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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA

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Presentazione sul tema: "UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA"— Transcript della presentazione:

1 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA
TRIBUTI, PAGHE E CONTRIBUTI L’IMPOSIZIONE E LE VARIE MODALITA’ DI TASSAZIONE Avv. Caterina Monopoli Dottore di Ricerca in “Diritto dell’Economia” Università degli Studi di Foggia 17 giugno 2011

2 Cosa è il reddito Nozione aziendalistica di reddito
può essere definito come un flusso di ricchezza durante un periodo di tempo. Rappresenta in pratica il divenire di componenti economici attribuito ad un dato periodo di tempo.

3 Il reddito è quindi una variabile DINAMICA di flusso, in quanto legata ad un preciso orizzonte temporale senza il quale non avrebbe senso. Al reddito viene contrapposto il concetto di patrimonio che esprime in termini monetari la ricchezza in un dato istante: si usa dire pertanto che il reddito è flusso, mentre il patrimonio è stock.

4 ne segue che il reddito è un valore, non un bene, dunque è astratto, ed è indeterminato, non deriva cioè da una operazione di calcolo oggettiva. il reddito è il risultato della gestione non del solo processo di produzione (operazioni interne), ma anche di un insieme di operazioni di gestione esterna.

5 Il reddito è distinto dalla rendita che è una variabile di flusso finanziario legata a più di un periodo. La rendita è un'entrata costante ad intervalli di tempo regolari per un certo orizzonte temporale.

6 Una delle principali funzioni del reddito è quella di costituire la base imponibile per le principali imposte di ogni ordinamento fiscale. Misurare l'arricchimento di un dato soggetto rappresenta senza dubbio il parametro più equo per commisurare il prelievo fiscale.

7 Principali caratteri del reddito:
il reddito è una variazione (mutabile); il reddito deve poter essere individuato in un intervallo di tempo; il reddito presuppone la presenza di un capitale.

8 Nella scienza economica sono state elaborate diverse teorie in ordine alla individuazione della tipologia del reddito da assumere a fondamento della ricostruzione della ricchezza individuale, soprattutto in relazione alla redistribuzione del reddito nazionale e dei fenomeni di aggiustamento della finanza pubblica.

9 1ª teoria del reddito come prodotto
Il reddito va ricondotto ad una fonte produttiva: l’incremento patrimoniale deve derivare da un’attività o da un atto di gestione di un cespite produttivo che siano idonei a produrre un risultato economico.

10 2ª teoria del reddito come entrata
Considera l’esistenza di un incremento patrimoniale, indipendentemente dalla connessione con una fonte produttiva . L’entrata è reddito, purché entri effettivamente nella sfera patrimoniale del soggetto.

11 3ª teoria del reddito consumato
La determinazione del reddito avviene in ragione del consumo e delle spese effettuate dal soggetto, a prescindere dalla fonte reddituale. Tale orientamento è marginale e teorico.

12 In ambito tributario In passato venne accolta la teoria del “reddito prodotto”. Con la riforma del sistema tributario degli anni ’70, tali elaborazioni divennero inadeguate e, quindi, si è abbandonato qualsiasi riferimento alla nozione generale di reddito.

13 Attualmente si è accolta una impostazione convenzionale della nozione del reddito, lasciando al legislatore il compito di ricostruire la dimensione qualitativa delle fattispecie reddituali rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito.

14 In verità, con l’attuale sistema della tipizzazione reddituale, sembra, in linea di massima, che si possa ricondurre il reddito alla teoria della sussistenza della fonte produttiva e, quindi, al nesso di causalità tra reddito e fonte produttiva dello stesso.

15 In effetti, però, tale nesso causale non sempre è così stretto (ad es
In effetti, però, tale nesso causale non sempre è così stretto (ad es. vincite e premi, indennità risarcitorie, borse di studio, ecc), anche se, comunque, è pur sempre ravvisabile il compimento di un atto a contenuto negoziale attraverso il quale un soggetto esplica un’azione economica.

16 In ragione del collegamento con una fonte produttiva, il reddito convenzionalmente definito dal legislatore tributario può essere distinto in due categorie principali: REDDITI DA ATTO e REDDITI DA ATTIVITA’

17 REDDITI DA ATTO: Consistono essenzialmente nei proventi generati dallo svolgimento di un atto di gestione di un patrimonio, immobiliare o finanziario. Si tratta, perlopiù, della messa a disposizione di altri, in un contesto di mercato, di un cespite produttivo dietro il pagamento di un compenso (es. locazione di immobile). Il reddito è individuato attraverso valutazioni e calcoli semplici.

