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IPPC “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” IPPC “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” Vicenza, 31 maggio 2005 Decreto Legislativo.

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1 IPPC “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” IPPC “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” Vicenza, 31 maggio 2005 Decreto Legislativo n. 59/2005 di recepimento della Direttiva 96/61/CE

2 2 IPPC Incontro su IPPC Aprile 2005 Incontro su IPPC Maggio 2005 Il CdM dell’11 febbraio 2005 ha approvato il D.Lgs. di recepimento della Direttiva 96/61/CE. Il provvedimento è stato pubblicato sul S.O. n° 72/L alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2005.

3 3 IPPC SCOPO DELL’IPPC LE INNOVAZIONI STRUMENTO PREVISTO TERMINI FINALI COMUNICAZIONE DEI DATI Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento proveniente dagli impianti industriali contemplati nell’allegato I del Decreto che dovranno ottenere l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) Adozione delle migliori tecniche disponibili BAT (non solo tecnologie, ma anche modalità di gestione) e coordinamento tra autorità competenti AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) che “sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione…” fatte salve le disposizioni in materia di incidenti rilevanti e di scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra. In ogni caso l’autorizzazione sostituisce tutte le autorizzazioni riportate in allegato II al decreto. L’attuazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni da parte delle imprese dovrà avvenire entro il 30 ottobre 2007. Entro il 30 aprile di ogni anno invio all’Apat dei dati riferiti ad emissioni in aria e acqua effettuate da parte degli impianti elencati nell’allegato I del decreto (INES). I dati saranno trasmessi a Bruxelles per l’iscrizione nel registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER). Incontro su IPPC Aprile 2005 Incontro su IPPC Maggio 2005

4 4 PRINCIPALI DEFINIZIONI PRINCIPALI DEFINIZIONI Art. 2 -impianto esistente: “impianto che, al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000”; -impianto nuovo: impianto che non ricade nella definizione di impianto esistente”; -autorità competente: il Ministero dell’Ambiente per tutti gli impianti esistenti e nuovi di competenza statale indicati nell’allegato V al decreto e, per tutti gli altri impianti, l’autorità individuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma; -autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o parte di esso a determinate condizioni operative che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto; -modifica sostanziale: “una modifica dell’impianto che, secondo un parere dell’autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l’ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l’allegato I indica valori di soglia (come nel caso di tutte le attività di gestione dei rifiuti ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto) è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia stessa. Incontro su IPPC Maggio 2005

5 5 I PARTE Normativa comunitaria e nazionale di riferimento

6 6 SCENARIO NORMATIVO COMUNITARIO E NAZIONALE SU IPPC AMBITO COMUNITARIO Direttiva 96/61/CE (All. I, punto 5 “Gestione dei rifiuti) AMBITO NAZIONALE D.Lgs. n° 372/99: Recepisce la Direttiva 96/61/CE limitatamente agli impianti esistenti L. 306/2003 “Legge Comunitaria 2003” Art. 22: - estensione delle disposizioni del D.Lgs. 372/99 anche ai nuovi impianti - indicazioni esemplificative delle autorizzazioni che si intendono assorbite nell’AIA (Autorizzazione Integrata ambientale) Decreto Legislativo n. 59/2005: Recepisce integralmente la direttiva comunitaria 96/61/CE NORMATIVA IN ITINERE -Definizione, da parte del Ministero dell’Ambiente, di Decreti sulle Linee Guida (art. 4, co. 1 del Decreto 59/05) per l’individuazione e l’utilizzazione delle BAT (Linee guida orizzontali e verticali ) AMBITO REGIONALE Calendari Regionali /Provinciali per la presentazione delle richieste di AIA Modulistica standardizzata per le richieste di AIA da parte dei gestori Incontro su IPPC Maggio 2005

7 7 CAMPO DI APPLICAZIONE CAMPO DI APPLICAZIONE (Allegato I)  Industrie energetiche  Produzione e processamento di metalli  Industrie dei minerali  Industria chimica  Trattamento rifiuti  Altre attività Incontro su IPPC Maggio 2005

8 8 PROGETTI DI INTERESSE DEL SETTORE (Allegato I, punto 5) Impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi (R1, R5, R6, R8, R9) con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno; Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con capacità superiore a 3 tonnellate all’ora; Impianti per l’eliminazione di rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato II A della Direttiva 75/442/CEE ai punti D8 e D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno; Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. Fatte salve le attività di recupero in procedura semplificata, rientrano nel campo di applicazione del decreto: Incontro su IPPC Maggio 2005

