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L’espropriazione forzata

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Presentazione sul tema: "L’espropriazione forzata"— Transcript della presentazione:

1 L’espropriazione forzata
Forme Espropriazione mobiliare: -presso il debitore; -in luoghi non appartenenti al debitore (previa autorizzazione del Presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato) se si tratta di cose di cui il debitore può direttamente disporre); -presso il terzo possessore che consente di esibire le cose del debitore all’ufficiale giudiziario. Espropriazione immobiliare Espropriazione mobiliare presso terzi

2 Il giudice dell’esecuzione
Chi la dirige? Il giudice dell’esecuzione Per l’espropriazione forzata di cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano Per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui risiede il terzo debitore

3 Fasi dell’espropriazione forzata
Pignoramento Distribuzione della somma ricavata Vendita e assegnazione Questa fase non è necessaria per l’espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca (art. 502 c.p.c.)

4 Il pignoramento Il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi (art. 492 c.p.c.)

5 Il pignoramento deve altresì contenere:
L’avvertimento, per il debitore, della possibilità di ottenere la conversione del pignoramento ai sensi dell’art. 495 c.p.c. (art. 492, III comma) L’invito, rivolto al debitore, alla dichiarazione di residenza o all’elezione di domicilio (art. 492, II comma) Quando i beni pignorati appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione(art. 492, comma IV)

6 La vendita e l’assegnazione
La relativa istanza può essere proposta decorsi 10 giorni dal pignoramento. Per le cose deteriorabili può essere però disposta l’assegnazione o la vendita immediata (art. 501 c.p.c.). Per le cose date in pegno e i mobili soggetti ad ipoteca il termine per l’istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione dell’atto di precetto (art. 502). La vendita può farsi con incanto o senza (art. 503). L’assegnazione si fa (su istanza del creditore) mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione (artt. 505 e 507).

7 La distribuzione della somma ricavata
Bisogna distinguere: Se vi è un solo creditore pignorante, senza intervento di altri Il giudice dell’esecuzione dispone il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese (art. 510, comma I) La somma ricavata è distribuita tra i creditori, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore (art. 510, comma II) In caso diverso


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