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Università degli Studi di Pavia Facoltà di Economia

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Presentazione sul tema: "Università degli Studi di Pavia Facoltà di Economia"— Transcript della presentazione:

1 Università degli Studi di Pavia Facoltà di Economia
Corso di Economia e Gestione del Sistema Agroindustriale Capitolo 11: Politiche per la concorrenza e di regolamentazione

2 Capitolo 11: Politiche per la concorrenza e di regolamentazione
Le origini delle politiche antitrust in USA; La politica antitrust nell’Unione Europea; La politica antitrust per il settore agroalimentare; Politica antitrust e accordi verticali; Politica antitrust e monopsonio; Introduzione alla teoria della regolamentazione; Le politiche di regolamentazione nel settore agroalimentare.

3 11.1 Obiettivo del capitolo
L’obiettivo della politica antitrust o politica per la concorrenza è il mantenimento delle condizioni di concorrenza sui mercati, al fine di scongiurare i danni che derivano da comportamenti monopolistici, come il razionamento dell’offerta e la fissazione di prezzi troppo elevati in rapporto ai costi di produzione. Attraverso la politica di regolamentazione lo stato impone regole di comportamento agli attori economici per fini di pubblica utilità. Gli interventi di regolamentazione mirano a: correggere alcuni fallimenti del mercato; raggiungere obiettivi redistributivi; obiettivi salute pubblica; obiettivi di carattere etico più generale.

4 Storicamente la politica antitrust ha interessato il settore agroalimentare solo in modo marginale, a causa della struttura prevalentemente concorrenziale che esibiva. Essa è divenuta rilevante solo dagli anni settanta a causa del rapido processo di consolidamento in atto nel settore. Allo stesso modo l’interesse per la regolamentazione dei mercati agroalimentari si è accresciuto di recente, a causa delle innovazioni tecnologiche e organizzative che hanno sottoposto l’ambiente e i consumatori a nuovi rischi. L’attuale assetto organizzativo del settore agroalimentare è determinato dagli effetti anticoncorrenziali delle politiche di restrizione verticale e delle politiche coordinamento verticale in generale.

5 11.2 Le origini delle politiche antitrust in USA
La politica antitrust nasce negli Stati Uniti alla fine del diciannovesimo secolo con l’emanazione dello Sherman Act, tutt’ora in vigore. Il controllo dell’applicazione e del rispetto dello Sherman Act è di competenza del Dipartimento di Giustizia. Lo Sherman Act è costituito da due sezioni: La prima sezione proibisce tutte le forme di accordi, associazioni e cospirazioni tra persone che possano determinare una restrizione del mercato; La seconda sezione proibisce la monopolizzazione e tutte le eventuali pratiche tese alla monopolizzazione di un mercato. La sua emanazione è dovuta al fatto che in quel periodo il capitalismo americano, già in fase di sviluppo avanzato, vide nascere grandi società (i cosiddetti trust) in molte aree produttive strategiche per l’intera società e contemporaneamente una progressiva concentrazione della ricchezza e del potere economico nelle mani di una parte ristretta della popolazione.

6 Il potere delle grandi corporation era stato motivo di proteste da parte della popolazione sin dalla fine del 1700, la stessa guerra di indipendenza americana ( ) è stata vista da alcuni storici come una rivolta contro le corporation. Nel 1773 la Compagnia Inglese delle Indie Orientali ottenne dal parlamento inglese il diritto di vendere in esclusiva il tè, a discapito dei commercianti americani. Questi, con il sostegno dell’opinione pubblica, organizzarono il boicottaggio delle merci inglesi che culminò nel cosiddetto Boston Tea Party, che di fatto diede inizio alla rivoluzione americana. Alcuni militanti dell’associazione Figli della Libertà assalirono le navi della Compagnia e gettarono a mare il carico di tè. Le corporation erano grandi società di capitali, a responsabilità limitata, con poteri paragonabili a quelli degli stati, nacquero nel 1600 in appoggio alle politiche coloniali delle potenze europee, fra queste vi erano la British East India Company, la Virginia Company, la Royal African Company.

7 Le corporation acquisirono un enorme potere economico, politico e militare e il loro comportamento criminale determinò un sentimento di riprovazione da parte della popolazione e degli esponenti politici. Tale riprovazione era presente anche all’epoca dell’emanazione dello Sherman Act, in quanto il potere delle corporation sembrava mettere a repentaglio uno dei capisaldi del patto costituzionale americano cioè la difesa della libera iniziativa economica privata. Quando fu formulata la costituzione americana (1787) negli USA vi erano solo sei corporation che in base alla legislazione dell’epoca erano sottoposte ad uno stretto controllo. Lo stato autorizzava la creazione delle corporation approvando uno statuto (charter) che ne limitava la libertà di azione definendo: la durata massima della società; la limitazione delle attività; dei profitti; e delle proprietà patrimoniali.

8 Tuttavia dalla metà del 1800 le corporation americane, divenute numerose e potenti, cominciarono ad ottenere una riduzione dei precedenti vincoli e in poco tempo si passò a leggi che cercavano di difendere le corporation dal potere legislativo. Tutto ciò avvenne tra le proteste dell’opinione pubblica e delle piccole imprese private e lo Sherman Act fu anche una risposta a tali proteste. Nel 1914 furono varati il Clayton Act e il Federal Trade Commission Act, anch’essi tuttora in vigore. Il Federal Trade Commission Act istituiva una nuova agenzia che doveva affiancare la direzione antitrust del dipartimento di giustizia nelle attività di investigazione e istruttoria.

9 Il Clayton Act vietava una serie di pratiche che possono portare alla monopolizzazione del mercato come: le discriminazioni di prezzo; le restrizioni verticali; inoltre dettava norme riguardanti: le fusioni; e la partecipazione incrociata ai consigli di amministrazione (interlocking directorates); inoltre conteneva una norma precisa per l’esenzione dei sindacati dei lavoratori dall’applicazione della normativa antitrust. Successivamente furono presi altri provvedimenti in tema di antitrust che portarono poche modifiche ai tre succitati provvedimenti che rimangono tuttora l’ossatura della politica antitrust americana.

