La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Nuove linee guida del Codice Doganale

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Nuove linee guida del Codice Doganale"— Transcript della presentazione:

1 Nuove linee guida del Codice Doganale
Alessandra Di Salvo Unione Industriali Roma 25 Ottobre 2011

2 Indice degli argomenti:
Nuove linee guida del codice doganale «modernizzato» Eori Operatori AEO Fasi e-Customs Altre novità Rappresentanza doganale Sanzioni Sportello unico Oneri e costi Garanzie Sdoganamento centralizzato Tipi di dichiarazione in dogana Self assessment I regimi doganali speciali Nuovo ruolo delle Autorità doganali Gli elementi fondamentali della tassazione doganale: Classificazione Origine Valore in dogana Nuovo linee guida del Codice Doganale

3 Nuove linee guida del NCDM

4 NUOVO CODICE DOGANALE MODERNIZZATO: NCDM
PER AIUTARE GLI STATI MEMBRI E GLI OPERATORI ECONOMICI A FAR FRONTE AL MUTATO SCENARIO INTERNAZIONALE, COME LA GLOBALIZZAZIONE E LE MINACCE ALLA SICUREZZA, IL CODICE DOGANALE COMUNITARIO MODERNIZZATO (Reg. CE n. 450/08) INTRODUCE MODIFICHE AL REG. CEE 2913/92 FINALIZZATE A: prevedere regole più semplici e procedure informatizzate del tutto interoperabili stabilire un equilibrio tra sicurezza e facilitazioni al commercio fare delle dogane un “partner” per gli operatori economici affidabili innovare ed armonizzare la legislazione doganale comunitaria dalla nascita dell’Unione doganale al nuovo ruolo che le Dogane saranno chiamate a svolgere nel futuro Il codice doganale modernizzato è entrato in vigore nel giugno Tuttavia la maggior parte degli articoli entrerà in vigore quando le nuove disposizioni di applicazione del Codice entreranno in vigore (al massimo entro giugno 2013) Nuovo linee guida del Codice Doganale

5 NCDM - Analisi dei rischi
L’amministrazione doganale ha adottato uno strumento informatico per effettuare un’analisi dei rischi al fine di individuare le operazioni da sottoporre ad eventuale verifica durante le fasi di sdoganamento della merce. Tale strumento ha lo scopo di permettere di ridurre le verifiche sulle merci che si ritengono “a priori” con un basso coefficiente di rischio per concentrare le analisi sulle operazioni ritenute meno sicure. Sul piano operativo, la procedura informatizzata del circuito doganale di controllo, all’atto della registrazione della dichiarazione doganale, segnala: canale verde: se la merce non deve essere sottoposta al alcun ulteriore controllo rispetto al controllo automatizzato effettuato dal sistema; canale giallo: se si deve procedere al controllo documentale; canale arancione: se si deve procedere al controllo scanner; canale rosso: se si deve procedere al controllo fisico. Le imprese – che hanno spontaneamente richiesto l’intervento un Audit doganale – potranno beneficiare di una riduzione dei fattori di rischio nell’ambito della procedura di controlli anzidetta in base al livello di affidabilità doganale che l'Agenzia riterrà di poter attribuire loro. Nuovo linee guida del Codice Doganale

6 NCDM - Processo di telematizzazione
Con il codice doganale modernizzato, sono state semplificate ed armonizzate la legislazione e le procedure amministrative relative alle operazioni di importazione ed esportazione, dando ampio spazio allo sviluppo delle procedure informatiche con l’obiettivo di rendere i supporti cartacei l’eccezione alla regola e-customs! Nuovo linee guida del Codice Doganale

7 Eori

8 NCDM e EORI EORI = Economic Operators Registration & Identification system Dal luglio 2009, è stato attribuito agli operatori economici un unico numero di registrazione e identificazione (numero EORI) che serve da riferimento comune nei rapporti tra gli operatori e le Amministrazioni doganali (presentazione di dichiarazioni doganali) per lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali (analisi dei rischi, controlli, rilascio di autorizzazioni paneuropee, certificazioni AEO) Per garantirne l’unicità è opportuno che venga utilizzato un solo numero per persona. Nuovo linee guida del Codice Doganale

