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  I RAPPORTI   FRA QUALITA’ E AMBIENTE     Appunti per il corso di Teoria e Tecnica.

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Presentazione sul tema: "  I RAPPORTI   FRA QUALITA’ E AMBIENTE     Appunti per il corso di Teoria e Tecnica."— Transcript della presentazione:

1   I RAPPORTI   FRA QUALITA’ E AMBIENTE     Appunti per il corso di Teoria e Tecnica della Qualità 2° Parte A.A. 2007/2008 (Prof. Savio - Integrazione)

2 La strategia dell’Unione Europea in materia di politica integrata dei prodotti (IPP)

3 PERCHE’ UNA DIMENSIONE DI PRODOTTO NELLA POLITICA AMBIENTALE ?
La quantità complessiva di prodotti è in aumento Esiste una varietà sempre maggiore di prodotti e servizi L’innovazione crea costantemente nuovi tipi di prodotti La globalizzazione dei mercati comporta che le merci di molti paesi sono commercializzate in tutto il mondo I prodotti sono sempre più complessi Pur potendo essere progettato in maniera ottimale, un prodotto può essere usato e smaltito in modo inadeguato, causando notevoli impatti ambientali Il ciclo di vita dei prodotti coinvolge un numero sempre crescente di attori

4 LE PREMESSE GOVERNO OLANDESE (1993)
Dedica una sezione del suo “Environmental Action Plan” alla tematica “Products and Environment” GOVERNO DANESE (1995) Pubblica un documento di indirizzo denominato “Intensified Product-Oriented Policy” GOVERNO BELGA (1998) Emette un documento guida sulle Politiche Integrate di Prodotto

5 LE PREMESSE Nel 1996 viene pubblicato il documento dal titolo “Politica di prodotto in Europa: nuove prospettive ambientali”. (Ostenius F., Rubik F., Scoll G., 1996, Kluver Academic Publishers, Dordrech).

6 COMMISSIONE EUROPEA (1997)
LE PREMESSE COMMISSIONE EUROPEA (1997) Commissiona uno studio sulla Politica Integrata dei Prodotti e lo definisce “un approccio completo, rivolto ad azioni, attori ed impatti che intervengono sull’intero ciclo di vita dei prodotti”

7 COMMISSIONE EUROPEA (1998)
LE PREMESSE COMMISSIONE EUROPEA (1998) Organizza un workshop con tutte le parti interessate, nelle cui conclusioni si sottolineano i seguenti punti: Si riscontra unanimità attorno all’interesse che suscita l’approccio all’intero ciclo di vita del prodotto e al relativo coinvolgimento degli interessati. Si ritiene di fondamentale importanza, in tutta la catena, l’informazione.

8 LE PREMESSE Si ritiene utile lo strumento dei sistemi di gestione ambientale nell’industria. Si ritiene utile l’etichettatura ecologica dei prodotti. Si ritiene necessaria l’integrazione delle considerazioni ambientali nelle norme relative ai prodotti.

9 LE PREMESSE Si ritiene utile l’approvvigionamento di prodotti più verdi negli enti pubblici (“green public procurement”). E’ stata inoltre espressa la necessità di disporre di maggiore chiarezza su ciò che IPP rappresenta, oltre che sugli scopi e sugli obiettivi globali che si intendono perseguire.

10 RIUNIONE MINISTRI DELL’AMBIENTE WEIMAR (1999)
LE PREMESSE RIUNIONE MINISTRI DELL’AMBIENTE WEIMAR (1999) …per tentare di realizzare lo sviluppo sostenibile in Europa, assumono sempre maggiore importanza le ripercussioni sull’ambiente associate al processo pre-produttivo, alla fabbricazione, alla distribuzione, all’uso e allo smaltimento dei prodotti. (…) La politica ambientale deve concentrarsi maggiormente sullo sviluppo e sull’applicazione di un approccio integrato che tenga conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti…

11 CONSIGLIO EUROPEO DI GOTEBORG (2001)
LE PREMESSE CONSIGLIO EUROPEO DI GOTEBORG (2001) “…è necessario sviluppare una politica integrata dei prodotti (IPP - Integrated Product Policy) che coinvolga la collaborazione di tutte le parti interessate (industrie, associazioni consumatori, autorità pubbliche)”.

12 LIBRO VERDE PRESENTATO DALLA COMMISSIONE SULLA POLITICA INTEGRATA RELATIVA AI PRODOTTI (2001)
“… è necessario elaborare strategie per promuovere un graduale aumento della qualità ambientale di beni e servizi, nell’ottica del loro ciclo di vita”.

13 DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE IL SESTO PROGRAMMA COMUNITARIO DI AZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE (2002). “… è necessario promuovere in tutto il programma una politica integrata dei prodotti che sproni a tener conto delle considerazioni ambientali durante l’intero ciclo di vita dei prodotti”

14 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO SULLA POLITICA INTEGRATA DEI PRODOTTI (2003) “… è necessario sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale, (…) e riconoscere l’approccio IPP come strumento potenzialmente molto efficace per tenere conto della dimensione ambientale dei prodotti”.

15 IL SALTO DI QUALITA’ ORIENTAMENTI PRECEDENTI LE POLITICHE AMBIENTALI DI PRODOTTO TENDEVANO A CONCENTRARSI SULLE GRANDI FONTI DI INQUINAMENTO PUNTUALI: - EMISSIONI INDUSTRIALI - GESTIONE DEI RIFIUTI

16 IL SALTO DI QUALITA’ ORIENTAMENTI ATTUALI LE POLITICHE AMBIENTALI DI PRODOTTO TENDONO AD ASSICURARE CHE GLI IMPATTI AMBIENTALI GENERATI LUNGO L’INTERO CICLO DI VITA SIANO AFFRONTATI IN MODO INTEGRATO, E NON SEMPLICEMENTE TRASFERITI DA UNA FASE ALL’ALTRA DEL CICLO.

17 IL CONCETTO DI IPP La politica integrata dei prodotti (IPP) è un approccio che tenta di ridurre l’impatto ambientale dei prodotti nell’arco dell’intero ciclo di vita, dall’estrazione delle materie prime, alla produzione, distribuzione, uso, fino alla gestione dei rifiuti.

18 IL CONCETTO DI IPP L’IPP è mirata ai momenti in cui vengono prese le decisioni che influenzano notevolmente l’impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti e offrono spazio per un miglioramento: in particolare la progettazione ecologica dei prodotti, la scelta informata dei consumatori e l’integrazione del principio “chi inquina paga” nel prezzo dei prodotti. L’obiettivo consiste nella riduzione dell’impatto complessivo sull’ambiente nel modo più efficace e al minore costo.