10 Sebbene la legislazione americana abbia subito poche modifiche in oltre un secolo così non è stato per le interpretazioni e le modalità di implementazione nel corso del tempo. Le definizioni di “monopolizzazione del mercato” e delle pratiche che ad essa possono condurre contenute nello Sherman Act e nel Clayton Act si fondavano su un linguaggio comune sviluppato nell’ambito della politica, della giurisprudenza e del mondo degli affari. All’epoca non esisteva una teoria compiuta del monopolio e delle forme di mercato, che si svilupperà solo tra gli anni ‘30 e ’50 con l’affermazione delle teoria neoclassica come modello standard. La teoria dell’oligopolio di Bertrand e Cournot si svilupperà solo dalla fine degli anni ‘70 con l’introduzione della teoria dei giochi come strumento privilegiato di analisi delle forme di mercato.

11 Dunque al momento della sua nascita la normativa antitrust non ha avuto bisogno della teoria economica. Lo Sherman Act è nato da un bisogno di democrazia, libertà e giustizia più che di efficienza, vale a dire che gli obiettivi della politica antitrust erano politici e sociali più che economici. Il paradigma neoclassico, che impone che lo studio dei fatti economici sia separato da quelli politici e sociali, non si era ancora affermato. Il sistema economico era considerato un tutt’uno con quello politico e sociale e l’intervento statale in campo economico poteva essere giustificato con una nozione di benessere sociale più ampia di quella dell’economia del benessere di matrice neoclassica fondata sul concetto di efficienza paretiana. Nel secondo dopoguerra l’implementazione della politica antitrust ha subito l’influenza concomitante del clima politico e degli sviluppi della teoria economica dominante rappresentata dall’economia industriale su basi neoclassiche.

12 Nel caso americano, nella storia della politica antitrust è possibile identificare tre periodi caratterizzati da diversi atteggiamenti politici e diversi dettami economici-teorici. Il primo periodo (che va dal 1890 al 1940) fu caratterizzato dal prevalere degli argomenti politici su quelli economici. Veniva riconosciuto il pericolo sociale delle grandi corporation ma l’applicazione delle normativa trovò spesso ostacoli, poiché non vi era una teoria economica che giustificasse la connessione tra grande dimensione e rischi sociali. Nel 1911 vi fu la condanna della Standard Oil con l’imposizione di frammentare il trust che controllava la quasi totalità del mercato in società indipendenti. Nel 1920 vi fu l’assoluzione della US Steel (che controllava il 70 % del mercato USA) con la motivazione che “la dimensione di per sé non costituisce reato”. Le sentenze successive cercarono di colpire le pratiche antimonopoliste, come accordi collusivi e restrizioni verticali, più che i monopoli, e cioè l’attenzione fu per le strategie delle imprese e non per la struttura del mercato.

13 Il secondo periodo ( , il periodo d’oro dell’antitrust) il consolidamento del paradigma struttura-condotta-performance che ipotizzava una relazione tra concentrazione industriale, elevati profitti e inefficienze di monopolio, permise una politica antitrust aggressiva. Nel 1945 la sentenza relativa all’Alcoa che controllava il 90 % del mercato USA ribaltò la sentenza della US Steel, riconoscendo che di per sé la dimensione dell’impresa la rendeva passibile di condanna da parte dell’antitrust. Nel terzo periodo (dal 1970 ad oggi) si è indebolita l’applicazione della normativa a causa di tre fattori: il mutato clima politico in direzione antistatalista e neoliberista; la debolezza teorica del paradigma SCP; la rivoluzione della scuola di Chicago che ha portato alla convinzione che un qualsiasi intervento di regolazione del mercato accentui e non risolva eventuali inefficienze.

14 Dal 1970 una serie di istruttorie dell’antitrust sono terminate con assoluzioni grazie alla nuova visione imposta dalla Scuola di Chicago per quel che riguarda l’interpretazione dei tre principali fenomeni indagati dall’antitrust: la grande dimensione unita ad una elevata profittabilità; le politiche di restrizione verticale; le operazioni di fusione e acquisizione. Per quel che riguarda il primo fenomeno, cioè il giudizio sugli indicatori di dimensione e profittabilità di impresa la scuola di Chicago asserisce che tali indicatori sarebbero collegati positivamente al buon funzionamento del mercato; le grandi imprese che ottengono profitti positivi sono le più efficienti e la loro presenza è il risultato di un genuina concorrenza. Pertanto a meno che non vi sia la chiusura del mercato ai nuovi entranti (mercato non contendibile), la grande dimensione e l’elevata profittabilità sono segno di efficienza e benessere, al contrario del paradigma SCP dove si ipotizzava una riduzione di benessere sociale dovuta al monopolio (perdita secca).

15 Per quel che riguarda il secondo fenomeno, cioè le restrizioni verticali la scuola di Chicago dimostra che esse migliorano l’efficienza complessiva del canale distributivo; cioè solo la concorrenza interbrand (tra diverse marche industriali) influisce sul benessere sociale (in termini di prezzi e quantità al consumo), mentre la concorrenza intrabrand (tra produttori e distributori) ha scarsa influenza. Per quel che riguarda il terzo fenomeno, cioè le operazioni di fusione e acquisizione, queste non rappresentano un problema per il benessere sociale fintantoché: sono il risultato di politiche di impresa che migliorano la performance e la profittabilità; ed il mercato è contendibile (vi è la minaccia credibile di nuovi entranti).

16 11.3 La politica antitrust nell’Unione Europea
La politica per la concorrenza è stata introdotta in Europa più tardi rispetto agli Stati Uniti a causa di un diverso percorso storico di sviluppo del capitalismo. Durante il 1800 e fino alla prima guerra mondiale il capitalismo europeo si sviluppò grazie alla formazione di grandi cartelli, sostenuti dal settore bancario e dai governi. Questo tipo di capitalismo è stato definito “capitalismo monopolistico” (monopolistic capitalism o organised capitalism). In particolare in Germania i cartelli erano fortemente incentivati in quanto ritenuti uno strumento di stabilizzazione e sviluppo dell’economia. Alla fine del 1800 in Europa erano presenti molti cartelli di grandi dimensioni, 40 dei quali erano internazionali, a cui partecipavano in primo luogo la Germania, la Gran Bretagna, la Francia, l’Austria e il Belgio.

