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III Giornata di studi per Dirigenti Sindacali

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Presentazione sul tema: "III Giornata di studi per Dirigenti Sindacali"— Transcript della presentazione:

1 III Giornata di studi per Dirigenti Sindacali
SULPM – UGL SEGRETERIA GENERALE REGIONE CAMPANIA III Giornata di studi per Dirigenti Sindacali Sala convegni Confederazione UGL Avellino: 9 ottobre ore VIA BELLABONA, 11

2 introdotte dal Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro
SULPM Segreteria Provinciale Salerno Coordinamento Generale Provincia Salerno Via O.Di Giordano, 39 -  Cava de' Tirreni – fax Le principali novità introdotte dal Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro

3 Materiale formativo per Dirigenti Sindacali della Regione Campania
curato dalla Dott.essa Annamaria Adinolfi Coordinatrice Generale della Segreteria S.U.L.P.M della Provincia di Salerno

4 Indice Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro: brevi cenni sulle origini; Le principali novità introdotte dal Testo Unico: il Datore di lavoro e la delega di funzioni; il Dirigente e il Preposto; il principio di effettività; i nuovi soggetti della sicurezza: noleggiatori e concedenti in uso; il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l’entrata in vigore delle relative disposizioni; gli obblighi di formazione e informazione: rinvio; gli appalti interni; i cantieri temporanei e mobili; la sospensione dell’attività di impresa; la responsabilità “penale” delle persone giuridiche: il D. Lgs. n. 231/2001 e l’art. 30 del Testo Unico.

5 Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro: brevi cenni sulle origini

6 La Legge n. 123/2007 art. 1 Principi e criteri direttivi generali della delega al Governo per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (entro il 25 maggio 2008). artt. 2 – 12 Disposizioni immediatamente cogenti per rendere più sicuro e salubre il lavoro e ridurre significativamente il numero degli infortuni.

7 Il Testo Unico e la sua sistematica
Titolo I: Disposizioni generali Titolo II: Luoghi di lavoro Titolo III: Attrezzature e DPI Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili Titolo V: Segnaletica Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi Titolo VII: Videoterminali Titolo VIII: Agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, atmosfere iperbariche) Titolo IX: sostanze pericolose (Agenti chimici, cancerogeni/mutageni e amianto) Titolo X: Agenti Biologici Titolo XI: Atmosfere esplosive Titolo XII: Disposizioni transitorie e finali - da art. 298 a Modifiche al D.Lgs. 231/2001, art. 25-septies e abrogazioni norme precedenti

8 L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008
: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato : entrata vigore del D. Lgs. n. 81/2008 Salvo le disposizioni relative a: Valutazione dei rischi: 90 giorni dalla pubblicazione ( ) Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV): data fissata dall’art. 13, paragrafo 1, direttiva 2004/40/CR ( ) Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo V):

9 Le principali novità introdotte
2. Le principali novità introdotte dal Testo Unico

10 Il Datore di lavoro e la delega di funzioni

11 Il Datore di lavoro Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita (non più: “è titolare de”) i poteri decisionali e di spesa. Nelle imprese individuali è il TITOLARE DELL’IMPRESA Nelle società è L’INTERO CDA IN ASSENZA DI DELEGA VALIDA

12 Il Datore di lavoro Nella impostazione dell’attività aziendale deve predisporre la politica, le linee guida e indicazioni di carattere generale, nonché mettere a disposizione risorse adeguate.

13 La delega di funzioni Il Testo Unico detta, per la prima volta, le condizioni di validità della delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In precedenza dottrina e giurisprudenza ne avevano individuato natura e caratteristiche.

14 La delega di funzioni In ogni caso, il datore di lavoro non può delegare i seguenti obblighi: Valutazione dei Rischi e redazione del relativo documento; nomina del RSPP.