9 Certificazione AEO

10 NCDM e AEO Il codice doganale “modernizzato” completa ed introduce tutte le condizioni per ottenere lo status di AEO, figura già attualmente prevista dal Reg. CEE 2913/92 così come modificato dal Reg. CE n. 648/2005 La certificazione comunitaria si applica agli operatori economici e ai loro partner commerciali che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale, ossia a: Produttori Esportatori Spedizionieri/imprese di spedizione Depositari Agenti doganali Vettori Importatori La procedura per la concessione dello status AEO è facoltativa, tuttavia le maggiori imprese internazionali già intendono operare solo con altri operatori “AEO” in modo da poter sfruttare pienamente i vantaggi della certificazione. Nuovo linee guida del Codice Doganale

11 AEO – cosa è un operatore economico autorizzato
Lo status di AEO è riconosciuto a seguito di verifiche audit dell’Agenzia delle Dogane e sulla base di un questionario di autovalutazione, suddiviso in sezioni corrispondenti ai riquadri sotto indicati: L’osservanza degli obblighi doganali per i tre anni antecedenti alla presentazione dell’istanza L’adeguatezza del sistema logistico e contabile dell’impresa richiedente Una comprovata solvibilità finanziaria La rispondenza ad adeguate norme di sicurezza, sia sicurezza fisica che IT. Operatore Economico Autorizzato (AEO) “gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato, distinguendosi così in modo positivo rispetto agli altri operatori economici, devono essere considerati partner affidabili nella catena di approvvigionamento”*. * n. 5 del Regolamento CE n del 2006 Nuovo linee guida del Codice Doganale

12 AEO – vantaggi Vantaggi Diretti Vantaggi Indiretti
Riduzione dei controlli documentali, scanner e fisici (fino al 90% degli attuali controlli); Trattamento prioritario delle spedizioni se selezionate per il controllo (l’Ufficio doganale competente comunica l’AEO che la spedizione è stata selezionata al controllo fisico, prima dell’effettivo ingresso delle merci nel territorio doganale comunitario; controlli doganali complementari prioritari); Scelta, da parte dell’operatore, del luogo presso cui effettuare i controlli doganali; Procedura agevolata nell’ottenere le semplificazioni doganali attualmente previste dal Codice doganale; News: Esonero garanzia per depositi IVA. Per AEOS e AEOF: Numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommarie; Comunicazione preventiva dell’esito positivo del circuito doganale di controllo sulla dichiarazione sommaria. Vantaggi Indiretti Fidelizzazione della clientela e maggiore credibilità sul mercato; Migliori relazioni con le Autorità doganali; Migliore pianificazione delle spedizioni e minori ritardi nelle spedizioni; Diminuzione dei furti e delle perdite; Diminuzione degli incidenti legati alle condizioni di sicurezza; Semplificazioni varie nell’ambito del transito comunitario (come l’uso di una garanzia globale o la dispensa dalla garanzia, ecc.) Miglioramento negli adempimenti fiscali e minor rischio di sanzioni. Vantaggi Futuri Mutuo riconoscimento dei programmi di sicurezza con Paesi terzi già in essere con Giappone ed in corso con altri (es. C-TPAT negli USA; Brasile; Cina e Svizzera). Nuovo linee guida del Codice Doganale

13 AEO – certificazioni rilasciate
Fino al 14/09/11, sono state rilasciate certificazioni AEO in tutta Europa (di cui 468 In Italia). In particolare, sono già operatori AEO: Nuovo linee guida del Codice Doganale

14 AEO – Mutuo riconoscimento
Giappone Mutuo riconoscimento operativo dal 24 maggio 2011 Svizzera Norvegia Andorra Accordo di mutuo riconoscimento sottoscritto ed in attesa di attuazione USA Cina Mutuo riconoscimento in fase di negoziazione NB certificazioni analoghe in US (C-TPAT); Brasile (“Regime Linea Azzurra”); Canada (Fast). Nuovo linee guida del Codice Doganale

15 Fasi e-Customs

16 e-Customs – le diverse fasi della telematizzazione
Fase 4 Single Electronic Access Point (Sdoganamento centrallizato) Single Window (Sportello Unico) Mutuo riconoscimento AEO Fase 3 AES (Authomatic Exit System) AIS (Authomatic Import System) Fase 2 Fase 1 ICS Dichiarazione sommaria di ingresso - OK ECS dichiarazione sommaria di uscita - OK NCTS TIR e Sicurezza – OK ECS 1 & ECS 2 – OK EORI – OK AEO – OK 2008 2009 2010 2011 2013 2014 Nuovo linee guida del Codice Doganale