17 L’epoca tra le due guerre mondiali vide un ulteriore sviluppo dei cartelli internazionali. Nel 1925 la conferenza sull’economia mondiale della Lega delle Nazioni a Ginevra identificò i cartelli e gli accordi internazionali tra imprese come uno dei principali mezzi dello sviluppo economico e dell’integrazione dei mercati internazionali (il cartello internazionale dell’acciaio è uno dei più famosi di tale epoca). In sostanza la legislazione per la concorrenza in Europa ebbe obiettivi opposti a quella degli Stati Uniti, occupandosi di costruire un quadro legale che garantisse il rispetto degli accordi tra le imprese e la stabilità dei cartelli. In particolare durante il nazismo e il fascismo in Germania e in Italia la formazione di cartelli per i diversi settori economici divenne obbligatoria, poiché era parte integrante del sistema economico corporativista promosso da tali regimi.

18 Dopo la seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti imposero la dismissione dei cartelli in Germania, considerati vere e proprie armi da guerra, e cercarono di introdurre una legislazione a difesa della concorrenza che accompagnasse il ritorno in Europa di un’economia di mercato in regimi democratici. Di fatto tale legislazione non fu mai varata e la volontà di attuare una politica antitrust non emerse prima del trattato di Roma del 1957 quando tale politica divenne necessaria per la realizzazione del mercato comune, infatti la presenza di monopoli sarebbe stata una causa di distorsione degli scambi commerciali all’interno della nascente Comunità Europea. Il trattato di Roma del 1957 (TCE) che istituiva la Comunità Economica Europea conteneva precise norme in tema di antitrust, che sono state estese ed integrate nei successivi trattati.

19 L’attuale normativa antitrust europea è disciplinata dagli articoli del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea di Lisbona e dal regolamento n. 4064/89 e modifiche del regolamento n. 1310/97. gli articoli disciplinano il monopolio e le concentrazioni, in particolare gli articoli 101, 102 e 106 sono i più rilevanti e dettano disposizioni riguardanti rispettivamente, accordi e concentrazioni, pratiche anticoncorrenziali e abusi di posizione dominante; gli articoli riguardano le norme sugli aiuti statali, in particolare l’articolo 107 riguarda i monopoli pubblici e gli aiuti statali alle imprese, mentre i restanti articoli disciplinano le modalità di adempimento e le responsabilità dei soggetti istituzionali coinvolti. Il regolamento 1310/97 (merger regulation) disciplina le operazioni di fusione e le concentrazioni, rendendo obbligatoria la notifica alla Commissione di ogni operazione di fusione e acquisizione di rilevanza europea che coinvolga imprese con un fatturato superiore ad un certo limite. Ricevuta la notifica la Commissione avvia una istruttoria e da un parere vincolante sull’ammissibilità dell’operazione. Tale parere può essere favorevole, o al contrario vietare o porre condizioni all’effettuazione della fusione o acquisizione.

20 Gli articoli 101 e 102 del Trattato ed il regolamento sulle fusioni ricalcano le disposizioni della normativa americana. Essi proibiscono gli accordi collusivi e ogni forma di pratica concordata e di politiche discriminatorie che possano condurre ad una chiusura del mercato o che si prefigurino come abuso di posizione dominante. Pongono sotto sorveglianza della Commissione le fusioni e le acquisizioni che possono portare ad una monopolizzazione del mercato a livello europeo. Gli articoli sugli aiuti di stato sono invece peculiari della normativa europea, limitano i monopoli pubblici e anche quegli aiuti alle imprese che offrono vantaggi competitivi che possono distorcere il commercio fra i paesi dell’Unione. La peculiarità di tale normativa deriva dalle differenze fra la storia e le motivazioni alla base della politica per la concorrenza negli Stati Uniti e nell’Unione Europea.

21 Riassumendo: L’obiettivo della politica americana per la concorrenza è porre un freno alle grandi concentrazioni di capitale privato e all’esclusione delle piccole e medie imprese dal mercato. L’obiettivo della politica europea per la concorrenza è invece quello di accompagnare il processo di completamento del mercato unico europeo e promuovere un’economia interamente di mercato in luogo dei modelli misti (in cui il mercato è affiancato alla pianificazione statale) che storicamente hanno caratterizzato molte delle socialdemocrazie europee.

22 L’obiettivo della politica europea è esplicitamente citato nel trattato costitutivo dell’Unione. L’articolo 3 del Trattato di Lisbona sull’Unione Europea recita: “L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su un crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente concorrenziale, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico”. La dizione economia sociale di mercato, che storicamente riguardava il sistema economico della Germania occidentale, è dovuta alla titubanza dei sottoscrittori nel dichiarare come scopo dell’Unione la rimodulazione in senso neo-liberista delle economie europee. Questa titubanza scompare nel trattato quando ci si impegna a promuovere il libero mercato come modalità privilegiata di allocazione delle risorse.

23 L’economia sociale di mercato:
è un modello di sviluppo dell’economia che si propone di garantire sia la libertà di mercato che la giustizia sociale, armonizzandole tra di loro. L’idea di base è che la piena realizzazione dell’individuo non può avere luogo se non vengono garantite: la libera iniziativa; la libertà di impresa; la libertà di mercato; e la proprietà privata; ma che queste condizioni da sole non garantiscono la realizzazione della totalità degli individui, la cosiddetta giustizia sociale, e la loro integrità psicofisica, per cui lo Stato deve intervenire laddove esse presentano i loro limiti. L’intervento però non deve guidare il mercato o interferire con i suoi esiti naturali. L’idea di economia sociale di mercato è stata elaborata da Ropke durante la crisi della Repubblica di Weimar e proponeva la cosiddetta “terza via” tra liberalismo e collettivismo.

24 La normativa per la concorrenza riveste importanza estrema per l’Unione Europea ed è fra i pochi ambiti per i quali all’Unione è attribuita competenza esclusiva, essi sono: unione doganale; definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; politica monetaria per gli stati membri la cui moneta è l’euro; conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; politica commerciale comune; conclusione di accordi internazionali. L’applicazione della politica per la concorrenza dell’Unione è affidata alla Direzione Generale Concorrenza. In Italia la normativa antitrust è stata introdotta nel 1990 con la legge 287 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”) che istituiva anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nota anche come Autorità Antitrust, responsabile dell’applicazione della legge.

25 I principali obiettivi della normativa, dichiarati nel testo stesso della legge, sono:
assicurare le condizioni generali per la libertà d’impresa, che consentano agli operatori economici di poter accedere al mercato e di competere con pari opportunità; tutelare i consumatori, favorendo il contenimento dei prezzi ed i miglioramenti della qualità dei prodotti che derivano dal libero gioco della concorrenza. L’Autorità antitrust è una “Autorità indipendente”, che prende le decisioni in base alla legge, senza possibilità di ingerenze da parte del Governo né di altri organi della rappresentanza politica. L’Autorità antitrust, come stabilito dalla legge 20 luglio 2004 n. 215, ha competenze in materia di: pratiche commerciali scorrette; pubblicità ingannevole e comparativa; e in materia di conflitti di interessi.