15 La delega di funzioni Condizioni espressamente indicate dalla legge (art. 16): la funzione deve essere delegabile la delega deve essere conferita con atto scritto recante data certa il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per la natura delle funzioni delegate la delega deve trasferire tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura della funzione delegata al delegato deve essere attribuita l’autonomia di spesa necessaria per lo svolgimento delle funzioni delegate la delega deve essere accettata per iscritto dal delegato alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità

16 La delega di funzioni La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

17 Il Dirigente e il Preposto
2.b. Il Dirigente e il Preposto

18 art. 2, lett. d) del Testo Unico
Il Dirigente Prima del Testo Unico non esisteva una definizione normativa «Il tratto caratterizzante della figura del dirigente è rappresentato dall’esercizio di un potere ampiamente discrezionale che incide sull’andamento dell’intera azienda o che attiene ad un autonomo settore produttivo della stessa, non essendo per converso necessaria la preposizione all’intera azienda» Cass. Civ., sez. Lavoro, sent. n dell’ art. 2, lett. d) del Testo Unico Persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa Non coincide necessariamente con il “Dirigente” secondo quanto stabilito dai CCNL

19 Nella gestione della attività aziendale
Il Dirigente Nella gestione della attività aziendale deve attuare la politica, le linee guida e le indicazioni di carattere generale fornite dal datore di lavoro, anche organizzando l’attività lavorativa e vigilando sull’operato dei preposti.

20 art. 2, lett. e) del Testo Unico
Il Preposto art. 2, lett. e) del Testo Unico Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa Prima del Testo Unico non esisteva una definizione normativa «Al preposto compete tutto quanto concerne la direzione e la sorveglianza degli operai che gli sono sottoposti, affinché dagli stessi non vengano eseguite operazioni o manovre avventate dalle quali possano scaturire condizioni di pericolo». Cass. Pen., sez. IV, sentenza del

21 Il Preposto Deve Sovrintendere all’attività lavorativa
Garantire l’attuazione delle disposizioni ricevute Controllare che le disposizioni impartite vengano osservate da parte dei lavoratori Segnalare ai vertici aziendali eventuali pericoli non adeguatamente gestiti o carenze nei sistemi di protezione(c.d. potere di iniziativa)

22 Il principio di effettività

23 Il principio di effettività
Prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 La qualifica di dirigente può essere rivestita anche da un consulente esterno, in quanto «l'autonomia gestionale di tutte le attività demandate contribuiva a legittimare la sua posizione di supremazia anche nei confronti del personale dipendente» della società, sicché l'ingerenza nell'organizzazione del lavoro della società poneva «il predetto, in forza del principio di sostanzialità, a svolgere le funzioni di dirigente di fatto». Cass. Pen., sez. IV, sent. n dell’ art. 299 del Testo Unico Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) (datore di lavoro, dirigente e preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti

24 I nuovi soggetti della sicurezza: noleggiatori e concedenti in uso

25 Noleggiatori e Concedenti in uso
art. 72 Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

26 2.e. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l’entrata in vigore delle relative disposizioni

27 Il DVR – ai sensi dell’art. 28 – deve:
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. avere data certa. Stress lavoro: correlato cos’è? Esempi di lavori cui non possono essere applicate lavoratrici in gravidanza Rapporto “tutela” lavoratrici, giovani ed anziani e stranieri con problema “discriminazione” Data certa: come fare? NB: il documento è “in progress”

28 Lo stress lavoro-correlato
Accordo Europeo in tema di stress da lavoro dell’ «Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociale e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti». L’Accordo Europeo non individua un elenco esaustivo dei potenziali indicatori di stress lavoro correlato ma ritiene che «un alto assenteismo o un’elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro. L’individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un’analisi di fattori quali l’organizzazione e i processi di lavoro […], le condizioni e l’ambiente di lavoro […], la comunicazione […] e i fattori soggettivi».