17 Altre novità

18 NCDM – Rappresentanza doganale (art. 11-12)
La rappresentanza (solo per soggetti stabiliti nella Comunità) continua ad essere diretta, se il rappresentante agisce in nome e per conto dell’importatore indiretta se il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto dell’importatore Tuttavia non potranno più essere ammesse restrizioni nazionali, potendo gli Stati membri definire, in conformità al diritto comunitario, condizioni e criteri comuni alle quali un rappresentante doganale (stabilito nella Comunità) può prestare servizi nello Stato membro gli operatori AEO saranno comunque abilitati a prestare i propri servizi in tutti i Stati Membri Nuovo linee guida del Codice Doganale

19 NCDM – Sanzioni (art. 21) Le norme sanzionatorie continueranno ad essere rimesse ai legislatori nazionali. Tuttavia, le sanzioni dovranno essere “effettive, proporzionate e dissuasive” Ad oggi, in Italia, sono ancora vigenti multe da 1 a 10 volte i diritti e talvolta vi è il rischio di applicazione di sanzioni penali che anche in caso di regolarizzazione spontanea!? Nuovo linee guida del Codice Doganale

20 NCDM – Sportello unico (art. 26)
Attività di coordinamento delle autorità doganali, nel caso in cui si debbano effettuare controlli diversi dai controlli doganali da altre autorità competenti: le autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione con le altre autorità, di fare effettuare tali controlli, ogniqualvolta sia possibile Cooperazione amministrativa e scambio di informazioni tra autorità Nuovo linee guida del Codice Doganale

21 NCDM – Oneri e costi (art. 30)
E’ fatto divieto di applicare agli operatori tasse doganali, oneri e costi, che non corrispondono ad un servizio effettivamente reso, salvi i seguenti casi Presenza dei funzionari, ove richiesta, fuori degli orari di ufficio o in locali diversi da quelli delle dogane Analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a richiedenti Visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all’impiego del personale doganale Misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa Minori controlli per operatori AEO Nuovo linee guida del Codice Doganale

22 NCDM – Garanzie (art. 56 e ss)
Vengono stabilite regole comuni sulle garanzie per un debito doganale potenziale ed esistente, nonché regole e procedure più efficaci che permettano ai debitori di beneficiare dei rimborsi e regole più snelle per il recupero dei diritti doganali da parte degli uffici doganali Se una garanzia non è svincolata, la garanzia può essere usata anche, entro i limiti dell’importo garantito, per il recupero a posteriore dei dazi Un operatore può essere autorizzato ad usare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia a condizione che soddisfi i seguenti criteri un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali comprovata solvibilità possibile riduzione costi per gli operatori AEO Nuovo linee guida del Codice Doganale

23 NCDM - Nuovi dichiarazioni sommarie di entrata e uscita
La merce che deve essere introdotta nel territorio doganale della Comunità deve essere preceduta da una dichiarazione sommaria di ingresso (c.d. ENtry Summary declaration). La ENS deve essere presentata dal: Soggetto che introduce le merci o che assume la responsabilità del trasporto Soggetto per conto del quale agisce uno dei soggetti suddetti Soggetto che presenta le merci alla dogana Rappresentante dei soggetti di cui sopra Le merci destinate invece ad uscire da detto territorio dovranno essere oggetto di una dichiarazione di pre-partenza (c.d. Exit Summary declaration) da presentare presso l’ufficio doganale competente prima dell’uscita delle merci, nel caso in cui non sia richiesta una dichiarazione in dogana né una notifica di riesportazione NB: presentazione mediante procedimenti informatici riduzione dati per operatori AEO Nuovo linee guida del Codice Doganale