9 9 CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’IPPC IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’IPPC IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI (punto 5 dell’All. I) Incontro su IPPC Maggio 2005

10 10 Categorie di impianti soggetti ad AIA statale Categorie di impianti soggetti ad AIA statale (Allegato V) Non sono presenti impianti di gestione di rifiuti Incontro su IPPC Maggio 2005

11 11 II PARTE IPPC: Aspetti applicativi

12 12 Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA: Conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente attraverso il coordinamento delle procedure di autorizzazione evitando che approcci distinti nel controllo delle emissioni in acque, aria, suolo favoriscano il trasferimento dell’inquinamento tra i vari settori ambientali. CAMPO DI APPLICAZIONE: Indurre gli Stati membri ad adottare le misure necessarie ad evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni delle attività elencate nell’all. I (della direttiva) in aria, acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Incontro su IPPC Maggio 2005

13 13 Disciplina le condizioni per il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all’All. I del decreto, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi. Incontro su IPPC Maggio 2005

14 14 PRINCIPI GENERALI DELL’AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA (art. 3) L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione ambientale tiene conto dei seguenti principi: - devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento applicando le BAT (Best Avoilable Technics = migliori tecniche disponibili). Il comma 1 dell’art. 4 del Decreto Legislativo 59/2005 prevede che con decreto siano emanate le LINEE GUIDA per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ed il loro successivo aggiornamento. Con ulteriore decreto il comma successivo prevede che venga istituita, per fornire il necessario supporto tecnico alla definizione delle linee guida, una commissione composta da esperti della materia (con decreto 19 novembre 2002 è stata istituita la citata commissione interministeriale). A livello europeo è già in corso l’attività di gruppi di lavoro per l’individuazione delle BAT dei vari settori (per il settore dei rifiuti si sta lavorando a livello europeo per la definizione delle BAT per l’incenerimento e per il trattamento rifiuti; a livello nazionale la commissione interministeriale guidata dall’APAT ha terminato i lavori per la definizione delle BAT per le varie categorie di attività ricadenti nella disciplina e, in particolare per i rifiuti tramite Gruppi ristretti suddivisi in funzione delle differenti tipologie di trattamento. La documentazione predisposta è all’esame del Ministero dell’Ambiente). -non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; -deve essere evitata la produzione di rifiuti: quelli prodotti vanno recuperati o eliminati riducendo il più possibile l’impatto ambientale; -l’energia deve essere utilizzata in modo efficace; -al momento della cessazione definitiva dell’attività il sito deve essere ripristinato ai sensi della normativa in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Incontro su IPPC Maggio 2005

15 15 -Le BAT (o MTD) sono il riferimento in base al quale si deve giudicare la prestazione ambientale di un impianto esistente oppure valutare la proposta di un nuovo progetto. -Il gestore, comunque, NON ha l’obbligo di utilizzare una determinata tecnica o tecnologia, ma potrà raggiungere la performance ambientale imposta (livello di emissione) anche utilizzando tecniche diverse. Incontro su IPPC Maggio 2005 MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD/BAT) Le tecniche (impiantistiche e gestionali) più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso tra quelle economicamente e tecnicamente sostenibili nel pertinente comparto industriale IN SOSTANZA