18 REDDITI DA ATTIVITA’: Sono rappresentati da flussi incrementali di un patrimonio, riferibili ad attività economiche nelle quali si combinano, attraverso moduli variabili, il capitale ed il lavoro altrui sotto la direzione ed il coordinamento del titolare dell’attività. La determinazione del reddito è assai complessa dovendo tener conto di componenti attive e passive, attraverso tecniche contabili e meccanismi giuridici sofisticati.

19 I REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA’ ILLECITA
il legislatore fiscale ha sempre mostrato con indubbia chiarezza la sua indifferenza per la liceità o illiceità della fonte del reddito; in altri termini, la normativa tributaria accoglie il ''principio di neutralità fiscale'', secondo cui la provenienza del reddito non è elemento di qualificazione di esso e l'illiceità dell'attività da cui esso deriva è elemento estraneo alla fattispecie economica;

20 il citato d.P.R. n. 917 del 1986 indica categorie di redditi talmente vaste e di ampio respiro da comprendere anche i proventi di attività illecite, purché rappresentino una ''novella ricchezza'' e manifestino quella capacità economica a sostenere decurtazioni ai sensi dell'art. 53 della Costituzione.

21 In tali ipotesi il problema non è la liceità o meno della causa, bensì la configurabilità di una fattispecie impositiva secondo la casistica normativa adottata per le imposte dirette.

22 L’art. 14, 4° comma, L. 24 dicembre 1993, n
L’art. 14, 4° comma, L. 24 dicembre 1993, n. 537, infatti, ha stabilito la tassazione dei proventi da attività illecita, purché classificabili nell’ambito delle categorie reddituali di cui all’art. 6 Tuir; i criteri di determinazione della base imponibile sono quelli previsti dalla disciplina propria di ciascuna categoria di reddito.

23 Metodi di determinazione del reddito come base imponibile:
Ai fini dell’individuazione della base reddituale si fronteggiano due linee metodologiche distinte: quella che richiama il reddito effettivo e quella che richiama il reddito normale.

24 Il reddito effettivo Il concetto di reddito effettivo indica un metodo analitico di determinazione del reddito, attraverso il quale si verifica il saldo algebrico delle componenti positive e, ove rilevanti, negative, per arrivare alla fissazione di un risultato economico finale dell’attività o dell’atto svolti in un determinato periodo.

25 REDDITO EFFETTIVO La base imponibile è misurata mediante criteri analitici di individuazione delle singole componenti reddituali.

26 Reddito effettivo La metodologia del reddito effettivo è riconducibile al principio costituzionale di “Capacità contributiva”, art. 53 Cost., correlandosi con l’obiettivo di evidenziare la ricchezza realmente prodotta dal contribuente in linea con il requisito della capacità contributiva.

27 Reddito normale Identifica un metodo di determinazione dell’imponibile che si compone di criteri comparativi: sulla base di indici statistico-empirici desunti dal confronto tra una pluralità di atti od attività posti in essere da soggetti in condizioni analoghe viene formulato un giudizio sul risultato economico prodotto nel periodo d’imposta.

28 Reddito normale L’assunzione di una linea metodologica orientata verso una conformazione della base imponibile secondo criteri di “normalità” sta ad indicare la sussistenza di un interesse generale ad identificare le fattispecie impositive secondo criteri empirici tali da rendere agevolmente misurabile la prestazione tributaria.

29 Personalità e realità del reddito
Altra questione ampiamente dibattuta è se il nostro sistema è orientato prevalentemente verso una nozione reale o personale di reddito. Sinteticamente, partendo da un punto di vista logico, se, come detto,

30 il reddito è concepibile solo come l’incremento (in un determinato arco temporale prestabilito) del patrimonio; il patrimonio è il complesso di situazioni giuridiche attive e passive riferibili ad un soggetto; ne deriva che

31 l’imposizione reddituale per essere davvero tale non può prescindere dal riferimento al soggetto. Ove così non sia, l’imposta assume la diversa natura di un prelievo sull’attività o sul patrimonio.

32 Il “possesso” di reddito
Il POSSESSO: non va inteso in senso civilistico (artt e ss, c.c.), ma assume rilievo solo con riferimento alla fonte reddituale; dunque esprime il complesso delle relazioni giuridicamente qualificate vantate dal soggetto passivo nei confronti della fonte reddituale, desumibili dalle norme relative alle categorie di reddito.

33 Il POSSESSO determina la tassabilità del reddito;
occorre, quindi, esaminare, per ciascuna categoria di reddito, l’accadimento che lo rende tassabile; ne consegue una molteplicità delle nozioni di “possesso” di reddito, quante se ne traggono dalla varietà dei fatti che rendono tassabili i redditi delle diverse categorie.

34 Vi sono redditi tassabili al momento della percezione (principio di cassa), per i quali il
POSSESSO = PERCEZIONE È il caso dei redditi di capitale, di lavoro, diversi. Nel caso di redditi fondiari, invece, il possesso va riferito all’immobile. Nel reddito d’impresa, il reddito è un dato contabile e, quindi, non vi è possesso del reddito, ma dell’apparato produttivo.