29 Lo stress lavoro-correlato
La letteratura medica individua le cause di stress lavoro-correlato in: ripetuti mutamenti di turno; lavoro notturno; prestazione di attività lavorativa in emergenza; lavoro ripetitivo. (AA.VV., Working and health conditions and preventive measures in a random sample of 5000 workers in the Veneto Region examined by telephone interview; AA.VV., Main and interactive effects of shift work, age and work stress on health in an Italian sample of healthcare workers;

30 Le lavoratrici in gravidanza
Richiamo al D. Lgs. n. 151/2001 Divieto di adibire le lavoratrici gestanti e puerpere in lavori pericolosi, faticosi e insalubri o che espongano a radiazioni ionizzanti.

31 La tutela di lavoratrici, giovani, anziani e stranieri
Lavoratrici: probabile tentativo di permettere un maggiore equilibrio tra responsabilità professionali e familiari. Giovani: obbligo di valutare il rischio derivante dall’attività lavorativa con riguardo al grado di sviluppo fisico del lavoratore (L. n. 977/1967 in tema di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti). Anziani: probabile riferimento agli aspetti ergonomici e dei luoghi di lavoro e agli orari. Lavoratori stranieri: probabile riferimento alle differenze linguistiche (v. formazione e informazione), culturali e conoscitive. Possibili interazioni con il principio di non discriminazione.

32 La data certa Il D. Lgs. n. 81/2008 non offre indicazioni in merito alle modalità con le quali deve essere attribuita data certa al DVR. Nel Codice Civile (art. 2704) una scrittura privata viene considerata come avente data certa se: la sottoscrizione è autenticata da un notaio o da un Pubblico Ufficiale; è stata registrata; è riprodotta in un atto pubblico; si verifica un fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento (in questo senso, la giurisprudenza ha ritenuto che il timbro postale sia idoneo a conferire certezza alla data di un documento, se lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto; Cass. Civ., sent. n del )

33 Art. 306 Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Le imprese devono adeguarsi alle nuove disposizioni in tema di DVR entro il

34 Gli obblighi di formazione e informazione: rinvio

35 Novità Il contenuto della formazione e dell’informazione devono essere facilmente comprensibili per i lavoratori e devono consentire loro di acquisire le relative conoscenze (viene implicitamente introdotto un obbligo, a carico del datore di lavoro, di accertare l’esito del percorso formativo e informativo attraverso test di apprendimento). Nel caso di lavoratori immigrati (rectius: non madrelingua), la formazione e l’informazione devono avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo e informativo.

36 Il libretto formativo del cittadino
Le competenze acquisite in seguito allo svolgimento dell’attività di formazione devono essere registrate nel libretto formativo del cittadino (D.Lgs. n. 276/2003), il cui contenuto deve essere considerato dal datore di lavoro per la programmazione dell’attività formativa e valutato dagli organi di vigilanza ai fini della verifica dell’adempimento degli obblighi da parte del datore di lavoro.

37 2.g. Gli appalti interni

38 La disciplina in materia di appalti, precedentemente contenuta nell’art. 7 del d. lgs. n. 626/1994, è ora contenuta nell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, nel quale sono state inserite alcune novità.

39 Gli appalti interni Permane l’obbligo del datore di lavoro committente di: a) verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici, in relazione ai lavori da affidare in appalto o con contratto d’opera o somministrazione (verrà effettuata secondo le modalità indicate da un d.p.r. che sarà adottato entro 12 mesi dalla data di emanazione del D. Lgs. n. 81/2008; nel frattempo: acquisizione certificato di iscrizione alla CCIIA e autocertificazione dell’appaltatore del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale); b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

40 Gli appalti interni Permane altresì l’obbligo, a carico di tutti i datori e lavoro ed esteso ai subappaltatori, di: a) Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

41 La redazione del DUVRI Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, qualora ciò sia impossibile, ridurre al minimo le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. La disposizione non si applica ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

42 La redazione del DUVRI Attenzione!
Ai contratti che sono stati stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 e che saranno ancora in corso al 31 dicembre 2008 il DUVRI dovrà essere allegato entro tale ultima data.

43 L’indicazione dei costi sulla sicurezza
Nei contratti di “subappalto, appalto e somministrazione” devono essere indicati a pena di nullità i costi relativi alla sicurezza, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Attenzione! Ai contratti che sono stati stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 e che saranno ancora in corso al 31 dicembre 2008 i costi relativi alla sicurezza dovranno essere indicati entro tale ultima data.