16 16 PRINCIPALI FASI PROCEDURALI PREVISTE DALLA DIRETTIVA IPPC PER L’ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI E RELATIVA TEMPISTICA PRINCIPALI FASI PROCEDURALI PREVISTE DALLA DIRETTIVA IPPC PER L’ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI E RELATIVA TEMPISTICA (ART. 5)  La domanda di autorizzazione dell’interessato deve contenere tra l’altro: descrizione dell’impianto (tipo di portata e attività), stato del sito e ubicazione dell’impianto, fonti di emissione, (tecnologia utilizzata per prevenire e/o ridurre le emissioni dell’impianto), misure previste per il recupero dei rifiuti prodotti dall’impianto.  L’Autorità competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di AIA.  L’Autorità competente individua gli uffici per la consultazione del pubblico.  L’Autorità competente comunica al gestore dell’impianto la data di avvio del procedimento.  Entro 15 giorni da tale data il gestore ottempera con le modalità previste dal comma 7, alle misure di pubblicità previste; entro 30 giorni da tale data i soggetti interessati possono presentare osservazioni in forma scritta (c.7).  Per l’istruttoria e la consulenza tecnica connesse al rilascio delle AIA di competenza statale è istituita presso il Ministero Ambiente una Commissione composta da 27 esperti.  Per il rilascio dell’autorizzazione integrata l’autorità competente convoca apposita conferenza dei servizi alla quale invita le amministrazioni competenti in materia di autorizzazioni ambientali (c.10).  Entro 150 giorni dalla presentazione della domanda l’autorità competente rilascia l’autorizzazione che garantisce la conformità dell’impianto alle prescrizioni contenute nel decreto e sostituisce ogni altra autorizzazione, visto, parere, nulla osta in materia ambientale e, in ogni caso, sostituisce le autorizzazioni di cui all’All. II del decreto. In caso di impianti soggetti a VIA, il termine è sospeso fino alla conclusione di tale procedura (c.12).  Le prescrizioni contenute nell’autorizzazione devono essere comunque attuate entro il 30 ottobre 2007 (c. 18). Incontro su IPPC Maggio 2005

17 17  L’Autorità competente rinnova ogni 5 anni (ogni 8 anni qualora l’impianto è registrato ai sensi del Regolamento EMAS e ogni 6 anni se l’impianto è certificato ISO 14001) le condizioni dell’autorizzazione integrata, confermandole o aggiornandole.  Entro 6 mesi dalla scadenza il gestore dell’impianto deve presentare domanda di rinnovo corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni.  L’autorità competente si esprime nei successivi 150 giorni. Fino alla pronuncia dell’autorità competente il gestore continua l’attività sulla base della precedente autorizzazione ambientale integrata.  Al comma 4 vengono individuati i casi in cui il riesame deve essere effettuato in ogni caso quando, ad esempio: vi è un elevato inquinamento ed è quindi necessario rivedere i valori limite fissati nell’autorizzazione integrata; vi è una modifica delle BAT che consentono una notevole riduzione dell’inquinamento; le nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono. RINNOVO E RIESAME RINNOVO E RIESAME (ART. 9) Incontro su IPPC Maggio 2005

18 18 Si considerano soddisfatti i requisiti tecnici del decreto IPPC, se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto 36/03 (art. 4, co. 4) Incontro su IPPC Maggio 2005 DISCARICHE DISCARICHE (art. 4, co. 4 – art. 5, co. 18) Nel caso in cui norme attuative di disposizione, comunitarie di settore dispongono dati successivi per l’attuazione delle prescrizioni, l’autorizzazione deve essere comunque rilasciata entro il 30 ottobre 2007.

19 19 RISPETTO DELLE CONDIZIONI DELL’AIA Controlli e Osservatorio (ART. 11 e 13) L’APAT per gli impianti di competenza statale e le ARPA per quelli di competenza regionale accertano, sulla base di quanto previsto e programmato nell’autorizzazione, con oneri a carico del gestore: 1) il rispetto delle condizioni dell’AIA; 2) la regolarità dei controlli a carico del gestore; 3) che il gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione. L’autorità competente, nell’ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio può, comunque, disporre ispezioni straordinarie ed il gestore deve fornire per tutti i controlli l’assistenza necessaria. Gli esiti dei controlli da parte di APAT e ARPA vengono comunicati all’Autorità competente che li metterà a disposizione del pubblico. Con cadenza annuale le Autorità competenti comunicano all’Osservatorio istituito presso il Ministero dell’Ambiente (il cui funzionamento e la cui organizzazione saranno stabiliti da un successivo DM) dati relativi a autorizzazioni rilasciate, aggiornamenti ed inviano un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’AIA. Incontro su IPPC Maggio 2005

20 20 SANZIONI (ART. 16) In caso di inosservanza degli obblighi previsti in materia di autorizzazione ambientale integrata sono previste sanzioni detentive o pecuniarie. Incontro su IPPC Maggio 2005

21 21 CARTOGRAFIA NAZIONALE www.atlanteitaliano.it - per consentire agli operatori, alle istituzioni ed agli organi di controllo di avere tutte le informazioni di carattere territoriale ed ambientale su una certa area di interesse; - password dal Ministero a livello locale: potrà essere richiesta di chi farà domanda di AIA; - software del Ministero Incontro su IPPC Maggio 2005