24 NCDM – Dichiarazione sommaria di ingresso (art. 87-90)
Secondo quanto previsto dall’allegato del Reg. (CE) 1875/2006 e al fine di evitare interpretazioni non corrette del contenuto del campo, il campo Itinerario della ENS (ENtry Summary declaration) deve essere compilato indicando in ordine cronologico i Paesi attraversati, inclusi il Paese di partenza e quello di destinazione finale delle merci. Nel caso in cui le merci trasportate abbiano un differente Paese di partenza e/o un differente Paese di destinazione è necessario trasmettere due ENS, ognuna con un itinerario diverso, presso il Paese di primo ingresso nella Comunità. Es., nave partente dall’Argentina (AR) con arrivo diretto in Italia (IT) per poi proseguire verso altri porti: Itinerario del Container 1: BR (Brasile, Paese di provenienza del container) → AR (Paese d’imbarco del container)→ IT (Paese di primo ingresso nel territorio doganale della Comunità) → CY (Cipro, Paese di sbarco del container) Itinerario del Container 2: BO (Bolivia, Paese di provenienza del container) → AR (Paese d’imbarco del container) → IT (Paese di primo ingresso nel territorio doganale della Comunità) → FR (Francia, Paese di sbarco del container). Dovranno essere trasmesse due ENS all’Italia in quanto i due container sono imbarcati in Argentina ma provengono da due Paesi diversi e hanno due destinazioni finali diverse. NB: Occorre trasmettere due Ens anche se i due container provenissero dal medesimo Paese ma con diverse destinazioni finali differenti e viceversa. Nuovo linee guida del Codice Doganale

25 NCDM – Sdoganamento centralizzato (art. 106)
Con il NCDM, l’operatore economico potrà presentare la dichiarazione doganale elettronica all’ufficio doganale dove egli è stabilito, a prescindere da dove entrano o escono le merci. In tali casi, l’obbligazione doganale si considererà sorta nell’ufficio presso il quale è stata presentata o resa disponibile la dichiarazione doganale Per quanto concerne le responsabilità, è previsto che l’ufficio doganale presso il quale: è presentata o resa disponibile la dichiarazione doganale (c.d. dogana import/export) sarà responsabile per le formalità ed i controlli connessi alle misure di politica tariffaria, fiscale e commerciale da applicarsi alle merci dichiarate; sono presentate le merci (c.d. dogana di entrata/uscita) sarà responsabile per la custodia e i controlli sulle merci richiesti dall’ufficio doganale di import/export, inclusi i controlli di sicurezza. Necessità di rispettare i criteri previsti per gli operatori AEO quando più di uno Stato membro è coinvolto Nuovo linee guida del Codice Doganale

26 NCDM – Tipi di dichiarazione in dogana (art. 107)
La dichiarazione potrà essere presentata mediante procedimento informatico ma le dogane potranno accettare che la dichiarazione in dogana consista in un’iscrizione nelle scritture del dichiarante, purché le autorità doganali abbiano accesso a tali dati nel sistema elettronico del dichiarante e siano soddisfatti i requisiti per qualsiasi scambio di tali dati necessario tra gli uffici doganali (maggiore facilità per operatori AEO) NB Quando tale possibilità sarà prevista dalla normativa doganale, le autorità doganali possono accettare una dichiarazione doganale scritta o orale o altro atto con cui le merci possono essere vincolate ad un regime doganale. Possibile riduzione costi per la predisposizione e presentazione delle dichiarazioni in dogana! Nuovo linee guida del Codice Doganale

27 NCDM – Self assessment (art. 116)
Gli uffici doganali potranno autorizzare semplificazioni delle formalità e dei controlli doganali diverse da quelle previsti per la dichiarazione semplificata o complementare Gli operatori economici potranno essere autorizzati ad effettuare essi stessi talune formalità doganali che dovrebbero essere, in linea di principio, essere espletate dalle autorità doganali, inclusa l’autovalutazione dei dazi e all’esportazione e taluni controlli sotto vigilanza doganale diversi da quelli attinenti alla sicurezza (maggiore facilità per operatori AEO) Apertura ad un sistema integrato di controllo che si basa sul grado di affidabilità riconosciuto agli operatori, sostituendosi al sistema di controllo su ciascuna singola operazione. Nuovo linee guida del Codice Doganale

28 NCDC - I regimi doganali speciali
Deposito Doganale Perfezionamento Attivo Perfezionamento passivo REGIMI DOGANALI SPECIALI Uso FInale Ammissione temporanea Trasformazione Sotto Controllo doganale Transito Il Nuovo Codice Doganale

