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L’imponibile Previdenziale e Fiscale

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Presentazione sul tema: "L’imponibile Previdenziale e Fiscale"— Transcript della presentazione:

1 L’imponibile Previdenziale e Fiscale

2 INDIVIDUAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
FINO AL 31/12/1997: INDAGINE SULLA NATURA RETRIBUTIVA O RISARCITORIA (INDENNITARIA) DELLE SOMME DAL 1/1/1998: ARMONIZZAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE A FINI FISCALI E PREVIDENZIALI – PRESUNZIONE DI IMPONIBILITA’ SALVO ECCEZIONI TASSATIVE

3 INDIVIDUAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Norma previdenziale: Art. 12 legge 153/1969, art. 6 Dlgs 314/1997, art. 27 DPR 797/1955 “Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, maturati nel periodo di riferimento” Art. 51, comma 1, Dlgs 917/1986 (TUIR) Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro RAPPORTO DI CAUSA - EFFETTO

4 Quindi: tutto ciò che il giornalista riceve dal datore di lavoro (somme in denaro, beni o servizi) sono da assoggettare a contribuzione previdenziale e a tassazione fiscale, ad eccezione delle sole tipologie per le quali la legge disponga un diverso regime.

5 DETERMINAZIONE Valore normale dei beni e dei servizi (Art. 9: prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi) Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta ad euro 258,22; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

6 Quindi: nel caso in cui una parte della retribuzione sia costituita da beni o servizi, l’importo sul quale calcolare i contributi (e le tasse) è rappresentato dal valore di mercato degli stessi.

7 MINIMALI RETRIBUTIVI a fini previdenziali
Art. 1 DL 338/1989 conv. Legge 389/1989 La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da: Leggi Regolamenti Contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale Accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo

8 IN AMBITO GIORNALISTICO SI APPLICANO A:
MINIMALI Minimale legale (parametrato, di anno in anno, sul valore percentuale dal 7.5 % riferito ai trattamento pensionistici minimi erogati dall’INPS ex art.7 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in legge n. 638/1983 e successive modificazioni ed integrazioni) IMPORTI PER IL 2009: € 43,49  giornalieri, pari a € 1.130,74 mensili. IN AMBITO GIORNALISTICO SI APPLICANO A: Art. 2 CNLG Art. 12 CNLG

9 Retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero
Legge 398/1987: paesi UE, extra UE convenzionati ed extra UE non convenzionati; Extra UE non convenzionati: fasce 2009 Da   0    a 2.878,35 : 2.878,35 Da 2.878,36 a 4.691,96 : 4.691,96 Da 4.691,97 a 5.545,52 : 5.545,52 Da 5.545,53 a 6.504,96 : 6.504,96 Da 6.504,97 in poi: 7.629,24

10 CONTRATTI COLLETTIVI Stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative CCNLG FNSI/FIEG (quotidiani, periodici, agenzie stampa ed emittenti radiotelevisive a carattere nazionale) CCNL FNSI/AERANTI (emittenti radiotelevisive ed agenzie di stampa a carattere locale) Pubbliche Amministrazioni: deroga (Contratti di Comparto ARAN/OO.SS.) salvo espressa applicazione del CNLG (IN ATTESA DELLA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI ARAN/FNSI)

11 ACCORDI COLLETTIVI O INDIVIDUALI
Contratti di area, territoriali o aziendali, sottoscritti in ambito decentrato dai CDR o dalle associazioni stampa regionali (se RATIFICATI DALLA FNSI a livello nazionale: pari efficacia dei CCNL) Accordi individuali Effetti sul piano previdenziale solo se COMPARATIVAMENTE migliorativi

12 RILEVANZA AI FINI DELLA FRUIZIONE DI SGRAVI CONTRIBUTIVI (E FISCALI)
Rispetto del CCNL comparativamente più rappresentativo (Art. 1, comma 1175, legge 296/2006) Trattamento retributivo: vincolante Trattamento normativo: vincolante Trattamento obbligatorio: non vincolante Regolarità contributiva (DURC)

13 SGRAVI CONTRIBUTIVI INPGI LEGGE 407/90
MISURA: sgravio totale triennale della quota a carico azienda per le aree del mezzogiorno, del 50% per il centro-nord REQUISITI Status di disoccupato o inoccupato da almeno 24 mesi Assenza di redditi da lavoro superiori all’importo fiscalmente non imponibile, nel biennio precedente