19 IL CONCETTO DI IPP Politica… Nell’ambito della IPP le autorità pubbliche avranno, nella maggior parte dei casi, il compito di agevolare gli interventi piuttosto che quello di intervenire direttamente. L’idea generale è che le politiche dovrebbero servire a definire gli obiettivi principali e a mettere a disposizione delle parti interessate i mezzi e gli incentivi necessari per conseguire tali obiettivi. A seconda del contesto, la IPP potrebbe rivelarsi utile anche per trovare soluzioni di problemi ambientali orientate alle imprese, in accordo e in collaborazione con le parti interessate, e/o per preparare normative.

20 IL CONCETTO DI IPP …integrata…
Il termine mette in luce come venga preso in esame l’intero ciclo di vita dei prodotti, dalla fase di estrazione delle materie prime, passando per la produzione, la distribuzione, l’uso, fino al riciclaggio e/o al recupero e allo smaltimento finale e come si tratti di un approccio di ampia portata, che integra vari strumenti atti a conseguire l’obiettivo di rendere i prodotti ecologici, puntando alla cooperazione con tutte le parti interessate.

21 IL CONCETTO DI IPP … dei prodotti
In teoria, questa politica abbraccia tutti i prodotti e i servizi, visto che punta a realizzare un miglioramento globale dell’impatto ambientale. In pratica, si potrebbe intervenire nei confronti di tutti i prodotti o solo alcuni, selezionati, previa consultazione delle parti interessate, in funzione della loro importanza o delle possibilità di miglioramento prevedibili.

22 L’APPROCCIO IPP Considerazione del ciclo di vita (life-cycle thinking): Considera il ciclo di vita di un prodotto e mira a ridurre l’impatto ambientale complessivo (“dalla culla alla tomba”), cercando nel contempo di evitare che le iniziative incentrate su singole fasi del ciclo di vita si limitino semplicemente a trasferire il carico ambientale su altre fasi. Collaborazione con il mercato: Prevede l’introduzione di incentivi per orientare il mercato verso soluzioni più sostenibili, incoraggiando la domanda e l’offerta di prodotti più ecologici e premiando le imprese innovative impegnate a promuovere lo sviluppo sostenibile

23 L’APPROCCIO IPP Coinvolgimento delle parti interessate:
L’obiettivo è incoraggiare tutti coloro che entrano in contatto con il prodotto (le industrie, i consumatori e le autorità pubbliche) ad intervenire nell’ambito della propria sfera d’influenza, e a promuovere la cooperazione tra le varie parti interessate. Miglioramento continuo: Spesso è possibile apportare vari miglioramenti per ridurre l’impatto ambientale di un prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita, dalla progettazione fino alla fabbricazione, all’uso e allo smaltimento finale, tenendo conto dei parametri stabiliti dal mercato.

24 L’APPROCCIO IPP Molteplicità degli strumenti di azione:
A causa della varietà di prodotti disponibili e dei diversi soggetti interessati, l’approccio IPP ricorre a vari strumenti differenti, che vanno dalle iniziative volontarie agli strumenti normativi, dagli interventi su scala locale fino alle azioni a livello internazionale. La politica integrata dei prodotti tende chiaramente a privilegiare l’approccio volontario, pur non escludendo, ove necessaria, anche l’adozione di misure obbligatorie.

25 STADI del CICLO di VITA di un PRODOTTO PRINCIPIO BASE di una LCA
Il ciclo di vita di un prodotto comprende l’estrazione della materia prima e la sua lavorazione, la fabbricazione del prodotto, il trasporto, la distribuzione, l’uso e l’eventuale riuso, la raccolta, lo stoccaggio, il recupero, e lo smaltimento finale del rifiuto che deriva dall’utilizzo produttivo o di consumo. PRINCIPIO BASE di una LCA Un prodotto (o servizio) viene analizzato in ogni fase della sua vita, dalla culla alla tomba (from cradle to grave), da quando viene prodotto a quando viene dismesso.

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27 CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO
OUTPUT INPUT Estrazione e lavorazione delle materie prime SOTTOPRODOTTI EMISSIONI IN ACQUA EMISSIONI IN ARIA RIFIUTI ALTRE INTERAZIONI CON L’AMBIENTE Produzione a Assemblaggio MATERIALI ENERGIA ACQUA Distribuzione Uso e Consumo del prodotto Riuso, riciclaggio, recupero Gestione dei rifiuti

28 GLI STRUMENTI UTILIZZABILI
Imposte e sovvenzioni Accordi volontari e normazione La normativa in materia di appalti pubblici Altri strumenti normativi

29 Definizione di LCA fornita da SETAC
CHE COSA E’ LCA? Definizione di LCA fornita da SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry, [1993]), utilizzata in seguito dal Comitato Tecnico ISO (TC 207) per la redazione delle ISO 14040 “LCA è un procedimento oggettivo di valutazione dei carichi ambientali relativi ad un processo o un’attività, effettuato attraverso l’identificazione dell’energia e dei materiali usati e dei rifiuti rilasciati nell’ambiente. La valutazione include l’intero ciclo di vita del processo o attività, comprendendo l’estrazione e il trattamento delle materie prime, la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione, l’uso, il riuso, il riciclo e lo smaltimento finale”

30 Definizione di LCA fornita dalla Norma UNI EN ISO 14040:1998
Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro di riferimento “La LCA è una tecnica per valutare gli aspetti ambientali e i potenziali impatti ambientali associati ad un processo/prodotto, mediante la compilazione di un inventario di ciò che di rilevante entra ed esce da un sistema di prodotto, la valutazione dei potenziali impatti ambientali associati a ciò che entra e a ciò che esce, l’interpretazione dei risultati riguardanti le fasi di analisi dell’inventario e di stima degli impatti in relazione agli obiettivi dello studio.”

31 NORME della serie UNI EN ISO 14040

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33 NORMA UNI EN ISO :1998 Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita Principi e quadro di riferimento “La norma specifica il quadro di riferimento, i principi e i requisiti necessari per effettuare e per diffondere gli studi di LCA, senza descrivere in dettaglio la tecnica di valutazione del ciclo di vita” La descrizione della struttura concettuale dell’analisi del ciclo di vita va quindi ricercata all’interno della presente norma, in base alla quale la procedura LCA si articola in quattro fasi distinte e consecutive.