26 L’Autorità ha il compito di applicare la legge n
L’Autorità ha il compito di applicare la legge n. 287 del 1990 vigilando: sulle intese restrittive della concorrenza; sugli abusi di posizione dominante; sulle operazioni di concentrazione che comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in modo tale da eliminare o ridurre in misura sostanziale e duratura la concorrenza; sulla pubblicità ingannevole e comparativa e le pratiche commerciali scorrette, le quali vengono vietate, oltre che per la capacità di indurre in errore e quindi di causare un danno al consumatore, anche per le distorsioni della concorrenza che indirettamente sono in grado di produrre; sui conflitti di interessi affinché i titolari di cariche di governo, nell’esercizio delle loro funzioni, si dedichino esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengano dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto di interessi. Vi è inoltre l’attività di segnalazione al Parlamento e al Governo e l’esercizio dell’attività consultiva.

27 L’Autorità Garante può avviare i procedimenti anche d’ufficio, cioè senza attendere segnalazioni esterne, nei casi di: pratiche commerciali scorrette; pubblicità ingannevole e comparativa. Possiede inoltre poteri investigativi che riguardano: la possibilità di accedere a qualsiasi documento pertinente; richiedere a chiunque informazioni e documenti pertinenti con la facoltà di sanzionare l’eventuale rifiuto o la trasmissione di informazioni e documenti non veritieri; effettuare ispezioni; avvalersi della Guardia di Finanza; disporre perizie. Accertata la violazione l’Autorità può: inibirne la continuazione; disporre la pubblicazione di dichiarazioni rettificative a spese dell’impresa responsabile; irrogare una sanzione pecuniaria che va da 5000 a euro.

28 11. 4 Antitrust e settore agroalimentare 11. 4
11.4 Antitrust e settore agroalimentare La politica antitrust per il settore agroalimentare Il settore agroalimentare presenta al suo interno una varietà di strutture di mercato a seconda del prodotto/mercato considerato e dei settori economici che compongono la filiera. Il settore agricolo tende ad essere concorrenziale; il settore dell’industria alimentare presenta gradi diversi di concorrenza che vanno dalla concorrenza monopolistica all’oligopolio a frange; il grande dettaglio organizzato tende ad essere oligopolistico; le industrie fornitrici di mezzi tecnici all’agricoltura tendono anch’esse all’oligopolio. Generalmente il grado di concentrazione è basso a livello del settore agricolo e più elevato a livello dell’industria di trasformazione e del dettaglio.

29 Dagli anni ‘90 il settore agroalimentare moderno (agribusiness) a livello mondiale è stato investito da ondate di fusioni e acquisizioni che hanno accresciuto il grado di concentrazione delle sue componenti. Pertanto si sono moltiplicati gli studi sugli effetti di tale evoluzione sull’efficienza e sul grado di concorrenzialità del settore, mediante gli schemi di analisi propri della nuova economia dell’organizzazione industriale (NEIO) che integra: i risultati dell’economia industriale basata sul paradigma SCP; gli orientamenti della scuola di Chicago; e la moderna analisi dell’oligopolio che utilizza la teoria dei giochi.

30 L’idea tradizionale degli economisti agrari è che il settore agroalimentare sia concorrenziale e non presenti rischi di monopolio. Spesso in passato si è cercato di promuovere una maggiore concentrazione del settore, specie a livello agricolo e della distribuzione, in base all’ipotesi che strutture organizzative di maggiori dimensioni portino ad un aumento dell’efficienza della produzione, della logistica e della distribuzione. Le normative antitrust europea ed americana prevedono delle eccezioni per il settore agricolo: escludendo le cooperative e le associazioni dei produttori agricoli dall’applicazione della normativa; vincolando l’applicazione della normativa al rispetto dei vincoli imposti dalla Politica Agricola Comune.

31 Preoccupazioni per lo stato della concorrenza nel settore agroalimentare nascono dalla sempre maggiore concentrazione e internazionalizzazione del settore e dalla debolezza di alcuni comparti del sistema, in particolare quello agricolo. Il settore agroalimentare moderno è caratterizzato dalla presenza di grandi attori internazionali (corporation come Nestlè, Kraft, Wal Mart, Cargill) e da una organizzazione della produzione-distribuzione basata sulle global food chains. In una global food chain la produzione agricola avviene in un paese in via di sviluppo mentre il consumo nei paesi sviluppati. I produttori agricoli, indipendenti o riuniti in associazioni, si confrontano con intermediari commerciali del posto che rispondono alle richieste di un unico acquirente, di solito un buyer di una grande catena di distribuzione.

32 Il buyer ha un forte potere di mercato (buyer power) nei confronti dei produttori e detta:
prezzi, condizioni di vendita, e standard di qualità. Tra acquirente e produttori di solito non vi sono rapporti contrattuali, ma rapporti di scambio consuetudinari. Ai produttori vengono richieste determinate specifiche per entrare a far parte del parco clienti della catena distributiva: metodi di produzione, modalità di consegna, rispetto di standard di qualità. Tuttavia la catena distributiva non si impegna ad acquistare la merce e scarica ogni rischio di prezzo e produzione sugli agricoltori.

33 Nelle global food chains vi è un forte potere monopsonistico da parte degli attori forti della filiera nei confronti dei propri fornitori. Generalmente l’industria di trasformazione e il grande dettaglio detengono un potere di monopsonio nei confronti degli agricoltori. Spesso il dettaglio esercita un buyer power anche nei confronti dei produttori industriali specie se forniscono prodotti senza marchio su cui il dettagliante appone il suo marchio commerciale. Proprio tale potere di mercato verso i fornitori unito a quello verso i clienti che può mettere a rischio la concorrenza nel settore agroalimentare.