14 DECONTRIBUZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA’
Art. 1, comma 67, legge 247/07 (abrogazione precedente normativa) Decreto Interministeriale lavoro-economia del 7/05/2008 Fattispecie: erogazioni previste da contrattazione di secondo livello (aziendale, territoriale o locale) la cui corresponsione sia incerta e subordinata all’incremento dei livelli di produttività, qualità ed altri elementi di competitività aziendale Deposito accordi di secondo livello presso DLP entro 30gg dalla sottoscrizione (regime transitorio scaduto)

15 DECONTRIBUZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA’
MISURA SULLA QUOTA DI EROGAZIONE FINO AD UN MASSIMO DEL 3% DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE ANNUA DEL LAVORATORE E’ RICONOSCIUTO UNO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PARI A: PER IL LAVORATORE: QUOTA A PROPRIO CARICO (8,69%) PER IL DATORE DI LAVORO: FINO AD UN MASSIMO DI 25 PUNTI PERCENTUALI DELL’ALIQUOTA A CARICO AZIENDA (per la contribuzione INPGI massimo 22,24%)

16 DECONTRIBUZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA’
ESEMPIO RETRIBUZIONE ORDINARIA ANNUA: € ,00 PREMIO PRODUTTIVITA’: € 1.400,00 RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNUA: € ,00 QUOTA DI PREMIO SU CUI CALCOLARE LO SGRAVIO: (€ ,00 X 3%) = 1.050,00 Importo sgravio per il lavoratore: (€ 1.050,00 x 8,69%) = € 91,25 Importo sgravio per il datore: (€ 1.050,00 x 22,24%) = € 233,52 TOTALE SGRAVIO: € 324,77

17 SOMME ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE ex art. 51 TUIR
i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29 le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari – Risposta a quesito dell’Agenzia delle Entrate

18 SOMME ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE ex art. 51 TUIR
AZIONI AI DIPENDENTI (Art. 51, comma 2, lettera g del TUIR) azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore a € 2.065,82, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

19 SOMME ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE (solo previdenziale)
STOCK OPTIONS (Art. 27, comma 4, lettera g bis del DPR 797/1955 introdotta dall’art. 82, comma 24 bis, DL 122/2008 conv. Legge 133/2008): esenti i “redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option” Art. 51, comma 2 bis, TUIR La disposizione di cui alla lettera g-bis) (abrogata) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati; c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.

20 SOMME ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE (solo previdenziale) ex Art
SOMME ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE (solo previdenziale) ex Art. 27 DPR 797/1955 trattamento di fine rapporto; Incentivi all’esodo risarcimento danni somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; somme e provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni aventi finalità previdenziali o assistenziali proventi derivanti da polizze assicurative compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. i trattamenti di famiglia i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option

21 LA NORMATIVA RIGUARDANTE ALCUNE PARTICOLARI FATTISPECIE E CASISTICHE

22 In particolare: Trasferte, missioni e trasferimenti
Attività di aggiornamento professionale Apparecchi telefonici e similari (palmari, internet, ecc.) Transazioni e conciliazioni Incentivi all’esodo Appartamenti Auto aziendali Prestiti

23 Determinazione del regime delle trasferte
INDENNITA’ DI TRASFERTA (“INVIATINO” EX ART. 7, CPV.17, CNLG) 30% DI 1/26 DELLA RETRIBUZIONE MENSILE SEMPRE IMPONIBILE

24 Determinazione del regime delle trasferte
RIMBORSO SPESE A forfait A piè di lista Misto La determinazione di uno dei tre sistemi deve essere riferita all’intero periodo di trasferta e non può essere variato giorno per giorno

25 REGIME TRASFERTE esenti:
Rimborso a forfait per spese Sia di vitto che di alloggio Di solo vitto o alloggio Piccole spese non documentabili ITALIA 46,48 30,99 15,49 ESTERO 77,47 51,65 25,82 SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO SEMPRE ESENTI

26 REGIME TRASFERTE REQUISITI
SUSSISTENZA: riscontro su documentazione amministrativa aziendale EFFETTIVITA’ SPESA NEL CASO DI RIMBORSI ANALITICI “a piè di lista”: Documento fiscalmente valido Riferito al dipendente Inerente o strumentale allo svolgimento dell’incarico di servizio

