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Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 “Attuazione delle direttive

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Presentazione sul tema: "Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 “Attuazione delle direttive"— Transcript della presentazione:

1 Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 “Attuazione delle direttive
2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida.” Modifiche in vigore dal 19 gennaio 2013

2 Obiettivi delle norme comunitarie
Adottare un unico modello di patenti di guida, su supporto plastificato, con la possibilità di introdurre un microchip, stabilendo uniformi misure di antifalsificazione; Affermare il principio dell’unicità della patente di guida in sede comunitaria; Garantire per tutti gli stati aderenti le stesse regole di validità amministrativa delle patenti; Estendere il principio dell’acceso graduale delle patenti di guida in funzione dell’età del conducente e delle caratteristiche del veicolo da condurre; Affermare il principio dell’equivalenza tra diverse categorie di patente; Garantire il riconoscimento reciproco tra gli stati membri sulla base del requisito della residenza normale; Introdurre requisiti minimi per la formazione iniziale e permanente degli esaminatori di guida

3 NUOVE CATEGORIE DI PATENTI

4 CATEGORIA (Età minima) VEICOLI AM (14 anni) ciclomotori a due ruote (cat. L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 Km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cc se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kw per i motori elettrici; veicoli a tre ruote (cat. L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 Km/h e caratterizzati da un motore la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cc se ad accensione comandata oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kw per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kw per i motori elettrici; quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (cat. L6e) esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kw per gli altri motori a combustione interna o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kw per i motori elettrici.

5 tricicli di potenza non superiore a 15 kw
CATEGORIA (Età minima) VEICOLI A1 (16 anni) motocicli, con o senza carrozzetta, di cilindrata massima di 125 cc, di potenza massima di 11 kw e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kw/kg tricicli di potenza non superiore a 15 kw macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e cioè: - larghezza 1,60 m - lunghezza 4 m - altezza 2,50 m - massa complessiva a pieno carico 2,5 t velocità i 40 km/h

6 CATEGORIA (Età minima) VEICOLI A2 (18 anni) motocicli, con o senza carrozzetta, di potenza non superiore a 35 kw con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kw/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima

7 (20 anni se in possesso da almeno due anni di patente A2;
CATEGORIA (Età minima) VEICOLI A (20 anni se in possesso da almeno due anni di patente A2; 24 anni in tutti gli altri casi) motocicli, cioè veicoli a due ruote, senza carrozzetta (cat. L3e) o con carrozzetta (cat.L4e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h tricicli di potenza superiore a 15 kw, fermo restando l’obbligo di avere anni ventuno (art. 115, c.1 lett.e punto 1)

8 CATEGORIA (Età minima) VEICOLI B1 (16 anni) quadricicli (diversi da quelli riconducibili alla patente di cat. AM) la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (cat. L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci) esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kw. Tali veicoli sono da considerarsi come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della cat. L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie

9 macchine operatrici (escluse quelle eccezionali)
CATEGORIA (Età minima) VEICOLI B (18 anni) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente, ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg purchè la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. (Qualora tale combinazione superi 3500 kg è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo è rilasciata una patente di guida che, con apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli.) macchine agricole o loro complessi che superino i limiti indicati per la patente A1 macchine operatrici (escluse quelle eccezionali)

10 Rilasciata solo a chi già in possesso della patente di categoria B
(Età minima) VEICOLI BE (18 anni) Rilasciata solo a chi già in possesso della patente di categoria B complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata, insieme a quella della motrice sia superiore a 4250 Kg. Il rimorchio o semirimorchio non può tuttavia avere massa massima autorizzata superiore a 3500 Kg.

11 Rilasciata solo a chi già in possesso della patente di categoria B
(Età minima) VEICOLI C1 (18 anni) Rilasciata solo a chi già in possesso della patente di categoria B autoveicoli, diversi da quelli previsti nelle cat. D1 o D, la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg ma non superiore a 7500 kg progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore 750 kg macchine operatrici eccezionali

12 Rilasciata solo a chi già in possesso della patente di categoria C1
(Età minima) VEICOLI C1E (18 anni) Rilasciata solo a chi già in possesso della patente di categoria C1 complessi di veicoli composti di una motrice prevista nella cat. C1 e di un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 1200 kg complessi di veicoli composti di una motrice prevista nella cat. B e di un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 3500 kg sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 1200 kg

13 Rilasciata solo a chi già in possesso della patente di categoria B
(Età minima) VEICOLI C (21 anni) Rilasciata solo a chi già in possesso della patente di categoria B autoveicoli diversi da quelli previsti nelle cat. D1 e D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg

14 Rilasciata solo a chi già in possesso della patente di categoria C
(Età minima) VEICOLI CE (21 anni) Rilasciata solo a chi già in possesso della patente di categoria C complessi di veicoli composti di una motrice prevista nella cat. C e di un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg

15 Rilasciata solo a chi già in possesso della patente di categoria B
(Età minima) VEICOLI D1 (21 anni) Rilasciata solo a chi già in possesso della patente di categoria B autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone oltre il conducente e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg

16 Rilasciata solo a chi già in possesso della patente di categoria D1
(Età minima) VEICOLI D1E (21 anni) Rilasciata solo a chi già in possesso della patente di categoria D1 complessi di veicoli composti di una motrice prevista nella cat. D1 e di un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg

17 Rilasciata solo a chi già in possesso della patente di categoria B
(Età minima) VEICOLI D (24 anni) Rilasciata solo a chi già in possesso della patente di categoria B autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 persone oltre il conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg

18 Rilasciata solo a chi già in possesso della patente di categoria D
(Età minima) VEICOLI DE (24 anni) Rilasciata solo a chi già in possesso della patente di categoria D complessi di veicoli composti di una motrice prevista nella cat. D e di un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg

19 Tabella di equipollenza alle nuove categorie
di patenti dei titoli abilitativi alla guida rilasciati prima del 19/01/2013

20 AM-B1-B e A1-A2-A (solo in Italia)
Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC) AM A1 rilasciata entro il 30 /09/1999 AM-A1- A2-A A1 rilasciata dal 1/10/1999 AM - A1 A rilasciata entro il 31/12/1985 AM-A1-A2-A A rilasciata dal 01/01/1986 al 25/04/1988 AM e A1-A2-A (solo in Italia) A rilasciata dal 26/04/1988 B rilasciata entro il 31/12/1985 AM-A1-A2-A-B1-B B rilasciata dal 01/01/1986 al 25/04/1988 AM-B1-B e A1-A2-A (solo in Italia) B rilasciata dal 26/04/1988 AM-B1-B e A1 (solo in Italia)

21 D rilasciata entro il 30/09/2004
B1-B-C1-C- AM e A1 (solo in Italia) D rilasciata entro il 30/09/2004 B1-B-C1-C-D1-D- AM e A1 (solo in Italia) D rilasciata dal 01/10/2004 B1-B- D1-D- AM e A1 (solo in Italia) E conseguita da titolare di patente B E conseguita da titolare di patente C E conseguita da titolare di patente D rilasciata entro il 30/09/2003 E conseguita da titolare di patente D rilasciata dal 01/10/2004 BE BE-C1E-CE BE- C1E-CE-D1E-DE BE-D1E-DE

22 In base alle disposizioni transitorie previste nel decreto:
I CIGC già rilasciati sono sottoposti alla medesima disciplina della nuova patente AM, pertanto a loro si applicano: - Il raddoppio punti neopatentati per i titolari di CIGC conseguito da meno di 3 anni ( prima non si applicavano queste disposizioni); - Revisione nei casi previsti dall’art. 128 CdS; - Sanzioni previste dall’art. 186 bis CdS; - Recidiva patenti; - Sanzioni per circolazione con patente sospesa In caso di furto, distruzione, smarrimento o deterioramento di un certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore conseguito prima della data di applicazione delle disposizioni del presente decreto, e' rilasciata, in luogo del duplicato del predetto documento, una patente di guida di categoria AM, recante la stessa data di scadenza di validita' del certificato di idoneita'. Si procede altresi' al rilascio di patente di guida di categoria AM nel caso di rinnovo di validita' di un certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore. Relativamente alle patenti di categoria AM, cosi' rilasciate, sono riportati gli eventuali provvedimenti restrittivi gravanti sul certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore, quali risultanti nell'anagrafe nazionale dei conducenti, ivi comprese eventuali decurtazioni di punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis.

23 MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

24 Classificazione dei veicoli
Art. 47. Classificazione dei veicoli Vengono introdotte modifiche finalizzate all’allineamento della nomenclatura italiana con quella europea, in particolare riguardo alle categorie internazionali dei veicoli riferibili ai ciclomotori, inserendo le categorie L6e (quadricicli leggeri) e L7e (quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e) e abbassando il limite di velocità di tutti i ciclomotori a 45 km/h come del resto già previsto nell’art. 52 C.d.S.