35 LE MODALITA’ DI TASSAZIONE

36 Nel nostro ordinamento la tassazione può essere, a seconda dei casi, DIRETTA (imposte dirette) od INDIRETTA (imposte indirette)

37 Imposte dirette Colpiscono la capacità contributiva del soggetto e, quindi, il suo reddito ed il suo patrimonio: il patrimonio = ricchezza consistente in un bene; il reddito = ricchezza prodotta con un servizio od una prestazione. Le imposte dirette non si trasferiscono.

38 In Italia rientrano in questa categoria:
Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) Imposta sul reddito delle società (IRES) Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

39 Le imposte dirette hanno un maggior effetto ridistributivo del reddito, assicurano una continuità del gettito e sono economiche da riscuotere; tuttavia, esse stimolano l’evasione fiscale, sono rigide e il contribuente le sente in modo marcato, soprattutto sul lato psicologico.

40 Sono quei tributi che non sono commisurati al reddito, ma colpiscono la manifestazione indiretta della capacità contributiva, ex art. 53 Cost.

41 La produzione ed il consumo sono manifestazioni non immediate della capacità contributiva. Per evitare di penalizzare eccessivamente le fasce di popolazione più deboli, vengono a volte adottate aliquote diverse, più basse per i beni necessari e più alte per i beni di lusso.

42 Imposte indirette Esse colpiscono la ricchezza nel momento in cui si manifesta in maniera indiretta, ossia quanto essa viene o consumata oppure trasferita. Difatti si parla di imposte sui consumi (es. IVA) o sui trasferimenti (imposta di registro). Le imposte indirette si "trasferiscono", passando da chi è tenuto a pagarle per legge verso altri soggetti.

43 Imposte indirette sono:
Imposta sul valore aggiunto (IVA) Imposta di registro Imposta sulle successioni Imposta sulle donazioni Imposta di bollo Contributo unificato per atti giudiziari Tasse di concessione governativa

44 Imposta ipotecaria Imposta catastale Imposta sugli intrattenimenti Accise e contributi ambientali Dazi doganali Imposta sulle pubblicità

45 Le imposte indirette sono elastiche, divisibili ed, essendo incluse nel prezzo dei beni acquistati, sono meno sentite dai contribuenti; non assicurano una continuità del gettito fiscale.

46 LA TASSAZIONE ORDINARIA

47 La tassazione ordinaria: l’IRPEF
La tassazione ordinaria si realizza mediante l’IRPEF, che rappresenta il tributo di maggiore importanza del sistema tributario italiano, in quanto : incide significativamente sul gettito erariale; assolve una rilevante funzione redistributiva e della sua connotazione quale imposta progressiva.

48 L’IRPEF - generalità E’ un’imposta: Personale: nella determinazione del presupposto e della base imponibile essa risente dell’elemento soggettivo, in quanto si tiene conto non soltanto del reddito complessivo posseduto dal singolo individuo-contribuente, ma anche dei bisogni e delle “spese vitali” suoi e del suo nucleo familiare (ad es., le spese mediche, le assicurazioni sulla vita, etc.).

49 L’IRPEF - generalità Progressiva:
la progressività si ottiene con un incremento dell’aliquota di imposta più che proporzionale rispetto allo incremento del reddito imponibile. La progressività è per scaglioni di reddito: l’aumento dell’aliquota avviene con riguardo ai singoli scaglioni, mentre essa resta proporzionale all’interno dello scaglione.

50 L’IRPEF - generalità L’imposta fu istituita con il DPR n. 579/1973. Numerosi interventi legislativi si sono sovrapposti fino al TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917. Subito dopo l’entrata in vigore del TUIR, vi furono già delle modifiche e continuano ad esserci.

51 L’IRPEF – il presupposto: profilo oggettivo
Il presupposto, codificato nell’art. 1 TUIR, è rappresentato dal “possesso dei redditi” REDDITO = ogni nuova ricchezza derivante da una fonte produttiva che viene ad aggiungersi a quella preesistente, con esclusione degli arricchimenti aventi una funzione meramente risarcitoria o reintegrativa delle perdite patrimoniali.

52 L’IRPEF – l’art. 1 L’art. 1, TUIR 917/86, prevede semplicemente che il presupposto dell’imposta personale è: «il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6».

53 L’IRPEF – l’art. 6 Le categorie indicate nell’art. 6 sono:
Redditi fondiari Redditi di capitale Redditi di lavoro dipendente Redditi di lavoro autonomo Redditi d’impresa Redditi diversi

54 L’IRPEF – l’art. 6 Il legislatore ha operato una tipizzazione dei redditi prodotti, collegando la fonte produttiva ed il reddito. Non è così, invece, per i redditi diversi, che sono una categoria residuale in cui confluiscono ipotesi reddituali non riconducibili al “reddito prodotto”, bensì al “reddito entrata” (es., plusvalenze non speculative, vincite lotterie, ecc.).

