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LEGGE 22 LEGGE 22 A cura di Valeria Randis. Tab. 2 - Le funzioni delle Regioni previste dal Decreto legislativo 276/2003 Nel decreto vengono confermate.

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1 LEGGE 22 LEGGE 22 A cura di Valeria Randis

2 Tab. 2 - Le funzioni delle Regioni previste dal Decreto legislativo 276/2003 Nel decreto vengono confermate le competenze delle Regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale (art. 3). Le Regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, dovranno istituire appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati, in forza del quale viene loro riconosciuta lidoneità a erogare servizi al lavoro negli ambiti regionali, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro. Il provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco dovranno disciplinare altresì: a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e gli operatori privati, autorizzati o accreditati, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro; b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento; c) le procedure per l'accreditamento; d) le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati; e) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti (art. 7). Per favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio (ex art. 6, comma 1, l. 68/1999 Norme per il diritto al lavoro dei disabili), stipulano convenzioni quadro su base territoriale con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative e con i consorzi di cui alla Legge 31/1991 Disciplina delle cooperative sociali; le convenzioni devono essere validate da parte delle Regioni (art. 14). Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro della innovazione e della tecnologia, e d'intesa con le Regioni e le Province Autonome, gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio tra i sistemi, nonché le sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a livello nazionale (art. 16).

3 segue... Alle Regioni è rimessa infine la regolamentazione: dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante; (e la durata) dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione per i soli profili che attengono alla formazione. E previsto che le Regioni adottino la regolamentazione menzionata dopo aver lespletato una fase concertativa (intesa, accordo ecc.) seguendo le procedure di volta in volta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, le università e le altre istituzioni formative (artt. 48, 49, 50).

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7 La Giunta regionale, in caso di accertata inerzia da parte delle Province nellapprovazione del piano annuale per lattuazione sul territorio delle politiche attive del lavoro, previa diffida ad adempiere ed assegnazione di un congruo termine per ladempimento, dispone lintervento sostitutivo mediante la nomina di un commissario ad acta. (art. 4) La Giunta regionale, in caso di accertata inerzia da parte delle Province nellapprovazione del piano annuale per lattuazione sul territorio delle politiche attive del lavoro, previa diffida ad adempiere ed assegnazione di un congruo termine per ladempimento, dispone lintervento sostitutivo mediante la nomina di un commissario ad acta. (art. 4)

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10 Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è costituito dagli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati (la rete degli operatori). Sono istituiti: Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è costituito dagli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati (la rete degli operatori). Sono istituiti: lAlbo degli operatori accreditati, nel quale verranno iscritti i soggetti che offriranno servizi per il lavoro di interesse generale, daranno attuazione alle politiche del lavoro e potranno accedere ai finanziamenti regionali; lAlbo degli operatori accreditati, nel quale verranno iscritti i soggetti che offriranno servizi per il lavoro di interesse generale, daranno attuazione alle politiche del lavoro e potranno accedere ai finanziamenti regionali; lAlbo regionale delle Agenzie per il lavoro autorizzate nel quale sono iscritte le agenzie che erogano i servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale nonché di supporto alla ricollocazione professionale. lAlbo regionale delle Agenzie per il lavoro autorizzate nel quale sono iscritte le agenzie che erogano i servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale nonché di supporto alla ricollocazione professionale. La Giunta regionale con propri provvedimenti, da emanarsi entro 60 giorni dallentrata in vigore della nuova legge, dovrà definire i requisiti per liscrizione agli albi menzionati, stabilendo le modalità di rilascio e revoca dellaccreditamento e dellautorizzazione, nonché ogni altro aspetto attinente allorganizzazione e al funzionamento. (artt. 15, 16 e 17) La Giunta regionale con propri provvedimenti, da emanarsi entro 60 giorni dallentrata in vigore della nuova legge, dovrà definire i requisiti per liscrizione agli albi menzionati, stabilendo le modalità di rilascio e revoca dellaccreditamento e dellautorizzazione, nonché ogni altro aspetto attinente allorganizzazione e al funzionamento. (artt. 15, 16 e 17)