25 Art. 115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
Vengono rimodulate le età di accesso alla conduzione di veicoli o conduzione di animali e ai rispettivi titoli abilitativi come indicato nella tabella riassuntiva seguente

26 ETA’ VEICOLI 14(*) anni - veicoli cui abilita la patente AM, purché non si trasportino altre persone oltre al conducente - veicoli a trazione animale; conduzione di animali da tiro, soma, sella ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali 16 anni - veicoli cui abilita la patente A1 purché non si trasportino altre persone oltre al conducente; - veicoli cui abilita la patente B1 purché non si trasportino altre persone oltre al conducente; 18 anni - veicoli cui abilitano le patenti AM, A1 e B1 che trasportino altre persone oltre al conducente; - veicoli cui abilita la patente A2; - veicoli cui abilitano le patenti B e BE; - veicoli cui abilitano le patenti C1 e C1E; (*) Da sottolineare che il codice italiano consente il conseguimento della patente di categoria AM ( ex CIGC) a 14 anni usufruendo della deroga prevista dalla direttiva europea che prevede invece come requisito minimo 16 anni; ciò significa che gli stati membri avranno la possibilità di non riconoscere sul proprio territorio la validità di tale categoria di patente a chi non ha compiuto i 16 anni.

27 20 anni - veicoli cui abilita la patente A a condizione che il conducente sia titolare di patente A2 da almeno due anni; 21 anni - tricicli cui abilita la patente A; - veicoli cui abilitano le patenti C e CE; - veicoli cui abilitano le patenti D1 e D1E; - veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB; 24 anni - veicoli cui abilita la patente A; - veicoli cui abilitano la patenti D e DE.

28 Art. 116 Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore
Oltre alle modifiche già riportate nella tabella iniziale è importante tenere presente che la guida senza la prescritta patente configura: Ipotesi penale con applicazione di ammenda e fermo amministrativo del veicolo ( salvo appartenga a persona estranea all’illecito) o confisca in caso di recidiva biennale, nel caso di patente: - Mai conseguita - Revocata - Non confermata a seguito visita o esame revisione per mancanza requisiti - Mancante per quel veicolo (salvo casistica amministrativa) - Estera (extra UE e SEE) scaduta di validità con residenza in Italia da oltre un anno Ipotesi amministrativa con applicazione di sanzione pecuniaria, sospensione patente posseduta e fermo amministrativo del veicolo quando la patente richiesta per la guida del veicolo è di categoria diversa da quella posseduta, ma appartenente allo stesso gruppo (così, ad esempio, con patente B1 guida veicolo di categoria B

29 Attenzione: la fattispecie di violazione riconducibile a “guida senza patente” è sanzionata in base al comma 15 e non più al comma 13 la guida di un veicolo con patente di categoria diversa da quella prevista sarà sanzionata esclusivamente dall’art. 116, comma 15, e non più dall’art. 125. anche la guida di ciclomotore senza aver acquisito il titolo abilitativo alla guida (patente AM) diventa violazione di carattere penale.

30 Art. 117. Limitazioni nella guida.
Per i neopatentati (solo titolari di patente di guida italiana) sono previste particolari limitazioni di guida: titolari di patente di categoria A2, A, B1 e B per i primi tre anni dal conseguimento della patente non possono condurre a velocità superiore a 100 Km sulle autostrade e 90 sulle strade extraurbane principali (queste limitazioni sono indipendenti da cilindrata o potenza del veicolo). Se l’interessato consegue successivamente la patente C o D le limitazioni continuano a rimanere ma decorrono sempre dalla data di conseguimento della patente A2, A, B1 e B. titolari di patente di categoria B per il primo anno successivo al conseguimento della patente non possono guidare autoveicoli aventi caratteristiche di potenza specifiche che possono essere verificate sul sito del ministero “

31 Per residenza normale in Italia si intende:
Art. 118-bis Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali Viene introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della “residenza normale”, in alternativa alla residenza anagrafica prevista dall’art. 43 del codice civile, per il rilascio di una patente o di un certificato di abilitazione professionale a cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Per residenza normale in Italia si intende: il luogo in cui una persona dimora per almeno 185 giorni all’anno per interessi personali e professionali ovvero per soli interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita; il luogo in cui una persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente (quest'ultima condizione non si applica se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato); il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale per almeno sei mesi l’anno (la frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale). Conseguentemente, per fare un esempio pratico, chi abbia la propria residenza anagrafica sia in Germania che in Italia, non sarà costretto a svolgere gli incombenti in materia di patente di guida previsti dalla legge italiana, se non dimora abitualmente in Italia nei termini visti sopra.

