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Le assenze per malattia

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Presentazione sul tema: "Le assenze per malattia"— Transcript della presentazione:

1 Le assenze per malattia

2 Assenze per malattia: situazione fino al 2008
Visita di controllo effettuata su richiesta discrezionale del datore di lavoro Visite fiscali possibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 Nessuna decurtazione di retribuzione

3 Fasce (attuali) orarie di reperibilità da febbraio 2010 DM 18 dicembre 2009
In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

4 Esclusioni dall’obbligo di reperibilità
1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;

5 Esclusioni dall’obbligo di reperibilità
2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

6 Le nuove disposizioni in tema di assenza per malattia DL 6 luglio 2011, n. 98 art. 16 Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia del dipendente valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quanto l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

7 Le assenze per malattia dopo le manovre economiche
Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.

8 Le assenze per malattia dopo le manovre economiche
Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

9 Effetti della Spending
Le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione…sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

10 Effetti della Spending
La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

11 Effetti della Spending
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare e amministrativa per il dirigente responsabile.

12 Legge 104/1992

13 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

14 Una riflessione lessicale
Handicappato portatore di handicap disabile diversamente abile abile con abilità diverse

15 Definizione di persona handicappata (art. 3)
È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

16 Handicap grave Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

17 Il disabile ricoverato
Non spettano i permessi In caso di interruzione del ricovero si Si anche in caso di ricovero in day hospital, per i pazienti in coma vigile o in stato terminale Ai bambini inferiori ai tre anni con handicap grave possono essere concessi permessi per interventi chirurgici o a scopo riabilitativo dietro presentazione di idonea documentazione da parte della struttura

18 Il congedo parentale Due anni di congedo per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa. Requisiti: La persona non deve essere ricoverata (a meno che non sia richiesta dai sanitari) Non più di un lavoratore a persona

19 Il congedo parentale Aventi diritto: A) il coniuge convivente;
B) in assenza del coniuge (decesso o patologie invalidanti) ne hanno diritto il padre o la madre anche adottivi; C) in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi

20 in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi

21 Affinità Vincolo che lega un coniuge ai parenti dell’altro coniuge
I grado: Il suocero con i generi e le nuore e il patrigno e la matrigna con i figliastri II grado: i cognati III grado: moglie dello zio, moglie del nipote e il marito della nipote

22 Aventi diritto art. 24legge 183/2010 che modifica art
Aventi diritto art. 24legge 183/2010 che modifica art. 33 comma 3 legge 104/1992 Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il secondo grado o entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

23 Legge di stabilità 3. I permessi fruiti ai sensi dell’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto dai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, ad esclusione di quelli richiesti per patologie del dipendente stesso o per l’assistenza ai figli o alconiuge, sono retribuiti al 50% ferma restando la contribuzione figurativa.

24 Le recenti giustificazioni d.lgs119/2011 art. 6 comma 1
Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

25 Testo coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189
Il decreto Balduzzi D.L. 13 settembre 2012, n. 158 Testo coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute

26 Convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135
La Spending review DL 6 luglio 2012, n. 95 Convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

27 La riforma della medicina generale art. 1
Le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l'integrazione con il sociale, anche con riferimento all'assistenza domiciliare, e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini, …

28 La riforma della medicina generale
…secondo modalità operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi,

29 La riforma delle medicina generale
…nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano, in coerenza con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei medici, delle altre professionalità convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, degli infermieri, delle professionalità ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria.

30 La riforma della sanità territoriale
In particolare, le regioni disciplinano le unità complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere.

31 La mobilità del personale
Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni possono attuare, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione situate anche al di fuori dell'ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie.

32 La responsabilità professionale art. 3
L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.


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