11 lOsservatorio del mercato del lavoro in Lombardia con compiti di monitoraggio e valutazione delle politiche per loccupazione in coerenza con gli strumenti e i criteri valutativi definiti in ambito nazionale e comunitario. (art. 5) lOsservatorio del mercato del lavoro in Lombardia con compiti di monitoraggio e valutazione delle politiche per loccupazione in coerenza con gli strumenti e i criteri valutativi definiti in ambito nazionale e comunitario. (art. 5)

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16 La rete degli operatori Fanno parte della rete: Fanno parte della rete: gli operatori accreditati che ottengono liscrizione in un apposito Albo regionale (art. 16). Il conferimento alle Regioni del compito di istituire appositi elenchi di operatori secondo determinati criteri e principi è disposto dallart. 7 del d.lgs. 276/2003. Spetta ad un provvedimento della Giunta stabilire i requisiti minimi richiesti per liscrizione (le capacità gestionali e logistiche, le competenze professionali, la situazione economica, ecc.), nonché ogni altro aspetto attinente allorganizzazione e al funzionamento dellAlbo. gli operatori accreditati che ottengono liscrizione in un apposito Albo regionale (art. 16). Il conferimento alle Regioni del compito di istituire appositi elenchi di operatori secondo determinati criteri e principi è disposto dallart. 7 del d.lgs. 276/2003. Spetta ad un provvedimento della Giunta stabilire i requisiti minimi richiesti per liscrizione (le capacità gestionali e logistiche, le competenze professionali, la situazione economica, ecc.), nonché ogni altro aspetto attinente allorganizzazione e al funzionamento dellAlbo. Attraverso il meccanismo dellaccreditamento i soggetti pubblici o privati accedono a finanziamenti regionali e partecipano allattuazione delle politiche del lavoro. Si tratta in effetti del riconoscimento dellidoneità ad erogare servizi per il lavoro di interesse generale, ovvero servizi pubblici per limpiego che sono esemplificati nellarticolo 16 del pdl e che riguardano, tra laltro, lorientamento e linformazione dei lavoratori, delle imprese, delle istituzioni scolastiche formative e della PA; lincontro fra domanda e offerta di lavoro; il monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro; il sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori; la tenuta delle liste di mobilità, ecc. Attraverso il meccanismo dellaccreditamento i soggetti pubblici o privati accedono a finanziamenti regionali e partecipano allattuazione delle politiche del lavoro. Si tratta in effetti del riconoscimento dellidoneità ad erogare servizi per il lavoro di interesse generale, ovvero servizi pubblici per limpiego che sono esemplificati nellarticolo 16 del pdl e che riguardano, tra laltro, lorientamento e linformazione dei lavoratori, delle imprese, delle istituzioni scolastiche formative e della PA; lincontro fra domanda e offerta di lavoro; il monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro; il sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori; la tenuta delle liste di mobilità, ecc.

17 La rete degli operatori Anche i Centri per lImpiego, per entrare a far parte del sistema regionale, dovranno accreditarsi e potranno continuare a erogare i servizi per il lavoro di interesse generale che una norma transitoria assegna loro in via provvisoria, sino allottenimento delliscrizione nellAlbo menzionato; Anche i Centri per lImpiego, per entrare a far parte del sistema regionale, dovranno accreditarsi e potranno continuare a erogare i servizi per il lavoro di interesse generale che una norma transitoria assegna loro in via provvisoria, sino allottenimento delliscrizione nellAlbo menzionato; gli operatori accreditati per lerogazione dei servizi di orientamento e formazione secondo la normativa statale e regionale vigente in materia; gli operatori accreditati per lerogazione dei servizi di orientamento e formazione secondo la normativa statale e regionale vigente in materia; gli operatori autorizzati a livello nazionale, ovvero le Agenzie per il lavoro che, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ottengono liscrizione nellapposito Albo nazionale e sono abilitate allo svolgimento delle attività di somministrazione, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale nonché di supporto alla ricollocazione professionale. Lautorizzazione menzionata è rilasciata in via provvisoria contestualmente all'iscrizione all'Albo, trascorsi due anni e verificata la correttezza nello svolgimento dell'attività, l'autorizzazione viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, a tempo indeterminato. gli operatori autorizzati a livello nazionale, ovvero le Agenzie per il lavoro che, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ottengono liscrizione nellapposito Albo nazionale e sono abilitate allo svolgimento delle attività di somministrazione, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale nonché di supporto alla ricollocazione professionale. Lautorizzazione menzionata è rilasciata in via provvisoria contestualmente all'iscrizione all'Albo, trascorsi due anni e verificata la correttezza nello svolgimento dell'attività, l'autorizzazione viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, a tempo indeterminato.