29 NCDC - Trasformazione sotto controllo doganale
Il regime in questione consente di introdurre nel territorio doganale della Comunità, in esenzione dai dazi e dalle misure di carattere commerciale, merci estere da sottoporre ad operazioni che ne modifichino la specie e lo stato. I “prodotti trasformati “ non devono essere riesportati ma possono essere immessi in libera pratica nel territorio doganale della Comunità. E’ applicabile alle merci la cui trasformazione consente di ottenere prodotti soggetti a dazi all’importazione il cui importo è inferiore a quello da applicare alle merci. Nuovo linee guida del Codice Doganale

30 NCDC - Perfezionamento Attivo
Nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, le merci possono essere importate in esenzione di dazio, per essere lavorate* nella Comunità, a condizione che - tra le altre condizioni - i prodotti ottenuti (che nel seguito verranno indicati come compensatori) siano esportati in un paese terzo * La lavorazione di merci comprende il loro montaggio, assemblaggio e adattamento ad altre merci, la trasformazione di merci, la ripartizione di merci, compreso il loro riattamento e la loro messa a punto. Il regime in questione viene ad oggi applicato attraverso due diversi sistemi: Il sistema della sospensione. A breve tale sistema verrà fuso insieme a quello della trasformazione sotto controllo doganale Il sistema del rimborso. A breve tale sistema verrà abolito. Autorizzazioni rilasciate anche cross border (nel caso in cui sia interessato più di uno Stato Membro) a condizione che il richiedente soddisfi i criteri AEO (art. 136). Nuovo linee guida del Codice Doganale

31 NCDC - Uso finale Destinazione particolare diviene un regime doganale speciale: viene definito il regime di uso finale, in dipendenza del quale le merci possono essere immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio ridotto a motivo del loro uso specifico queste merci restano soggette a vigilanza doganale …(segue) Nuovo linee guida del Codice Doganale

32 Uso Finale – Caso pratico
Nuovo linee guida del Codice Doganale

33 NCDC – Zone franche Le zone franche assumono la veste di regime doganale speciale Ne consegue che le persone, le merci e i mezzi di trasporto che vi entrino o ne escono possono essere sottoposti a controlli doganali Nuovo linee guida del Codice Doganale

34 NCDM - Nuovo approccio delle dogane
IL NUOVO RUOLO DELLE AUTORITA’ DOGANALI E’ A TUTELA: degli interessi finanziari della UE, tramite mirati controlli attraverso il sistema informatico dell’ANALISI DEI RISCHI oggettivi e soggettivi, presunti allo sdoganamento delle merci dell’interesse della UE a contrastare il commercio sleale ed illegale dell’interesse della sicurezza della UE, dei suoi cittadini e dell’ambiente dello sviluppo di processi di telematizzazione della promozione di partnership di affidabilità con gli operatori virtuosi AEO in mutuo riconoscimento con i paesi esteri E’ ORMAI NECESSARIA UNA GESTIONE CONSAPEVOLE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITA’ DOGANALI DA PARTE DELLE AZIENDE CHE EFFETTUANO IMPORT/EXPORT (!) Nuovo linee guida del Codice Doganale

35 Gli elementi fondamentali della tassazione doganale

36 Gli elementi fondamentali della tassazione doganale
Una gestione consapevole degli adempimenti doganali impone la attenta valutazione dell’imposizione fiscale e doganale. Essa viene determinata dal concorso dei seguenti elementi: Classificazione doganale; Origine delle merci preferenziale e non preferenziale; Valore in dogana. Nuovo linee guida del Codice Doganale

37 Classificazione Attività che consiste nell'attribuire ad un prodotto un codice di nomenclatura che deve rispecchiare tutte le qualità caratteristiche riportate nei Regolamenti che hanno approvato la tariffa doganale (Regolamenti costitutivi, regolamenti interpretativi e note esplicative). Ad oggi, la classificazione doganale viene spesso definita dagli spedizionieri doganali, in genere anche mediante coinvolgimento dell’Agenzia delle Dogane competente. Un'errata classificazione, in importazione può determinare un pagamento di dazi non dovuti o di dazi inferiori a quelli dovuti un’identificazione non corretta dell’aliquota IVA un’errato inquadramento degli aspetti regolamentari e amministrativi richiesti ai fini delle licenze ed autorizzazioni (es. Dual use) Possibilità di richiesta di ITV o pareri di classificazione Nuovo linee guida del Codice Doganale

