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Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA MODULO 1 UNITA’ DIDATTICA 6 L'eccesso.

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1 Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA MODULO 1 UNITA’ DIDATTICA 6 L'eccesso di potere : le figure sintomatiche

2 Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA L’ECCESSO DI POTERE NELLA GIURISPRUDENZA (I° caso) T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 30 aprile 2004 n. 740 - Sussiste un vizio di eccesso di potere per sviamento (della causa tipica del provvedimento) nel caso in cui l’Amministrazione emetta un provvedimento finalizzato a dirimere una controversia privata * (che invece dovrebbe azionarsi davanti all’Autorità Giudiziaria)

3 Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA IL RICORSO (oggetto: adeguamento dell’impianto di riscaldamento) il ricorrente impugnava l’ordine del Sindaco che imponeva l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento al Regolamento Edilizio. per i seguenti motivi: 1 – Sviamento di potere ed abuso, poiché il Comune è intervenuto esercitando una potestà pubblica per risolvere una controversia meramente privatistica. 2 – Difetto d’istruttoria, poiché l’ordine impugnato si è basato su due note del responsabile USL che si basavano, a loro volta, su testimonianze verbali di un cittadino.

4 Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA SEGUE 3 – Contraddittorietà e, di nuovo, eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto, precedentemente il Comune ha rilasciato la concessione edilizia e l’abitabilità relativa a tutti gli appartamenti del condominio pur avendo ciascun appartamento un sistema di riscaldamento analogo a quello di cui ora si chiede l’adeguamento 4 - Eccesso di potere per difetto d’istruttoria sotto altro profilo, poiché tutti i condomini dello stabile nel quale è ricompreso l’appartamento del ricorrente, è privo di canna fumaria; pertanto non è possibile ordinare ad un unico condomino l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento nel senso di imporre l’installazione di una canna fumaria.

5 Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA LA DECISIONE DEL TAR Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 1.Si deve evidenziare che l’ordine del Sindaco che impone l’adeguamento dell’impianto individuale di riscaldamento all’art. 38 del Regolamento Edilizio, finisce, a tutti gli effetti, per risolvere una controversia meramente privatistica. fondata sulla pretesa illegittima immissione, nel senso civilistico di cui all’art. 844 c.c., di fumi provenienti dall’impianto di riscaldamento di un appartamento di un condominio, di proprietà del ricorrente, e incidenti su altro appartamento del medesimo condominio

6 Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Il TAR ACCOGLIE TUTTE LE DOGLIANZE E PRECISA … Sul piano giuridico, tutti questi elementi, evidenziati dal ricorrente sono sintomatici e si traducono in un vizio di legittimità dell'ordine impugnato in termini di eccesso di potere per sviamento della causa tipica nel caso di specie, invece di provvedere in ordine alla salute pubblica, l’Amministrazione si è occupata di dirimere una controversia privata che invece si sarebbe dovuto azionare, ai sensi dell’art. 844 c.c., avanti all’Autorità giudiziaria.

7 Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA II° Caso T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 20 gennaio 2003 n. 240 UN CASO DI “CONTRADDITTORIETA’” E’ illegittimo un provvedimenti di esclusione da un concorso (nella specie per l’arruolamento nell’Esercito) disposto per asserita inidoneità fisica del candidato a svolgere le mansioni ove tale presupposto di fatto risulti contraddetto dalle risultanze di una verificazione disposta dal giudice amministrativo

8 Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Il ricorso la ricorrente ha impugnato il giudizio medico adottato dall’intimata Amministrazione della Difesa con cui è stata giudicata NON IDONEA al quarto concorso straordinario per arruolamento nell’anno 2002 di millecinquecento volontari con ferma di tre anni nell’Esercito Italiano avendo evidenziato "Alterazione aspecifiche della ripolarizzazione in sede arterosettale ed inferiore. Lieve prolasso mitralico in valvola ridondante senza reflusso";

9 Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA La verificazione disposta dal TAR Nel quadro degli strumenti cognitivi a disposizione del giudice all’interno del giudizio di legittimità, sono sicuramente esperibili le verificazioni preordinate all’accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento, onde consentire l’esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto Il Tribunale ha invitato la resistente Amministrazione a sottoporre la candidata esclusa a visita di revisione presso il medesimo organo sanitario in diversa composizione (e, se richiesto, con assistenza di medico di fiducia)