18 La rete degli operatori Sono, invece, soggetti a regimi particolari di autorizzazione: Sono, invece, soggetti a regimi particolari di autorizzazione: gli operatori autorizzati a svolgere attività di intermediazione ex lege quali le università pubbliche e private e le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro purché svolgano l'attività senza scopo di lucro e garantiscano l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro; gli operatori autorizzati a svolgere attività di intermediazione ex lege quali le università pubbliche e private e le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro purché svolgano l'attività senza scopo di lucro e garantiscano l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro; gli operatori autorizzati a svolgere attività di intermediazione, mediante un procedimento di autorizzazione semplificato, quali le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, le fondazioni o altro soggetto giuridico appositamente costituito dall'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro. gli operatori autorizzati a svolgere attività di intermediazione, mediante un procedimento di autorizzazione semplificato, quali le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, le fondazioni o altro soggetto giuridico appositamente costituito dall'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro.

19 La rete degli operatori gli operatori autorizzati a livello regionale ai sensi dellarticolo 17 del pdl. Rientrano in questa definizione le Agenzie per il lavoro che la Regione riconosce idonee a svolgere servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale. Le agenzie per il lavoro autorizzate a livello regionale sono iscritte in un apposito Albo e devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. 276/2003, salvo quello della copertura territoriale. gli operatori autorizzati a livello regionale ai sensi dellarticolo 17 del pdl. Rientrano in questa definizione le Agenzie per il lavoro che la Regione riconosce idonee a svolgere servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale. Le agenzie per il lavoro autorizzate a livello regionale sono iscritte in un apposito Albo e devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. 276/2003, salvo quello della copertura territoriale. Secondo la normativa statale menzionata sono inoltre autorizzati allo svolgimento dellattività di intermediazione a livello regionale, i comuni, le camere di commercio, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado (statale e paritaria), a condizione che svolgano tale attività senza finalità di lucro e che garantiscano, in particolare, la disponibilità di uffici idonei e competenze professionali adeguate, linterconnessione con la Borsa continua nazionale del lavoro nonché il rispetto delle norme che tutelano i dati personali. Secondo la normativa statale menzionata sono inoltre autorizzati allo svolgimento dellattività di intermediazione a livello regionale, i comuni, le camere di commercio, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado (statale e paritaria), a condizione che svolgano tale attività senza finalità di lucro e che garantiscano, in particolare, la disponibilità di uffici idonei e competenze professionali adeguate, linterconnessione con la Borsa continua nazionale del lavoro nonché il rispetto delle norme che tutelano i dati personali.