38 Classificazione Esempi
Forni multifunzione : Forni a microonde (dazio 5%) : altri forni; (dazio 2,7%) Veicoli fuoristrada (Sentenza Kawasaki) - ante sentenza, voce doganale 8703 (quad): 10% - post sentenza, voce doganale 8701 (trattori): esenti minori costi per il futuro e possibilità di rimborsi per il passato Nuovo linee guida del Codice Doganale

39 Origine delle merci ORIGINE NON VUOLE DIRE PROVENIENZA: Origine preferenziale, origine non preferenziale e Made In Italy delle merci L’origine non preferenziale consente di individuare le misure all’importazione di prodotti quali divieti, contingenti, massimali, dazi antidumping e compensativi, etichettatura di origine, e misure per la rilevazione dei dati statistici del commercio internazionale, nonché l’origine preferenziale stessa. L'origine preferenziale consente all’importatore di beneficiare di agevolazioni daziarie riconosciute e disciplinate dagli accordi preferenziali che l’Unione stipula bilateralmente e/o unilateralmente con molti Paesi di diversi mercati internazionali (Peco, Mercosur, Efta, Asean, ecc.). Il riconoscimento del Made in Italy, che segue le regole di origine non preferenziale di natura doganale, garantisce agli esportatori migliori opportunità per le merci che possono trarre beneficio dal nostro marchio di qualità riconosciuto in tutto il mondo, a vantaggio della competitività aziendale. Tuttavia, la falsa o errata indicazione dell’origine e/o made in Italy, che può essere determinata da un semplice errore nella interpretazione delle peculiari norme doganali, è punita con sanzioni penali ed è oggetto di controlli ormai diffusi e penetranti da parte delle dogane! Nuovo linee guida del Codice Doganale

40 Origine delle merci – buona fede
E’ opportuno un controllo in loco delle informazioni acquisite dai propri fornitori nonché la predisposizione idonee clausole contrattuali con i fornitori non EU in cui: siano indicati i criteri specifici per l'applicazione delle regole sull'origine; sia richiesto l’impegno contrattuale dei fornitori alla conservazione della documentazione sull’origine; sia precisata una specifica clausola di assunzione di responsabilità da parte dei fornitori nel caso la dichiarazione d’origine della merce risultasse incompleta / errata / falsa Nei casi in cui gli importatori siano in grado di dimostrare la propria buona fede, non sono applicabili sanzioni. Nuovo linee guida del Codice Doganale

41 Origine delle merci - Accordi preferenziali sull’origine
Riconoscimenti unilaterali con paesi SPG e Accordi bilaterali AfricanCarabianPacific States Ceuta & Mellila Turchia (non processed agriproducts) Cile Andorra (agri products) Mashreq (Siria, Egito) Africa del sud Macedoniaa Giordania Messico Croazia Libano Tunisia Israele Maghreb (Algeria) Generalised System of Preferences Palestian Territories Marocco Nuovo linee guida del Codice Doganale

42 Origine delle merci – caso pratico
Magliette di origine messicana esportate nell’UE Le magliette prodotte in Messico sono temporaneamente stoccate in un deposito doganale negli Stati Uniti; Successivamente, le stesse sono spedite/consegnate in Italia. Per richiedere il trattamento preferenziale, l’importatore dovrà: Presentare apposito certificato di origine; Comprovare il “trasporto diretto”: certificato rilasciato dalle Autorità doganali brasiliane o ogni altra documentazione atta a comprovare che le magliette non hanno subito nessun tipo di trattamento durante la sosta in territorio americano (ad eccezioni del carico/scarico e delle operazioni destinate a garantire la conservazione). Nuovo linee guida del Codice Doganale

43 Origine delle merci - Informazione Vincolante sull’Origine Art. 20 NCDC
Similmente a quanto previsto per l’ITV relativa alla classificazione, l’IVO viene utilizzata come strumento per aiutare gli operatori economici a determinare la corretta origine dei prodotti. Caratteristiche: La decisione è presa dalle Autorità Doganali dei Paesi Membri a richiesta degli operatori economici; Il principale beneficio è la certezza giuridica riguardo l’origine della merce; La validità in tutta la Comunità, a prescindere dal Paese Membro che l’abbia rilasciata Novità introdotte dal NCDC: La durata di efficacia dell’ITO viene ridotta da 6 a 3 anni dalla data del rilascio della stessa; L’ITO non è più vincolante solo per l’Autorità Doganale, ma anche per il destinatario della decisione Nuovo linee guida del Codice Doganale