27 MISSIONI NEL COMUNE SEDE DI LAVORO
ESENTI SOLO LE SPESE DI TRASPORTO ATTESTATE DA DOCUMENTI PROVENIENTI DAL VETTORE (Biglietti di autobus, metro, tram, ricevute taxi, ecc.) ORDINARIO REGIME PREVIDENZIALE CON ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE PER OGNI ALTRA FORMA DI RIMBORSO SPESE (ESEMPIO: PARCHEGGIO AUTO, PASTI, PERMESSI DI ACCESSO ZTL, ECC.)

28 INDENNITA’ DI TRASFERIMENTO
ESENTI AL 50% NEI LIMITI ANNUI € 1.549,37 IN ITALIA € 4.648,11 ALL’ESTERO SOLO PER IL PRIMO ANNO SPESE DI TRASPORTO E ONERI INERENTI LA CESSAZIONE DI RAPPORTI LOCATIZI: ESENTI SE RIMBORSATI A FRONTE DI IDONEA DOCUMENTAZIONE

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30 EROGAZIONI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E AUTONOMIA NEGOZIALE
REGOLAMENTAZIONE NEGOZIALE Art. 45 CNLG CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO ACCORDI INDIVIDUALI Profilo della eventuale imponibilità delle somme erogate irrilevante ai fini della legittimità (libertà negoziale di definire in autonomia i trattamenti retributivi accessori) QUALIFICAZIONE DELL’EROGAZIONE INDIPENDENTE DALLA CONTRATTAZIONE

31 EROGAZIONI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
NOZIONE: iniziative finalizzate all’accrescimento e all’aggiornamento delle capacità tecnico professionali del giornalista CONDIZIONE PER L’ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE: sussistenza di un interesse preminente del datore di lavoro ELEMENTI ESSENZIALI (necessari ma non sufficienti) NESSO CAUSALE FRA L’ATTIVITA’ SVOLTA E LA FINALITA’ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PRINCIPIO DI INERENZA CON L’ATTIVITA’ LAVORATIVA

32 EROGAZIONI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
L’elemento scriminante ai fini del regime contributivo da applicare alle spese in questione è quindi da individuarsi nella connessione diretta ed immediata fra il bene o servizio offerto (o rimborsato) al dipendente (iscrizione a corsi di specializzazione, partecipazione a conferenze e convegni, finanziamento di progetti di studio, dotazione di manuali, pubblicazioni o altro materiale tecnico, ecc.) e l’attività professionale che lo stesso è chiamato a svolgere. Naturalmente, poiché si tratta di una ipotesi di deroga al regime generale dell’assoggettabilità a contribuzione, l’onere probatorio in ordine alla sussistenza di tale elemento di connessione è a totale carico dell’azienda, che deve pertanto dimostrare, in concreto, l’inerenza del bene o servizio con l’attività lavorativa del giornalista dipendente.

33 EROGAZIONI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
TIPOLOGIA DI BENI E SERVIZI CONTENUTO PROFESSIONALE NON OGGETTIVO (viaggi, iniziative culturali, visite a musei, ecc.): connessione con l’ambito professionale da valutare in relazione al tipo di attività svolta dal dipendente CONTENUTO PROFESSIONALE OGGETTIVO (corsi ed altre iniziative di formazione, aggiornamento e specializzazione, attività didattiche, Master, seminari, congressi, convegni, ecc.): connessione con l’attività lavorativa più evidente AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AGGIORNAMENTO CULTURALE

34 EROGAZIONI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (esempi)
Partecipazione a corsi, seminari, conferenze e altre iniziative didattiche Acquisto di materiale editoriale (libri, CD, DVD, riviste, pubblicazioni varie, nonché il relativo abbonamento a servizi editoriali o banche dati on line) non esteso alle apparecchiature o attrezzature elettroniche o informatiche “strumentali” Effettuazione di viaggi e visite culturali (elaborazione di un dettagliato programma di viaggio che sia in grado di evidenziare chiaramente le correlazioni esistenti fra il viaggio o la visita culturale e le competenze professionali del giornalista)