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21 Se alcune delle funzioni poste in capo allAgenzia regionale per lIstruzione, la Formazione e il Lavoro erano già attribuite allAgenzia del Lavoro, nel nuovo testo assume particolare rilievo lintegrazione tra le politiche del lavoro, la formazione professionale e listruzione e tra le competenze ad essa attribuite figura oltre che la formazione degli operatori del mercato del lavoro, anche di quelli della formazione professionale e del sistema educativo. Se alcune delle funzioni poste in capo allAgenzia regionale per lIstruzione, la Formazione e il Lavoro erano già attribuite allAgenzia del Lavoro, nel nuovo testo assume particolare rilievo lintegrazione tra le politiche del lavoro, la formazione professionale e listruzione e tra le competenze ad essa attribuite figura oltre che la formazione degli operatori del mercato del lavoro, anche di quelli della formazione professionale e del sistema educativo. La l.r. 4/2002, peraltro, era già intervenuta a modificare la l.r. 1/1999 attribuendo allAgenzia regionale per il Lavoro le attività di formazione professionale di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale e quelle dei centri alberghieri a carattere residenziale. La l.r. 4/2002, peraltro, era già intervenuta a modificare la l.r. 1/1999 attribuendo allAgenzia regionale per il Lavoro le attività di formazione professionale di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale e quelle dei centri alberghieri a carattere residenziale. Il pdl, inoltre, nellambito dellattività tecnica alla quale è deputata lAgenzia regionale per lIstruzione, la Formazione e il Lavoro, attribuisce a questultima anche le funzioni di integrazione dei servizi regionali per il lavoro con quelli nazionali ed europei, quelle relative alla gestione e allo sviluppo dei sistemi regionali di accreditamento ed autorizzazione e dei relativi albi e quelle di gestione delle liste di disponibilità di cui allart. 34 del Decreto legislativo 165/2001 e relative misure previste per la riqualificazione ed il ricollocamento dei dipendenti pubblici. Il pdl, inoltre, nellambito dellattività tecnica alla quale è deputata lAgenzia regionale per lIstruzione, la Formazione e il Lavoro, attribuisce a questultima anche le funzioni di integrazione dei servizi regionali per il lavoro con quelli nazionali ed europei, quelle relative alla gestione e allo sviluppo dei sistemi regionali di accreditamento ed autorizzazione e dei relativi albi e quelle di gestione delle liste di disponibilità di cui allart. 34 del Decreto legislativo 165/2001 e relative misure previste per la riqualificazione ed il ricollocamento dei dipendenti pubblici.

22 Rispetto agli organi e alla struttura organizzativa delle due Agenzie non si rilevano differenze sostanziali, così come per quanto attiene al controllo e alla vigilanza sulle stesse, quali enti strumentali della Regione, da parte della Giunta. A tale proposito, tuttavia, il progetto di legge contiene, rispetto al dettato della l.r. 1/1999, una più dettagliata descrizione degli atti sottoposti al controllo preventivo e delle procedure relative al suo espletamento. Rispetto agli organi e alla struttura organizzativa delle due Agenzie non si rilevano differenze sostanziali, così come per quanto attiene al controllo e alla vigilanza sulle stesse, quali enti strumentali della Regione, da parte della Giunta. A tale proposito, tuttavia, il progetto di legge contiene, rispetto al dettato della l.r. 1/1999, una più dettagliata descrizione degli atti sottoposti al controllo preventivo e delle procedure relative al suo espletamento.

23 Le funzioni degli organismi consultivi A livello regionale, gli strumenti del coordinamento e della concertazione sono stati realizzati dalla l.r. 1/1999 che ha previsto listituzione della Commissione regionale per le politiche del lavoro e del Comitato istituzionale di coordinamento. A livello regionale, gli strumenti del coordinamento e della concertazione sono stati realizzati dalla l.r. 1/1999 che ha previsto listituzione della Commissione regionale per le politiche del lavoro e del Comitato istituzionale di coordinamento. La Commissione regionale per le politiche del lavoro ha funzioni consultive che si concretizzano mediante lespressione di pareri su una serie di materie, propositive in merito alle azioni di ricollocamento dei lavoratori in mobilità e allinserimento di lavoratori handicappati, valutative e di verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro regionali. Ad essa spettano, inoltre, funzioni gestionali quali lapprovazione di progetti di formazione lavoro o lapprovazione delle liste di mobilità. Essa può, inoltre, istituire apposite sottocommissioni, per specifici argomenti, delle quali si avvale per lesercizio delle proprie funzioni. La Commissione regionale per le politiche del lavoro ha funzioni consultive che si concretizzano mediante lespressione di pareri su una serie di materie, propositive in merito alle azioni di ricollocamento dei lavoratori in mobilità e allinserimento di lavoratori handicappati, valutative e di verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro regionali. Ad essa spettano, inoltre, funzioni gestionali quali lapprovazione di progetti di formazione lavoro o lapprovazione delle liste di mobilità. Essa può, inoltre, istituire apposite sottocommissioni, per specifici argomenti, delle quali si avvale per lesercizio delle proprie funzioni. La Commissione si costituisce allinizio della legislatura e dura in carica fino al termine della stessa. Alla scadenza interviene un regime di proroga fino alla nomina dei nuovi componenti. La Commissione si costituisce allinizio della legislatura e dura in carica fino al termine della stessa. Alla scadenza interviene un regime di proroga fino alla nomina dei nuovi componenti.