34 LA PROCEDURA DI LCA Definizione degli scopi e degli obiettivi, per individuare l’applicazione prevista e l’unità funzionale dello studio; Inventario, il cui obiettivo è fornire una descrizione dettagliata degli input di materie prime e combustibili e degli output di rifiuti solidi, liquidi e gassosi di un sistema di prodotto; Valutazione dell’impatto, volta alla comprensione e valutazione dell’importanza e della definizione dei potenziali impatti ambientali di un sistema di prodotto; Interpretazione e miglioramento, nel quale i risultati dell’inventario e della valutazione d’impatto vengono combinati in modo conforme alla definizione degli scopi;

35 STRUTTURA della LCA secondo la NORMA UNI EN ISO 14040

36 NORMA UNI EN ISO 14041:1999 Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione (fase 1) “La norma specifica i requisiti e le procedure necessarie per compilare e preparare la definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione di una valutazione del ciclo di vita (LCA), nonché per condurre, interpretare e riportare, un’analisi di inventario del ciclo di vita (LCI)”. Rientrano in tale standard la definizione dei confini del sistema, la raccolta dei dati ed il loro utilizzo, come pure la qualità dei dati stessi e la trasparenza nella esposizione dei risultati

37 NORMA UNI EN ISO 14041:1999 Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione (fase 1) “Gli obiettivi e gli scopi dello studio di una LCA devono essere definiti con chiarezza ed essere coerenti con l’applicazione prevista. L’obiettivo di una LCA deve stabilire senza ambiguità quali siano l’applicazione prevista, le motivazioni che inducono a realizzare lo studio e il tipo di pubblico a cui è destinato, cioè a quali persone si intendono comunicare i risultati dello studio”. La definizione degli scopi e degli obiettivi è importante perché stabilisce la ragione per cui svolgere un’analisi del ciclo di vita, descrivendo il sistema e le categorie di dati da studiare

38 NORMA UNI EN ISO 14041:1999 Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione (fase 1) Il campo di applicazione permette di definire i confini della valutazione, cioè cosa è stato incluso nel sistema e quali metodi dettagliati di valutazione devono essere usati. In particolare in questa fase, vengono definiti: l’unità funzionale; i confini del sistema analizzato; descrizione delle categorie di dati necessari; criteri d’inclusione ed esclusione di input del sistema; requisiti di qualità dei dati.

39 NORMA UNI EN ISO 14041:1999 Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita Analisi dell’inventario (fase 2) “ L’analisi d’inventario (LCI), comprende la raccolta dei dati e dei procedimenti di calcolo che consentono di quantificare i flussi in entrata e in uscita da un sistema-prodotto.” Verranno quindi identificati e quantificati i consumi di risorse (materie prime, acqua, prodotti riciclati), di energia (termica ed elettrica) e le emissioni in aria, acqua e suolo. Si procede alla raccolta dei dati sulla base di un modello che schematizza e/o semplifica il sistema analizzato, in grado di rappresentare nel modo più fedele possibile tutti gli scambi tra le singole operazioni.

40 NORMA UNI EN ISO :2001 Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita Valutazione dell’impatto del ciclo di vita (fase 3) “La norma descrive e fornisce le linee guida relative ad un quadro generale di riferimento per la valutazione del ciclo di vita (LCA), e descrive le caratteristiche essenziali e le limitazioni intrinseche dell’LCIA (Analisi degli impatti)”. La norma individua in particolare: la CLASSIFICAZIONE degli impatti (attribuzione dei dati di inventario alle categorie di impatto), la CARATTERIZZAZIONE (approfondimento e la comprensione degli impatti), la NORMALIZZAZIONE (analisi della reale rilevanza degli impatti).

41 NORMA UNI EN ISO 14043:2001 Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita Interpretazione del ciclo di vita (fase 4) “L’interpretazione è la fase di una LCA in cui i risultati dell’Inventario e della LCIA (Analisi degli Impatti), vengono utilizzati per fornire indicazioni e raccomandazioni sui possibili miglioramenti del sistema indagato”. La norma include una verifica di completezza ed una analisi di sensitività. In tale standard sono contenute le modalità per trarre conclusioni e raccomandazioni coerenti con lo studio.

42 LA METODOLOGIA LCA SI PROPONE QUINDI COME
STRATEGIA PRO-ATTIVA, intesa come insieme di attività miranti ad incorporare le problematiche ambientali già nella fase di progettazione del processo e/o del prodotto (prevenzione) e non più come strategia end of pipe (interventi tecnologici a valle). APPROCCIO ALLA ECO-EFFICIENZA, intesa come potenziamento della capacità di sfruttare l’ambiente come leva competitiva (miglioramento della qualità dei prodotti/processi, immagine, nuove nicchie di mercato).

43 APPLICAZIONI LCA (DA ISO 14040)
L’LCA può dare supporto a: identificare le opportunità di migliorare gli aspetti ambientali dei prodotti nei diversi stadi del loro ciclo di vita prendere delle decisioni nell’industria e nelle organizzazioni governative e non governative (per esempio pianificazione strategica, scelta di priorità, progettazione o riprogettazione di prodotti o di processi) scegliere indicatori rilevanti di prestazione ambientale con le relative tecniche di misurazione commercializzare prodotti eco-compatibili (attraverso una dichiarazione ecologica, un sistema di etichetta ecologica, o un’asserzione di prodotto ecologico)

44 PERCHE’ E’ IMPORTANTE INTRODURRE LA LCA IN AZIENDA?
Per evidenziare i "punti deboli" del processo produttivo Per realizzare una raccolta completa ed organica di tutti i dati relativi alla fabbricazione di un prodotto Per raggiungere un maggior controllo delle prestazioni ambientali di un prodotto e/o di un processo Per procurare una base scientifica di confronto ambientale tra i propri prodotti Per disporre di uno strumento indispensabile nelle decisioni d’investimento Per migliorare l’immagine del prodotto e dell’Azienda, nei confronti del pubblico Perché può essere usata come valido strumento nella riduzione dei costi Per comunicare informazioni ambientali

45 Collegamenti della LCA con altri standard ISO 14000
IPP ECOLABEL LCA EPD REPORT AMBIENTALI

46 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il LIBRO VERDE sulla POLITICA INTEGRATA RELATIVA AI PRODOTTI pubblicato nel 2001 conteneva una serie di domande, sia in termini di approccio complessivo, sia riguardo agli strumenti da utilizzare, invitando le parti interessate a trasmettere le loro osservazioni alla Commissione. La successiva Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sulla Politica integrata dei Prodotti, pubblicata nel 2003, riportava che all’invito espresso nel libro verde hanno dato risposta 133 gruppi di interesse i cui contributi provenivano dall’industria (78), da soggetti istituzionali comprese le altre istituzioni comunitarie (30), da privati (10), da associazioni dei consumatori (6), dal settore universitario (4), da associazioni ambientaliste (3), da organismi di normazione (2).

47 1 La maggioranza delle parti interessate ha accolto favorevolmente il libro verde, approvando la nuova logica di azione prevista nel quadro della politica integrata dei prodotti. 2 Viceversa, le opinioni sul merito dei vari strumenti sono state più discordanti. 3 Molte parti interessate pur dichiarandosi a favore di un approccio orientato al mercato, non manifestano altrettanto entusiasmo per il ricorso alla tassazione differenziata (è emerso, per esempio un orientamento contrario alla applicazione di una aliquota Iva ridotta per i prodotti recanti il marchio Ecolabel). Questa idea è invece accolta favorevolmente dalle associazioni ambientaliste.