44 La tessera di riconoscimento
Il personale dell’impresa appaltatrice deve essere munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

45 Sequenza temporale degli adempimenti a carico del datore di lavoro committente
Individuazione del potenziale appaltatore Ottenimento delle informazioni di cui al comma 2, lett. b e delle indicazioni relative ai costi della sicurezza Verifica della idoneità tecnico professionale (documentata e motivata) anche alla luce dei dati di cui al punto che precede e di eventuali provvedimenti di sospensione Predisposizione del DUVRI contenente la indicazione di tempi e modi delle attività di cooperazione e coordinamento nonché la indicazione dei costi della sicurezza Ottenimento della indicazione nominativa del personale dell’appaltatore e della documentazione comprovante la regolarità del rapporto Stipula del contratto con indicazione nominativa del personale dell’appaltatore, previsione di procedura per l’inserimento di nuovo personale, costi della sicurezza ed allegazione del DUVRI (dichiarato parte integrante del contratto) Effettuazione delle attività indicate nel DUVRI Verifica continuativa della identità del personale dell’appaltatore

46 I cantieri temporanei o mobili
2.h. I cantieri temporanei o mobili

47 La disciplina in materia di cantieri temporanei o mobili, precedentemente contenuta nel d. lgs. n. 494/1996, è ora contenuta negli artt. 88 e ss. del D. Lgs. n. 81/2008, all’interno dei quali sono state inserite alcune novità.

48 I cantieri temporanei o mobili
Nuove definizioni Responsabile dei lavori: il soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera; Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera, si avvale di subappaltatrici o di lavoratori autonomi; Idoneità tecnico professionale: possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.

49 Gli obblighi del committente
Il Committente deve, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa: verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria ed eventualmente di quelle subappaltatrici (vedi comma 3 dell’all. XVII), secondo le modalità indicate nell’allegato XVII; (per i lavori privati è però sufficiente l’autocertificazione) chiedere ed ottenere dalle imprese esecutrici un dichiarazione dell’organico medio annuo; trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, alla PA concedente il nominativo delle imprese esecutrici unitamente alla documentazione sub a) e b).

50 Gli obblighi del committente
Nel caso di presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere e anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice designa il coordinatore della progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione ATTENZIONE! La nomina dei coordinatori è divenuta obbligatoria in ogni cantiere in cui sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese, in quanto sono stati eliminati i riferimenti a: - cantieri con entità presunta pari o > a 200 uomini * giorno; - cantieri i cui lavori comportano rischi particolari.

51 Gli obblighi del committente
NOVITA’ Nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire (*) non deve essere nominato il coordinatore per la progettazione e il PSC deve essere redatto dal coordinatore per l’esecuzione. (analogamente a quanto accade nel caso in cui la presenza di più imprese sopravvenga in corso d’opera). (*) art. 6 T.U. Edilizia: a) interventi di manutenzione ordinaria, b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

52 Permangono … I compiti affidati al Coordinatore per la progettazione (redazione PSC e predisposizione del fascicolo) ed al Coordinatore per l’esecuzione (verifica applicazione PSC, verifica idoneità POS, organizzazione cooperazione e coordinamento, possibilità di sospensione dei lavori).

53 La sospensione dell’attività di impresa
2.j. La sospensione dell’attività di impresa

54 La sospensione dell’attività di impresa
Art. 14 D. Lgs. n. 81/2008 Gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e delle ASL possono sospendere un’attività imprenditoriale in caso di «gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro» individuate con decreto del Ministero stesso.

55 La sospensione dell’attività di impresa
Condizioni per la revoca del provvedimento: accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro pagamento di una somma aggiuntiva pari ad € 2.500, fatte salve le sanzioni penali, civili e amministrative. Il Datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi.

