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Il punto di vista dellassicuratore Settimana Europea della Sicurezza A cura di: Avv. Fabio Mazzoni.

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Presentazione sul tema: "Il punto di vista dellassicuratore Settimana Europea della Sicurezza A cura di: Avv. Fabio Mazzoni."— Transcript della presentazione:

1 Il punto di vista dellassicuratore Settimana Europea della Sicurezza A cura di: Avv. Fabio Mazzoni

2 il punto di vista dellassicuratore A cura di: Avv. Fabio Mazzoni Responsabilità Civile delle Imprese R.C.T. Responsabilità nei confronti dei terzi R.C.O. Responsabilità verso i prestatori di lavoro

3 Il punto di vista dellassicuratore A cura di: Avv. Fabio Mazzoni Polizza stipulata nel 2007

4 il punto di vista dellassicuratore A cura di: Avv. Fabio Mazzoni La Società si obbliga a tenere indenne lAssicurato, nei limiti del massimale previsto in polizza per la garanzia di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a)ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 nº 1124 e dellart. 13 del D.Lgs 23 febbraio 2000 nº 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti e/o parasubordinati, così come definiti allart. 5 del D.L. 23/02/2000 n°38 o da lavoratori con regolare rapporto di lavoro sotto tutte le forme previste dal D. Lgs. n°276 del 10/09/2003, addetti alle attività per le quali è prestata lassicurazione; b)ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 nº 1124, che abbiano cagionato morte o lesioni corporali ai prestatori di lavoro e/o lavoratori descritti al punto a) che precede, addetti alle attività per le quali è prestata lassicurazione. Tanto lassicurazione di responsabilità civile verso terzi quanto lassicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro valgono inoltre per le azioni di rivalsa esperite dallINPS ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 nº 1124.

5 il punto di vista dellassicuratore A cura di: Avv. Fabio Mazzoni PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO INTERINALE Premesso che la Contraente può avvalersi dellopera di lavoratori interinali, si conviene quanto segue: A parziale deroga delle C.G.A., lassicurazione è estesa alla responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sullAssicurato per danni cagionati a terzi da lavoratori a rapporto di lavoro interinale dei quali lo stesso Assicurato si avvale, ai sensi della L. 196/97, per lespletamento delle attività oggetto dellassicurazione. A parziale deroga delle C.G.A., si considerano terzi, nei limiti del massimale previsto per la garanzia R.C.O., per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti, i lavoratori a rapporto di lavoro interinale dei quali lAssicurato si avvale, ai sensi della L. 196/97, nello svolgimento dellattività oggetto dellassicurazione, sempre che dallevento derivino la morte o lesioni personali delle quali sia derivata una invalidità permanente liquidabile in un importo non inferiore a. ______ calcolato sulla base della tabella allegata al D.Lgs 38/2000.

6 il punto di vista dellassicuratore A cura di: Avv. Fabio Mazzoni LAVORATORI PARASUBORDINATI Si conviene che i lavoratori parasubordinati soggetti allINAIL sono equiparati ai lavoratori dipendenti dellAssicurato. PERSONALE IN PROVA NON ISCRITTO A LIBRO PAGA Il personale in prova non iscritto a libro paga viene, agli effetti della presente assicurazione, equiparato ai dipendenti. EQUIPARAZIONE AI DIPENDENTI Agli effetti delle garanzie R.C.O. ed R.C.T. di cui allart. ____, sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dallAssicurato: i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti allattività per la quale è prestata lassicurazione. Limitatamente alla sola rivalsa INAIL la garanzia è estesa ai: soci a responsabilità illimitata, soci aventi qualifica di legali rappresentanti, titolari e loro familiari, purché addetti allattività per la quale è prestata lassicurazione..

7 il punto di vista dellassicuratore A cura di: Avv. Fabio Mazzoni ENTI ESPONENZIALI ED ALTRI AVENTI DIRITTO AL RISARCIMENTO Resta inteso che, nellambito della garanzia R.C.O., oltre ai danni relativi alle lesioni personali subite dal singolo prestatore di lavoro, si intendono compresi anche i danni subiti da tutti i soggetti aventi diritto ad un risarcimento, ai sensi di legge, in quanto conseguenti allinfortunio patito dal prestatore di lavoro.

8 il punto di vista dellassicuratore A cura di: Avv. Fabio Mazzoni CLAUSOLA DI COMMITTENZA LAVORI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 Lassicurazione comprende la responsabilità civile gravante sullAssicurato ai sensi del D,lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, nella sua qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e dipendenti), sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che lAssicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dellesecuzione dei lavori.