35 Domanda: come è possibile migliorare la qualità e l’intensità del lavoro di ogni giornalista consentendogli di utilizzare gli strumenti tecnologici e multimediali più adatti? Risposta: è il datore di lavoro che deve fornire i mezzi per lo svolgimento dell’attività lavorativa QUINDI LA STRUMENTAZIONE INFORMATICA, DI COMUNICAZIONE, DI CONNESSIONE MULTIMEDIALE, ECC, DEVE ESSERE DI PROPRIETA’ DEL DATORE DI LAVORO ED ASSEGNATA TEMPORANEAMENTE IN DOTAZIONE AL LAVORATORE NON SI TRATTA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

36 ESEMPI PERSONAL COMPUTER (portatili o fissi) STAMPANTI, FAX, SCANNER
NON IMPONIBILI SIA NEL CASO DI ACQUISTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO CHE NEL CASO DI ACQUISTO DIRETTAMENTE DA PARTE DEL GIORNALISTA (CHE SI FA POI RIMBORSARE LA SPESA) A CONDIZIONE CHE LA PROPRIETA’ DEI BENI SIA DELL’AZIENDA (REGISTRAZIONE IN BILANCIO FRA I CESPITI D’IMPRESA) CHE LI ASSEGNA TEMPORANEAMENTE IN USO GRATUITO AL GIORNALISTA PER LA DURATA MASSIMA DEL RAPPORTO DI LAVORO. ALLA CESSAZIONE: RESTITUZIONE IMPONIBILI SIA NEL CASO DI ACQUISTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO CHE NEL CASO DI ACQUISTO DIRETTAMENTE DA PARTE DEL GIORNALISTA (CHE SI FA POI RIMBORSARE LA SPESA) QUALORA IL GIORNALISTA DIVENGA TITOLARE DELLA PROPRIETA’ DELL’APPARECCHIO (LIBERTA’ DI USO PERSONALE, DIRITTO DI TRASFERIRNE LA PROPRIETA’ A TERZI, MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEL BENE ANCHE DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PERSONAL COMPUTER (portatili o fissi) STAMPANTI, FAX, SCANNER PC PALMARI TELEFONI CELLULARI (gsm, satellitari, ecc) I-PHONE LETTORI DVD/BLU RAY/MP3 REGISTRATORI AUDIO/VIDEO

37 EROGAZIONI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
►REQUISITI DOCUMENTALI (GIUSTIFICATIVI) DOCUMENTO FISCALMENTE VALIDO attestante l’effettività dell’esborso economico da parte del giornalista ESCLUSIVA RIFERIBILITA’ AL GIORNALISTA del bene o servizio ►DOCUMENTAZIONE NON IDONEA A COMPROVARE L’EFFETTIVITA’ DELLA SPESA E LA RIFERIBILITA’ DELLA STESSA ESCLUSIVAMENTE AL GIORNALISTA (esempi): Preventivi di spesa privi di attestazione di pagamento; Note di pagamento, ricevute, fatture non quietanzate; Documenti privi di validità fiscale in quanto carenti della forma tipica legalmente prevista

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39 RILEVANO SOTTO UN DUPLICE PROFILO:
APPARECCHI TELEFONICI E SIMILARI (PALMARI, I-PHONE) E RELATIVE UTENZE (GESTORI SERVIZI TLC, INTERNET, ECC.) RILEVANO SOTTO UN DUPLICE PROFILO: VALORE DELL’APPARECCHIO ESENTE O IMPONIBILE A SECONDA SE VENGA ASSEGNATO AL GIORNALISTA IN USO GRATUTITO (PER ESIGENZE PROFESSIONALI O “MISTE”), OVVERO SE VENGA ASSEGNATO IN PROPRIETA’ COSTO DELL’UTENZA (CONSUMO DEL TRAFFICO O ABBONAMENTO) SE L’APPARECCHIO E’ ASSEGNATO ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE: TOTALMENTE ESENTE SE L’APPARECCHIO E’ ASSEGNATO AD USO PROMISCUO (PER ESIGENZE PROFESSIONALI E PERSONALI): RIPARTIZIONE PERCENTUALE PRESUNTIVA – MA VEROSIMILE – DEL COSTO PER L’USO PERSONALE, DA ASSOGGETTARE A CONTRIBUZIONE SE L’APPARECCHIO E’ ASSEGNATO PER USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE: INTEGRALMENTE IMPONIBILE