44 Valore in dogana L'attribuzione del corretto valore alle merci, ai fini della corretta base imponibile, è funzione di una rigorosa applicazione delle disposizioni comunitarie di settore. Il valore in dogana delle merci si riflette su tutti i profili di bilancio ed inficia, se non appropriatamente configurato, contabilità e procedure. E’ troppo frequente, identificare errate valutazioni della base imponibile dichiarata che espongono l'azienda a rischi di accertamento (per controlli operati ex post dalla Guardia di Finanza o dagli SVAD delle Dogane) o il pagamento di diritti non dovuti Nuovo linee guida del Codice Doganale

45 Valore in dogana Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione*, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli artt. 32 e 33 del Regolamento CE 2913/92, ed in particolare aumentando il valore di transazione con gli elementi di cui all’art. 32 non comprendendo nel valore in dogana gli elementi di cui all’art. 33 * sempre che “il compratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile a fini doganali.”, cfr. paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 29 del citato regolamento ai sensi del quale “il fatto che il compratore e il venditore siano legati non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare inaccettabile detto valore. Se necessario, le circostanze proprie della vendita sono esaminate e il valore di transazione ammesso, purché tali legami non abbiano influito sul prezzo.” Nuovo linee guida del Codice Doganale

46 Valore in dogana - segue
Elementi ex art. 32 (da addizionare al valore di transazione): - commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto; - costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali; - materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate; - utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate; - lavori d'ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per produrre le merci importate; - corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare; (!) - le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e - le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate, fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità sempre che non siano già inclusi nel prezzo pagato o da pagare Nuovo linee guida del Codice Doganale

47 Valore in dogana - segue
Il valore in dogana non comprende gli elementi ex art. 33: spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità; spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione, sulle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale; gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate; spese relative al diritto di riproduzione nella Comunità delle merci importate; commissioni d'acquisto Valore in dogana + diritti doganali dovuti (ad eccezione dell’IVA) + spese d’inoltro (trasporto, commissione, assicurazione, imballaggio ecc.) fino al luogo di destinazione all’interno della UE = Valore dell’importazione ai fini IVA Nuovo linee guida del Codice Doganale

48 Valore in dogana - segue
Possibili novità delle disposizioni di applicazione del NCDM: Royalties: oggi, la normativa doganale prevede alcuni casi in cui i diritti di licenza non costituiscono una condizione alla vendita ed in quanto tali non devono essere aggiunti al valore in dogana irrigidimento dei criteri (es. controllo di qualità da parte del licenziante) un domani, il diritto doganale potrebbe ulteriormente restringere tali casi con la conseguenza che i diritti di licenza potrebbero dover essere in ogni caso aggiunti al valore in dogana. First sale rule: oggi, a particolari condizioni, nei casi in cui le merci siano state vendute più volte prima di essere introdotte nel territorio doganale, l’importatore ha la facoltà di basare la valutazione della merce sul valore della vendita precedente e, pertanto, a presentare le merci in dogana, attribuendo alle stesse un valore inferiore rispetto a quello risultante dall’ultima cessione. un domani, tale possibilità potrebbe essere abolita. Opportunità di rivisitazione delle supply chain! Nuovo linee guida del Codice Doganale

49 Valore in dogana - segue
Transfer Pricing Vs Valore in dogana I prezzi di trasferimento ed i metodi di determinazione del transfer pricing, stabiliti dalle aziende ai fini fiscali spesso non rispondono adeguatamente ad una verifica da parte delle autorità doganali (!) Gli aggiustamenti di prezzo determinano adempimenti di natura doganale che le aziende per lo più ignorano esponendosi ad accertamenti. La conciliabilità del valore doganale con i principi di transfer pricing nei rapporti internazionali in cui Dogane ed Entrate hanno interessi contrapposti. Occorre esaminare ogni aspetto delle due discipline per mettere al sicuro la valorizzazione degli scambi intercompany, da possibili contestazioni in sede di verifica sia fiscale che doganale. Agenzia delle Dogane Agenzia delle Entrate Nuovo linee guida del Codice Doganale

50 Studio Tributario e Societario
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 50


Scaricare ppt "Nuove linee guida del Codice Doganale"

Presentazioni simili


Annunci Google