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RETE D’IMPRESE ScopoUsoLivello Versione Data Definire e illustrare la rete d’imprese, secondo la normativa vigente. InternoBase1.0.217/12/2013.

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1 RETE D’IMPRESE ScopoUsoLivello Versione Data Definire e illustrare la rete d’imprese, secondo la normativa vigente. InternoBase1.0.217/12/2013

2 LA RETE DI IMPRESE 06/11/2013Sanctus Victor CIR&TTO2 contratto mettere in comune delle attività e delle risorse La rete di imprese è un contratto, che consente alle imprese di mettere in comune delle attività e delle risorse, allo scopo di:  migliorare il funzionamento di quelle attività;  rafforzare la competitività  rafforzare la competitività dell’attività imprenditoriale.

3 La prima definizione 06/11/2013Sanctus Victor CIR&TTO3 prima volta2008 Il concetto di rete di imprese è stato introdotto per la prima volta dall’art. 6-bis della legge 133/2008, in cui se ne forniva una prima definizione: “Libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali”

4 La normativa 06/11/2013Sanctus Victor CIR&TTO4  La legge 33/2009 disciplina per la prima volta la rete di imprese, ed in particolare il contratto di rete.  Questa prima disciplina è stata poi modificata varie volte, mantenendo fermo il riferimento normativo della disciplina delle reti di imprese, fino al 2010. legge 134/2012principio della soggettività giuridica delle Reti  La legge 134/2012, invece, introdusse il principio della soggettività giuridica delle Reti: l’acquisizione del contratto di rete diventava automatica in presenza di un fondo patrimoniale e di un organo comune incaricato di attuare il programma di rete, ossia di un soggetto esecutore del contratto di rete. legge 221/2012 opzionale tale soggettività  La successiva legge 221/2012 è però intervenuta per rendere solo opzionale tale soggettività, che è dunque acquisita se le imprese partecipanti lo desiderano, pur avendo previsto fondo e soggetto esecutore.

5 LA NORMATIVA imposto nessun adeguamento Le regolamentazioni via via uscite non hanno imposto nessun adeguamento dei contratti esistenti esistono reti di imprese norme differenti Oggi esistono reti di imprese basate su contratti ispirati a norme differenti problema giuridico disciplina superata È bene tenere presente che qualche problema giuridico può sorgere per le Reti basate su una disciplina superata, in caso di controversia tra le imprese partecipanti. 06/11/2013Sanctus Victor CIR&TTO5

6 IL CONTRATTO DI RETE - 1 - 06/11/2013Sanctus Victor CIR&TTO6 Il Contratto di Rete deve essere sottoscritto da almeno due imprenditori sottoscritto da almeno due imprenditori, ma presenta una struttura prevalentemente “aperta” struttura prevalentemente “aperta”: possibilità di nuovi ingressi o eventuali recessi si caratterizza per la possibilità di nuovi ingressi nella Rete, successivi alla sua prima formalizzazione, o eventuali recessi.

7 IL CONTRATTO DI RETE - 2- 06/11/2013Sanctus Victor CIR&TTO7 Il contratto deve contenere alcuni elementi obbligatori: obiettivi strategici  l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti; modalità concordate per misurare l'avanzamento  le modalità concordate per misurare l'avanzamento verso gli obiettivi; Programma di Rete diritti obblighi assunti da ciascun partecipante modalità di realizzazione dello scopo comune  la definizione di un Programma di Rete, che deve contenere l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune.

8 IL PROGRAMMA DI RETE 06/11/2013Sanctus Victor CIR&TTO8 Programma di Rete La compilazione del Programma di Rete rappresenta il fulcro dell’intero contratto fulcro dell’intero contratto. valenza di pianificazione industriale deciso e pianificato ben prima di rivolgersi al notaio La sua valenza, prima ancora che giuridica, è strettamente di pianificazione industriale, per cui il programma deve essere deciso e pianificato dalle imprese aderenti ben prima di rivolgersi al notaio per la formalizzazione.