22 22 IPPC Incontro su IPPC Maggio 2005

23 23 INES: normativa INES Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti www.sinanet.anpa.it Direttiva 96/61/EC D.Lgs. 372, 1 agosto 1999 di attuazione della 96/61/CE. Art. 10 disciplina inventario INES D.M. del 23 novembre 2001, G.U. 13.02.2002 che definisce dati e formato della comunicazione D.M. 26 aprile 2002 di rettifica di quello del 23/11/2002 Decreto legislativo n. 59/2005 di attuazione della Direttiva 96/61/CE art. 12 Incontro su IPPC Maggio 2005

24 24 Art. 12 del Decreto Legislativo n. 59/2005: rinvio Art. 10 del D.Lgs. 372/99 rinvio D.M. per stabilire dati e formato sulla comunicazione INES I gestori degli impianti di cui all’All. I trasmettono all’Autorità competente ed al Ministero dell’Ambiente ENTRO IL 30 APRILE di ogni anno dati su emissione di aria, acqua e suolo relativi all’anno precedente. Incontro su IPPC Maggio 2005

25 25 Decreto 23 novembre 2001 (Art. 4, co. 1) Tutti i gestori di complessi IPPC comunicano all’autorità competente di cui all’art. 2, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 372/99 e all’ANPA secondo le modalità indicate all’art. 3, entro il 1° giugno del 2002, i dati identificativi del complesso e, nel caso in cui siano superati i valori soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 allegate al decreto, anche i dati sulle emissioni, relativi all’anno 2001. Decreto 26 aprile 2002 (Art. 4, co. 1) Tutti i gestori dei complessi IPPC, che superano i valori di soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell’allegato I del presente decreto, entro il 1° giugno 2002 devono comunicare all’autorità competente di cui all’art. 2, comma 1, numero 8), del decreto legislativo n. 372/99 e all’ANPA solo i dati identificativi dei complessi industriali, mentre entro il 30 aprile 2003 devono comunicare i dati sulle emissioni relativi all’anno 2002. EMENDATO DA PERTANTO Solo i complessi che superano i valori soglia devono comunicare i dati sulle Emissioni in Aria e Acqua tramite il MUD entro il 30 aprile di ogni anno. Incontro su IPPC Maggio 2005

26 26 LA NORMATIVA IPPC E IL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DM 23 novembre 2001 Il Decreto, conformemente a quanto disposto dalla Commissione Europea, prevede che, entro il 30 aprile di ogni anno, tutti i gestori dei complessi IPPC, le cui emissioni in aria ed in acqua superano i valori soglia indicati rispettivamente nelle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell’allegato I, comunichino alle Autorità Competente e all’APAT i dati sulle emissioni relativi all’anno precedente. Nelle tabelle da 1.6.4.1 a 1.6.5.6 dell’allegato I sono riportate sottoliste specifiche, che indicano per ciascuna categoria di attività, i principali inquinanti, rispettivamente in aria e in acqua. Le sottoliste sono liste di controllo che devono essere utilizzate solo come guida per la selezione degli inquinanti da dichiarare. Nelle tabelle da 1.6.4.1 a 1.6.5.6 dell’allegato I sono riportate sottoliste specifiche, che indicano per ciascuna categoria di attività, i principali inquinanti, rispettivamente in aria e in acqua. Le sottoliste sono liste di controllo che devono essere utilizzate solo come guida per la selezione degli inquinanti da dichiarare. INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) Le informazioni dichiarate andranno a costituire l’Inventario nazionale INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) e il Registro EPER (European Pollutant Emission Register). Incontro su IPPC Maggio 2005

27 27 Per la trasmissione dei dati i soggetti interessati devono collegarsi al sito www.sinanet.apat.it oppure www.minambiente.it www.minindustria.it www.unioncamere.it MUD 2005 Incontro su IPPC Maggio 2005

28 28 SANZIONI In caso di inosservanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione dei dati sulle emissioni in aria ed acqua NON sono previste sanzioni. Incontro su IPPC Maggio 2005