55 L’IRPEF – il reddito Ai fini della tassazione, il reddito può essere:
monetario, reddito in denaro o non monetario, reddito in natura Quest’ultimo può essere costituito da beni o da servizi, da monetizzare secondo il valore normale ricavato da listini, tariffari, mercuriali, ecc.

56 L’IRPEF – il reddito Come detto, il reddito assume rilievo in un determinato periodo di tempo, chiamato “periodo d’imposta”. Per le persone fisiche = anno solare Per quelle giuridiche = esercizio solare a ciascun periodo d’imposta corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, con i relativi obblighi fiscali.

57 In caso successione, il reddito assume rilievo per gli eredi, i quali possono essere soggetti passivi sia in quanto subentrano nella posizione del de cuius per i presupposti d’imposta da questi realizzati; sia per i redditi prodotti dal de cuius, e non ancora incassati, che verranno tassati per cassa al momento della percezione.

58 L’IRPEF – il reddito : L’eredità giacente
L’art. 187 Tuir dispone che se il chiamato all’eredità è una persona fisica o non è noto, i redditi del de cuius sono tassati separatamente ed in via provvisoria con l’aliquota minima Irpef, salvo conguaglio dopo l’accettazione dell’eredità, nell’ipotesi che la giacenza si protragga oltre il periodo di imposta in corso all’apertura della successione. Questa fattispecie configura una delle rare ipotesi in cui un reddito è temporaneamente privo di un soggetto di riferimento.

59 L’IRPEF – il reddito e l’art. 6
Si ribadisce, in questo ambito, che il legislatore, con L. n. 537/1993, ha stabilito che nelle categorie di reddito soggette ad imposta «devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti od attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale».

60 L’IRPEF – le fattispecie escluse
Sono escluse dall’ambito di applicazione del tributo le fattispecie reddituali tassativamente indicate dall’art. 3, comma 3, Tuir (redditi esenti, redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva, gli assegni familiari, etc.).

61 L’IRPEF – i soggetti passivi: la residenza
Per i residenti è prevista l’imponibilità di tutti i redditi ovunque prodotti – collegamento personale; Per i non residenti è prevista l’imponibilità dei soli redditi prodotti in Italia – collegamento reale. Ai fini fiscali si prescinde dalla cittadinanza.

62 L’IRPEF – i soggetti passivi: la residenza
L’art. 2, Tuir, stabilisce che ai fini dell’Irpef, «si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente ed hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile».

63 L’IRPEF – i soggetti passivi: la residenza
Quindi, un soggetto si considera residente quando, alternativamente: sia iscritto nelle anagrafi della popolazione residente; abbia il domicilio (sede principale delle relazioni morali e materiali e degli affari di una persona fisica ai sensi dell’art. 43, comma 1, c.c.) nel territorio dello Stato; abbia la residenza (luogo di dimora abituale della persona ai sensi dell’art. 43, comma 2, c.c.) nel territorio dello Stato.

64 L’IRPEF – i soggetti passivi: la residenza
Per identificare i redditi che possono considerarsi prodotti nel territorio dello Stato, il riferimento normativo è costituito dall’art. 23, Tuir, che indica criteri eterogenei. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’Irpef nei confronti dei non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

65 L’IRPEF – i soggetti passivi: la residenza
i redditi fondiari; i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;

66 L’IRPEF – i soggetti passivi: la residenza
i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato nello Stato, comprese talune fattispecie rientranti nei redditi assimilati al lavoro dipendente; i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato; i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;

67 L’IRPEF – i soggetti passivi: la residenza
redditi diversi derivanti da attività svolte o da beni esistenti nel territorio dello Stato, nonché gran parte delle fattispecie di cessioni a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti; i redditi prodotti in forma associata da società di persone ed enti assimilati residenti ovvero da società a responsabilità limitata che beneficiano del regime di trasparenza , anche se imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.

68 L’IRPEF – i soggetti passivi: la residenza
Per esigenze antielusive l’art. 23, comma 2, prevede delle deroghe tassative al principio di territorialità, attribuendo rilievo esclusivo al luogo in cui risiede il soggetto che eroga il reddito. Sicché, si considerano sempre prodotti in Italia, se corrisposti da soggetti residenti, per esempio: le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto, le fattispecie assimilate ai redditi di lavoro dipendente (salvo alcune eccezioni), etc.