32 Art. 126. Durata e conferma della validità della patente di guida
VALIDITA’ AM, A1, A2, A, B1, B, BE 10 anni 5 anni (per gli ultracinquantenni) 3 anni (per gli ultrasettantenni 2 anni (per gli ultraottantenni) C1,C1E,C, CE (e categorie speciali C1 e C) 5 anni2 anni ( per gli ultrasessantacinquenni previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale) - Al compimento del sessantacinquesimo anno le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20t; tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale. D1, D1E, D, DE (e categorie speciali D1 e D 5 anni 3 anni ( per ultrasettantenni) - Al compimento del sessantesimo anno le patenti di categoria D1, D o D1E, DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente B o BE; tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale. Certificati di abilitazione professionale KA e KB 5 anni (e comunque in occasione del rinnovo della patente di guida) AM, A1, A2, A, B1, B, BE speciali 3 anni ( per ultrasettantenni

33 Art Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo TITOLO ABILITATIVO RESIDENZA IN ITALIA VALIDITÀ SANZIONE patente da oltre 1 anno scaduta Art. 116, c. 15 e 17 meno di 1 anno Art. 126, c. 11 patente (anche non convertibile) In corso di validità abilitazione professionale, eventualmente richiesta Art. 116, c.16 e 18 mancanza certificato di abilitazione professionale o di idoneità quando prescritto Art. 135, c.10

34 Una rilevante novità riguarda il titolare di patente di guida “extra UE” che commette una violazione dalla quale derivi la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. In tal caso il documento viene ritirato dall’organo accertatore e inviato, entro 5 giorni, al prefetto del luogo della commessa violazione per l’adozione del nuovo provvedimento di “inibizione”alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista. In caso di violazione del provvedimento di inibizione alla guida viene emesso un ulteriore provvedimento di interdizione alla guida per un periodo di due anni.

35 Art. 136-bis Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Viene introdotto un articolo per la regolamentazione della circolazione sul nostro territorio con patente o abilitazione professionale rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo specificando, in particolare, l’obbligo di conversione per le patenti senza scadenza trascorsi due anni dall’acquisizione della residenza normale in Italia: Conducente con patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, che, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, non ha proceduto alla conversione della patente posseduta - (art. 126, comma 11) Conducente, residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, con patente di guida scaduta di validità - (art. 126, comma 11) Conducente, non residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, con patente di guida scaduta di validità - (art. 126, comma 11) N.B. DAL 1° LUGLIO 2013 ANCHE LA CROAZIA ENTRA A PIENO TITOLO NELLA COMUNITA’ EUROPEA

36 Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida
Con la modifica dell’articolo in commento viene soppresso l’obbligo per chi conduce un ciclomotore di avere al seguito, oltre al titolo abilitativo, anche un documento d’identità (modifica basata sul presupposto che la nuova patente AM valga a tutti gli effetti come ogni altro documento di riconoscimento); la disciplina transitoria prevista dall’art. 25 del decreto consentirà di sanzionare il conducente sprovvisto di CIGC, ma non prevede sanzione per la mancanza di documento d’identità.

37 Art. 219 bis. Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni In caso di applicazione delle sanzioni accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida (AM o CICG) a conducente minorenne, in luogo di tali sanzioni allo stesso si applica la revisione del titolo stesso mentre si continuano ad applicare se alla guida del ciclomotore vi è un maggiorenne. Da notare che ai minori viene estesa l’applicabilità della disciplina della patente a punti. NB Si ricorda che la sospensione di una patente in generale estende i suoi effetti a tutte le patenti civili possedute; la sospensione non può essere disposta per patenti di guida rilasciata da stati esteri essendo stato introdotto il provvedimento di inibizione su menzionato.

38 NUOVO MODELLO DI PATENTE DI GUIDA SECONDO LA DIRETTIVA 2011/94/UE
Il nuovo modello di patente, obbligatoriamente plasticato in formato card, non recherà più il campo dedicato alla residenza e riporterà, sul retro, l’elenco completo delle categorie di patente che possono essere possedute dal titolare ed i codici UE armonizzati relativi a restrizioni, estensioni, limitazioni, obblighi particolari, adattamenti dei veicoli, abilitazioni del titolare del documento, caratteristiche del documento. Questo modello sarà utilizzato presumibilmente dal 19 gennaio 2013.

39 NUOVO PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA
Le novità introdotte dal decreto in commento impongono la necessità che, ai fini della stampa del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, o distruzione della stessa, l’acquisizione della firma del titolare venga effettuata dagli stessi organi di polizia in fase di compilazione del modulo da utilizzare per il rilascio del permesso provvisorio di guida. Pertanto, a seguito di una specifica circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , il modulo per il rilascio del permesso provvisorio di guida viene sostituito dal nuovo modello che consente al denunciante di apporre la propria firma autografa.


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