29 29 GESTORE: Incontro su IPPC Maggio 2005 INES - EPER ENTRO IL 30 APRILE DI OGNI ANNO: Trasmette all’Autorità competente tramite l’APAT i dati sulle emissioni in aria, acqua, suolo, relativi all’anno precedente (MUD) APAT: Acquisisce ed elabora i dati e li trasmette all’Autorità competente ed al Ministero dell’Ambiente MINISTERO AMBIENTE: Annualmente pubblica INES (art. 5, co. 1, DM 23/11/01 e succ. modif. e integraz. Trasmette alla Comunità Europea una relazione sull’attuazione della Direttiva 96/61/CE Pubblica ogni 3 anni un inventario delle principali emissioni e loro fonti in base ai dati comunicati dagli Stati membri (art. 15, co 3, della Direttiva 96/61/CE) COMMISSIONE EUROPEA:

30 30 Decreto 23 novembre 2001 Decreto 23 novembre 2001 (S.O. n° 23 della G.U. n° 37 del 13/2/02) INDICE 1.1 LA DICHIARAZIONE E LE LINEE GUIDA …………………………………….……….… 15 1.2 CRITERI ED INDICAZIONI PER LA DICHIARAZIONE 1.2.1 Il complesso IPPC ……………………………………………………………………...………………….. 17 1.2.2 La attività IPPC ………………………………………………………………………...………………….. 17 1.2.3 Gli inquinanti e i valori soglia ………………………………………………………...…………………… 18 1.2.4 Chi deve dichiarare? …………………………………………………………………...…………….…….. 19 1.2.5 Attività IPPC e non IPPC ……………………………………………………………..…………….……... 19 1.2.6 La principale attività IPPC ……………………………………………………………..……………….…. 19 1.2.7 Le sottoliste …………………………………………………………………………..…………………..... 19 1.2.8 Emissioni in aria …………………………………………………………………………………..………. 20 1.2.9 Emissioni in acqua…………………………………………………………………….…………..….…….. 20 Depurazione off-site presso un depuratore che è un’unità tecnica a sé (depuratore consortile) ……..…………… 21 1.2.10 Misurare, calcolare e stimare …………………………………………………………………………….. 22 1.2.11 Che cosa faccio: misuro, calcolo e stimo? ……………………………………………………...….…….. 23 1.2.12 Che cosa indico M, C o S? …………………………………………………………………….…….….... 24 1.2.13 Come devo esprimere il dato di emissione? ……………………………………………………….…….. 24 1.2.14 Misura delle emissioni in aria …………………………………………………………………….…….... 24 1.2.15 Misura delle emissioni in acqua ………………………………………………………………….………. 25 1.2.16 Calcolo e stima delle emissioni in aria ……………………………………………………...….……….... 25 1.2.17 Calcolo e stima delle emissioni in acqua ……………………………………………………...…...…….. 27 1.2.18 Ufficio Europeo IPPC e documenti BREF ……………………………………………………....………. 27 Incontro su IPPC Maggio 2005

31 31 Tab. 1.6.4.5. – Sottoliste degli inquinanti nelle emissioni in ARIA Attività IPPC 5: Gestione rifiuti Incontro su IPPC Maggio 2005

32 32 Tab. 1.6.5.5. – Sottolista degli inquinanti nelle emissioni in ACQUA Attività IPPC 5: Gestione rifiuti Incontro su IPPC Maggio 2005

33 33 2.4.2 Scheda 6 Emissioni totali in acqua del complesso dichiarante Incontro su IPPC Maggio 2005

34 34 Emissioni totali in aria del complesso dichiarante Incontro su IPPC Maggio 2005

35 35 Il Governo è delegato ad emanare entro 18 mesi (entro luglio 2006) decreti legislativi di riordino, anche mediante testi unici. Nelle seguenti materie: o ……….. o ………... o VIA, VAS e IPPC Tra i principi ed i criteri direttivi a cui si devono ispirare i decreti legislativi: oGaranzia, salvaguardia e tutela dell’ambiente o Coordinamento e integrazione del sistema sanzionatorio o Adozione di strumenti economici per incentivare l’adozione di sistemi di certificazione ambientale L. 308/04 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” Incontro su IPPC Maggio 2005

36 36 LAVORI CONFINDUSTRIALI SU DELEGA AMBIENTALE - Creazione di GdL: Uno per ciascuna materia della delega - GdL VIA/IPPC: Riunione con cadenza quindicinale Sottogruppo di saggi: riunioni settimanali e articolazioni delle proposte Presentazione delle proposte al GdL allargato Definizione di un documento confindustriale di proposte in materia di IPPC e VIA da inviare alla Commissione creata dal Ministero dell’Ambiente per la preparazione dei Testi Unici Incontro su IPPC Maggio 2005