48 4 Un altro aspetto sul quale le opinioni sono divergenti è l’equilibrio tra strumenti volontari e strumenti obbligatori: l’industria è in generale a favore di un approccio più volontario; le altre parti interessate sottolineano l’importanza della legislazione quale strumento necessario. 5 Con riferimento all’analisi del ciclo di vita, molte parti interessate hanno messo in evidenza i limiti di questa metodologia, mentre altre si sono dichiarate favorevoli alla realizzazione di banche dati informative e ad iniziative di sensibilizzazione destinate a promuovere le buone pratiche. 6 Sul tema della integrazione delle esigenze ambientali negli appalti pubblici, le parti interessate si sono dimostrate in generale favorevoli ad iniziative di sensibilizzazione.

49 7 Pure riconoscendo l’importanza dei marchi e delle etichette ambientali, le diverse parti interessate hanno espresso la loro preferenza per modelli differenti (sistemi di gestione ambientale quali Emas, ISO 14001, POEMS – Product Oriented Environmental Management System). 8 L’idea dei gruppi di studio sui prodotti è stata ritenuta interessante, anche se diverse parti hanno espresso dubbi sulle effettive possibilità di riuscita a livello europeo. La Commissione ha in ogni caso organizzato sull’argomento una conferenza fra le parti interessate, nonché numerose riunioni bilaterali con i diversi stakeholders. La Commissione ha in oltre deciso di organizzare un gruppo di progetti pilota per poter meglio chiarire le modalità pratiche di attuazione della politica integrata di prodotti.

50 I marchi e le etichette ambientali dei prodotti

51 TIPOLOGIE DI ETICHETTE AMBIENTALI: OBBLIGATORIE E VOLONTARIE
I MARCHI ECOLOGICI Sono etichette applicate direttamente su un prodotto o su un servizio che forniscono informazioni sulla sua performance ambientale complessiva, o su uno o più aspetti ambientali specifici. TIPOLOGIE DI ETICHETTE AMBIENTALI: OBBLIGATORIE E VOLONTARIE

52 ETICHETTATURE OBBLIGATORIE
Le etichette obbligatorie si applicano in diversi settori e vincolano produttori, utilizzatori, distributori e le altre parti in causa ad attenersi alle prescrizioni legislative. Si riferiscono principalmente ai seguenti gruppi di prodotti: Sostanze tossiche e pericolose: le etichette sono rivolte a consumatori/utilizzatori che ne fanno direttamente uso, di conseguenza gli aspetti più importanti di questa etichetta si riferiscono alla salute e alla sicurezza Imballaggi (packaging label): tali etichette sono state introdotte a seguito del Decreto Ronchi e permettono di facilitare la raccolta, il recupero e il riciclo dei rifiuti da imballaggio a fine vita.

53 Elettrodomestici (energy label): la Direttiva Europea 97/75/CEE recepita in Italia con il DPR n.107 del 9 marzo 1998, ha reso obbligatorio per i produttori di elettrodomestici indicare il consumo di energia e di altre risorse.

54 ETICHETTATURE VOLONTARIE Cos’è un CRITERIO ECOLOGICO
La richiesta di un marchio ecologico è volontaria, per cui i fabbricanti, gli importatori o i distributori possono decidere di aderire al sistema di etichettatura, una volta verificata la rispondenza dei prodotti ai criteri ecologici stabiliti. Cos’è un CRITERIO ECOLOGICO Un criterio ecologico è un requisito che deve essere rispettato da un prodotto o produttore per dimostrare che quel dato prodotto o processo produttivo ha un impatto ambientale ridotto rispetto a un prodotto o processo che abbia le stesse caratteristiche funzionali.

55 LE DIVERSE TIPOLOGIE DI ETICHETTATURA AMBIENTALE VOLONTARIA
Le etichette e le dichiarazioni ambientali forniscono informazioni su un prodotto/servizio in termini del suo carattere ambientale complessivo; di un aspetto ambientale specifico; di un certo numero di aspetti ambientali. Lo scopo delle etichette e delle dichiarazioni ambientali è quello di promuovere la domanda e l’offerta di prodotti/servizi in grado di causare minore danno all’ambiente, contribuendo così a stimolare un processo di miglioramento ambientale continuo guidato dal mercato.

56 I PRINCIPI APPLICABILI ALLE ETICHETTE E ALLE DICHIARAZIONI AMBIENTALI
Le etichette e le dichiarazioni ambientali devono essere accurate, verificabili, pertinenti, non fuorvianti. L’utilità e l’efficacia delle etichette e delle dichiarazioni ambientali dipendono dalla misura in cui esse trasmettono informazioni affidabili e significative sugli aspetti ambientali di un prodotto/servizio. Le procedure e i requisiti per le etichette e le dichiarazioni ambientali non devono essere preparati, adottati o applicati con l’intenzione o con l’effetto di creare ostacoli inutili al commercio internazionale. A questo proposito si dovrebbe tenere in debito conto le disposizioni e le interpretazioni applicabili alla ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO (WTO).

57 Le etichette e le dichiarazioni ambientali devono essere basate su una metodologia scientifica esauriente e completa che produca risultati accurati e riproducibili. Le informazioni a supporto di etichette e dichiarazioni ambientali devono essere raccolte e valutate utilizzando metodi riconosciuti e ampliamente accettati nelle discipline scientifiche o professionali. Le informazioni riguardanti le procedure, le metodologie e tutti i criteri utilizzati a supporto delle etichette e delle dichiarazioni ambientali devono essere disponibili e fornite su richiesta a tutte le parti interessate. Tali informazioni devono indicare chiaramente se l’etichetta o la dichiarazione ambientale sia un’asserzione ambientale auto-dichiarata oppure sia basata su una validazione indipendente.

58 Lo sviluppo di etichette e di dichiarazioni ambientali deve tenere in considerazione tutti gli aspetti pertinenti del ciclo di vita del prodotto. La misura in cui è considerato il ciclo di vita può variare a seconda del tipo di etichetta o dichiarazione ambientale, della natura della asserzione e della categoria del prodotto. Le etichette e le dichiarazioni ambientali non devono inibire l’innovazione che permette il mantenimento o il miglioramento della prestazione ambientale. I requisiti devono essere espressi in termini di prestazioni piuttosto che di caratteristiche descrittive o di progettazione, in modo da lasciare la massima flessibilità per l’innovazione tecnica.

59 Il processo di sviluppo di etichette e di dichiarazioni ambientali dovrebbe includere una consultazione aperta e la partecipazione con tutte le parti interessate. Nel corso del processo di sviluppo dovrebbero essere compiuti sforzi ragionevoli per ottenere il consenso di tutte le parti interessate. (Da UNI EN ISO 14020:2002)

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61 ETICHETTE E DICHIARAZIONI AMBIENTALI DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI (ISO 14020)
Con etichetta o dichiarazione ambientale si intende una “asserzione che indica gli aspetti ambientali di un prodotto o servizio”. L’obiettivo comune di ogni marchio o etichetta ecologica è quello di incoraggiare la domanda di prodotti che causano minor impatto ambientale attraverso la comunicazione di accurate e verificabili informazioni sugli aspetti ambientali di beni e servizi.

