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ALLE ORIGINI DELL’INTERVENTO PUBBLICO

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Presentazione sul tema: "ALLE ORIGINI DELL’INTERVENTO PUBBLICO"— Transcript della presentazione:

1 ALLE ORIGINI DELL’INTERVENTO PUBBLICO
Alla fine dell’Ottocento, si registrò, in Italia un forte incremento dell’intervento dello Stato nell’economia; Le cause furono: Grave crisi economica del 1873; Processo di industrializzazione; Crisi finanziaria e crollo del sistema bancario;

2 Grave crisi economica del 1873
Cause ed effetti della crisi: Crollo dei prezzi dei prodotti agricoli; Concorrenza aumentata dallo sviluppo dei trasporti, soprattutto ferroviari; Contrazione della domanda; Diminuzione dei consumi; Riduzione delle entrate fiscali; Aumento della disoccupazione; Lo Stato risponde con MISURE PROTEZIONISTICHE e TARIFFE DOGANALI all’importazione.

3 Processo di industrializzazione e crisi finanziaria
Assenza di capitali privati sufficienti all’investimento; Lo Stato risponde con strumenti di INCETIVAZIONE: DIRETTA, con premi e sgravi fiscali; INDIRETTA, con anticipazione di capitali o garanzie al credito; Crisi finanziaria innescata dal crollo delle cd BANCHE MISTE: - Le banche non solo concedevano credito alle imprese ma partecipavano al capitale delle stesse, condividendone quindi il rischio gestionale

4 La crisi bancaria in Italia
Il modello della BANCA MISTA, in Italia, si indirizzò principalmente, tra il 1880 ed 1887, verso il settore edilizio; La crisi dei consumi però fece contrarre bruscamente la domanda ed il crollo dei titoli delle società finanziarie e delle imprese edili trascinò con sé anche le Banche; Lo Stato risponde: aumentando il CONTROLLO PUBBLICO sulle banche per dare maggiore stabilità al mercato finanziario e indirizzare lo sviluppo economico; creando AZIENDE PUBBLICHE per investimenti infrastrutturali non sostenibili dai capitali privati;

5 Le Casse di Risparmio Le Casse di Risparmio, all’epoca, erano soggetti giuridici che svolgevano contemporaneamente due funzioni: assistenza e beneficienza; Raccolta del risparmio; Due erano i modelli organizzativi: - Le Casse di Risparmio di natura associativa, fondate e gestite da privati cittadini, soci della stessa; - Le Casse di Risparmio fondazioni, costituite con il conferimento di un fondo da parte di autorità pubbliche e gestite tramite un cda; Quando il capitale raccolto cominciò ad aumentare, diminuì il ruolo assistenziale a favore di operazioni finanziarie e creditizie, attirando così l’interesse dello Stato; Nel 1888 vennero disciplinate come istituti di credito, sottoposti al controllo pubblico, divenendo di fatto enti pubblici; Nel 1890 lo Stato impose poi la pubblicizzazione degli istituti di assistenza e beneficienza: IPAB, sottoponendo le stesse a controlli pubblici;

6 Lo Stato imprenditore La mancanza di capitali privati, la necessità di sviluppo dei servizi pubblici e la garanzia di prezzi accessibili a tutti imposero allo Stato di assumere direttamente le attività di impresa attraverso il modello delle IMPRESE ORGANO, delle AZIENDE AUTONOME e delle MUNICIPALIZZATE Dal 1903 al 1913 il Governo Giolitti creò: Azienda delle Ferrovie dello Stato; Impresa per la telefonia (antenata di SIP); Istituto nazionale delle Assicurazioni; Imprese organo ed Aziende erano sottoposte al controllo e alla direzione dei Ministri competenti; La municipalizzazione delle imprese venne prevista per attività di servizio pubblico locale la cui gestione pubblica fosse ritenuta tecnicamente ed economicamente conveniente sia per il Comune che per i cittadini;

7 Il Fascismo Dopo la distruzione causata dalla I guerra mondiale, la grave crisi finanziaria del 1929 e l’avvento del fascismo, l’intervento dello Stato si fece totalizzante; Gli strumenti utilizzati dal fascismo per controllare e indirizzare l’economia verso la cd autarchia furono: La riserva originaria e monopolio pubblico (dei trasporti e di tutte i settori industriali ed energetici strategici come acqua, luce, gas, televisione, cinema); Le concessioni; Creazione di Enti pubblici in tutti i settori economici; Regime autorizzatorio per qualsiasi attività imprenditoriale;