37 37 PROPOSTE EMERSE IN CONFINDUSTRIA (Legge Delega) IPPC: prevedere agevolazioni di carattere economico-finanziario per aziende certificate EMAS e ISO 14001 (ad es.: riduzioni garanzie finanziarie); riduzione oneri spese istruttoria per aziende eco-certificate; semplificazione e programmazione controlli per aziende eco-certificate. Proposte di modifica/integrazione al decreto legislativo di recepimento della Direttiva 96/61/CE: VIA: Proposte di definizione della normativa quadro di recepimento della normativa comunitaria: premialità sotto vari profili per imprese eco-certificate; prevedere raccordo con procedura IPPC laddove impianto ricada nel campo di applicazione di entrambe le discipline; definizione del concetto di modifica sostanziale; Risoluzione problema derivante dalla criticità del riferimento ad una classificazione superata per l’individuazione degli impianti soggetti a VIA nazionale. IMPIANTI NON IPPC: accorpamento, in un unico provvedimento autorizzativo, delle diverse autorizzazioni ambientali nel caso di impianti NON soggetti a IPPC ma sottoposti a più di un’autorizzazione ambientale settoriale. (L. 308/04, art. 1, co. 9) Incontro su IPPC Maggio 2005

38 38 SINTESI CONTRIBUTI VIA SU IMPIANTI A VALENZA NAZIONALE E RACCORDO CON PROCEDURA IPPC Mantenere separate le 2 fasi: Strategicità per il Paese Costi elevati Dettaglio della progettazione Opportuno creare un raccordo tra le 2 procedure Meccanismo di raccordo tra Commissione Nazionale VIA e quella IPPC prevedendo partecipazione Disponibilità documentazione tecnica Assenza di ripetizione per le fasi di consultazione del pubblico Nel caso di impianti rientranti nel campo di applicazione di entrambe le procedure Incontro su IPPC Maggio 2005

39 39 SINTESI CONTRIBUTI VIA SU IMPIANTI A VALENZA REGIONALE E RACCORDO CON PROCEDURA IPPC INTEGRAZIONE tra le 2 procedure ispirata a 3 principi: VOLONTARIETA’: possibilità e NON obbligo per l’azienda di richiedere o meno l’assorbimento (Modello Marche) PREMIALITA’: incremento delle soglie dimensionali degli allegati del DPR 12 aprile 1996 per i progetti di modifica degli impianti di imprese in possesso di certificazione; periodicità e modalità di controlli da concordare con Autorità. Nel caso di impianti rientranti nel campo di applicazione di entrambe le procedure Consentire un approccio graduale per limitare impatto sull’organizzazione della P.A. VALORIZZAZIONE ESPERIENZE GIA’ MATURATE A LIVELLO TERRITORIALE (Emilia Romagna, Marche, Piemonte) Incontro su IPPC Maggio 2005

40 40 PROPOSTE INDUSTRIALI IN MATERIA Eliminare discrezionalità dell’Autorità competente che, interessata di sua modifica sostanziale ai sensi della disciplina IPPC, NON rimetta in discussione le valutazioni già acquisite in sede di VIA; in caso di modifica sostanziale il procedimento NON dovrà riguardare tutto l’impianto, ma solo la parte interessata dalla modifica sostanziale; L’Autorità competente nella definizione delle prescrizioni di monitoraggio contante nell’AIA tenga conto di quanto già pianificato dalle imprese in possesso di certificazione per evitare duplicazioni e aggravi di costi; Introduzione di riduzioni tariffarie per le spese di istruttoria e controllo per le imprese ecocertificate nella seguente misura - 40% EMAS - 20% ISO 14001 Incontro su IPPC Maggio 2005

41 41 TAVOLO di LAVORO con Confindustrie Locali promuovere una modulistica standardizzata; promuovere un’armonizzazione delle tariffe per l’istruttoria per non creare distorsioni di mercato; monitoraggio applicazione della disciplina e analisi problematiche per definire possibili soluzioni condivise. Incontro su IPPC Maggio 2005