9 L’OGGETTO DEL CONTRATTO 06/11/2013Sanctus Victor CIR&TTO9 L’ oggetto del contratto è ciò che le imprese si impegnano a fare per realizzare gli obiettivi ciò che le imprese si impegnano a fare per realizzare gli obiettivi. Le imprese possono obbligarsi a collaborare in diversi modi: collaborare in forme e in ambiti predeterminati  possono collaborare in forme e in ambiti predeterminati, attinenti all'esercizio delle proprie imprese; scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica  oppure scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa  oppure ancora esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. dipende dagli scopi L’oggetto del contratto dipende dalle circostanze, e soprattutto dagli scopi che i retisti vogliono ottenere.

10 MODELLI DI RETE 06/11/2013Sanctus Victor CIR&TTO10 Si possono distinguere due grandi filoni aggregativi di Rete di Impresa:  Reti Verticali  Reti Orizzontali imprese che condividono interessi legati a tutta la filiera produttiva Aggregano imprese che condividono interessi legati a tutta la filiera produttiva, con obiettivi di consolidamento e responsabilizzazione.

11 MODELLI DI RETE Si possono distinguere due grandi filoni aggregativi di Rete di Impresa:  Reti Verticali  Reti Orizzontali 06/11/2013Sanctus Victor CIR&TTO11 imprese considerate “alla pari” che si uniscono per superare l’ostacolo della scarsa visibilità e del basso potere di negoziazione e/o per offrire ai clienti un’offerta più strutturata  raggruppano imprese considerate “alla pari” che si uniscono in Rete per superare l’ostacolo della scarsa visibilità e del basso potere di negoziazione e/o per offrire ai clienti un’offerta più strutturata.

12 GOVERNANCE DELLA RETE 06/11/2013Sanctus Victor CIR&TTO12 All’ampia libertà nell’oggetto del contratto corrisponde una ampia scelta nella forma della governance. facoltà di decidere se dotare la Rete di un Organo comune e di un Fondo patrimoniale comune La legge lascia alle imprese la facoltà di decidere se dotare la Rete di un Organo comune e di un Fondo patrimoniale comune. A seconda del tipo di governance, possiamo avere distinti modelli di Rete:  Reti di “scambio”  Reti “leggere” o “light”  Reti “pesanti” struttura organizzativa semplificataNON prevedono la costituzione di un organo comune e di un fondo patrimoniale comune Hanno una struttura organizzativa semplificata: NON prevedono la costituzione di un organo comune e di un fondo patrimoniale comune, in quanto sono basate principalmente sullo scambio e sulla condivisione di informazioni, di know-how, di prestazioni di varia natura (commerciali, industriali, tecniche etc). la gestione della Rete è affidata in capo a ciascun partecipante retista In questo caso la gestione della Rete è affidata in capo a ciascun partecipante retista.

13 GOVERNANCE DELLA RETE 06/11/2013Sanctus Victor CIR&TTO13 All’ampia libertà nell’oggetto del contratto corrisponde una ampia scelta nella forma della governance. facoltà di decidere se dotare la Rete di un Organo comune e di un Fondo patrimoniale comune La legge lascia alle imprese la facoltà di decidere se dotare la Rete di un Organo comune e di un Fondo patrimoniale comune. A seconda del tipo di governance, possiamo avere distinti modelli di Rete:  Reti di “scambio”  Reti “leggere” o “light”  Reti “pesanti” Come la quasi totalità delle Reti di Impresa sinora costituite in Italia. governance più strutturata che prevede la costituzione di organo comune e di un fondo patrimoniale comune A differenza delle “Reti di scambio”, esse hanno una governance più strutturata che prevede la costituzione di organo comune e di un fondo patrimoniale comune.

14 GOVERNANCE DELLA RETE 06/11/2013Sanctus Victor CIR&TTO14 All’ampia libertà nell’oggetto del contratto corrisponde una ampia scelta nella forma della governance. facoltà di decidere se dotare la Rete di un Organo comune e di un Fondo patrimoniale comune La legge lascia alle imprese la facoltà di decidere se dotare la Rete di un Organo comune e di un Fondo patrimoniale comune. A seconda del tipo di governance, possiamo avere distinti modelli di Rete:  Reti di “scambio”  Reti “leggere” o “light”  Reti “pesanti” organo comune e di un fondo patrimoniale comune Come le precedenti, prevedono la costituzione di un organo comune e di un fondo patrimoniale comune registrazione del Contratto di Rete presso la sezione ordinaria del Registro delle Imprese dove ha la luogo la sede della Rete soggettività giuridica La differenza sostanziale consiste nella registrazione del Contratto di Rete presso la sezione ordinaria del Registro delle Imprese dove ha la luogo la sede della Rete, che le attribuisce la soggettività giuridica. Con la soggettività, la Rete diventa soggetto fiscale e quindi può esercitare a tutti gli effetti attività d’impresa.