40 IPOTESI DI DISCIPLINA DELL’USO DELLE UTENZE TELEFONICHE
GIORNALISTI CHE OPERANO SPESSO SUL TERRITORIO (ART. 12, ART. 2, INVIATI, ECC.) GIORNALISTI CHE LAVORANO SIA IN REDAZIONE CHE SUL TERRITORIO GIORNALISTI CHE LAVORANO PREVALENTEMENTE IN REDAZIONE (DESK, AGENZIE, WEB CONTENT, RESPONSABILI DEL COORDINAMENTO REDAZIONALE) 70% ESENTE 30% IMPONIBILE 50% ESENTE 50% IMPONIBILE 30% ESENTE 70% IMPONIBILE

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42 TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI
TIPOLOGIA IN SEDE GIUDIZIALE IN SEDE SINDACALE PRESSO LA DPL IN SEDE DI CONCILIAZIONE MONOCRATICA EFFETTI Volontà “assistita” e deroga art Cod. Civile INOPPONIBILITA’ A FINI PREVIDENZIALI indisponibilità, ad opera delle parti, dei crediti contributivi di cui è esclusivo titolare l’ente di previdenza DEROGA SOLO APPARENTE Conciliazione monocratica (ex art. 11, comma 4, Dlgs 124/2004) I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo

43 TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI
sia novative che non novative ORDINARIO REGIME IMPONIBILE AD ECCEZIONE DI: Somme erogate per una causa del tutto estranea al rapporto di lavoro (mera “occasionalità” del rapporto di lavoro in relazione al titolo dell’erogazione) Cass. 6663/2002 Risarcimento danno non patrimoniale (biologico, esistenziale, mobbing, ecc.)

44 TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI
CASISTICHE IMPONIBILI (RINUNCIA DEL LAVORATORE AD ALCUNI ELEMENTI RETRIBUTIVI) DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI COMPENSI A TITOLO DI LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO ARRETRATI DI STIPENDIO RISARCIMENTO DANNI DA DEMANSIONAMENTO INDENNITA’ PER FERIE MATURATE E NON GODUTE INDENNITA’ DI MANCATO PREAVVISO EX ART. 27 CNLG

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46 SOMME EROGATE A TITOLO DI INCENTIVO ALL’ESODO
Esenti da prelievo contributivo se ricorre l’effettiva natura INCENTIVANTE E PREMIANTE ASSENZA DI CONTROPARTITA (rapporto non sinallagmatico) CONDIZIONE SOGGETTIVA DEL LAVORATORE DI PIENA E LIBERA SCELTA (viziata nel caso in cui la stabilità del rapporto di lavoro, come nel caso in cui vi sia la possibilità, per il datore di lavoro, di risolverlo comunque unilateralmente) ELEMENTO CRONOLOGICO E TEMPORALE (relazione di causa-effetto fra la somma a titolo di incentivo e la volontà di risolvere il rapporto; l’accordo sull’incentivo deve precedere o essere contestuale alla data di effettiva cessazione del rapporto, ancorchè l’effettiva erogazione avvenga in epoca successiva) – impossibile qualificare ex post l’avvenuta risoluzione Cass.23230/2004

47 SOMME EROGATE A TITOLO DI INCENTIVO ALL’ESODO
IPOTESI FREQUENTI DI NON CORRETTA QUALIFICAZIONE DELLE SOMME COME “INCENTIVO” A CONCLUSIONE DI UNA VERTENZA INERENTE LA STABILITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO (LICENZIAMENTO IMPUGNATO, PROCEDURE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO, TRATTAMENTI DI CIGS/MOBILITA’); A FRONTE DI RINUNCE DEL GIORNALISTA A DIRITTI RETRIBUTIVI MATURATI NEL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO

48 Appartamenti o alloggi o pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc) messi a disposizione per uso personale PER I FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO il reddito per il dipendente è costituito dalla differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso; PER I FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO (ad esempio, i fabbricati situati all’estero), il reddito di lavoro dipendente è dato dalla differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto o trattenuto per il godimento del fabbricato. Nel caso di uso promiscuo (appartamento utilizzato anche come luogo di svolgimento dell’attività lavorativa): il valore del benefit, determinato come sopra, deve essere riparametrato in base alla percentuale di suddivisione degli spazi ad uso ufficio su quelli totali

