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PubblicatoRosina Leone Modificato 11 anni fa
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Il sistema delle fonti del diritto del lavoro e la contrattazione collettiva come fonte
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Diversa incidenza e interferenza delle fonti nei vari settori del diritto del lavoro (in senso ampio) Nella disciplina dei rapporti individuali di lavoro – e, dunque, nel diritto del lavoro in senso stretto – la legge nazionale ha storicamente assunto un ruolo fondamentale nel sistema delle fonti …così anche nel diritto previdenziale … e nel settore del pubblico impiego, soprattutto prima della cd. “contrattualizzazione”
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Diversa incidenza e interferenza delle fonti nei vari settori del diritto del lavoro (in senso ampio) ...e nella disciplina dei rapporti collettivi? …anche in questa materia, tuttavia, l’importanza di precedenti previsioni legali (artt. 19 S.L.) è stata soppiantata da importanti disposizioni contrattuali collettive (Accordo del 23 luglio 1993 e Protocollo del 20 dicembre 1993 sulle R.S.U.) …in quest’ambito (sp. nella disciplina dello sciopero e del sistema di contrattazione collettiva) la legge è sempre stata poco presente, mentre, in una certa fase storica (Statuto dei lavoratori, 1970) ha assunto un ruolo importante nella disciplina dell’attività e della libertà sindacale nei luoghi di lavoro
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Il sistema delle fonti nel diritto del lavoro: tre peculiarità
(1) La fonte contrattuale collettiva
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(1) Una prima e tradizionale peculiarità:
L’affiancamento alle fonti eteronome (Costituzione e legge ordinaria, in primo luogo) della fonte autonoma rappresentata dalla contrattazione collettiva Il riconoscimento costituzionale del (a) principio di libertà sindacale e (b) del potere normativo dei sindacati (art. 39 Cost.)
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Il principio costituzionale di libertà sindacale
“L’organizzazione sindacale è libera” (art. 39 Cost., comma 1) E’ difficile dire di più con meno parole (U. Romagnoli)
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Il riconoscimento del potere normativo dei sindacati
“ I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione ai loro iscritti, stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce” (art. 39 Cost., comma 4)
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Sono fonti del diritto:
Un passo indietro: come si inquadrava la contrattazione collettiva nel sistema delle fonti? Art. 1 disp. prel. cod. civ.: Sono fonti del diritto: le leggi; 2) i regolamenti; 3) le norme corporative 4) gli usi nel sistema corporativo il contratto collettivo entrava, a pieno titolo, nel sistema delle fonti
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fonte terziaria o extra ordinem
Come si inquadra la contrattazione collettiva di diritto comune nel sistema delle fonti? Esso ha, pertanto, il corpo della legge e l’anima del contratto (Napoli, 2002) La dottrina costituzionalistica: la contrattazione collettiva come fonte terziaria o extra ordinem (Pizzorusso, 1990) il contratto collettivo, non è fonte formale del diritto positivo, ma fonte materiale delle regole che governano i rapporti di lavoro; è, cioè, fonte tipica di regolazione dei rapporti di lavoro
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…il’“corpo della legge”
La riforma del codice di procedura civile. Il nuovo articolo 360 c.p.c. «Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
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ma come si interpretano le norme dei contratti collettivi?
…e “l’anima del contratto”: le regole sulla interpretazione dei contratti (art c.c.) e non quelle sulla interpretazione della legge l’interpretazione “autentica” dei contratti collettivi nel settore pubblico (art. 49, c.1, d. lgs. n. 165/2001: “Quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa” ) ma come si interpretano le norme dei contratti collettivi?
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Contrattazione collettiva e ordinamento intersindacale
Le norme dei contratti collettivi come norme prodotte da un ordinamento, quello appunto intersindacale, autonomo e distinto rispetto a quello statale Dalla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici (Santi Romano) a quella dell’ordinamento intersindacale (G. Giugni, 1960)
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Il sistema di relazioni industriali come sistema sociale – ma anche giuridico-normativo - fra imprenditori (e loro associazioni), organizzazioni dei lavoratori e pubblici poteri (Giugni, 2006) L’ordinamento intersindacale
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In tale sistema si producono norme - extra-legislative - destinate a regolare sia i rapporti fra le parti dei rapporti di lavoro, sia le relazioni fra le stesse organizzazioni sindacali e i poteri pubblici L’ordinamento intersindacale
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La teoria dell’ordinamento intersindacale riflette un processo di trasformazione più generale della produzione del diritto: la fine dell’identificazione (tipica del giuspositivismo) tra diritto, legge e Stato (Caruso, 2004) L’ordinamento intersindacale
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Come si inquadra la contrattazione collettiva nel sistema delle fonti?
poiché anche il contratto collettivo è fonte materiale delle regole che governano i rapporti di lavoro, qual è il rapporto tra la contrattazione collettiva e legge? Il più tradizionale rapporto tra le due fonti: l’inderogabilità unilaterale e il principio del favor prestatoris ne è esempio l’art. 40, comma 2, St. Lav.: “Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori”
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Come si inquadra la contrattazione collettiva nel sistema delle fonti?