34 11.4.2 Politica antitrust e accordi verticali
Il principale problema di applicare la normativa antitrust all’agroalimentare risiede nel fatto che i possibili problemi anti-concorrenziali dipendono dal tipo di rapporti verticali all’interno della catena distributiva e non solo dalla struttura del mercato finale. Dal punto di vista teorico gli effetti anticoncorrenziali dei vertical restraints sono difficili da determinare, in generale si possono individuare quattro casi di effetti negativi: preclusione del mercato, sia nei confronti di altri fornitori che di altri acquirenti; deterioramento delle condizioni offerte ai consumatori: per i prezzi, per altre condizioni, per marche diverse (riduzione della concorrenza tra marche, a livello del settore della trasformazione, o interbrand competition) o per una singola marca (riduzione della concorrenza a livello del dettaglio, o intrabrand competition); collusione tra fornitori o acquirenti favorita dalle restrizioni verticali; creazione di ostacoli all’integrazione dei mercati.

35 Nel caso degli accordi di distribuzione esclusiva gli effetti negativi riguardano:
da un lato il fatto che taluni acquirenti non possono più approvvigionarsi presso un fornitore, cioè viene precluso l’accesso al mercato; dall’altro lato diminuisce la concorrenza a livello della distribuzione (intrabrand competition) poiché il prodotto viene offerto da un numero ridotto di distributori. Negli accordi che prevedono l’esclusiva del marchio, cioè l’acquirente è indotto a concentrare gli acquisti di un prodotto presso un unico produttore, l’effetto negativo è la riduzione della concorrenza tra marche (interbrand competition, cioè concorrenza a livello della produzione).

36 L’imposizione del prezzo di rivendita riduce la concorrenza intrabrand poiché i distributori non possono più contare sulla leva competitiva del prezzo, inoltre la maggiore trasparenza dei prezzi può favorire la collusione tra produttori e distributori specie nei mercati ad elevata concentrazione, diminuisce anche la concorrenza tra marche. Alcuni accordi hanno come effetto principale la riduzione della concorrenza all’interno del marchio come: divieti di rivendita; vendite abbinate; restrizioni territoriali. Tale fatto può aiutare il fornitore o il cliente a compartimentare il mercato, agevolando la differenziazione tra i prezzi. La compartimentazione è giudicata in modo negativo dalla Commissione poiché può ostacolare l’integrazione tra i diversi mercati nazionali dell’UE. In presenza di combinazioni di restrizioni gli effetti negativi possono potenziarsi o neutralizzarsi a vicenda.

37 La regolamentazione dei diversi tipi di accordi verticali nelle normative statunitense ed europea riguarda le diverse forme di vertical restraints. Negli Usa la legislazione prevede che le restrizioni verticali segnalate all’autorità antitrust debbano essere soggette alla rule of reason, vale a dire che i possibili effetti anticoncorrenziali devono essere valutati caso per caso e secondo criteri flessibili. In Europa gli accordi verticali ricadono nella sfera di azione dell’antitrust quando possono diminuire la concorrenza sul mercato europeo e/o falsare il commercio fra gli stati dell’Unione. Come nel caso degli Usa, anche la Commissione europea suggerisce un approccio caso per caso, affermando che l’avvio di una procedura antitrust deve considerare gli elementi specifici di ogni accordo verticale, poiché gli effetti sul benessere che questo può avere possono essere positivi o negativi a seconda delle circostanze esterne.

38 Il Regulation vBER, ossia vertical block exemption regulation, identifica i casi in cui gli accordi verticali non sono soggetti ad istruttoria antitrust. Il vBER si applica a tutti gli accordi verticali che presentano due elementi: la quota di mercato del fornitore (o l’acquirente nel caso di un accordo di fornitura esclusiva) non eccede il 30%; l’accordo non contiene restrizioni esplicitamente proibite (hard-core restrictions) quali la pratica del prezzo di rivendita imposto (retail sale maintenance). Nella sua valutazione degli effetti anticoncorrenziali degli accordi verticali la Commissione sembra seguire le indicazioni della scuola di Chicago che enfatizzano gli effetti benefici di questi accordi sulla concorrenza e sull’efficienza.

39 Le argomentazioni della Commissione riguardanti gli effetti degli accordi verticali sulla concorrenza in linea con la visione della scuola di Chicago sono: gli effetti anticoncorrenziali delle restrizioni verticali sono insignificanti in mercati concorrenziali, quindi prevalgono gli effetti positivi in termini di efficienza della distribuzione e benessere dei consumatori. Gli effetti negativi si hanno solo quando la concorrenza interbrand è debole e vi sono barriere all’entrata; clausole singole o diversi tipi di accordi verticali di per sé non hanno effetti positivi o negativi sulla concorrenza e sull’integrazione dei mercati; la combinazione di più tipi di accordi verticali non è detto che sia negativa, può anche avere effetti positivi;

40 l’analisi dovrebbe concentrarsi sull’impatto sul mercato piuttosto che sul diverso tipo di accordo ed in particolare sull’eventualità che l’accordo verticale unitamente ad un forte potere di mercato di una o entrambe le parti porti a politiche di discriminazione dei prezzi che separino i mercati dei paesi Ue; un trattamento più favorevole, anche se limitato nel tempo, sarebbe dovuto agli accordi che accompagnano politiche di sviluppo del mercato da parte delle imprese e che possono favorire l’integrazione dei mercati; gli effetti di ogni accordo vanno valutati considerando le caratteristiche del mercato interessato e che influenzano gli esiti pro o anti concorrenziali.

41 11.4.3 Politica antitrust e monopsonio
Generalmente l’analisi dei vertical restraints assume che questi siano imposti (o proposti) dal produttore al rivenditore al dettaglio e non viceversa. Perciò si considera il potere di mercato esercitato sui mercati di vendita (sia da parte dei produttori che dei dettaglianti) mentre non si fa riferimento al potere di mercato esercitato sui mercati di acquisto (buyer power). Lo studio del potere di monopsonio è una questione aperta nell’ambito della legislazione antitrust. In Europa non vi sono indicazioni esplicite e le strategie anticoncorrenziali delle imprese con potere monopsonistico sono considerate un effetto dell’eccessiva concentrazione e dell’abuso di posizioni dominanti.

42 Negli Usa esiste una legislazione specifica, il Robinson-Putman Act emanato negli anni ‘30 che considera le pratiche anticoncorrenziali dei dettaglianti nei confronti dei produttori. Nacque in seguito alle pressioni dei produttori industriali spaventati dal processo di concentrazione in atto nel settore commerciale. L’intervento è stato in seguito criticato perché avrebbe rallentato la modernizzazione del settore commerciale, mantenendo quei fattori di inefficienza responsabili di prezzi al consumo troppo elevati. Esso vieta esplicitamente alcuni accordi preferenziali che: limitano la vendita ad altri dettaglianti da parte di un produttore; o impongono a questi la cessione del prodotto ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato ai clienti più deboli.