49 Concessione di prestiti agevolati
Tutte le forme di finanziamento concesse dal datore di lavoro al dipendente rappresentano fringe benefits, indipendentemente dalla loro durata. Sono compresi anche i finanziamenti concessi da terzi (ad esempio un istituto di credito) con i quali il datore di lavoro ha stipulato un accordo o una convenzione. Il valore del prestito è pari al 50 per cento della seguente differenza: interessi calcolati al tasso ufficiale stabilito dalla Banca Centrale Europea (vigente al termine di ciascun anno) - interessi calcolati al tasso applicato sugli stessi

50 I VEICOLI AZIENDALI Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori utilizzati oltre che per esigenze di lavoro anche per uso privato (concessi cioè in uso promiscuo), si utilizza un criterio forfetario che prescinde dalla effettiva percorrenza e dai costi effettivamente sostenuti. Il valore del fringe benefit è pari al 30 per cento dell’importo che corrisponde a una percorrenza convenzionale di chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente per l’utilizzo del mezzo. Se il veicolo non è concesso in uso promiscuo, la suddetta regola forfetaria di valorizzazione del fringe benefit non trova applicazione. In tale ipotesi: per il veicolo concesso per uso esclusivamente personale, il valore del fringe benefit è determinato secondo la regola generale del valore normale; l’utilizzo di veicoli per uso esclusivamente aziendale non concorre, invece, a formare il reddito del dipendente.

51 TASSAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
CENNI SUL REGIME DI TASSAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

52 fino a 15.000 euro: 23% del reddito
LA RITENUTA IRPEF Per la determinazione della ritenuta Irpef da operare, il datore di lavoro deve applicare le aliquote d’imposta previste, previo ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito fino a euro: 23% del reddito oltre e fino a euro: 27% ( % sulla parte eccedente euro) oltre e fino a euro: 38% ( % sulla parte eccedente euro) oltre e fino a euro: 41% ( % sulla parte eccedente euro) oltre euro: 43% ( % sulla parte eccedente euro)

53 LE ADDIZIONALI IRPEF Addizionale regionale
L’addizionale regionale all’Irpef è dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa. L’importo dovuto è calcolato dal datore di lavoro all’atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di undici rate mensili, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre la retribuzione corrisposta nel mese di novembre. In caso di cessazione del rapporto, l’imposta è trattenuta in un’unica soluzione nel momento di effettuazione delle operazioni di conguaglio. L’aliquota dell’addizionale regionale è stabilita nella misura dello 0,9 per cento, ma le Regioni possono elevarla fino all’1,4 per cento. Nelle Regioni che presentano in bilancio un disavanzo sanitario si applica l’aliquota massima dell’1,4 per cento. Addizionale comunale L’addizionale comunale all’Irpef è un’imposta istituita direttamente da ogni singolo Comune ed è dovuta all’amministrazione nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa. L’aliquota può variare dallo 0,2 allo 0,8 per cento, ma in alcuni casi sono previste maggiorazioni (0,3 per cento per quei Comuni che non rispettano il “Patto di stabilità”) o soglie di esenzione per i contribuenti in possesso di determinati redditi.

54 SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA
Gli arretrati di lavoro dipendente e il trattamento di fine rapporto (TFR) percepiti dal lavoratore sono assoggettati alla disciplina della “tassazione separata”. Questa consiste nel calcolare l’imposta in misura diversa dagli altri redditi. In particolare: per il TFR, in base all’aliquota media di tassazione calcolata in base a particolari regole previste nell’articolo 19 del Tuir (in via generale è determinata in relazione ai cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione); per gli arretrati, applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui sono percepiti.

55 LA DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI
Per i lavoratori dipendenti del settore privato è stata introdotta, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2008, un’agevolazione fiscale a carattere sperimentale, consistente in una tassazione ridotta delle somme percepite per lavoro straordinario e dei premi di produttività. In sostanza, fino all’importo di euro lordi, in luogo delle ordinarie aliquote di tassazione, è possibile applicare un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale in misura pari al 10 per cento. L’imposta sostitutiva può essere riconosciuta solo se nel 2007 il reddito di lavoro dipendente percepito non è stato superiore a euro ed è applicata dal sostituto d’imposta, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore. NON PROROGATA OLTRE IL 31/12/2008


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