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By Leonardo Falduto Torino – 5 dicembre 2008 Leonardo Falduto Lo stato di applicazione dellart. 3, commi 27, 28 e 29, della L. 244/2007: analisi casistica.

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1 by Leonardo Falduto Torino – 5 dicembre 2008 Leonardo Falduto Lo stato di applicazione dellart. 3, commi 27, 28 e 29, della L. 244/2007: analisi casistica della situazione italiana

2 by Leonardo Falduto 2 La Ricerca Destinatari: Le Provincie italiane Il questionario: 1.il suo Ente ha iniziato un processo di ricognizione delle Società partecipate o interamente possedute? 2.se sì, alla ricognizione è seguita un'analisi secondo autonomi criteri che permetta di classificare le Società medesime ai fini della norma richiamata? E, quante sono in totale le società? 3.se sì, è stata già assunta una decisione da parte dell'organo competente per ottemperare alla medesima norma? 4.Se sì, –quante società o partecipazioni saranno alienate? –si procederà con un processo di riorganizzazione delle partecipazioni mediante fusioni, scorpori, incorporazioni e contestuale creazione di nuove società?

3 by Leonardo Falduto 3 La Risposta

4 by Leonardo Falduto 4 il suo Ente ha iniziato un processo di ricognizione delle Società partecipate o interamente possedute?

5 by Leonardo Falduto 5 alla ricognizione è seguita un'analisi secondo autonomi criteri che permetta di classificare le Società medesime ai fini della norma richiamata? E, quante sono in totale le società?

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8 8 è stata già assunta una decisione da parte dell'organo competente per ottemperare alla medesima norma?

9 by Leonardo Falduto 9 quante società o partecipazioni saranno alienate?

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11 by Leonardo Falduto 11 Dei tre Enti solo 1 ha avviato un processo di ri-organizzazione (*) del Gruppo Societario Provinciale: » Cuneo (*) anche Torino lo ha prefigurato …

12 by Leonardo Falduto 12 Riflessioni e buone pratiche …. Vedi schede Analisi: –Economico-aziendale (economica, finanziaria e patrimoniale) –Giuridico-istituzionale –Strategica: S.W.O.T. (rara) carenti

13 by Leonardo Falduto 13 La ricerca degli elementi per definire … strettamente necessarie Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le Amministrazioni di cui allarticolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

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15 by Leonardo Falduto 15 Siccome il 113 bis è stato dichiarato illegittimo dalla Consulta (sentenza del 27 luglio 2004 n. 272)

16 by Leonardo Falduto 16 I servizi pubblici locali aventi rilevanza economica sono, pertanto, tutti quei servizi che riguardano la collettività e che vengono offerti in un determinato mercato dietro il pagamento, da parte degli utenti, di un prezzo (o canone), che, di regola, serve a coprire i costi, oltre a remunerare il capitale investito. I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono, di conseguenza, quei servizi che hanno principalmente carattere solidaristico e che non danno luogo alla realizzazione di profitti o che, comunque, non vengono svolti a scopo di lucro.

17 by Leonardo Falduto 17 In questa prospettiva, appare evidente che vi possono essere servizi che, in determinati contesti storici, geografici, sociali, ecc., hanno carattere economico e in altri, che non lo hanno. Il che, in definitiva, comporta che il carattere economico o non economico di un servizio non può essere stabilito aprioristicamente (ed è per questo che è praticamente impossibile formulare degli elenchi), ma va determinato di volta in volta secondo i criteri dinanzi esposti. Delibera di Consiglio ….

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20 by Leonardo Falduto 20 In quanto secondo la Consulta, il titolo di legittimazione per gli interventi del legislatore statale, costituito dalla tutela della concorrenza, non è applicabile a questo tipo di servizi, proprio perché in riferimento ad essi non esiste un mercato concorrenziale e quindi, sotto questo profilo, si configura come illegittima la compressione dellautonomia regionale e locale.

21 by Leonardo Falduto 21 Quindi, la tutela del Mercato e della Concorrenza di cui al c. 27 è sicuramente non rilevante per tutti quei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, le cui società strumentali sono perciò fuori campo di applicazione dellart. 3 c.27. Rimane una questione di opportunità di riorganizzazione delle partecipate.

22 by Leonardo Falduto 22 Le partecipate strumentali a produrre servizi a rilevanza economica … Per tutelare il mercato e la concorrenza devono poter operare secondo logiche di mercato (competitività, redditività, economicità, qualità, …) che, quindi, potrebbero permettere allEnte di ricavarne risorse (dividendi) in grado di definirne la necessarietà per il perseguimento dei fini istituzionali…

23 by Leonardo Falduto 23 Se si fosse voluto intendere altro … si sarebbe scritto …non direttamente necessarie invece di …non strettamente...

24 by Leonardo Falduto 24 Nella lista di proscrizione (tra cui scegliere) rimangono solo le società che producono perdite (storicamente e/o prospetticamente) per le condizioni di gestione pattuite e/o per altri motivi, la cui eventuale dismissione non sarà né semplice, né indolore (v. Alitalia); a prescindere dalla coerenza con i fini istituzionali delle attività realmente svolte.

25 by Leonardo Falduto 25 E il ddl 1082? Art. 17. (Mobilita` delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici) 1. Le amministrazioni pubbliche, tenuto conto della missione principale loro affidata, individuano tra le proprie funzioni quelle che possono essere esercitate temporaneamente, in modo piu` efficace o piu` economico, da altri soggetti pubblici o privati.

26 by Leonardo Falduto 26 Art. 16. (Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali) 2. I comuni e le province favoriscono lautonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita` e di servizi di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta` orizzontale, individuando, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi la cui erogazione e` affidata ai privati anche a livello territoriale più ampio, mediante accordi di programma, consorzi e altre forme associative di erogazione di servizi.


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