56 La sospensione dell’attività di impresa
Avverso i provvedimenti di sospensione è ammesso il ricorso alla Direzione regionale del lavoro, che deve pronunciarsi entro 15 giorni. In caso di silenzio, il provvedimento di sospensione perde efficacia. Appellabilità del provvedimento emesso dalla Direzione regionale del lavoro? Quale competenza?

57 2.k. La responsabilità “penale” delle persone giuridiche: il D. Lgs. n. 231/2001 e l’art. 30 del Testo Unico

58 Il d. lgs. n. 231/2001 ha parzialmente derogato ai principi vigenti in Italia in materia di responsabilità penale. Ha infatti introdotto una responsabilità delle società per i reati commessi da soggetti che operano nel suo interesse o a suo vantaggio. deroga al principio di personalità della responsabilità penale

59 I presupposti della responsabilità L’evento
Verificarsi di un infortunio o di una malattia professionale che sia imputabile a titolo colposo. La responsabilità dell’ente è esclusa se l’evento è imputabile al soggetto agente a titolo di dolo, anche solo eventuale.

60 I presupposti della responsabilità I soggetti agenti
L’ente è responsabile dei reati commessi da: 1) soggetti in posizione “apicale” Rientrano nella categoria le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (Tribunale di Torino, sentenza )

61 I presupposti della responsabilità I soggetti agenti
2) persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione “apicale” Nella nozione è stata fatta rientrare la figura del consulente aziendale (Tribunale di Milano, ordinanza del )

62 Il modello organizzativo
L’ente non risponde se prova: l’attuazione e la gestione di un modello di organizzazione e gestione in grado di prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi; la costituzione di un Organismo di Vigilanza a cui è stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e al quale sono stati attribuiti autonomi poteri di iniziativa e controllo; l’ elusione fraudolenta del modello la sufficienza e completezza della vigilanza l’esistenza di un sistema disciplinare specifico

63 L’art. 30 del Testo Unico In sede di prima applicazione, si presumono conformi i modelli adottati in conformità alle Linee Guida UNI-INAIL o al BS OHSAS , per le parti corrispondenti

64 Il modello organizzativo
Le differenze tra i sistemi di gestione in materia di sicurezza adottati in conformità alle Linee Guida UNI-INAIL o al BS OHSAS e i modelli di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001 Mappatura dei momenti in cui possono verificarsi incidenti Mappatura dei momenti in cui possono essere commessi reati

65 Le misure che possano “essere aggirate solo fraudolentemente”
La difficoltà di individuare misure commisurate alla necessità di non appesantire eccessivamente l’attività aziendale

66 Le misure che possano “essere aggirate solo fraudolentemente”
Organismo di Vigilanza Consiglio di Amministrazione Funzione di controllo Soggetto che può commettere reato British Standard OHSAS

67 Le sanzioni interdittive per i reati sulla sicurezza
Nella Legge n. 123/2007 Durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, sia in caso di condanna per omicidio colposo, sia in caso di condanna per lesioni colpose gravi o gravissime Nel Testo Unico omicidio colposo: durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno lesioni colpose: durata non superiore a sei mesi

68 Le sanzioni pecuniarie in generale
Si applicano sempre in quote e in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille 1 quota = minimo € 258 – massimo € 1.549 Determinazione (valore della quota) sulla base alle condizioni economiche dell’ente Commisurazione della sanzione (numero delle quote) in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell’ente e all’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato.

69 Le sanzioni pecuniarie per i reati sulla sicurezza
Nella Legge n. 123/2007 Sia in caso di condanna per omicidio colposo, sia in caso di condanna per lesioni colpose gravi o gravissime si applica una sanzione non inferiore a quote (da € a € ) Nel Testo Unico Omicidio colposo commesso in violazione dell’art. 55 T.U.: quote (da € a € ) Omicidio colposo: da 250 (€ /€ ) a 500 quote (€ /€ ) Lesioni colpose: da 100 (€ /€ ) a 250 quote (€ /€ )

70 Grazie per l’attenzione Per ulteriori informazioni:
Fax


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