43 In Europa il consolidamento del settore commerciale è stato più lento, inoltre l’idea che una maggiore concentrazione del dettaglio portasse ad una maggiore efficienza e ad un miglior funzionamento della filiera produttiva, ha fatto sì che i produttori la percepissero come una opportunità. Tuttavia l’evoluzione strutturale e strategica degli anni ‘90 ha modificato l’atteggiamento prima dei produttori e poi dei consumatori e del legislatore. Le grandi dimensioni delle catene distributive e le aggressive strategie di differenziazione (marchi commerciali) hanno rivelato: ai produttori la possibilità di pratiche anticoncorrenziali sui mercati di acquisto; ed ai consumatori la possibilità di uno stretto controllo sui mercati di vendita in termini di prezzi e servizi offerti.

44 L’analisi degli effetti del monopsonio deve considerare la possibilità di esercizio del potere di contro-bilanciamento (countervailing power), che si ha quando il potere di monopsonio del settore cliente è esercitato verso un settore vendente dotato di potere di monopolio. Quando ciò avviene la struttura di mercato verticale assume le caratteristiche del monopolio bilaterale. Poiché gli equilibri di contrattazione variano a seconda delle caratteristiche del mercato, il controbilanciamento di una posizione di monopolio (monopsonio) attraverso l’esercizio di un potere di monopsonio (monopolio) da parte dell’acquirente (venditore) non sempre porta ad un miglioramento del benessere totale. In linea generale l’esercizio del countervailing power da parte dell’acquirente non migliora il benessere sociale quando questo è un monopolista sul suo mercato di vendita.

45 Gli studi di Clarke (2002) e Dobson e Waterson (1997) riferiti al settore agroalimentare dimostrano che al crescere della concentrazione della distribuzione al dettaglio, diminuiscono gli effetti positivi del countervailing power che questa esercita nei confronti dei produttori. Quando i servizi offerti dalle diverse catene distributive sono percepiti come non sostituibili, aumenta il potere di mercato delle singole catene e tendono a diminuire gli effetti positivi del countervailing power. Il potere di monopsonio dei distributori, che ha un effetto tendenzialmente positivo di controbilanciamento del potere di monopolio dei produttori, va valutato effettuando due considerazioni.

46 La prima considerazione è che se il settore della produzione ha una struttura oligopolistica (tipica peraltro dell’industria alimentare) il potere di monopsonio esercitato verso le imprese della frangia concorrenziale produce appieno le distorsioni del monopsonio. Perciò i possibili effetti positivi del countervailing power esercitato verso le imprese produttrici potrebbero essere più che compensati dagli effetti negativi derivanti dal potere di monopsonio verso le imprese della frangia concorrenziale. La seconda considerazione è relativa alla possibilità, per le imprese che hanno un certo potere sui mercati di acquisto (buyer power), di praticare politiche anticoncorrenziali che vadano oltre la semplice pressione sul presso di acquisto. In altri termini acquirenti forti possono imporre alla controparte restrizioni verticali dai possibili effetti anticoncorrenziali.

47 I tipi più comuni di restrizioni verticali imposte dalle grandi catene distributive ai produttori in Europa e negli Usa sono: listing fee, pagamenti richiesti dalle catene distributive al produttore per metterne in catalogo il prodotto; slotting allowances, pagamenti richiesti per esporre il prodotto in una particolare posizione sugli scaffali; retrospective payments, pagamenti richiesti alla fine dell’anno in proporzione al volume delle vendite effettuate; special payments, pagamenti una tantum richiesti al produttore a titolo di partecipazione alle spese di apertura di un nuovo negozio o di spese di ristrutturazione; long payment terms, dilazioni di pagamento ottenute dal distributore nei confronti del produttore; product boycotts, rifiuto di mettere in catalogo il prodotto di un particolare produttore.

48 Quando queste politiche di restrizione verticale sono praticate verso grandi produttori, dotati di un certo potere di contrattazione, non tendono a produrre effetti anticoncorrenziali e fanno parte del normale processo di contrattazione. Quando il potere del distributore è molto elevato si possono avere degli abusi con possibili effetti anticoncorrenziali. Le restrizioni imposte ai produttori più deboli possono causarne l’uscita dal mercato con effetti anticoncorrenziali a livello del settore produttivo. Talvolta il distributore può stipulare accordi preferenziali con alcuni produttori nell’ambito di una politica verticale collusiva (le due parti si accordano per dividersi il profitto di monopolio della struttura verticale integrata) ed utilizzare le politiche di restrizione verticale verso gli altri produttori al fine di aumentare il potere relativo dei produttori coi quali collude.

49 In conclusione la valutazione dei possibili effetti anticoncorrenziali del potere di acquisto risulta complessa a causa degli effetti contrastanti che tale potere produce a seconda della combinazione delle variabili strategiche e strutturali che possono caratterizzare il mercato di acquisto (sia dal lato della domanda che dell’offerta) ed il mercato finale. In generale si hanno effetti di benessere negativi quando il detentore del potere di acquisto possiede anche un potere di mercato sui propri mercati di vendita. Questi effetti negativi possono essere in parte bilanciati dalla maggiore efficienza logistica di un settore distributivo più concentrato.

50 Lo studio condotto da Clarke (1997) sul settore distributivo di alcuni paesi europei dimostra che l’aumento della concentrazione al suo interno fra gli anni ‘80 e ‘90 ha prodotto un beneficio per i consumatori in termini di una riduzione dei prezzi al consumo dovuta a: aumenti di efficienza dovuti allo sfruttamento di economie di scala e di scopo; innovazioni gestionali e logistiche dovute allo sviluppo delle tecnologie dell’informazione; minori prezzi di acquisto spuntati nelle trattative con i produttori.

51 La crescita del grado di concentrazione della distribuzione sta anche causando effetti negativi come: l’acquisizione di un elevato potere sul mercato finale rischioso per il benessere del consumatore; aggressive strategie di differenziazione attuate principalmente attraverso lo sviluppo delle private label; eccessiva pressione verso i produttori che ne mette a rischio la capacità di innovazione, con possibili effetti negativi di lungo periodo sia in termini di efficienza che di qualità, dovuti ad una minore varietà di prodotti a disposizione dei consumatori e a minori prestazioni tecniche. Il possibile aumento simultaneo della concentrazione a livello della produzione e del dettaglio crea incentivi per accordi verticali di tipo collusivo che danneggiano il benessere sociale.