69 L’IRPEF – i soggetti passivi: la residenza
Inoltre, vige la presunzione relativa che si considerano residenti i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (ad es. Principato di Monaco), ponendo a loro carico l’onere di provare che detto trasferimento non sia stato realizzato con l’unico fine di sottrarsi al più oneroso regime fiscale.

70 L’IRPEF – i soggetti passivi: la residenza
La residenza fiscale è un “criterio di collegamento” del contribuente all’ordinamento fiscale di natura personale. Per i “non residenti”, invece, il criterio di collegamento è di natura reale dei singoli redditi con il territorio dello Stato; quindi, determinati redditi sono qualificati come prodotti in Italia in base ad una “norma localizzante”.

71 L’IRPEF – i soggetti passivi: i redditi della famiglia
In sede di istituzione dell’Irpef, con il Dpr n. 597/1973, era prevista l’imputazione al capo famiglia dei redditi della moglie convivente e non legalmente separata, come anche dei figli minori e non emancipati. Tale sistema del cumulo dei redditi, penalizzava la famiglia rispetto alle unioni di fatto, furono sollevati dubbi di costituzionalità in merito al rispetto del principio di capacità contributiva.

72 L’IRPEF – i soggetti passivi: i redditi della famiglia
la Corte Costituzionale con la sentenza n. 179/1976 dichiarò l’illegittimità del cumulo dei redditi per contrasto con il principio di capacità contributiva, con quello di eguaglianza e con la tutela della famiglia sancita dall’art. 31 Cost. La materia è stata nuovamente disciplinata con la L. n. 114/1977, prevedendo che l’imposta sul reddito si applichi separatamente in capo a ciascun membro della famiglia che produca reddito imponibile.

73 L’IRPEF – i soggetti passivi: i redditi della famiglia
È stata, altresì, abolita la facoltà accordata ai coniugi non legalmente ed effettivamente separati di presentare la dichiarazione dei redditi su un unico modello (c.d. “dichiarazione congiunta”). Nell’attuale disciplina ciascun componente della famiglia rappresenta un autonomo soggetto passivo, mentre la famiglia non è dotata di una propria soggettività tributaria.

74 L’IRPEF – i soggetti passivi: i redditi della famiglia
Del resto, neppure sotto il vigore della precedente normativa, che prevedeva il cumulo dei redditi familiari, si era considerata la famiglia come soggetto a sé stante, ma ci si era limitati ad imputare ad una sola persona fisica, il marito, i redditi altrui. L’art. 4 Tuir indica i criteri di imputazione dei redditi derivanti dai beni che formano oggetto di rapporti comuni tra i coniugi (comunione legale, fondo patrimoniale, usufrutto legale).

75 L’IRPEF – i soggetti passivi: i redditi della famiglia
È previsto, infatti, che: che i redditi dei beni oggetto della comunione legale di cui agli artt. 117 ss. c.c. siano imputati a ciascun coniuge per metà del loro ammontare o per la diversa quota stabilita nelle eventuali convenzioni modificative ad eccezione dei proventi derivanti dall’attività specifica di ciascuno di essi;

76 L’IRPEF – i soggetti passivi: i redditi della famiglia
che anche i redditi dei beni appartenenti al fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 ss. c.c. siano imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun coniuge; che anche i beni dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori siano imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore.

77 L’IRPEF – i soggetti passivi: le società commerciali di persone
Le società di persone sono di tre tipi: società semplici; in nome collettivo (s.n.c.) in accomandita semplice (s.a.s.)

78 L’IRPEF – i soggetti passivi: le società commerciali di persone
I caratteri delle società di persone sono: La responsabilità illimitata e solidale dei soci (ad eccezione dei soci accomandanti); il potere di amministrare la società è prerogativa del socio; lo status di socio non è trasferibile senza il consenso degli altri soci.

79 L’IRPEF – i soggetti passivi: le società commerciali di persone
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, Tuir, i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci, indipendentemente dalla effettiva percezione, in qualità di reddito di impresa e proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

80 L’IRPEF – i soggetti passivi: le società commerciali di persone
È chiaro che, utilizzando la formula “indipendentemente dalla effettiva percezione”, il legislatore si è preoccupato di evitare il rischio di prolungati differimenti nella distribuzione degli utili. Le società di persone non sono soggetti passivi dell’imposta sul reddito.

81 L’IRPEF – i soggetti passivi: le società commerciali di persone
I redditi delle società di persone sono imputati ai soci, a prescindere dalla distribuzione, in applicazione del principio di trasparenza, in relazione alle rispettive quote di partecipazione risultanti alla fine dell’esercizio. Tale principio si può applicare anche in ambito IRES, per le società di capitali che optano per questo regime.

82 L’IRPEF – i soggetti passivi: le società commerciali di persone
PRINCIPIO DI TRASPARENZA: È una metafora per intendere che i redditi della società sono trattati fiscalmente come se la società fosse uno schermo trasparente e non fosse un soggetto autonomo. Dunque, i redditi della società sono qualificati come redditi dei soci; I redditi dei soci non sono qualificati come redditi di capitale, ma redditi da partecipazione.