10 Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA L’esito della verificazione e l’annullamento della esclusione La Commissione Medica ha dato atto delle risultanze del nuovo accertamento sanitario, evidenziando una diagnosi di "lievi anomalie ecografiche della valvola mitrale senza implicazioni funzionali", ed ha giudicato, la ricorrente idonea. in ragione di ciò è illegittima l’esclusione dalla procedura concorsuale, siccome basata su presupposto di fatto risultato contraddetto dalla successiva visita medica cui la ricorrente è stata sottoposta per le medesime finalità di accertamento del possesso dei requisiti fisici, in esecuzione dell’ordine istruttorio sopra richiamato

11 Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA III° Caso T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 18 novembre 2002 n. 10112 E’ illegittimo un provvedimento con il quale un film è stato escluso dalla assegnazione dell'Attestato di qualità e dal conseguente premio di qualità previsto dall'art. 9 L. n.1213/1965 senza che siano stati indicati, con ampia e congrua motivazione, i pregi ed i difetti delle singole pellicole esaminate, sul piano artistico, spettacolare, tecnico e culturale

12 Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Il fatto ed i motivi del ricorso Il gravame è diretto all’annullamento: del provvedimento di rigetto della richiesta di riconoscimento dell’interesse culturale del film "Farinelli-Voce Regina".

13 Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Onere di “convincente” motivazione … A fronte dei numerosi riconoscimenti conseguiti sul piano internazionale dalla pellicola la motivazione della Commissione giudicatrice sarebbe insufficiente, generica ed incongrua e non spiegherebbe le ragioni della negativa valutazione.

14 Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA La decisione del TAR L’assunto merita adesione nei sensi che seguono. Il contrasto tra tutti i riconoscimenti indicati dalla ricorrente e la motivazione del diniego operato dalla Commissione induce il Collegio a ritenere sussistente il difetto di motivazione non solo come dato meramente formale, ma come sintomo di un eccesso di potere dell’atto.

15 Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Segue … l’attenzione del G.A. ai limiti del proprio sindacato PREMESSA E’ ben vero che il sindacato giurisdizionale deve limitarsi all'accertamento della ricorrenza, o meno, di una sostanziale deviazione dagli interessi pubblici, e dai precetti di logica ed imparzialità, o di un manifesto travisamento della realtà di fatto. E TUTTAVIA il Collegio, nel caso in esame, non intende censurare il merito delle determinazioni, ma le ragioni poste a base delle stesse; in altri termini, non la sostanza della scelta, ma la sua esternazione.

16 Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA ANCORA SUI LIMITI … La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha elaborato ed affinanto, progressivamente, l'istituto della motivazione perchè la tutela giurisdizionale investisse direttamente l'elemento nucleare della funzione amministrativa (specie in presenza di generali e contrastanti interessi pubblici e privati) e non fosse limitata al mero e meccanicistico riscontro dei soli aspetti formalistici e rituali del provvedimento.

17 Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Ancora …. Il giudizio amministrativo, specie dopo la L. n. 205/00, si incentra sul riscontro obiettivo della legittimità del provvedimento, attuato attraverso la verifica: - dei suoi presupposti di legge; - dell’ottimale bilanciamento dei diversi interessi pubblici e privati; - nonché dell’analisi dei diversi comportamenti procedurali e processuali delle parti pubbliche e private coinvolte.

18 Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA …. Ancora La natura ampiamente discrezionale di un giudizio non può infatti consentire che sussistano zone franche dal sindacato giurisdizionale di legittimità quando: dalla carenza, contraddittorietà, o mancanza della motivazione possa direttamente o indirettamente desumersi che la P.A. abbia compiuto valutazioni incongruenti o illogiche.

19 Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Cosa avrebbe dovuto fare la Commissione … La Commissione avrebbe dovuto decodificare i pregi ed i difetti delle singole pellicole esaminate, sul piano artistico, spettacolare, tecnico e culturale. Lungo tale linea, l’artisticità di un giudizio di qualità di una pellicola cinematografica (al pari di tutti gli altri casi di discrezionalità amministrativa o tecnica) pur restando un giudizio di merito, può esser sindacata dal giudice sotto i profili della sufficienza, della logica e dalla sostanziale congruità e razionalità.


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