15 RETE-CONTRATTO VS RETE-SOGGETTO 06/11/2013Sanctus Victor CIR&TTO15

16 RETE-CONTRATTO VS RETE-SOGGETTO 06/11/2013Sanctus Victor CIR&TTO16

17 AGEVOLAZIONE FISCALE ( per rete-contratto) agevolazione fiscale a favore delle imprese che stipulano contratti di retenon concorre alla formazione del reddito imponibile dell’impresa la quota degli utili destinata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato L’art. 42 comma 2 quater, della legge n. 122/2010, di conversione del DL n. 78/2010, ha introdotto una agevolazione fiscale a favore delle imprese che stipulano contratti di rete. Secondo questa norma non concorre alla formazione del reddito imponibile dell’impresa aderente ad un contratto di rete la quota degli utili dell’esercizio destinata al fondo patrimoniale comune e per tale via alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato. spetta a condizione che gli utili di esercizio siano vincolati alla realizzazionedegli investimenti previsti Il beneficio spetta a condizione che gli utili di esercizio siano vincolati alla realizzazione, entro l’esercizio successivo, degli investimenti previsti dal programma comune di rete. 06/11/2013Sanctus Victor CIR&TTO17

18 AGEVOLAZIONE FISCALE ( per rete-contratto) - asseverazione - comporta la verifica preventiva, da parte degli organismi abilitati deirequisiti per la fruizione dell’incentivo fiscale L’asseverazione del programma comune comporta la verifica preventiva, da parte degli organismi abilitati, della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione richiesti, in capo alle imprese aderenti, per la fruizione dell’incentivo fiscale. rinnovare ogni qualvolta modifica al programma Di conseguenza, si ritiene necessario rinnovare l’asseverazione, ogni qualvolta si verifichino eventi tali da comportare una modifica al programma di rete precedentemente asseverato. 06/11/2013Sanctus Victor CIR&TTO18

19 AGEVOLAZIONE FISCALE ( per rete-contratto) - organismi abilitati all’asseverazione - Li troviamo elencati sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sono:  CASARTIGIANI  CNA  CONFARTIGIANATO IMPRESE  CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA  CONFCOOPERATIVE  CONFINDUSTRIA  LEGACOOP  U.N.C.I 06/11/2013Sanctus Victor CIR&TTO19

20 Autore e fonti Tirocinante: Daniela Sassi Presentazione realizzata per Sanctus Victor CIR&TTO durante il periodo tirocinio sotto la supervisione del tutor aziendale Prof. Rosario Pullano Fonti: http://www.unimercatorum.it/wp-content/uploads/2013/05/La_rete_di_Imprese_IV_ed.pdf http://www.mi.camcom.it/web/guest/dimensione-rete Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18/06/2013 Agenzia delle Entrate 06/11/2013Sanctus Victor CIR&TTO20

21 Il codice fiscale per le reti d’imprese possono essere identificate tramite il codice fiscale, se ne fanno richiesta a fini operativi. Ciò non comporta, comunque l’attribuzione di una soggettività tributaria in capo alla rete Secondo la risoluzione n. 70/E dell’Agenzia delle Entrate anche «le libere aggregazioni tra imprenditori costituite con l’obiettivo di massimizzare la capacità innovativa e la competitività sul mercato possono essere identificate tramite il codice fiscale, se ne fanno richiesta a fini operativi. Ciò non comporta, comunque l’attribuzione di una soggettività tributaria in capo alla rete di imprese.» Perciò le reti-contratto possono richiedere il codice fiscale, ma non sono obbligate a farlo. A cosa serve il codice fiscale se non si è un soggetto giuridico? agevolazioni fiscali Il codice fiscale consente, alle reti di imprese, di essere riconosciute come tali da un punto di vista fiscale, e permette alle singole imprese che hanno costituito la rete di usufruire delle relative agevolazioni fiscali. 06/11/2013Sanctus Victor CIR&TTO21 BACK


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