Il contratto collettivo secundum legem – il rinvio integrativo – le materie “delegificate” Esempio di rinvio integrativo: la determinazione delle prestazioni indispensabili ex art. 2 della l. n. 146/1990 Numerosissimi i rinvii integrativi nel d. lgs. 276/2003 Il contratto collettivo praeter legem (regola materie che la legge o le eventuali altre fonti secondarie non regolano) esempi: per l’ampliamento delle ipotesi in cui è ammissibile la somministrazione a tempo indeterminato (art. 20, c. 3, lett. i) per la determinazione dei casi in cui è possibile concludere contratti di lavoro intermittente (art. 34, c. 1)
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integrazione funzionale tra le due fonti
Il rinvio della legge alla contrattazione collettiva realizza un modello di integrazione funzionale tra le due fonti devoluzione di potere normativo alle parti sociali
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Si realizza, pertanto, una osmosi tra ordinamento intersindacale e statale:
L’ordinamento statale L’ordinamento intersindacale e la contrattazione collettiva svolgono funzioni di stimolo e di innovazione rispetto al diritto statale sostiene in vario modo l’autonomia e la contrattazione collettiva, anche attraverso la delega di poteri normativi
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La contrattazione collettiva come fonte Le regole sulla produzione dei contratti collettivi esistono nel non esistono nel La contrattazione collettiva regolata dalla legge [settore pubblico: dalla legge quadro sul p.i. (l. n. 93/1983) al d. lgs. n. 396/1997, agli artt. 40 e ss. d. lgs. n. 165/2001] La contrattazione collettiva non regolata in via generale dalla legge (settore privato)
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La contrattazione collettiva regolata dalla legge
(settore pubblico) Cos’è successo, inoltre, nel pubblico impiego contrattualizzato ? La contrattazione collettiva – in seguito al d. lgs. n. 396/1997- è diventata una fonte equivalente alla legge ordinaria. “La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali” (art. 40 d. lgs. n. 165/2001)
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La contrattazione collettiva regolata dalla legge (settore pubblico)
2) La disciplina del procedimento di contrattazione collettiva: a) la fase preventiva: il parere dei comitati di settore b) la trattativa e la conclusione dell’ipotesi di accordo c) il parere favorevole del comitato di settore d) il controllo ella Corte dei Conti sulla compatibilità dei costi contrattuali con gli strumenti di programmazione e di bilancio e) la sottoscrizione del contratto da parte del Presidente dell’ARAN - pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica 1) La disciplina dei soggetti legittimati a contrattare (ARAN ed organizzazioni sindacali) … … e della rappresentatività delle organizzazioni sindacali (art. 43 d. lgs. n. 165/2001)
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La contrattazione collettiva regolata dalla legge (settore pubblico)
3) L’indiretta disciplina del regime della efficacia soggettiva dei contratti collettivi: art. 40, c. 4, d. lgs. n. 165/2001: Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti art. 45, c. 2 d. lgs. n. 165/2001 : il vincolo per le pubbliche amministrazioni di garantire ai propri dipendenti “parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi”
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2) Una seconda rilevante peculiarità:
convenzioni (soggette a ratifica con legge statale) e raccomandazioni dell’OIL il diritto comunitario primario e derivato Le fonti internazionali … e… …sovranazionali
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La rilevanza delle fonti comunitarie.
È questa “la vera e rilevante trasformazione del sistema delle fonti del diritto del lavoro realizzatasi nell’ultimo decennio” (Mariucci, 2003)
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Diritto comunitario e diritto nazionale
La primazia del diritto dei Trattati e dei regolamenti: prevalgono sulle norme nazionali contrastanti, anche posteriori Gli obblighi di adeguamento derivanti dalle direttive (che di per sé non costituiscono diritto comunitario uniforme) Le direttive incondizionate e sufficientemente precise – l’efficacia diretta “verticale” (sent. CGCE Marshall I, 1986) Il nuovo art. 117, comma 1 Cost.: L’esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni deve avvenire “nel rispetto (…) dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”
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Diritto comunitario e diritto nazionale
Il processo di comunitarizzazione del diritto del lavoro italiano Esempi di materie “comunitarizzate” (sp. dopo anni ’80): I contratti di lavoro flessibili (Direttive n. 97/81 sul part-time e n. 99/70 sul lavoro a tempo determinato: d. lgs. n. 61/2000; d. lgs. n. 368/2001); I licenziamenti collettivi (dir. n. 75/129; dir. n. 92/56: l. 223/1991) La normativa antidiscriminatoria (dir. n. 2000/43; 2000/78 e 2002/73: i d. lgs. nn. 215 e 216 del 2003 e 145 del 2005) I diritti di informazione e di consultazione nelle imprese (dir. 2002/14: d. lgs. n. 25 del 2007)
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3) Una terza, ancor più recente, peculiarità:
Il rilievo attribuito alla legislazione regionale dalla riforma dell’art. 117 Cost. (l. cost. n. 3/2001) e, già prima, dal decreto di riforma del collocamento del 1997 (n. 469) La legislazione concorrente in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”; “previdenza complementare e integrativa” “Le leggi regionali entrano a pieno titolo nel sistema delle fonti del diritto del lavoro”. (Mariucci, 2003)
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Il diritto del mercato del lavoro
Se è vero che il diritto del lavoro non è più soltanto diritto del rapporto di lavoro, ma anche diritto del mercato del lavoro, quest’ultimo è, per buona parte, diritto regionale (Napoli, 2002)
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