9 il punto di vista dellassicuratore A cura di: Avv. Fabio Mazzoni RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIRIGENTI, QUADRI, DIPENDENTI, PARASUBORDINATI, LAVORATORI A RAPPORTO INTERINALE La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri, dipendenti dellAssicurato, lavoratori parasubordinati (così come definiti allart. 5 del D.Lgs. nº 38/2000) e lavoratori a rapporto interinale (così come definiti dalla Legge 196/97) per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso lAssicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D.Lgs. nº 626/1994. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sempre che in polizza sia prestata la garanzia R.C.O. ed entro il limite del massimale previsto per la stessa, sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dallart. 583 del Codice Penale, i subappaltatori ed i loro dipendenti, i lavoratori a rapporto interinale e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dellAssicurato obbligatoriamente iscritti allINAIL.

10 il punto di vista dellassicuratore A cura di: Avv. Fabio Mazzoni RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.L. 626/94 – ESTENSIONE AGLI ADETTI AL SERVIZIO La garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 626/94. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dallAssicurato, dagli Amministratori, dai Collaboratori familiari o dai dipendenti dellAssicurato stesso.

11 il punto di vista dellassicuratore A cura di: Avv. Fabio Mazzoni REGRESSO INAIL IN SEDE CIVILE Di comune accordo tra le Parti, si precisa che la garanzia prestata per la R.C.T.-R.C.O. della presente polizza, relativa allazione di regresso INAIL, si intende coperta anche se laccertamento della responsabilità civile viene compiuto dal Giudice Civile, come da sentenza della Corte Costituzionale nº 102 del 1981.

12 il punto di vista dellassicuratore A cura di: Avv. Fabio Mazzoni RIVALSA INAIL, INPS E/O ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI SUI DIPENDENTI La Società risponde delle conseguenze dellazione di surroga/rivalsa che lINAIL, INPS o altro istituto previdenziale intentasse nei confronti dei singoli dipendenti dellAssicurato per quanto loro personalmente imputabile. RIVALSA INAIL VERSO I SOCI PER INFORTUNI SUL LAVORO DI ALTRI SOCI Se lAssicurato è una società di persone, la Società si obbliga a tenere indenni, nei limiti dei massimali convenuti per la R.C.O., i Soci dellimpresa assicurata per quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), a seguito di rivalsa esercitata dallINAIL ai sensi dellart. 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, nº 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti in occasione di lavoro da altri soci dellimpresa assicurata. Lassicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro siano stati adempiuti tutti i relativi obblighi per lassicurazione di legge.

13 il punto di vista dellassicuratore A cura di: Avv. Fabio Mazzoni INOSSERVANZA DELLE LEGGI SULLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO Ferma restando lesclusione dei sinistri causati volontariamente dallAssicurato, la Società conferma che non solleverà eccezioni qualora venga accertato che il danno è conseguenza dellinosservanza o violazione delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

14 il punto di vista dellassicuratore A cura di: Avv. Fabio Mazzoni BUONA FEDE INAIL Si conviene tra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso lINAIL di parte dei dipendenti dellAssicurato per colpa, errore, dimenticanza o inesatta interpretazione delle norme vigenti al riguardo. INESATTA INTERPRETAZIONE NORME INAIL LAssicurazione di responsabilità civile verso i prestatori dopera soggetti allassicurazione obbligatoria infortuni (INAIL), conserva la propria validità anche se lAssicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dallAssicurazione di Legge in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, anche nel caso di colpa grave del Contraente/Assicurato e delle persone delle quali o con le quali deve rispondere, con esclusione del dolo.

15 il punto di vista dellassicuratore A cura di: Avv. Fabio Mazzoni FACOLTÀ DI TRANSAZIONE A modifica ed in aggiunta alle C.G.A., si conviene che qualora nel corso di istruttorie e procedimenti penali a carico dei dipendenti della Contraente a seguito di eventi rientranti nella presente garanzia, se la Contraente medesima ravvisasse lopportunità di addivenire ad una transazione con le Parti lese o loro aventi causa, la Compagnia interverrà nelle relative trattative ed assumerà a proprio carico un importo pari al 70% della somma definitivamente concordata per il risarcimento del danno mentre da parte sua la Contraente assumerà lonere del pagamento del restante 30% senza attendere la conclusione dellistruttoria o del procedimento. Resta altresì stabilito che, qualora malgrado tale transazione venisse ugualmente pronunciata sentenza definitiva di condanna penale dellimputato ai sensi delle C.G.A., limporto del risarcimento come sopra transattivamente concordato, sarà assunto integralmente a carico della Compagnia la quale rimborserà alla Contraente la quota del 30% da essa già pagato. Daccordo fra le Parti si conviene che la facoltà del Contraente oggetto della presente estensione di garanzia potrà essere esercitata nel limite massimo di. ________ fermo restando il massimale di R.C.O. di _______ per sinistro e il limite di. __________ per ogni dipendente.


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