62 MARCHI AMBIENTALI (ETICHETTE AMBIENTALI) DI PRODOTTO
Tipo I: UNI EN ISO (2001) Etichette ecologiche sottoposte a certificazione esterna Tipo II: UNI EN ISO (2002) Etichette ecologiche con auto-dichiarazioni circa le caratteristiche del prodotto Tipo III: ISO/TR (2000) Etichette ecologiche con dichiarazione ambientale di prodotto sottoposte ad un controllo indipendente

63 MARCHI di TIPO I (UNI EN ISO 14024:2001) ETICHETTE AMBIENTALI
Le etichette di I° tipo sono regolamentate con la norma ISO “Environmental labels and declaration – Type I Environmental labeling – Principles and procedures” Nella norma sono definite le caratteristiche e i requisiti che i prodotti devono possedere per ottenere il marchio di qualità ecologica, i cui criteri sono stati individuati come rilevanti da un organismo esterno indipendente, che ne controlla la qualità ambientale per favorirne la credibilità.

64 MARCHI di TIPO I - esempi
Spagna AENOR Medio Ambiente Germania BLAUER ANGEL Francia NF-ENVIRONMENT Canada ECOLOGO Paesi Bassi STICHTING MILIEUKEUR Giappone ECOMARK Austria BAÜME Paesi Scandinavi WHITE SWAN Reg. 880/92 - Reg. 1980/00 - Unione Europea - ECO-LABEL EUROPEO Usa GREEN SEAL

65 MARCHI di TIPO II (UNI EN ISO 14021)
AUTODICHIARAZIONI Etichette di II° tipo, regolamentate con la norma ISO/14021 “Environmental labels and declarations – Self-declared environmental claims – Type II Environmental labelling”. Includono le asserzioni ambientali autodichiarate (green claim) del fabbricante, ovvero le dichiarazioni, le etichette, i simboli presenti sulle confezioni dei prodotti, sugli imballaggi ed utilizzati come strumento di informazione ambientale. Non devono sottostare a verifica di parte terza, ma l’informazione deve essere verificabile.

66 (indica “riciclabilità” o “contenuto riciclato”).
MARCHI/DICHIARAZIONI di TIPO II - esempi La norma disciplina il tipo di dicitura da adottare e consente l’utilizzo di simboli, ma non ne definisce di specifici se non quello del ciclo di Mobius (indica “riciclabilità” o “contenuto riciclato”). Compostabile: “una caratteristica di un prodotto, imballaggio o componente associato che permette di biodegradarlo, producendo una sostanza relativamente omogenea e stabile simile all’humus. (UNI EN ISO 14021, Par. 7.2)” Energia Recuperata: “Una caratteristica di un prodotto che è stato realizzato utilizzando energia recuperata da un materiale o energia che sarebbe stata sprecata ma che è stata al contrario raccolta. (UNI EN ISO 14021, Par. 7.6)

67 MARCHI DI TIPO III (ISO/TR 14025)
DICHIARAZIONI Etichette di III° tipo, regolamentate con la norma ISO TR 14025:2000 “Environmental labels and declarations – Type III Environmental declarations”: accompagnano la commercializzazione di un prodotto, riportando le dichiarazioni basate su parametri stabiliti che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso la procedura di LCA. E’ necessaria la verifica di un organismo indipendente e non è richiesto il superamento di una soglia minima di accettabilità, ma il rispetto di un formato nella comunicazione dei dati che faciliti il confronto tra prodotti diversi. Tali etichette sono rappresentate dalla EPD (Environmental Product Declaration), cioè la dichiarazione ambientale di prodotto.

68 Etichette e Dichiarazioni ambientali a confronto

69 Tipo II : autodichiarazione
Etichette ambientali: differenze tipo I, II e III Tipo I : eccellenza/prestazione Disponibile solo per i Gruppi di Prodotto per i quali siano stati pubblicati i Criteri (fissano valori soglia da rispettare) Rivolta al consumatore finale (B to C) Verifica indipendente (Comitato Eco-label Eco-Audit nel Caso di ECO-LABEL) Tipo III :comunicazione/trasparenza Aperta a ogni prodotto/servizio Informativa e non prestazionale Rivolta principalmente al B to B Verifica di parte terza Tipo II : autodichiarazione Si basa su autodichiarazione del fabbricante L’esempio più noto è l’autodichiarazione della percentuale di materiale riciclato usato.

70 e Sviluppo Sostenibile
Ecolabel e Sviluppo Sostenibile Il “VI Programma Comunitario di azione in materia di ambiente” ha validato il ricorso agli strumenti volontari di certificazione, in seguito ai risultati ottenuti, inserendoli tra gli approcci strategici da seguire per la realizzazione degli obiettivi programmati nel decennio …

71 e Sviluppo Sostenibile
Ecolabel e Sviluppo Sostenibile “…incoraggiare la diffusione di marchi ecologici e di altre forme di informazioni ed etichettatura ambientali che consentano ai consumatori di comparare le prestazioni ambientali di prodotti dello stesso tipo…”

72 Il contesto normativo Ecolabel è il marchio europeo di certificazione ambientale per i prodotti e i servizi, istituito nel 1992 con il Regolamento CE N.880/92… …ed aggiornato con il nuovo Regolamento N.1980/2000 del 17 luglio (GUCE L 237/1 del 21/09/2000)… La prossima revisione è prevista entro settembre 2005.

73 IL SISTEMA ECOLABEL DI ASSEGNAZIONE
DI UN MARCHIO DI QUALITA’ ECOLOGICA Art. 1 - Finalità Il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica è inteso a promuovere i prodotti e i servizi potenzialmente in grado di ridurre gli impatti ambientali negativi rispetto agli altri prodotti dello stesso gruppo, contribuendo così ad un uso efficiente delle risorse e a un elevato livello di protezione dell’ambiente …

74 Art. 2 - Campo di applicazione
“Il marchio di qualità ecologica non può essere assegnato a sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici, dannosi per l'ambiente, cancerogeni, teratogeni o mutageni, né a beni il cui processo di fabbricazione possa danneggiare gravemente la salute umana e/o l'ambiente o il cui normale impiego possa essere dannoso per il consumatore. Il presente regolamento non si applica ai prodotti alimentari, alle bevande, ai prodotti farmaceutici né ai dispositivi medici”.

75 Art. 3 – Requisiti ambientali
Il marchio di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentono di contribuire in maniera significativa a miglioramenti dei principali aspetti ambientali connessi agli obiettivi e ai principi sanciti. Lo schema indicativo di valutazione di tali spetti ambientali è riportato nell’allegato 1 del Regolamento.

