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IL CONTROLLO ESTERNO SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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Presentazione sul tema: "IL CONTROLLO ESTERNO SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"— Transcript della presentazione:

1 IL CONTROLLO ESTERNO SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Giuseppe Cogliandro IL CONTROLLO ESTERNO SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2 IL CONTROLLO PREVENTIVO SU ATTI (art. 3, comma 1 sg., legge 20/1994)
• é svolto oggi solo dalla Corte dei conti* sugli atti delle amministrazioni statali * La Corte dei conti fu istituita agli albori dello Stato unitario (legge 14 agosto 1862, n. 800), perchè vigilasse sulle amministrazioni dello Stato, così da prevenire ed impedire sperperi e cattive gestioni. In questa funzione, la Corte dei conti assunse la veste di una "magistratura", essendo emersa - secondo la storica affermazione di Camillo Benso conte di Cavour - la "assoluta necessità di concentrare il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile". Le linee fondamentali del suo ordinamento sono state fissate nel testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n Nel corso degli anni successivi all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana sono intervenute profonde trasformazioni nell'organizzazione e nelle funzioni amministrative (moltiplicazione degli enti, creazione di autorità amministrative indipendenti, privatizzazione di funzioni e di imprese pubbliche), le quali hanno interessato anche gli assetti finanziari e di spesa (leggi 468/1978, 362/1988 e 94/1997 e, recentemente, l’introduzione del bilancio per missioni e programmi), incidendo fortemente sui compiti dell'Istituto (

3 riguarda solamente: - atti del Governo concernenti le piante organiche, il conferimento di incarichi dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa - atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie - provvedimenti di riparto di fondi - provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare - decreti approvativi di contratti delle amministrazioni dello Stato - decreti di variazione del bilancio dello Stato - atti “sensibili” - atti sottoposti a riesame e atti esecutivi

4 - Uffici di controllo di legittimità su atti dei
Organi di controllo - Uffici di controllo di legittimità su atti dei -ministeri istituzionali -ministeri economico-finanziari -ministeri delle attività produttive -ministeri delle infrastrutture -ministeri sui servizi alla persona e dei beni culturali - Sezioni regionali di controllo - Sezione centrale di legittimità su atti statali -primo collegio: ministeri istituzionali ed economico-finanziari -secondo collegio: altri ministeri

5 Procedura di controllo
Gli atti diventano esecutivi entro 60 giorni, salvo che, entro tale termine, la Sezione di controllo (di legittimità) - abbia pronunciato il rifiuto del visto oppure - abbia sollevato questione di legittimità costituzionale o conflitto di attribuzione Il termine è sospeso nel caso di richieste istruttorie

6 IL CONTROLLO SULLA GESTIONE (art. 3, comma 4 sg, legge 20/1994)
E’ svolto dalla Corte dei conti Riguarda tutte le amministrazioni pubbliche Verifica la legittimità e la regolarità delle gestioni, Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa

7 Ha ad oggetto la gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche nonché i fondi di provenienza comunitaria E’ esercitato sulla base di programmi che tengono conto delle priorità stabilite dalle Commissioni parlamentari (art. 1, c. 473, LF 2007) e delle relazioni redatte dagli organi di controllo o vigilanza (art. 3, c. 65, LF 2008) Verifica il funzionamento del controllo interno Può chiedere documenti e informazioni, disporre ispezioni e accertamenti, delegare adempimenti istruttori a funzionari pubblici e avvalersi di consulenti tecnici Si conclude con una relazione annuale della Corte sull'esito del controllo eseguito, contenente osservazioni e raccomandazioni. La relazione è inviata al Parlamento, ai Consigli regionali ed alle Amministrazioni interessate, le quali comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione (art. 1, c. 172, LF 2006), le misure conseguenzialmente adottate

8 ORGANI DI CONTROLLO: Uffici di controllo sulla gestione Sezioni regionali di controllo Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni statali Sezione del controllo sugli enti Sezione delle autonomie Sezione centrale per gli affari comunitari ed internazionali Sezioni riunite in sede di controllo

9 NUOVE COMPETENZE DELLA CORTE DEI CONTI
(art. 2, c. 3-bis, l. 468/1978, introdotto dall’art. 1, c. 171, LF 2006) - Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte - Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte

10 - “I competenti organi di controllo delle amministrazioni” effettuano semestralmente il monitoraggio sull’osservanza delle disposizioni di cui commi da 404 a 416 (revisione degli assetti organizzativi) e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti (art. 1, c. 411, LF 2007)

11 Le relazioni al Parlamento in sede di controllo sulla gestione sono redatte dalla Corte dei conti “anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo” (art. 3, c. 60, LF 2008) L’amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte dei conti a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell’art. 3 della legge 20/1994, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti (art. 3, c. 64, LF 2008)