52 Le passate dinamiche di concentrazione hanno prodotto una situazione attuale che presenta molti dei caratteri che la teoria collega agli effetti negativi del buyer power: in molti paesi UE il settore della distribuzione presenta un elevato grado di concentrazione e pratiche come le slotting allowances e le altre tasse al produttore sono sempre più diffuse; per molte filiere alimentari la concentrazione dell’industria è minore di quella della distribuzione e i produttori faticano ad imporre le proprie condizioni di scambio alla distribuzione; non si può valutare l’effettivo potere di mercato dei distributori sui propri mercati di vendita, ma si può ipotizzare che sia spesso molto elevato se si tiene conto della lealtà all’insegna del consumatore evidenziata dal successo delle private label e dalla ristrettezza geografica del mercato rilevante per misurare il potere di mercato;

53 lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo è in gran parte già avvenuto ed è plausibile che un ulteriore aumento della dimensione delle imprese distributive porti ulteriori scarsi vantaggi in termini di efficienza; la necessità del produttore di adeguare la sua offerta alle richieste del distributore, (in termini di modalità di consegna, caratteristiche del prodotto, di confezione ed etichetta) sta creando un rapporto di dipendenza a vantaggio del distributore in termini di ripartizione sia dei rischi e dei costi che dei benefici associati alle attività interdipendenti.

54 11.5 Introduzione alla teoria della regolamentazione
In generale una regolamentazione è un limite imposto dallo stato alla discrezionalità delle scelte di un individuo o di una organizzazione attraverso la minaccia di sanzioni. Quindi lo stato quando regolamenta utilizza il proprio potere di coercizione per restringere il dominio delle possibili scelte degli agenti economici. La regolamentazione può essere di tipo: economico; sociale; sanitario; ambientale.

55 La regolamentazione economica si ha quando il governo fissa limiti ai prezzi, alle quantità e/o alle condizioni di entrata e di uscita di un settore. L’esempio tipico è la regolamentazione dei monopoli naturali o la fissazione di prezzi massimi per prodotti ritenuti di prima necessità. La regolamentazione sociale si riferisce a quelle regole di comportamento che possono essere imposte agli agenti economici per il conseguimento di obiettivi sociali. Un esempio è l’imposizione ad assumere una percentuale minima di lavoratrici al fine di combattere la discriminazione delle donne nel mercato del lavoro, oppure l’imposizione di un orario massimo di lavoro giornaliero e la proibizione di turni di notte.

56 3) La regolamentazione sanitaria riguarda quelle regole imposte al fine di preservare la salute pubblica, come ad esempio le norme sulla sicurezza del lavoro, sulla sicurezza dei prodotti, sull’igiene nei luoghi pubblici. 4) La regolamentazione ambientale comprende le norme fissate per la conservazione delle risorse naturali e contro l’inquinamento ambientale. Esempi possono essere l’imposizione ad adottare tecnologie a basse emissioni, il divieto ad edificare in aree naturali protette, il divieto di immettere in commercio sostanze tossiche.

57 Negli Stati Uniti si sono avuti interventi di regolamentazione sin dalla fine del 1800, uno dei primi casi regolamentazione economica ha riguardato il settore agroalimentare, con la sentenza relativa al caso Munn v. Illinois la Corte decise che era facoltà dello stato dell’Illinois regolamentare il prezzo fissato dai silos. La motivazione della sentenza fu: “la proprietà privata deve tenere conto dell’interesse pubblico quando è adibita ad usi che hanno conseguenze per il pubblico ed interessano l’intera comunità. Pertanto quando qualcuno adibisce i propri beni ad usi che interessano il pubblico, deve garantire gli interessi dello stesso e sottomettersi al controllo che questo può esercitare per promuovere il bene comune”. In sostanza le motivazioni della sentenza legittimavano la limitazione della libertà nell’uso della proprietà privata che la regolamentazione comportava in base al principio della difesa del pubblico interesse

58 Le stesse argomentazioni furono utilizzate negli interventi di regolamentazione che riguardavano i settori che offrivano beni di pubblica utilità come ad esempio le ferrovie, l’energia, le telecomunicazioni ed i servizi idrici. Il principio della legittimazione dell’intervento pubblico per fini di pubblica utilità, come la riduzione della povertà e dell’ineguaglianza economica, è dimostrata dalla sentenza del 1934 relativa al caso Nebbia v. New York. La difesa si era opposta alla fissazione del prezzo del latte da parte dello stato di New York sostenendo che questo non poteva essere considerato un bene di pubblica utilità. La Corte Suprema rigettò tale argomentazione affermando: “in assenza di vincoli costituzionali uno stato può adottare qualsiasi misura di politica economica che aumenti il benessere sociale e promulgare leggi affinché tali misure siano rispettate”.

59 In definitiva si possono individuare due periodi nella storia della politica della regolamentazione degli Stati Uniti: Nel primo periodo (dalla fine dell’800 fino agli anni ‘60) la regolamentazione di alcuni settori economici rispondeva allo stesso bisogno della politica antitrust dell’epoca, cioè limitare il potere economico delle corporation e far sì che gli interessi privati non mettessero a rischio alcuni caratteri fondanti della società che la Costituzione voleva assicurare, come il rispetto dei diritti umani e la giustizia sociale. Soprattutto dopo la crisi del ‘29 e per tutti gli anni 60 gli interventi di regolamentazione economica furono molto diffusi.

60 2) Nel secondo periodo (dagli anni ‘70 ad oggi) le cose cambiarono radicalmente e cominciò la politica di deregolamentazione (deregulation) che dura tutt’ora, propugnata dai teorici del neoliberismo. Come nel caso dell’antitrust, il cambiamento a livello politico fu reso possibile dalle teorie degli economisti di Chicago, fondate sull’assunto che il mercato lasciato libero massimizzi il benessere sociale, che è inteso unicamente in termini di efficienza paretiana dei mercati. Dal che deriva una fede incondizionata nel mercato e l’accettazione dell’idea che la politica economica non debba avere come obiettivi la redistribuzione del reddito e la giustizia sociale. A partire dagli anni ‘70 la deregolamentazione economica negli Stati Uniti è stata in parte bilanciata dalla regolamentazione sociale e ambientale che tuttavia ha rispettato per lo più i dettami neoliberisti. L’agenzia per l’ambiente (EPA) fu istituita nel 1970.