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77 Art. 4 – Criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica
I criteri specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica sono stabiliti per gruppi di prodotti. I criteri tendono ad assicurare una base di selettività fondata sui seguenti principi: prospettive di penetrazione del prodotto sul mercato fattibilità tecnica ed economica realizzare il massimo potenziale di miglioramento ambientale

78 tutti i beni o servizi destinati a scopi analoghi
“Per «gruppo di prodotti» si intendono tutti i beni o servizi destinati a scopi analoghi e che sono equivalenti nell'uso e nella percezione da parte del consumatore” «carta per copia e carta grafica» «detersivi per bucato» comprende fogli o rotoli di carta non stampata utilizzati per la stampa, le fotocopie, la scrittura o il disegno. La carta da giornale, la carta termosensibile e la carta autocopiante sono escluse dal presente gruppo di prodotti. detersivi per bucato (in polvere, liquidi o sotto altra forma) per il lavaggio di tessuti, destinati ad essere utilizzati in lavatrici per uso domestico, nelle lavanderie automatiche e nelle lavanderie comuni.

79 I prodotti etichettabili
Ammendanti Pitture e vernici Calzature Prodotti tessili Mobili Coperture dure per pavimenti Detersivi bucato Detersivi lavastoviglie Detersivi per piatti lavaggio a mano Detersivi multiuso e per servizi sanitari Frigoriferi Lampadine Lavatrici Personal computer Computer portatili Lavastoviglie Televisori Aspirapolvere Tessuto carta Carta copie

80

81 I servizi etichettabili
I servizi di ricettività turistica: I criteri sono stati approvati con decisione della Commissione europea n.287 del 14 aprile 2003. Sono entrati in vigore il 1° maggio 2003. Avranno validità 5 anni I servizi offerti dai campeggi: I criteri sono stati approvati dal Regulatory Committee del 29 settembre 2004. Sono entrati in vigore a maggio 2005.

82 Il programma di sviluppo: gli obiettivi
Sensibilizzazione ed informazione degli stakeholders Incentivi per le imprese ecologiche (inserimento nei bandi di gara di punteggi aggiuntivi per le aziende certificate Ecolabel) (snellimento dei percorsi autorizzativi in materia ambientale per le aziende certificate Ecolabel) Internazionalizzazione (sviluppo del sistema Ecolabel nei paesi di recente entrati a far parte della CE) Estensione della possibilità di certificazione a nuovi gruppi di prodotti/servizi

83 I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE Il Regolamento (CE) n
I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE Il Regolamento (CE) n. 761/2001 sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit. La norma internazionale ISO Sistemi di Gestione Ambientale

84 L’attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale è una scelta volontaria delle organizzazioni che può portare a importanti benefici in termini di: ● maggiori opportunità di mercato; ● immagine e rapporti con la popolazione e le autorità; ● gestione tecnico/economica dei problemi ambientali; ● minori costi per materie prime ed energia; ● riduzione dei rischi di sanzioni; ● prevenzione degli incidenti; ● agevolazioni assicurative e legislative.

85 Gli strumenti utilizzabili dalle organizzazioni per realizzare un Sistema di Gestione Ambientale sono: ● il Regolamento CE 761/2001, conosciuto anche come EMAS II° , ● la norma internazionale ISO Il funzionamento di un sistema di gestione ambientale si basa sul processo ciclico e dinamico espresso dalla ruota di Deming (plan-do-check-act), rappresentato dalla figura che segue.

86 Le quattro fasi dell’analisi sono:
Plan: pianificare a fondo prima di agire Do: mettere in atto le azioni studiate Check: Verificare l’esito delle azioni Act: Standardizzare se l’esito è positivo

87 1. la fase PLAN parte dall’analisi e valutazione degli impatti ambientali connessi alle attività svolte; in seguito l’azienda definisce una politica ambientale aziendale e pianifica le azioni per raggiungere gli obiettivi definiti nella politica ambientale; 2. la fase DO consiste nell’attuazione e nella gestione delle azioni pianificate secondo le tempistiche definite dalla pianificazione;

88 3. la fase CHECK prevede la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati e, nell’ipotesi di insorgenza di difformità rispetto a quanto stabilito dalla pianificazione, l’adozione di azioni correttive; 4. la fase ACT consiste nel riesame e nella revisione della politica ambientale e/o della pianificazione e nell’analisi delle difficoltà incontrate nell’intero processo. Proprio per questo il modello descritto assume il carattere ciclico necessario per garantire un requisito essenziale insito sia nella norma ISO sia nel regolamento EMAS: il miglioramento continuo.

89 sull’adesione volontaria delle ad un sistema comunitario di
Il Regolamento (CE) n. 761/2001 sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit.

90 LE FASI DI ATTUAZIONE DI EMAS
L’organizzazione che intende aderire al Regolamento EMAS è tenuta a svolgere una serie di attività e precisamente: effettuare un’analisi ambientale iniziale, definire e adottare un sistema di gestione ambientale, effettuare un audit ambientale, redigere una dichiarazione ambientale, ottenere la verifica indipendente da parte di un verificatore EMAS, registrare la dichiarazione presso l’organismo competente dello Stato membro.

91 Nell’ottica di accrescere i vantaggi per le imprese che aderiscono a EMAS, il nuovo Regolamento prevede anche l’adozione di un apposito logo EMAS utilizzabile dalle imprese per far conoscere al pubblico la scelta ambientale intrapresa, con modalità tali comunque da evitare qualsiasi confusione con le etichette ambientali di prodotto e in particolare con l’Ecolabel europeo.

92 Gli organi di controllo di EMAS
Ai sensi del Regolamento n. 761/2001 ogni Stato membro designa un organismo competente responsabile della registrazione delle organizzazioni e avente il compito di fornire informazioni alle parti interessate. In Italia il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, istituito con il D.M. 413/1995, è l’organismo competente per l’esecuzione dei compiti previsti dal Regolamento Ecolabel e dal Regolamento EMAS.

93 Il Comitato è articolato in due Sezioni (Ecolabel e Emas Italia) che svolgono in autonomia i compiti previsti dai regolamenti comunitari ed è composto da rappresentanti dei Ministeri dell’ambiente, dell’industria, della sanità e del tesoro, che durano in carica tre anni. Il Comitato si avvale del supporto tecnico di APAT per lo svolgimento delle istruttorie tecniche relative alla concessione del marchio Ecolabel e all’adesione al sistema EMAS.

94 L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT),svolge i compiti e le attività tecnico scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell’ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo. APAT nasce dalla fusione tra l’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA) ed il Dipartimento per iServizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

95 L’APAT ha autonomia tecnico-scientifica e finanziaria, ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed al controllo della Corte dei Conti. Nei settori di propria competenza, l’APAT svolge attività di collaborazione, consulenza, servizio e supporto alle altre pubbliche Amministrazioni, definite con apposite convenzioni.

96 L’APAT è integrata in un sistema a rete, il Sistema delle Agenzie Ambientali, che conta attualmente la presenza sul territorio nazionale di 21 tra le Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) costituite con apposite Leggi Regionali.