83 L’IRPEF – i soggetti passivi: le società commerciali di persone
In base al principio di trasparenza, alla società fanno capo obblighi formali, funzionali all’applicazione dell’imposta personale dovuta dal socio (tenuta della contabilità, presentazione della dichiarazione). Non essendovi tassazione del reddito in capo alla società, ma solo in capo al socio, si evitano problemi di doppia tassazione.

84 L’IRPEF – i soggetti passivi: le società commerciali di persone
Il principio di trasparenza trova applicazione anche per forme di aggregazione pluripersonale diverse dalle società di persone quali: società di armamento, che sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza;

85 L’IRPEF – i soggetti passivi: le società commerciali di persone
società di fatto, che sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che abbiano o meno per oggetto l’esercizio di attività commerciali; associazioni professionali senza personalità giuridica, che sono equiparate alle società semplici e che sono produttive per i soci di redditi di lavoro autonomo.

86 L’IRPEF – i soggetti passivi: le società commerciali di persone
I redditi delle società di persone e degli altri organismi equiparati sono disciplinati sotto l’etichetta di “redditi prodotti in forma associata”. Per tali redditi, vigendo il principio di trasparenza, la disciplina è la seguente: a) La società non è soggetto passivo d’imposta; l’imposta colpisce direttamente il socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili;

87 L’IRPEF – i soggetti passivi: le società commerciali di persone
b) Il reddito è imputato al socio nello stesso periodo d’imposta in cui è prodotto dalla società; c) I redditi prodotti dalle società commerciali di persone sono redditi di impresa; come redditi imputati ai soci sono redditi di partecipazione. Se il socio è una società commerciale o un imprenditore individuale, anche il reddito del socio è reddito d’impresa.

88 L’IRPEF – i soggetti passivi: le società commerciali di persone
d) le perdite della società sono ripartite tra i soci alla stessa maniera degli utili; se l’ammontare delle perdite supera i redditi dell’anno, la differenza può essere detratta negli anni successivi, non oltre il quinto; e) le ritenute operate sui redditi della società sono scomputate dall’imposta dovuta dai soci.

89 L’IRPEF – i soggetti passivi: le società semplici
Il principio di trasparenza vale anche per le società semplici, che differiscono dalle altre società di persone perché non hanno oggetto commerciale. Le società semplici: non producono reddito d’impresa, ma singoli redditi che devono essere determinati secondo le regole proprie di ciascuna categoria (redditi fondiari, lavoro autonomo, di capitale e diversi);

90 L’IRPEF – i soggetti passivi: le società semplici
Per le società semplici, le perdite derivanti dal lavoro autonomo sono imputate ai soci e possono essere compensate con gli altri redditi che concorrono a formare il reddito complessivo (non oltre il quinto anno); Taluni costi delle società semplici sono imputabili ai soci come “oneri deducibili” dal reddito o come oneri “detraibili” dall’imposta.

91 L’IRPEF – i soggetti passivi: le associazioni professionali
I professionisti possono svolgere la propria attività oltre che in forma individuale, anche sotto forma di società (nel qual caso il regime fiscale è quello previsto per il tipo sociale adottato) oppure di associazione. Le associazioni professionali sono fiscalmente equiparate alle società semplici e vale anche per esse il principio della trasparenza.

92 L’IRPEF – i soggetti passivi: le associazioni professionali
I redditi delle associazioni, in quanto redditi da lavoro autonomo, sono tassati secondo il principio di cassa; quindi sono rilevanti quando sono percepiti dall’associazione, ma sono imputati ai soci indipendentemente dalla distribuzione. I compensi percepiti dall’associazione sono soggetti a ritenuta d’acconto; le ritenute sono attribuite agli associati in proporzione alla distribuzione degli utili.

93 L’IRPEF – i soggetti passivi: le imprese familiari
Nel caso dell’impresa familiare - la cui nozione corrisponde a quella civilistica, per espresso rinvio all’art. 230 bis c.c. operato dall’art. 5, comma 4, Tuir. la norma fiscale non attribuisce rilievo al carattere pluripersonale dell’impresa familiare, considerandola alla stregua di un’impresa individuale.