61 Negli Stati Uniti le politiche di regolamentazione prevedono l’istituzione di agenzie indipendenti dal governo che fungono da autorità garanti degli interventi di regolamentazione. Alla base di tale modalità vi è l’idea che la presenza di un terzo soggetto istituzionale che faccia da cuscinetto tra lo stato ed i soggetti privati bersaglio dell’intervento possa diminuire il rischio di tentativi di corruzione e pressione sui policy maker da parte del settore privato.

62 In Europa generalmente in presenza di fallimenti del mercato o della necessità di proteggere l’interesse generale lo stato ha preferito intervenire direttamente nei settori critici con la nazionalizzazione e quindi la gestione diretta. Molti settori con i caratteri del monopolio naturale e/o giudicati critici per il benessere della collettività, come i trasporti, le telecomunicazioni e l’acqua in molti paesi dell’UE sono stati gestiti per lungo tempo da imprese pubbliche. La svolta neoliberista degli anni ’70 ha prodotto in Europa la privatizzazione di molte aziende pubbliche che lavoravano nei settori delle public utilities, cioè i settori che offrono servizi di pubblica utilità, come i trasporti, l’energia, l’acqua e le telecomunicazioni.

63 Come negli USA, anche in Europa in alcuni casi la privatizzazione è stata accompagnata dall’istituzione di una autorità indipendente con il compito di sorvegliare il funzionamento del settore privatizzato. In Italia ad esempio alla privatizzazione del settore energetico si accompagnò nel 1995 l’istituzione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas che è una autorità formalmente indipendente che ha il compito di favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale nel settore energetico.

64 11.6 Politiche di regolamentazione nel settore agroalimentare
La regolamentazione nel settore agroalimentare ha storicamente risposto alle esigenze di: correggere i fallimenti del mercato che potevano portare a crisi di settore (ad esempio il controllo dell’offerta per la stabilizzazione dei prezzi agricoli e alcune forme di sostegno del reddito degli agricoltori); assicurare la difesa della salute dei consumatori e dell’ambiente; calmierare l’inflazione attraverso il controllo dei beni alimentari di prima necessità. La Politica agricola comunitaria ha fatto largo uso di strumenti di regolamentazione, ad esempio con i limiti ai prezzi e all’offerta imposti con le organizzazioni comuni di mercato.

65 In Italia fino al 1993, per molti prodotti alimentari, tra cui pane pasta e latte, vigeva un sistema di prezzi amministrati. Tale intervento rientrava in una politica più ampia in materia di prezzi che comprendeva un sistema di “amministrazione” e di “sorveglianza” dei prezzi sotto la gestione del Comitato Interministeriale dei Prezzi (C.I.P.) e dei Comitati Provinciali dei Prezzi (C.P.P.). Il C.I.P. era stato istituito nel 1944 per passare dal controllo generalizzato dei prezzi del periodo bellico al controllo permanente dei prezzi di un numero limitato di beni e servizi, e fu abolito con la finanziaria del 1994 e alcune delle competenze del C.I.P. furono trasferite al C.I.P.E. (Comitato interministeriale per la programmazione economica). Altre misure di regolamentazione del settore agroalimentare in Italia hanno riguardato il commercio, da sempre è stato regolamentato il funzionamento dei mercati all’ingrosso dei prodotti agricoli, in termini di localizzazione, tempi di apertura, modalità di accesso.

66 Relativamente alla regolamentazione ambientale gli interventi per il settore agricolo tengono conto delle molteplici conseguenze positive e negative che le attività legate al settore agroalimentare generano. Il sistema agroalimentare è una importante fonte di inquinamento e di sfruttamento di risorse naturali non rinnovabili. Da un lato vi sono i danni all’ambiente provocati dalle attività agricole, come ad esempio: il degrado dei suoli, comprese la salinizzazione e l’erosione; l’eccessiva estrazione di acqua, con l’esaurimento delle riserve di acqua fossili; la perdita di biodiversità; l’inquinamento da nitrati fosfati e pesticidi.

67 Dall’altro lato vi sono i danni provocati da tutto il sistema agroalimentare moderno attraverso processi di produzione e distribuzione che: impiegano elevate quantità di combustibili fossili; e immettono nell’ambiente rifiuti altamente inquinanti. In molti casi il danno ambientale potrebbe essere ridotto rinunciando ad alcune pratiche di produzione e consumo con beneficio sociale trascurabile, come ad esempio: il trasporto su lunghe distanze di alimenti per assecondare la richiesta di prodotti esotici stagionali; politiche di approvvigionamento della grande distribuzione orientate a rendite monopsonistiche più che all’efficienza e al benessere sociale; l’eccesso di imballaggi non biodegradabili per via di politiche di packaging che puntano solo all’immagine del prodotto e non all’impatto ambientale; la distruzione di alimenti scaduti o acquistati e non consumati, fenomeno noto come food waste.

68 Il fenomeno del food waste appare particolarmente rilevante, in quanto negli Usa il 50% e in Europa il 30% del cibo che viene prodotto è gettato via e trattato come rifiuto. L’impatto ambientale è enorme e comprende: lo spreco delle risorse tra cui acqua e energie non rinnovabili utilizzate per la produzione; le emissioni inquinanti che derivano dalla produzione; le emissioni inquinanti che derivano dal trattamento dei rifiuti. Inoltre le attività di produzione e distribuzione di alimenti contribuiscono a problemi come: il riscaldamento globale; l’esaurimento delle fonti energetiche fossili; la deforestazione; la perdita di biodiversità.

69 Nonostante l’enorme impatto ambientale del sistema agroalimentare non vi sono specifiche misure di regolamentazione o una specifica politica ambientale atte a mitigarne gli effetti. Nell’Unione Europea vi sono le cosiddette misure agro ambientali nell’ambito della Politica agricola comune che riguardano l’agricoltura e l’ambiente. Infine per quel che riguarda gli interventi di regolamentazione sanitaria tutti i paesi hanno da sempre cercato di adottare norme che assicurassero la sicurezza degli alimenti per la salute umana. Negli Usa dal 1906 è attiva l’Agenzia per gli Alimenti e i Medicinali (FDA Food and Drug Administration) che è l’ente governativo che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici. Nell’Unione Europea dal 2002 esiste una Agenzia per la sicurezza alimentare istituita con funzione di coordinamento e promozione degli interventi attuati in materia.


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