La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

1 Imposta Municipale Propria ANNO 2013 Art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214) Decreto Legislativo.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "1 Imposta Municipale Propria ANNO 2013 Art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214) Decreto Legislativo."— Transcript della presentazione:

1 1 Imposta Municipale Propria ANNO 2013 Art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214) Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 COMUNE DI MOLITERNO Provincia di Potenza

2 INDICAZIONI GENERALI E’ SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE il versamento della PRIMA RATA IMU SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER A.ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (nei limiti di legge), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 B.UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 C.TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI di cui all’art.13, commi 4,5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni 2 PRINCIPALI NOVITA’ 2013

3 “Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile” TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI - 1° rata di ACCONTO entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base delle ALIQUOTE 2012 (0,76%) - 2° rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta 3 PRINCIPALI NOVITA’ 2013

4 4 SCADENZE VERSAMENTO IMU 2013 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI VERSAMENTO IN 2 RATE N.B. E’ SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO CON SCADENZA 17 GIUGNO 2013 PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE NEI LIMITI DI LEGGE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI - prima rata “ 1/2 ” entro 17 giugno (SOSPESA O RINVIATA AL 16/09/2013) -seconda rata a saldo/conguaglio entro 16 dicembre

5 5 ALTRI IMMOBILI ed AREE FABBRICABILI DA VERSARE SEMPRE “NON E’ PREVISTA NESSUNA SOSPENSIONE” VERSAMENTO IN 2 RATE - prima rata “ 1/2 ” su aliquote 2012 entro 17 giugno (0,76%) - seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre SCADENZE VERSAMENTO IMU 2013

6 6 COME CALCOLARE L’IMU RENDITA CATASTALERIVALUTAZIONE DEL 5%BASE IMPONIBILECALCOLO IMU Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale Aggiornata esempio : R.C. € 500 Rivalutare la rendita catastale del 5 % esempio : R.C. € 500 calcolo da effettuare (500x5/100)+500 = 525 La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori sotto indicati calcolo da effettuare 525 x 160 = 84.000 Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l’Aliquota IMU Esempio : Aliquota 0,76 per cento calcolo da effettuare 84.000 x 0,0076 = 638,40 IMU dovuta € 638,40 (l’IMU dovuta va poi divisa in quota stato e quota comune, come da codici F24 riportati in seguito) MOLTIPLICATORI Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7 Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5 Cat. A/10 Cat. C/1 Gruppo D escluso D/5 Cat. D/5 X 160X 140X 80X 55X 65X 80

7 - rata di ACCONTO entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base delle ALIQUOTE 2012 (0,40%) (RATA SOSPESA ED EVENTUALMENTE RINVIATA AL 16 SETTEMBRE 2013) - rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta 7 COME VERSARE L’IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI

8 - 1° rata di ACCONTO entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base delle ALIQUOTE 2012 (0,76%) - 2° rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta 8 COME VERSARE L’IMU PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI

9 9 CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO COMUNESTATO IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011 3912 (SOSPESA )- IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 (ESENTE )- IMU - imposta municipale propria per terreni 3914 (ESENTE )- IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916- IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918- IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 3930 (NON PREVISTO INCREMENTO) 3925

10 1) per l’anno 2013 il VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA dell’imposta municipale propria di cui all’art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, È SOSPESO “ESCLUSIVAMENTE” PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI : A.ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (nei limiti di legge), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 B.UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 C.TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI di cui all’art.13, commi 4,5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni 10 PRINCIPALI NOVITA’ 2013

11 2)IN CASO DI MANCATA RIFORMA ENTRO LA DATA DEL 31 AGOSTO 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e IL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” DEGLI IMMOBILI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1 È DIFFERITO AL 16 SETTEMBRE 2013 11 PRINCIPALI NOVITA’ 2013

12 3) l’imposta su tutti gli immobili e’ interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi). 4) per gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi) : a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 3925 b) l’eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune), quale quota variabile, è versata a favore del comune, con codice tributo 3930 5) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) sono esenti nel Comune di Moliterno perché comune montano. 12 PRINCIPALI NOVITA’ 2013

13 6) moltiplicatori redite catastali: d. 65 (dal 1 gennaio 2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); 7) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. 13 PRINCIPALI NOVITA’ 2013

14 8) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE “in corso” DL 35/2013) Il versamento della prima rata, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.), è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente 14 PRINCIPALI NOVITA’ 2013

15 9) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE “in corso” DL 35/2013) Il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.), è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 ottobre dello stesso anno. 10) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE “in corso” DL 35/2013) In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 15 PRINCIPALI NOVITA’ 2013

16 -Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Tributi del Comune nella persona del Rag. Antonio Albano.  Tel. 0975/668520  E-mail: icimoliterno@rete.basilicata.it icimoliterno@rete.basilicata.it Orari sportello: Lunedì8,30 – 13,3016,00 – 18,00 Martedì8,30 – 13,30 Mercoledì8,30 – 13,30 Giovedì8,30 – 13,3016,00 – 18,00 Venerdì8,30 – 13,30 16 PER ULTERIORI INFORMAZIONI


Scaricare ppt "1 Imposta Municipale Propria ANNO 2013 Art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214) Decreto Legislativo."

Presentazioni simili


Annunci Google