12 La Corte dei conti, nell’elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al comma 68 (relazioni dei Ministri alle Camere sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado dii efficienza dell’azione amministrativa), della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell’art. 3 della legge 20/1994 (art. 3, c. 70, LF 2008)

13 Le AP adottano piani triennali per la razionalizzazione dell’utilizzo
- delle dotazioni strumentali - delle autovetture di servizio - dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio A consuntivo, le AP trasmettono una relazione agli organi di controllo interno ed alle Sezioni regionali della Corte dei conti (art. 2, c. 594 sg., LF 2008) - Le AP che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti o assumono partecipazioni in società adottano provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali e rideterminano la dotazione organica. Gli organi di controllo interno asseverano il trasferimento delle risorse e trasmettono una relazione alla PCM ed al MEF, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti (art. 3, c. 32, LF 2008)

14 Il trattamento economico omnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Le AP, gli enti e le società sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti, che ne verifica la legittimità in sede di controllo successivo sulla gestione (art. 3, c. 53, LF 2008)

15 Il controllo delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti*
Il controllo della Corte dei conti sulle gestioni pubbliche con sede nelle regioni è di tre tipi (differenti per organo di controllo, oggetto, parametri e destinatario del reporting): - controllo preventivo - controllo finanziario - controllo sulla gestione * Art. 7 , c. 7, 8 e 9*, legge 131/2003 e Regolamento Corte dei conti

16 CONTROLLO PREVENTIVO Finalità: legalità e regolarità dell’azione amministrativa Parametri: leggi e regolamenti Ammin controllate: solo statali Procedura: l’ammissione a visto degli atti è di competenza del Consiugliere delegato, su conforme richiesta del magistrato istruttore. In casi di dissenso ovvero di concorde richiesta di ricusazione del visto, la quastione è devoluta all’esame della Sezione Oggetto: atti di conferimento di incarichi dirigenziali atti di concessione in uso di suoli demaniali provvedimenti pensionistici contratti Esito concessione o rifiuto del visto

17 CONTROLLO FINANZIARIO
Finalità: Coordinamento della finanza pubblica Parametri: Patto di stabilità e vincoli di appart. all’UE Ammin contr: Comuni, Province, Città metrop. e Regioni Oggetto: Rispetto degli equilibri di bilancio Esito: Relazione al Parlamento, a cura della Sezione autonomie

18 CONTROLLO SULLA GESTIONE
Finalità: buona gestione finanziaria Oggetto: -perseguim degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali -sana gestione finanziaria degli EL -funzionamento dei controlli interni Parametri: norme giuridiche e le tre “E” Esito: Relazione sugli esiti delle verifiche ai Consigli degli enti

19 ATTIVITÀ DI REFERTO E CONSULTIVA
Le Regioni e gli EL (tramite il Consiglio delle Autonomie) possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo - ulteriori forme di collaborazione (referti specifici, audizioni di magistrati delle Sezioni, certificazioni di bilanci) e - pareri in materia di contabilità pubblica (Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Delibere n. 5 e 12 del 2006 e 13 del 2007)

20 Rapporti tra organi di revisione degli EL e la Corte dei conti (art
Rapporti tra organi di revisione degli EL e la Corte dei conti (art. 1, commi 166 e 167, LF 2006 Gli organi degli EL di revisione economico-finanziaria (art. 234 sg TUEL) trasmettono alle Sezioni regionali relazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto Le Sezioni regionali definiscono criteri e linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione Le Sezioni regionali, nei casi di non rispetto della sana gestione finanziaria o del Patto di stabilità stabiliscono le misure correttive che gli EL devono adottare

21 Linee guida della Corte
Linee guida per la redazione dei bilanci preventivi 2006 (Delibera n. 6/AUT/2006) Linee guida per la predisposizione della relazione sul rendiconto 2006 (Delibera n. 5/AUT/2007) Linee guida per la redazione dei bilanci preventivi 2007 (Delibera n. 2/AUT/2006) Linee guida per la redazione dei bilanci preventivi 2008 (Delibera n. 3/AUT/2008)

22 Altri compiti della Corte (art. 1, comma 173, LF 2006)
Le amministrazioni pubbliche devono trasmettere alla Corte dei conti, per l’esercizio del controllo successivo, gli atti di spesa d’importo di spesa superiore a 5000 euro, relativi a - studi, incarichi e consulenze - relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza - indennità, compensi od altre utilità per incarichi di consulenza In tema, Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, Delibera n. 4/Aut/2006

23 FATTORI DI SUCCESSO DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE
Complementarità tra controllo esterno e controllo interno Follow-up (seguito alle raccomandazioni della Corte dei conti)


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