La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Decreto n.142 del 25.3.1998 Ministero del Lavoro di concerto con Ministero P.I. e MURST Le finalità: Consentire momenti di alternanza tra studio e lavoro.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Decreto n.142 del 25.3.1998 Ministero del Lavoro di concerto con Ministero P.I. e MURST Le finalità: Consentire momenti di alternanza tra studio e lavoro."— Transcript della presentazione:

1 Decreto n.142 del 25.3.1998 Ministero del Lavoro di concerto con Ministero P.I. e MURST Le finalità: Consentire momenti di alternanza tra studio e lavoro nellambito dei processi formativi Agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro Le Azioni: Promozione di tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto lobbligo scolastico Art.1

2 Decreto n.142 del 25.3.1998 Ministero del Lavoro di concerto con Ministero P.I. e MURST I rapporti che intercorrono fra i datori di lavoro pubblici e privati e i soggetti ospitati non costituiscono rapporti di lavoro Si possono ospitare tirocinanti: 1 tirocinante in aziende con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato Non più di 2 tirocinanti contemporaneamente in aziende con dipendenti a tempo indeterminato fra 6 e 19 Nella misura non superiore al 10% degli addetti contemporaneamente in aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato Art.1

3 Decreto n.142 del 25.3.1998 Ministero del Lavoro di concerto con Ministero P.I. e MURST Modalità di attivazione Sono promossi anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori da: Agenzie per limpiego e/o sezioni circondariali per limpiego Università Provveditorati agli Studi Istituzioni scolastiche Centri di formazione professionale Comunità terapeutiche Servizi di inserimento lavorativo per disabili Art.2

4 Decreto n.142 del 25.3.1998 Ministero del Lavoro di concerto con Ministero P.I. e MURST Garanzie assicurative I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti : contro gli infortuni presso lINAIL Per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice Dal 22 giugno 1999 (Circolare della Direzione Centrale Rischi dellINAIL) non si deve più pagare lassicura- zione INAIL essendo stati ricondotti i tirocini nella speciale forma di gestione per conto dello stato Art.3

5 Decreto n.142 del 25.3.1998 Ministero del Lavoro di concerto con Ministero P.I. e MURST Tutorato e modalità esecutive I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività I soggetti ospitanti indicano il responsabile aziendale dellinserimento dei tirocinanti cui fare riferimento Alla convezione viene allegato un progetto formativo contenente: Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio I nominativi del tutor e del responsabile aziendale Gli estremi delle assicurazioni La durata, il periodo di svolgimento e il settore di inserimento Art.4

6 Decreto n.142 del 25.3.1998 Ministero del Lavoro di concerto con Ministero P.I. e MURST Le convenzioni I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro, alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative ul piano nazionale Art.5

7 Decreto n.142 del 25.3.1998 Ministero del Lavoro di concerto con Ministero P.I. e MURST Il valore dei corsi Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificate dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dellerogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire lincontro tra domanda e offerta di lavoro. Art.6

8 Decreto n.142 del 25.3.1998 Ministero del Lavoro di concerto con Ministero P.I. e MURST La durata dei corsi I tirocini di formazione e di orientamento hanno durata massima: Non superiore ai 4 mesi per gli studenti che frequentano la scuola secondaria Non superiore ai 6 mesi per i lavoratori disoccupati o inoccupati compresi gli iscritti alle liste di collocamento Non superiore ai 6 mesi per gli studenti degli istituti professionali o dei corsi di formazione professionale e per i frequentanti le attività formative post diploma o post laurea Non superiore ai 12 mesi per gli studenti universitari Non superiore ai 24 mesi per i soggetti portatori di handicap Art.7

9 Decreto n.142 del 25.3.1998 Ministero del Lavoro di concerto con Ministero P.I. e MURST Le disposizioni del decreto sono estese ai cittadini comunitari ed ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità stabiliti dai ministeri competenti Sono previste procedure di rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi allattuazione di progetti di tirocinio previsti dalla legge 196/97 Art.8-9-10


Scaricare ppt "Decreto n.142 del 25.3.1998 Ministero del Lavoro di concerto con Ministero P.I. e MURST Le finalità: Consentire momenti di alternanza tra studio e lavoro."

Presentazioni simili


Annunci Google