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Diritto del lavoro La disciplina dellincontro tra domanda ed offerta nel mercato del lavoro.

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Presentazione sul tema: "Diritto del lavoro La disciplina dellincontro tra domanda ed offerta nel mercato del lavoro."— Transcript della presentazione:

1 Diritto del lavoro La disciplina dellincontro tra domanda ed offerta nel mercato del lavoro

2 I canali di collegamento tra il lavoratore e lutilizzatore della sua prestazione LAVORATORE ( Offerta di lavoro) 1) Un ufficio pubblico 3) Un altro datore di lavoro 2) Un soggetto privato UTILIZZATORE DELLA PRESTAZIONE (Domanda di lavoro)

3 Tra il lavoratore e lutilizzatore della sua prestazione LAVORATORE (Offerta di lavoro) 1) Un ufficio pubblico: dalla legge del 1949 alle riforme Bassanini (1997) alla Legge Biagi (2003) UTILIZZATORE DELLA PRESTAZIONE (Domanda di lavoro)

4 La mediazione pubblica nel mercato del lavoro: il collocamento (I) L. 264/1949 Funzione pubblica Monopolio pubblico Centralizzazione Le liste di collocamento Divieto di assunzione diretta La richiesta numerica (II) L. 223/1991 Funzione pubblica Monopolio pubblico Centralizzazione Le liste di collocamento Divieto di assunzione diretta La richiesta nominativa (III) L. 608/1996 Funzione pubblica Monopolio pubblico Centralizzazione Le liste di collocamento Generalizzazione dellassunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva Tendenze in atto nella seconda metà degli anni 90 e ulteriori riforme del mercato del lavoro

5 Tre eventi che preparano la riforma del collocamento impossibile (Ichino) 1.Il Federalismo a costituzione invariata 2.La sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso Job Centre II 3.La Convenzione OIL n. 181 del 1997 (ratificata dallItalia nel febbraio 2000) Giudizio favorevole nei confronti delle agenzie private di mediazione Le rifome Bassanini La condanna del monopolio pubblico

6 (IV) Il D. lgs. 469/1997 Il collocamento come Servizio pubblico Lapertura ai privati La regionalizzazione Generalizzazione dellassunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva (III) L. 608/1996 Funzione pubblica Monopolio pubblico Centralizzazione Le liste di collocamento Generalizzazione dellassunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva

7 I servizi pubblici per limpiego dopo la riforma del 1997 (V) Il D. lgs 297/2002 Servizio pubblico Apertura ai privati Regionalizzazione Abolizione delle liste di collocamento e del libretto di lavoro La contestualità dellobbligo di comunicazione delle assunzioni Il d. lgs. 469/97 Il collocamento come Servizio pubblico Lapertura ai privati La regionalizzazione Le liste di collocamento Generalizzazione dellassunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva

8 La necessità di una nuova impostazione passaggio da una politica passiva e di mero contatto burocratico tra domanda e offerta di lavoro a una funzione propositiva di orientamento attivo e di sostegno alle parti coinvolte nella costituzione del rapporto di lavoro (Biagi) Le politiche attive per il lavoro e il ruolo cruciale dei servizi pubblici per limpiego

9 Al disoccupato si richiede un comportamento attivo. Alla tradizionale posizione passiva (rispondente ad un logica di welfare), viene, così, a sostituirsi una posizione attiva (rispondente ad una logica di workfare)

10 Un concetto chiave: Lo stato di disoccupazione la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti (art. 1, comma 2, d. lgs. 181/2000)

11 Le altre misure di politica attiva a favore del lavoratore disoccupato a) Colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; b) Proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale: a) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione b) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione

12 ..lo stato di disoccupazione SI PERDE in caso di rifiuto ingiustificato di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani Il rinvio alle leggi regionali per la determinazione dellacongruità dellofferta di lavoro

13 …nonché in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nellambito delle misure di prevenzione di cui allarticolo 3 (art. 4, d. lgs. n. 181/2000)

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15 Il raccordo pubblico/privato nei servizi per limpiego: Linstaurazione di un modello c.d. misto

16 LAVORATORE (Offerta di lavoro) 2) Un soggetto privato Dal D. lgs. 469/1997 al D. Lgs. 267/2003 UTILIZZATORE DELLA PRESTAZIONE (Domanda di lavoro)

17 Art. 3 D. Lgs. 276/03 Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale

18 Cosa possono fare i soggetti privati nel mercato del lavoro I.Attività di somministrazione II.Attività di intermediazione III.Attività di ricerca e selezione personale IV.Attività di supporto alla ricollocazione professionale

19 I.Attività di somministrazione II.Attività di intermediazione III.Attività di ricerca e selezione personale IV.Attività di supporto alla ricollocazione professionale RINVIO

20 I.Attività di somministrazione II.Attività di intermediazione III.Attività di ricerca e selezione personale IV.Attività di supporto alla ricollocazione professionale l'attività di mediazione, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula; della costituzione di relativa banca dati; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative

21 I.Attività di somministrazione II.Attività di intermediazione III.Attività di ricerca e selezione personale IV.Attività di supporto alla ricollocazione professionale l'attività di consulenza finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza del committente, e comprensiva di: pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;

22 I.Attività di somministrazione II.Attività di intermediazione III.Attività di ricerca e selezione personale IV.Attività di supporto alla ricollocazione professionale l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, attraverso la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, e l'affiancamento nell'inserimento nella nuova attività

23 Chi può farlo: 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni: a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20; b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h); c) agenzie di intermediazione; d) agenzie di ricerca e selezione del personale; e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale Le nuove Agenzie per il lavoro Lo Staff leasing (abrogato) nel 2007 e ripristinato nel 2010

24 L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) DUE fondamentali tipi di Agenzie: Le Agenzie di somministrazione (lett. a) Le Agenzie di intermediazione (lett. c)

25 Regimi particolari di autorizzazione Università, pubbliche e private I comuni Le camere di commercio Gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di ccnl Gli enti bilaterali Le associazioni di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e lassistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità Lordine nazionale dei consulenti del lavoro tramite proprio soggetto costituito nellambito del consiglio nazionale

26 Quali rapporti tra pubblico e privato nel sistema misto? Cooperazione? Complementarietà? Competizione?


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