94 L’IRPEF – i soggetti passivi: le imprese familiari
L’attività svolta, infatti, viene imputata ad un solo soggetto che viene considerato come il titolare dell’impresa, mentre i familiari sono qualificati come collaboratori. Ai fini fiscali è tuttavia prevista l’imputazione pro quota del reddito prodotto dall’impresa familiare ai collaboratori che partecipino agli utili in una misura che non può eccedere il 49% del reddito di impresa dichiarato dall’imprenditore e a condizione che:

95 L’IRPEF – i soggetti passivi: le imprese familiari
i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, anteriore all’inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti;

96 L’IRPEF – i soggetti passivi: le imprese familiari
la partecipazione agli utili sia limitata ai soli soggetti che operano in via prevalente e continuativa nella impresa; la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore specifichi la indicazione delle quote di partecipazione agli utili dei familiari e l’attestazione che queste ultime sono proporzionate alla quantità e qualità di lavoro effettivamente prestato nell’impresa;

97 L’IRPEF – i soggetti passivi: le imprese familiari
ciascun collaboratore attesti nella propria dichiarazione dei redditi di aver prestato la propria attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente. Il reddito del titolare è reddito d’impresa; quello dei collaboratori è assimilato al reddito di lavoro dipendente. I collaboratori non partecipano alle perdite. Sono riferite anche ai collaboratori le ritenute d’acconto operate sui redditi percepiti dall’imprenditore.

98 L’IRPEF – i soggetti passivi
Restano esclusi dall’applicazione del tributo tutti gli altri soggetti di diritto (persone giuridiche, enti collettivi diversi dalle persone giuridiche – comprese le società di persone e le associazioni che non abbiano nello Stato la sede legale o amministrativa, né l’oggetto principale dell’attività – e gli enti pubblici), che sono soggetti ad Ires.

99 L’IRPEF – determinazione dell’imponibile e dell’imposta
La base imponibile (lorda) è costituita: per i soggetti passivi residenti dal complesso di redditi ovunque prodotti per i non residenti dai soli redditi prodotti in Italia

100 L’IRPEF – determinazione dell’imponibile e dell’imposta
reddito complessivo si deducono gli oneri Dunque, Reddito complessivo – Oneri deducibili = Base imponibile netta

101 L’IRPEF – determinazione dell’imponibile e dell’imposta
Base imponibile netta si applicano le aliquote progressive per scaglioni Misura dell’imposta lorda

102 L’IRPEF – determinazione dell’imponibile e dell’imposta
Fasi del calcolo dell’imposta lorda: Individuazione e determinazione dei singoli redditi, secondo le norme di ciascuna categoria; Calcolo del “reddito complessivo”, mediante somma algebrica dei redditi e delle perdite del periodo, con eventuale sottrazione di perdite di periodi precedenti, ex art. 8 Tuir (le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta possono essere riportate a nuovo senza limiti di tempo);

103 L’IRPEF – determinazione dell’imponibile e dell’imposta
Calcolo del “reddito imponibile” mediante deduzione degli oneri dal reddito complessivo; Calcolo dell’imposta lorda mediante applicazione delle aliquote al reddito imponibile;

104 L’IRPEF – determinazione dell’imponibile e dell’imposta
Sono esclusi dal computo i compensi per il lavoro prestato o l’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli minori, nonché dai familiari partecipanti all’impresa non ammessi in deduzione.

105 L’IRPEF – determinazione dell’imponibile e dell’imposta
Quanto allo scomputo delle perdite di impresa e di quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo ed in accomandita semplice è consentita la deduzione di tipo verticale, vale a dire solo con i redditi della medesima natura nell’esercizio di competenza oppure, in caso di incapienza, è ammesso il riporto della perdita nei periodi successivi, ma non oltre il quinto.

106 L’IRPEF – determinazione dell’imponibile e dell’imposta
Va ricordato che, i redditi delle categorie elencate nell’art. 6 sono imputati al periodo di imposta secondo i seguenti criteri: criterio della cassa, che si basa sulla percezione del reddito, per i redditi di capitale, di lavoro e diversi;

107 L’IRPEF – determinazione dell’imponibile e dell’imposta
criterio della competenza, che fa riferimento al momento di maturazione dei diritti verso i clienti e degli obblighi verso i fornitori, per i redditi di impresa salvo alcune eccezioni per le quali vale il criterio della cassa; in base al periodo di possesso della fonte reddituale (per immobili e terreni) e indipendentemente dalla percezione della ricchezza per i redditi fondiari.

108 L’IRPEF – determinazione dell’imponibile e dell’imposta
La valorizzazione del carattere personale dell’IRPEF è demandata a due istituti: gli oneri deducibili le detrazioni di imposta.

109 L’IRPEF – determinazione dell’imponibile e dell’imposta
oneri deducibili rappresentano le spese sostenute dal contribuente per far fronte a particolari doveri e obblighi che attengono alla sua sfera personale o familiare e che, esulando dall’esercizio delle attività o dal compimento di atti che rappresentano la fonte dei redditi delle categorie indicate nell’art. 6 del Tuir, non possono essere considerati costi di produzione dei redditi stessi. detrazioni di imposta si deducono dall’imposta lorda e si distinguono in: 1. Detrazioni per carichi di famiglia; 2. Detrazioni per lavoratori dipendenti e pensionati; 3. Detrazioni per oneri ex art. 15 Tuir, deducibili dall’imposta lorda nella misura massima del 19% (intersessi per mutui; spese sanitarie, funebri, di istruzione, veterinarie, per badanti, per ristrutturazioni di beni storici, ecc.) – ex oneri ded.