97 I vantaggi derivanti dall’adesione al sistema EMAS sono in parte correlati alla credibilità del sistema stesso, dovuta a criteri di assoluto rigore da parte di tutti i soggetti che operano all'interno del medesimo sistema. La principale agevolazione prevista dalla normativa italiana è quella che riconosce alle imprese registrate di sostituire la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti e dell’iscrizione all’Albo gestore rifiuti con l’autocertificazione. I rinnovi autocertificati riguardano le leggi su aria, acqua, rifiuti e Ippc (Integrated Prevention Pollution Control).

98 La trasparenza del sistema EMAS è infine garantita dall’impegno pubblico che l’impresa assume nei confronti dell’esterno attraverso la dichiarazione ambientale, con la quale rende disponibili al pubblico la propria politica, gli obiettivi e i relativi programmi di miglioramento, il sistema di gestione ed il compendio dei dati significativi sulle prestazioni ambientali.

99 L’affidabilità dei controlli e la destinazione pubblica della dichiarazione ambientale fanno sì che EMAS differisca rispetto alla norma ISO 14001, la quale non comportando l'obbligo della Dichiarazione Ambientale, di una sua convalida da parte di un Verificatore accreditato e di una Registrazione ufficiale da parte dell'Organismo nazionale competente in un elenco pubblico, non garantisce lo stesso livello di credibilità e trasparenza di EMAS.

100 Ai fini del presente regolamento si intende per:
REGOLAMENTO (CE) N. 761/2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) Definizioni (Art. 2) Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "politica ambientale": obiettivi e principi generali di azione di un'organizzazione rispetto all'ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti disposizioni regolamentari sull'ambiente e l'impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; tale politica ambientale costituisce il quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi e i target ambientali;

101 b) "miglioramento continuo delle prestazioni ambientali": processo di miglioramento, di anno in anno, dei risultati misurabili del sistema di gestione ambientale relativi alla gestione da parte di un'organizzazione dei suoi aspetti ambientali significativi in base alla sua politica e ai suoi obiettivi e ai target ambientali; questo miglioramento dei risultati non deve necessariamente verificarsi simultaneamente in tutti i settori di attività; c) "prestazione ambientale": i risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte dell'organizzazione; d) "prevenzione dell'inquinamento": impiego di processi, pratiche, materiali o prodotti che evitano, riducono o controllano l'inquinamento, tra cui possono annoverarsi riciclaggio, trattamento, modifiche dei processi, meccanismi di controllo, uso efficiente delle risorse e sostituzione dei materiali;

102 e) "analisi ambientale": esauriente analisi iniziale dei problemi, dell'impatto e delle prestazioni ambientali connesse all'attività di un'organizzazione; f) "aspetto ambientale": elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente; un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha o può avere un impatto ambientale significativo; g) "impatto ambientale": qualsiasi modifica all'ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un'organizzazione;

103 h) "programma ambientale": descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o previste per raggiungere obiettivi e target ambientali e relative scadenze; i) "obiettivo ambientale": obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla politica ambientale, che l'organizzazione si prefigge di raggiungere, quantificato per quanto possibile; j) "target ambientale": requisito particolareggiato di prestazione, quantificato per quanto possibile, applicabile all'organizzazione o a parti di essa, che deriva dagli obiettivi ambientali e deve essere stabilito e raggiunto per conseguire gli obiettivi medesimi;

104 k) "sistema di gestione ambientale": parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale; l) "audit ambientale": strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l'ambiente al fine di: i) facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull'ambiente; ii) valutare la conformità alla politica ambientale compresi gli obiettivi e le target ambientali dell'organizzazione; m) "ciclo di audit": periodo in cui tutte le attività di una data organizzazione sono sottoposte ad audit;

105 n) "revisore": individuo o gruppo, appartenente al personale dell'organizzazione o esterno ad essa, che opera per conto della direzione dell'organizzazione, dotato, individualmente o collettivamente, delle competenze previste e sufficientemente indipendente dall'attività che controlla per esprimere un giudizio obiettivo; o) "dichiarazione ambientale": le informazioni di cui all'allegato III, punto 3.2, lettere da a) a g); p) "soggetto interessato": individuo o gruppo, comprese le autorità, interessato alle o dalle prestazioni ambientali di un'organizzazione;

106 q) "verificatore ambientale": qualsiasi persona o organizzazione indipendente dalla organizzazione oggetto di verifica che abbia ottenuto l'accreditamento secondo le condizioni e le procedure previste; r) "sistema di accreditamento": sistema per l'accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali, gestito da una istituzione o organizzazione imparziale designata o creata dallo Stato membro (organismo di accreditamento), dotata di competenze e risorse sufficienti e con procedure adeguate per svolgere le funzioni assegnate dal presente regolamento a tale sistema;

107 s) "organizzazione": società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di essi, con o senza personalità giuridica, pubblica o privata, che ha amministrazione e funzioni proprie. L'entità da registrare come organizzazione ai sensi di EMAS è concordata con il verificatore ambientale e, se del caso, con gli organismi competenti tenendo conto degli orientamenti della Commissione, ma non deve superare i confini di uno Stato membro. La più piccola entità da considerare corrisponde a un sito. In circostanze eccezionali riconosciute dalla Commissione l'entità da considerare per la registrazione EMAS può essere inferiore a un sito, come ad esempio, una suddivisione con funzioni proprie.

108 t) "sito": tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali; u) "organismi competenti": gli organismi nazionali, regionali o locali, designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 per svolgere i compiti indicati nel presente regolamento.

109 ALLEGATO I A. REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE I-A
ALLEGATO I A. REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE I-A. Requisiti del Sistema di Gestione Ambientale I-A.1. Requisiti generali I-A.2. Politica ambientale I-A.3. Pianificazione I-A.3.1. Aspetti ambientali I-A 3.2 Prescrizioni legali e altre I-A.3.3. Obiettivi e traguardi I-A.3.4. Programma/i di gestione ambientale

110 I-A. 4. Attuazione e funzionamento I-A. 4. 1
I-A.4. Attuazione e funzionamento I-A.4.1. Struttura e responsabilità I-A.4.2. Formazione, sensibilizzazione e competenze I-A.4.3. Comunicazione I-A.4.4. Documentazione del sistema di gestione ambientale I-A.4.5. Controllo della documentazione I-A.4.6. Controllo operativo I-A.4.7. Preparazione alle emergenze e risposta I-A.5. Controlli e azioni correttive I-A.5.1. Sorveglianza e misurazioni I-A.5.2. Non-conformità, azioni correttive e preventive I-A.5.3. Registrazioni I-A.5.4. Audit del sistema di gestione ambientale I-A.6. Riesame della direzione

111 B. QUESTIONI CHE LE ORGANIZZAZIONI CHE APPLICANO L’EMAS DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE 1. Conformità giuridica 2. Prestazioni 3. Comunicazione e relazioni esterne 4. Partecipazione dei dipendenti

112 ALLEGATO III DICHIARAZIONE AMBIENTALE 3. 1
ALLEGATO III DICHIARAZIONE AMBIENTALE 3.1. Introduzione La dichiarazione ambientale serve a fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sull'impatto e sulle prestazioni ambientali dell'organizzazione nonché sul continuo miglioramento della prestazione ambientale … Dichiarazione ambientale Per la sua prima registrazione un'organizzazione deve fornire informazioni ambientali denominate la "dichiarazione ambientale" che devono essere convalidate dal verificatore ambientale. Le informazioni devono essere presentate all'organismo competente dopo la convalida e poi essere messe a disposizione del pubblico. La dichiarazione ambientale costituisce uno strumento di comunicazione e dialogo con i soggetti interessati in materia di prestazioni ambientali.