8 IRI: istituto per la ricostruzione industriale
Dopo la crisi del 1929, il sistema bancario italiano era ad un punto dal collasso; Le tre maggiori banche, Banca Commerciale, Credito Italiano e Banca di Roma erano legate indissolubilmente alle poche grandi aziende italiane, che finanziavano ma di cui detenevano grandi partecipazioni; La Banca d’Italia, a sua volta deteneva quasi il 50% del denaro circolante ed era quindi anch’essa legata al nodo banche/industrie; Nel 1933, nel tentativo di sciogliere tale legame, venne istituito l’IRI a cui vennero poi cedute tutte le partecipazioni che le banche detenevano e le azioni delle banche stesse; L’IRI divenne quindi una gigantesca HOLDING, in grado di controllare sia le industrie che le banche; A differenza di altri Stati, quello italiano non dismise, al termine della crisi, l’IRI, bensì la trasformò in ente permanente di gestione delle partecipazioni statali.

9 La legge bancaria del 1936 La crisi economica e bancaria spinse il legislatore alla regolazione del sistema bancario; Il modello prescelto fu quello dell’ordinamento SEZIONALE DEL CREDITO, che, a differenza del modello liberale di mercato, prevede la regolazione, amministrazione e governo del settore da parte di autorità pubbliche; Attraverso la segmentazione dei mercati del credito in breve, medio e lungo credito, venne creata una VIGILANZA STRUTTURALE che istituì un oligopolio amministrato dallo Stato; La Banca d’Italia fu trasformata in ente pubblico di vigilanza sul credito e sulla moneta e al Ministro del Tesoro fu affidato il potere di direzione e regolazione;

10 1948 – La Costituzione Economica
Dopo la II guerra mondiale, l’economia italiana era chiusa, completamente gestita dallo Stato e necessitava di una profonda ricostruzione e riconversione; Il peso dell’inflazione e la mancanza di forze private nel Paese produsse l’abbandono del modello liberale e rafforzò l’intervento diretto dello Stato; Il ruolo “socio-economico” dello Stato fu rafforzato anche dal principio Costituzionale della c.d. EGUAGLIANZA SOSTANZIALE, ex art. 3, comma 2: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

11 1948 – La Costituzione Economica
La Costituzione economica del 1948 è storicamente un compromesso tra le diverse forze politiche presenti in Assemblea Costituente: Sinistra: contro il liberismo ma convinta della irrealizzabilità dell’economia pianificata; Liberali: coscienti del fallimento del mercato, ma determinati a difendere l’iniziativa privata; Cattolici: intenti a difendere i diritti umani prima che i diritti economici; Tutti convinti però della pericolosità del monopolio privato;

12 1948 – La Costituzione Economica
Il risultato fu una Costituzione Economica MISTA: ARTICOLO 41: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. ARTICOLO 43: Art. 43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

13 LE PARTECIPAZIONI STATALI
Nel decennio successivo, lo Stato imprenditore ebbe il sopravvento attraverso: Interventi di sostegno al mercato; Interventi straordinari nel mezzogiorno; Opere pubbliche; Incentivi; Intervento diretto venne affidato a nuovi ENTI PUBBLICI: ENI, nel 1953, cui viene attribuita la riserva originaria ex art. 43 degli idrocarburi e molte partecipazioni di società del settore petrolchimico, sottoposto al controllo e direzione dei Ministri di Finanza, Tesoro e Industria; Negli anni seguenti vennero poi creati altri “enti autonomi di gestione “ delle partecipazioni: EGCAM, EAGC, EAGAT, EFIM ed ENEL;

14 LE PARTECIPAZIONI STATALI
L.n del 1956 fu creato il sistema della partecipazioni statali che prevedeva: Comitato interministeriale di indirizzo e controllo delle nuove “holdings”; Ministro delle Partecipazioni che coordinava il Comitato e riferiva annualmente al Parlamento sulla gestione; Fu instaurato così un modello di “responsabilità politica” della gestione delle partecipazioni, ma NON quello di “responsabilità economica” di cui gli enti erano privi non essendo sottoposti alle c.d. procedure concorsuali;

15 LE PARTECIPAZIONI STATALI
L.n. 48/1967, nel tentativo di programmare lo sviluppo economico, crea il CIPE, Comitato Interministeriale per la programmazione economica e che sostituisce il Comitato per le partecipazioni; Il CIPE avrebbe dovuto dirigere la gestione delle partecipazioni, programmare l’attività economica e verificarne l’attuazione annualmente, limitando l’indirizzo politico del Ministro; L’esperimento fallì, e negli anni Settanta la situazione peggiorò a causa della ulteriore burocratizzazione del controllo delle partecipazioni; Fu infatti istituita anche una Commissione parlamentare bicamerale per il controllo e la programmazione delle partecipazioni con poteri di parere preventivo; L’elemento imprenditoriale era soffocato dalla mancanza di responsabilità economica, gestionale e verso l’azionariato.