110 L’IRPEF – determinazione dell’imponibile e dell’imposta
oneri deducibili L’art. 10 del Tuir indica gli oneri deducibili tra i quali rientrano, ad esempio: le spese mediche e quelle di assistenza necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, gli assegni periodici di mantenimento del coniuge determinati sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, con esclusione della parte destinata al mantenimento dei figli minori, che rileva ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia, etc.). detrazioni di imposta L’art. 12 del Tuir prevede detrazioni per il coniuge non separato in misura decrescente al crescere del reddito, per figli e familiari a carico, a condizione che il coniuge o i figli non siano titolari di un reddito complessivo (inclusi i redditi esenti ovvero soggetti a ritenuta a titolo di imposta) superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Le detrazioni per i figli sono attribuite ad entrambi i genitori nella misura del 50%.

111 L’IRPEF – determinazione dell’imponibile e dell’imposta
La diversità del meccanismo determina una differente incidenza del beneficio a favore del contribuente: mentre le detrazioni di imposta, detratte direttamente dall’imposta lorda, attribuiscono lo stesso beneficio a tutti i contribuenti, gli oneri deducibili arrecano un vantaggio maggiore ai possessori di redditi più elevati, in quanto riducendo la base imponibile, consentono l’applicazione di aliquote più basse.

112 L’IRPEF – determinazione dell’imponibile e dell’imposta
La scelta tra le due tipologie di benefici rientra nella discrezionalità del legislatore ed è funzione degli obiettivi di politica economica di volta in volta perseguiti.

113 L’IRPEF – determinazione dell’imponibile e dell’imposta
Sottratte le detrazioni suddette dall’imposta lorda si ottiene l’imposta netta dalla quale, ai sensi dell’art. 19, dovranno essere scomputati i crediti di imposta, le ritenute alla fonte a titolo di acconto e i versamenti in acconto effettuati dal contribuente (art. 22 Tuir).

114 L’IRPEF – determinazione dell’imponibile e dell’imposta
Al termine di quest’ultima operazione si ottiene l’ammontare dell’imposta da versare a conguaglio o il credito maturato in capo al contribuente, il quale potrà chiederne il rimborso o decidere di riportarlo a nuovo, per scomputarlo dai debiti di imposta dei periodi successivi.

115 L’IRPEF – determinazione dell’imponibile e dell’imposta
I crediti di imposta che rilevano nella attuale disciplina dell’Irpef sono quelli derivanti dal pagamento di imposte sul reddito all’estero di cui all’art. 165 Tuir e quelli disciplinati da leggi speciali a fini agevolativi, non essendo più previsto il credito di imposta sui dividendi societari, a seguito della riforma dell’Ires.

116 LA TASSAZIONE SEPARATA

117 L’IRPEF – determinazione dell’imponibile e dell’imposta
La tassazione separata dei redditi. È un regime impositivo peculiare e di favore volto ad attenuare gli effetti della tassazione progressiva; è previsto per i redditi caratterizzati dalla formazione pluriennale. Il regime della tassazione separata è opzionale; vi sono casi, infatti, in cui potrebbe risultare più vantaggioso optare per il regime ordinario facendone richiesta nella dichiarazione dei redditi.

118 L’IRPEF – determinazione dell’imponibile e dell’imposta
Il legislatore ha provveduto ad individuare con metodo casistico i proventi cui può applicarsi la tassazione separata (art. 17 Tuir). Le fattispecie previste sono tradizionalmente raggruppate dalla dottrina nelle due seguenti categorie:

119 L’IRPEF – determinazione dell’imponibile e dell’imposta
redditi conseguiti a fronte della cessazione di un’attività lavorativa, tra i quali rientrano, per esempio, il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o comunque di rapporti di lavoro parasubordinato, indennità per la cessazione delle funzioni notarili, indennità per la cessazione delle prestazioni sportive da parte di atleti professionisti;

120 L’IRPEF – determinazione dell’imponibile e dell’imposta
altri redditi percepiti in un’unica soluzione al verificarsi di eventi eccezionali, tra i quali possono essere incluse: le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende possedute per più di cinque anni; le indennità per la perdita dell’avviamento spettante al conduttore di esercizi commerciali in caso di cessazione della locazione; il risarcimento attribuito a titolo di perdita di redditi pluriennali; i redditi a formazione pluriennale attribuiti ai soci in caso di recesso da società.


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