracanoni” nonché agli altri oneri previsti dall’art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 79/1999 (miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, interventi diretti all’aumento dell’energia prodotta o della potenza istallata, idonee misure di compensazione territoriale), sui quali ultimi si svolgerà la competizione fra i soggetti concorrenti nella gara.

35 valutazioni emendamento
Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico valutazioni emendamento - comma 7 E’ evidente che il singolo concorrente strutturerà la propria offerta in modo da garantirsi un margine di remuneratività, quantificando previamente l’entità dei costi che gli consentono il raggiungimento della redditività auspicata. Ed è altrettanto evidente che l’introduzione di un nuovo elemento di costo (il corrispettivo da versare alle “società patrimoniali”) lo costringerà a ridurre in modo speculare gli altri fattori di costo sui quali si svolge la procedura concorsuale, con l’effetto che il beneficio finale per gli Enti locali sarà sempre uguale. In altre parole, se il concorrente dovrà versare 100 alle società patrimoniali, ridurrà di 100 l’offerta di interventi di miglioramento e risanamento ambientale ovvero delle misure di compensazione territoriale. Da ciò la dubbia utilità sostanziale della previsione.

36 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico comma 8 La Regione, allo scadere delle concessioni in essere, garantendo la neutralità rispetto al mercato, affida, anche per il tramite delle società di cui al comma 7, l’esercizio industriale delle infrastrutture e degli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche mediante procedure competitive ad evidenza pubblica ovvero direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che siano soddisfatti i requisiti prescritti dalle vigenti direttive comunitarie e norme nazionali.

37 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico comma 9 In deroga a quanto disposto dai commi 2 e 8, in attuazione dell’ articolo 44 comma 2 della Costituzione, al fine di garantire misure di compensazione territoriale, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province montane individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o delle province che indipendentemente dal possesso dei criteri previsti dalla suddetta legge, abbiano il 50% del territorio ad una quota superiore a 500 metri sul livello del mare sono affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata partecipate dalle provincie interessate, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

38 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico comma 9 che la selezione del socio privato venga effettuata mediante procedure competitive ad evidenza pubblica; che la gara per la selezione del socio privato, svolta dalla provincia competente, abbia per oggetto la qualità del socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione industriale; che la partecipazione del socio privato alla società mista, debba essere compresa tra il 40% e il 60% del capitale sociale.

39 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico comma 9 Il ricorso all’affidamento di cui al presente comma avviene su richiesta della provincia competente che dovrà pervenire alla Regione entro 180 giorni dall’adozione della deliberazione di Giunta Regionale di avvio delle procedure di affidamento di cui ai commi 2 e 8.

40 valutazioni emendamento commi 8 e 9
Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico valutazioni emendamento commi 8 e 9 Prevedono la possibilità dell’affidamento diretto delle concessioni per l’esercizio degli impianti di grande derivazione idroelettrica a società a partecipazione mista pubblica e privata, in palese violazione dei principi comunitari in tema di concorrenza, oltre ad incidere su materia di competenza di legge esclusiva dello Stato. Eventuali forme praticabili di compartecipazione degli Enti locali imporrebbero un ben maggiore studio ed approfondimento, mentre le ipotesi considerate dai commi in esame sono talmente insostenibili giuridicamente da far dubitare della buona fede del proponente.

41 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico comma 10 La Regione provvede al rilascio della concessione per l’uso delle acque pubbliche in favore dei soggetti affidatari come individuati con le procedure di cui al presente articolo.

42 Previsione superflua Emedamento n.08 valutazioni emendamento
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico valutazioni emendamento - comma 10 Previsione superflua

43 Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico comma 11 Le disposizioni del presente articolo costituiscono l’attivazione della clausola di cedevolezza prevista all’articolo 15, comma 6-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

44 valutazioni emendamento
Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico valutazioni emendamento - comma 11 La (brutta) locuzione clausola di cedevolezza” è riferibile ai casi in cui lo Stato disciplini compitamente una materia di competenza legislativa concorrente ed alla possibilità che le Regioni introducano una disciplina differenziata per quanto riguarda le disposizioni che non hanno valenza di principi fondamentali. Nel caso di specie, per ovviare ad eventuali contestazioni per violazione delle competenze legislative regionali, l’art. 15, comma 6 quater, della L. n. 122/2010 fa salva l’adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni, con l’ovvia precisazione che devono riguardare ambiti legislativi di competenza delle Regioni stesse. E’ poi evidente che l’autoqualificazione delle disposizioni contenute nell’emendamento come esplicazioni della “clausola di cedevolezza” non comporta che siano effettivamente tali.

45 Emedamento n.08 comma 12 Sono fatte salve:
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico comma 12 Sono fatte salve: le disposizioni per le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 delle legge 22 dicembre 1980, n. 925 per le concessioni di grande derivazione d’acqua ad uso idroelettrico fissate dall’articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; le disposizioni di legge per le compensazioni territoriali disciplinate dall’articolo 15, comma 6-ter, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

46 Non da luogo a rilievi particolari.
Emedamento n.08 53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico valutazioni emendamento comma 12 Non da luogo a rilievi particolari.


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