24 Il Comitato istituzionale di coordinamento ha come fine principale quello di assicurare la realizzazione nel territorio dellintegrazione tra i servizi per limpiego, le politiche attive del lavoro e quelle formative. Le principali funzioni del Comitato si realizzano mediante lespressione di pareri in merito alla programmazione regionale, allapplicazione della legge riferita ai disabili, alle determinazioni assunte in merito alla costituzione della rete dei servizi per limpiego. Il Comitato istituzionale di coordinamento ha come fine principale quello di assicurare la realizzazione nel territorio dellintegrazione tra i servizi per limpiego, le politiche attive del lavoro e quelle formative. Le principali funzioni del Comitato si realizzano mediante lespressione di pareri in merito alla programmazione regionale, allapplicazione della legge riferita ai disabili, alle determinazioni assunte in merito alla costituzione della rete dei servizi per limpiego. Anche il Comitato viene istituito allinizio della legislatura, rimane in carica fino al termine della stessa e le sue funzioni vengono prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti. Anche il Comitato viene istituito allinizio della legislatura, rimane in carica fino al termine della stessa e le sue funzioni vengono prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti.

25 Le funzioni degli organismi consultivi Ai fini di una riorganizzazione del mercato del lavoro in Lombardia, il pdl 113, nel definire i settori di competenza e le responsabilità affidate ai vari soggetti chiamati a realizzare la riforma, istituisce la Consulta per il lavoro quale organismo regionale di partenariato e di collaborazione istituzionale alla quale attribuisce un ruolo significativo nellattuazione degli interventi da esso previsti. Ai fini di una riorganizzazione del mercato del lavoro in Lombardia, il pdl 113, nel definire i settori di competenza e le responsabilità affidate ai vari soggetti chiamati a realizzare la riforma, istituisce la Consulta per il lavoro quale organismo regionale di partenariato e di collaborazione istituzionale alla quale attribuisce un ruolo significativo nellattuazione degli interventi da esso previsti. Il pdl in esame affida alla Consulta funzioni non solo consultive, mediante lespressione di pareri, ma anche funzioni propositive in merito alle iniziative regionali riguardanti le politiche attive del lavoro, quelle inerenti lintegrazione tra i servizi allimpiego, alle politiche connesse con listruzione e la formazione e quelle pertinenti al sistema universitario. Il pdl in esame affida alla Consulta funzioni non solo consultive, mediante lespressione di pareri, ma anche funzioni propositive in merito alle iniziative regionali riguardanti le politiche attive del lavoro, quelle inerenti lintegrazione tra i servizi allimpiego, alle politiche connesse con listruzione e la formazione e quelle pertinenti al sistema universitario.

26 Con listituzione della Consulta la Regione tende a riunire, in un unico organismo, i compiti e le funzioni attualmente svolte dalla Commissione regionale per limpiego e dal Comitato istituzionale di coordinamento. Con listituzione della Consulta la Regione tende a riunire, in un unico organismo, i compiti e le funzioni attualmente svolte dalla Commissione regionale per limpiego e dal Comitato istituzionale di coordinamento. Di essa fanno parte un rappresentante delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale e, pertanto costituisce, la sede concertativa per le azioni assunte dalla programmazione regionale nelle suddette materie Di essa fanno parte un rappresentante delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale e, pertanto costituisce, la sede concertativa per le azioni assunte dalla programmazione regionale nelle suddette materie