16 Il tradimento della Costituzione
Il sistema creato attraverso le partecipazioni statali tra gli anni 60 e 70 aveva disatteso i principi della Costituzione economica; La presenza dello Stato aveva impedito lo sviluppo del mercato e della concorrenza; Il debito pubblico era lievitato nel tentativo di pareggiare il debito contratto dagli enti pubblici; I monopoli “naturali” e le “riserve originarie” avevano condotto ad un rallentamento tecnologico dello sviluppo; Il vento stava per cambiare.. Aprendo le porte al diritto comunitario, al mercato unico ed alla crisi irreversibile dell’impresa pubblica.

17 Gli anni Ottanta e il nuovo ordinamento bancario
Nel corso degli anni Ottanta e nei primi anni Novanta, il sistema bancario presentava una fisionomia molto diversa; Le maggiori innovazioni provenivano indirettamente da: - Nuovi soggetti di intermediazione bancaria; Nuovi prodotti finanziari; Crescita esponenziale del mercato mobiliare; Crescita e sviluppo del mercato assicurativo; Il mutuo riconoscimento;

18 Nuovi soggetti e nuovi prodotti – DESPECIALIZZAZIONE BANCARIA
L’arricchimento della gamma dei prodotti finanziari e la necessità di offrirli a risparmiatori e imprese, condusse all’eliminazione delle differenze di attività, territorialità e destinatari delle banche; Il progressivo accentuarsi della despecializzazione sollecita la rimozione di vincoli giuridici nell’ambito operativo che impedivano operazioni di concentrazione delle banche; Nascono nuovi intermediari «parabancari» (leasing, factoring), liberi dai vincoli bancari e molto concorrenziali che determinano una contrazione dell’attività bancaria;

19 I nuovi mercati Risparmiatori ed impresi cominciano a ricorrere massicciamente al mercato mobiliare, in cui le banche svolgono un ruolo di negoziatori; Le banche cominciano a svolgere attività di gestione patrimoniale e di raccolta «indiretta»; Il ruolo delle banche nel mercato mobiliare e l’attività dei nuovi intermediari finanziari è però priva di una regolazione di garanzia; Il confine con il mercato assicurativo diviene sempre più sottile grazie alla creazione di «prodotti misti», all’utilizzo delle stesse reti di distribuzione e all’assunzione di reciproche partecipazioni;

20 Il mutuo riconoscimento
Strumento comunitario che, insieme all’armonizzazione delle legislazioni, permette ad operatori economici di altri paesi membri di operare nel mercato italiano direttamente o indirettamente; I vincoli giuridici, la staticità del mercato, la mancanza di una regolazione oggettiva espone il mercato bancario ad una forte concorrenzialità che rischia di schiacciare i pochi operatori nazionali; Il mutuo riconoscimento è uno strumento del mercato unico che impone la libera circolazione di servizi, persone, capitali e merci;

21 PRIMA DIRETTIVA N. 77/88 DEL 1977 Il punto di svolta è rappresentato dal DPR 350/1985 con cui si da attuazione alla I Dir.Bancaria; Il diritto di ingresso sul mercato bancario viene garantito in base a qualità OGGETTIVE stabilite dalla legge sulla base di caratteristiche patrimoniali e di professionalità ed onorabilità; Viene così eliminata una barriera all’ingresso del mercato; Vengono anche limitati i poteri discrezionali di autorizzazione allo sviluppo territoriale; Comincia a svilupparsi un nuovo indirizzo della regolazione: oggettivo; Basato su coefficienti preventivi; Orientato alla vigilanza su stabilità patrimoniale, liquidità e diversificazione degli investimenti;

22 Da ente pubblico a SPA L’accettazione delle logica d’impresa e il nuovo mercato unico imponevano maggiore libertà operativa; La forma prevalente era invece quella di ente pubblico economico a struttura di fondazione che aveva diversi limiti: Non consentiva la separazione tra organi di gestione e organi di controllo; Blocco dell’incremento del capitale; Si procedette quindi alla trasformazione in s.p.a. le cui azioni ordinarie potevano però circolare solo con il consenso del Consiglio dei Ministri; A seguito della nuova forma soggettiva, le banche potevano operare in qualsiasi settore del credito, a favore di chiunque e potevano procedere alle operazioni di concentrazione, fusione o trasferimento;