113 3.3. Criteri per relazionare sulle prestazioni ambientali I dati grezzi generati da un sistema di gestione ambientale saranno usati in varie maniere per mostrare le prestazioni ambientali di un'organizzazione. A tal fine essa potrà utilizzare i pertinenti indicatori di prestazioni ambientali esistenti garantendo che quelli scelti: a) forniscano una valutazione accurata delle prestazioni dell'organizzazione, b) siano comprensibili e privi di ambiguità, c) consentano un confronto da un anno all'altro al fine della valutazione dell'andamento delle prestazioni ambientali dell'organizzazione, d) consentano confronti con risultati di riferimento a livello settoriale, nazionale o regionale, come opportuno, e) consentano eventualmente confronti con requisiti normativi.

114 3.4. Aggiornamento costante delle informazioni a disposizione del pubblico L'organizzazione deve aggiornare le informazioni e ogni modifica deve essere convalidata ogni anno da un verificatore ambientale …. Dopo convalida, le modifiche devono anche essere presentate all'organismo competente e rese pubbliche.

115 3.5. Pubblicazione dell'informazione Le organizzazioni possono voler comunicare le informazioni ottenute con il sistema di gestione ambientale a diverse categorie ovvero a soggetti interessati e usare soltanto determinate informazioni della dichiarazione ambientale. Le informazioni ambientali pubblicate da un'organizzazione possono recare il logo EMAS, a condizione che siano state convalidate da un verificatore ambientale come: a) precise e non ingannevoli b) giustificate e verificabili c) pertinenti e usate in un contesto o in una situazione opportuni c) rappresentative delle prestazioni ambientali complessive dell'organizzazione e) informazioni che non si prestano a interpretazioni scorrette f) significative rispetto all'impatto ambientale complessivo.

116 3.6. Messa a disposizione del pubblico Le informazioni che costituiscono la dichiarazione ambientale per un'organizzazione e le informazioni aggiornate devono essere messe a disposizione del pubblico e di altri soggetti interessati. La dichiarazione ambientale dovrà essere resa accessibile al pubblico.

117 La norma internazionale ISO 14001
La norma ISO definisce i requisiti di un Sistema di Gestione Ambientale così da permettere ad una organizzazione di formulare una politica ambientale e di fissare degli obiettivi che tengano conto delle prescrizioni legislative e delle informazioni riguardanti gli aspetti ambientali significativi. Si applica a quegli aspetti di politica ambientale che un’organizzazione è in grado di tenere sotto controllo o sui quali esercita la propria influenza.

118 La norma si può applicare a qualsiasi tipo di organizzazione che intenda conseguire un miglioramento degli impatti ambientali delle proprie attività, pur non stabilendo alcun criterio specifico di prestazione ambientale.

119 ISO ha pubblicato nel novembre 2004 la nuova edizione della norma sui Sistemi di Gestione Ambientale, i cui requisiti sono rimasti in pratica invariati rispetto a quelli riportati nella edizione precedente del 1996 e che sono rappresentati dai seguenti principi.

120 ● Politica Ambientale;
● Pianificazione; ● Attuazione e Funzionamento; ● Controllo e Azioni correttive; ● Riesame della direzione.

121 LE FASI DI ATTUAZIONE DI ISO 14001
Per ottenere la certificazione ISO la prima fase è quella della cosiddetta Analisi Ambientale Iniziale (solo consigliata), attraverso la quale l’azienda si rende conto di quale è la distanza della propria organizzazione dalla implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale e, fondamentale, quali sono gli aspetti e gli impatti ambientali significativi.

122 La modalità di attuazione dell’Analisi Ambientale Iniziale
deve comunque coprire le seguenti quattro aree principali: prescrizioni di leggi e di regolamenti, al fine di individuare la posizione aziendale nei confronti della legislazione; b) identificazione degli aspetti ambientali significativi; c) esame di tutte le procedure e le prassi esistenti in campo ambientale; d) valutazione dell’esperienza derivante dall’analisi degli incidenti già verificatesi.

123 Il procedimento finalizzato ad individuare gli aspetti ambientali significativi deve considerare i seguenti fattori: - emissioni nell’atmosfera; - scarichi nei corpi idrici; - gestione dei rifiuti; - contaminazione del suolo; - uso delle materie prime e delle risorse naturali; altri problemi locali e della comunità relativi all’ambiente.

124 Le fasi successive sono rappresentate da:
● redazione della politica ambientale da parte della direzione; ● nomina del responsabile gestione ambientale, che è auspicabile coincida con il responsabile assicurazione qualità, se presente in azienda; ● redazione del manuale di gestione ambientale e delle procedure oppure integrazione nel manuale della qualità (manuale di gestione integrata);

125 ● attuazione della documentazione e conduzione degli audit ambientali; ● riesame da parte della direzione; ● certificazione di parte terza; ● miglioramento continuo e sorveglianza da parte dell’ente terzo.

126 Per quanto riguarda i tempi per l’ottenimento della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale, questi sono fortemente legati agli aspetti ambientali e al fatto che sia stato o meno adottato un Sistema Qualità Aziendale. Nel caso l’azienda possieda già un sistema qualità, i tempi per la certificazione del SGA si aggirano intorno a 4-6 mesi per una azienda a basso impatto, fino a mesi per aziende più complesse.

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128 Punti in comune tra EMAS e ISO 14001
- la formulazione di programma di miglioramento continuo delle condizioni Ambientali - l’adozione di un sistema di gestione ambientale, finalizzato all’attuazione del programma l’effettuazione di un sistema di controllo interno del corretto funzionamento di tale sistema Le differenze tra EMAS e ISO 14001 ISO termina con la certificazione, mentre il percorso EMAS termina con la registrazione ISO è garantito da un sistema di accreditamento privato mentre EMAS da un sistema di accreditamento pubblico ISO attribuisce maggior rilevanza ai rapporti tra impresa, fornitore e cliente, mentre EMAS arriva ad una maggiore trasparenza nei confronti della popolazione e della pubblica amministrazione mediante la dichiarazione ambientale ISO fornisce un riconoscimento in ambito internazionale, mentre EMAS garantisce un riconoscimento a livello europeo (comunitario).


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