27 Listituzione dellOsservatorio regionale del mercato del lavoro Il pdl in esame prevede allart. 5 listituzione dellOsservatorio regionale del mercato del lavoro, organismo chiamato a raccogliere, aggiornare ed analizzare dati e conoscenze utili ad operare una efficace attività di monitoraggio, analisi e valutazione dellefficacia delle politiche per il lavoro, del sistema educativo di istruzione e formazione professionale e del sistema universitario, nonché dellandamento del mercato del lavoro regionale. Il pdl in esame prevede allart. 5 listituzione dellOsservatorio regionale del mercato del lavoro, organismo chiamato a raccogliere, aggiornare ed analizzare dati e conoscenze utili ad operare una efficace attività di monitoraggio, analisi e valutazione dellefficacia delle politiche per il lavoro, del sistema educativo di istruzione e formazione professionale e del sistema universitario, nonché dellandamento del mercato del lavoro regionale.

28 Larticolo menzionato disciplina due ulteriori importanti aspetti. Larticolo menzionato disciplina due ulteriori importanti aspetti. Il primo concerne la necessità che lattività di monitoraggio deve svolgersi in coerenza con i sistemi di valutazione definiti in ambito comunitario e nazionale. Bisogna qui ricordare come tale previsione si raccordi a quanto stabilito nellambito dellarticolo 17 del d.lgs. 276/2003 dedicato al Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro dove si stabilisce. Il primo concerne la necessità che lattività di monitoraggio deve svolgersi in coerenza con i sistemi di valutazione definiti in ambito comunitario e nazionale. Bisogna qui ricordare come tale previsione si raccordi a quanto stabilito nellambito dellarticolo 17 del d.lgs. 276/2003 dedicato al Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro dove si stabilisce. Il secondo aspetto riguarda le principali fonti di informazione dellosservatorio, ovvero le basi informative di Borsa Lavoro Lombardia e quelle ricavabili dalle procedure di autorizzazione e accreditamento nonché le informazioni raccolte grazie allattività di monitoraggio delle Province. Il pdl richiede infatti il raccordo tra Osservatorio e attività di monitoraggio e valutazione delle Province. Connesso a questo secondo aspetto è anche la previsione di un obbligo per i soggetti che costituiscono la rete degli operatori di trasmettere i dati necessari alla valutazione. Il secondo aspetto riguarda le principali fonti di informazione dellosservatorio, ovvero le basi informative di Borsa Lavoro Lombardia e quelle ricavabili dalle procedure di autorizzazione e accreditamento nonché le informazioni raccolte grazie allattività di monitoraggio delle Province. Il pdl richiede infatti il raccordo tra Osservatorio e attività di monitoraggio e valutazione delle Province. Connesso a questo secondo aspetto è anche la previsione di un obbligo per i soggetti che costituiscono la rete degli operatori di trasmettere i dati necessari alla valutazione.

29 Sebbene nella Legge regionale 1/1999 non sia prevista listituzione di un Osservatorio sul mercato del lavoro, tuttavia in più punti del provvedimento normativo regionale vigente vi sono riferimenti ad attività di monitoraggio e/o valutazione. Sebbene nella Legge regionale 1/1999 non sia prevista listituzione di un Osservatorio sul mercato del lavoro, tuttavia in più punti del provvedimento normativo regionale vigente vi sono riferimenti ad attività di monitoraggio e/o valutazione. Il comma 5 dellarticolo 9 della l.r. 1/1999, nel quale era previsto che L'Agenzia doveva provvedere anche alla costituzione al proprio interno di un osservatorio sul mercato del lavoro, che doveva presentare rapporti semestrali sull'andamento del mercato del lavoro regionale analizzando sia la domanda che l'offerta di lavoro, è stato abrogato dalla l.r. 3/2001. Il comma 5 dellarticolo 9 della l.r. 1/1999, nel quale era previsto che L'Agenzia doveva provvedere anche alla costituzione al proprio interno di un osservatorio sul mercato del lavoro, che doveva presentare rapporti semestrali sull'andamento del mercato del lavoro regionale analizzando sia la domanda che l'offerta di lavoro, è stato abrogato dalla l.r. 3/2001.


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