23 Il rapporto con le imprese
La legge non vietava le reciproche partecipazioni, ma imponeva l’autorizzazione delle autorità di vigilanza nel caso di banche che acquisiscono imprese; La nuova forme di s.p.a. però poteva condurre ad un fenomeno non controllato di «scambi» che poteva sfociare in conflitti di interesse anche gravi; La legge anti-trust – l.n. 287/ impose un limite del 15% per l’acquisizione di partecipazione in enti creditizi da parte di soggetti diversi;

24 I gruppi bancari Con la «fusione» dei mercati, si era affermata una nuova figura, quella del «gruppo bancario», un soggetto «polifunzionale»; Si poneva però il problema di controllo e sorveglianza di tutte le attività svolte; Venne affidato alla Banca d’Italia il compito di vigilare sui gruppi bancari controllati o controllanti le banche; I gruppi bancari furono disciplinati con una particolare attenzione al potere di coordinamento per la stabilità del gruppo e una speciale disciplina della crisi, per evitare il c.d. effetto a cascata;

25 La II direttiva ed il TU La direttiva 646/1989 è stata attuata attraverso due D.lgs: n.481/1992 e n. 386/1993 (T.U.); I contenuti essenziali della Direttiva, recepiti nel TU erano: Attività bancaria e mutuo riconoscimento diretto e/o indiretto; Autorizzazione del paese di origine, vigilanza del paese di esercizio; Armonizzazione delle disciplina nazionali per la creazione del mercato unico;

26 Il D.Lgs. 481/1992 Riconoscimento della c.d. BANCA UNIVERSALE:
Le banche possono esercitare, oltre all’attività creditizia, tutte le attività coperte dal mutuo riconoscimento (intermediazione finanziaria), ad esclusione dell’attività assicurativa e della raccolta del risparmio collettivo (SGR); Sono stati eliminate tutte le segmentazione di regolazione dei diversi crediti (breve, medio, lungo) e dei crediti speciali (agricolo, imprese, artigiani); Soggettivamente la banca può scegliere se operare come «polifunzionale» o come «banca universale»; Delegificazione e oggettivizzazione della vigilanza e applicazione della legge sul procedimento amministrativo (trasparenza, contraddittorio, motivazione, pubblicità).

27 Il TESTO UNICO I PRINCIPI:
Stabilisce che la Banca d’Italia disciplina il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento; Le autorità creditizie esercitano i propri poteri al fine della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati e per la stabilità, efficienza e competitività del mercato; AUTORITA’: Coordina le competenze di ciascuna autorità e impone il coordinamento e la cooperazione con la Comunità Europea; SOGGETTI: I destinatari sono definiti in maniera univoca BANCHE; Non ci sono differenze normative né operative, tutti i soggetti sono sottoposti agli stessi vincoli;

28 Gli anni Novanta Le privatizzazioni divengono effettive e vengono eliminati i limiti alla circolazione delle azioni delle banche; Le fondazioni bancarie vengono definitivamente escluse dall’attività bancaria; Viene emanato il TU in materia di intermediazione finanziaria che riconosce piena operatività alle banche, prevedendo un disciplina diversa per: Banche – intermediari; Banche – emittenti;

29 Gli anni Duemila Gli anni Duemila sono costellati di norme in materia, nazionali e comunitarie: l.n. 39/2002, che disciplina gli Istituti di moneta elettronica; Direttiva 24/2001, in materia di risanamento e liquidazione; D.lgs. 37/2004 e D.lgs. 310/2004 di riforma del diritto societario; Direttiva 87/2002 sulla vigilanza dei conglomerati finanziari; D.lgs. 297/2006 in materia di vigilanza prudenziale; L.n. 262/2005 la c.d. legge sulla tutela del risparmio;

30 La legge sulla tutela del risparmio
Modifica della struttura e delle cariche della Banca d’Italia; Affidamento della tutela della concorrenza ad AGCM; Nuovi obblighi di trasparenza e doppia vigilanza di Consob e Banca d’Italia; Previsione di nuovi conflitti di interesse; Nuovi obblighi di separazione tra banche e industrie (vedi Cirio e Parmalat);


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