42 42 ASPETTI PROBLEMATICI E POSSIBILI SOLUZIONI

43 43 Si considerano soddisfatti i requisiti tecnici del decreto IPPC, se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto 36/03 (art. 4, co. 4) Nel caso in cui norme attuative di disposizione, comunitarie di settore dispongano date successive per l’attuazione delle prescrizioni, l’autorizzazione deve essere comunque rilasciata entro il 30 ottobre 2007. DISCARICHE DISCARICHE (art. 4, co. 4 – art. 5, co. 18) Incontro su IPPC Maggio 2005

44 44 DISCARICHE Il comma 4 dell’art. 4 del provvedimento IPPC ha modificato la “connessione “tra le due discipline (Discariche e IPPC): - IMPIANTI ESISTENTI: solo quando il gestore avrà ottemperato a tutte le previsioni tecniche previste dalla disciplina del D.Lgs. n. 36/03 soddisferà i requisiti previsti dalla normativa IPPC. Applicazione art. 17, comma 2 “Disposizioni transitorie”: “i procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono l’autorizzazione integrata ambientale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine dalla medesima autorità presso la quale sono stati avviati”. - IMPIANTI NUOVI: profilo tecnico: rispetto disposizioni previste dalla normativa discariche; profilo procedurale: rispetto disposizioni previste dalla normativa IPPC. Incontro su IPPC Maggio 2005

45 45 AUTORITA’ COMPETENTI E UFFICI PREPOSTI Uffici: diversi da quelli su cui oggi ricade la competenza autorizzativa per la gestione dei rifiuti: criticità Autorità competente: Regione o Provincia se delegata Incontro su IPPC Maggio 2005

46 46 REGIONI COMMISSARIATE Regioni in stato di emergenza: problema del coordinamento della normativa AIA, con i poteri straordinari riconosciuti ai Commissari. Incontro su IPPC Maggio 2005

47 47 LINEE GUIDA Linee guida orizzontali: non ancora pubblicate (attualmente sono alla registrazione della Corte dei Conti); Linee guida settoriali comparto dei rifiuti: devono essere ancora esaminate e approvate dal Ministero. Se le linee guida non venissero pubblicate al momento dell’entrata in vigore della disciplina si potrebbe verificare la seguente situazione: IMPIANTI NUOVI: le Autorità competenti potrebbero rilasciare le AIA con l’ausilio dell’Allegato IV del decreto; IMPIANTI ESISTENTI: il gestore potrebbe presentare la domanda per la richiesta di ottenimento AIA, ma l’Autorità competente non potrebbero, formalmente, rilasciare il provvedimento autorizzatorio. Incontro su IPPC Maggio 2005

48 48 MODULISTICA Ministero dell’Ambiente: sta procedendo alla definizione di una modulistica standardizzata per gli impianti di competenza nazionale e inviterà le autorità locali a conformarsi ad essa. Regioni: possono procedere autonomamente alla definizione della modulistica Incontro su IPPC Maggio 2005

49 49 PROCEDURE SEMPLIFICATE Impianto produttivo soggetto ad AIA (Allegato I) ricompreso tra le attività a cui si applicano le procedure semplificate: può, nell’arco della durata dell’autorizzazione integrata ambientale – AIA (5 anni), modificare o integrare l’utilizzo del rifiuto (che beneficia del regime agevolato ai sensi degli artt. 31-33 del D.Lgs. 22/97) senza dover richiedere una nuova AIA. Incontro su IPPC Maggio 2005

50 50 CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO Difformità esistente a livello regionale e provinciale, nell’attribuzione del codice relativo all’operazione di trattamento o smaltimento: stesse attività autorizzate dalle autorità competenti locali in modo diverso. Disomogenee applicazioni della normativa IPPC Pesanti ricadute sulle condizioni di mercato Possibile emanazione di atto di indirizzo e coordinamento o circolare ministeriale Incontro su IPPC Maggio 2005

51 51 IPPC CONTESTUALIZZAZIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA

52 52 STRALCIO CALENDARIO SCADENZE PER PRESENTAZIONE DOMANDE AIA STRALCIO CALENDARIO SCADENZE PER PRESENTAZIONE DOMANDE AIA (Delibera Giunta Regione Emilia Romagna) La presentazione delle DOMANDE di AIA può essere effettuata dopo 90 giorni dall’approvazione della presente deliberazione. Incontro su IPPC Maggio 2005


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