La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49"— Transcript della presentazione:

1 D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49
DROGHE D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49

2 Droghe Sono droghe tutte le sostanze che agiscono sul sistema nervoso centrale e modificano le sensazioni, le reazioni, la personalità e che vengono assunte per la ricerca dei loro effetti positivi nonostante rischi e danni.

3 MI DROGO

4 Sostanze stupefacenti
Dal 2006 la legge italiana non distingue più tra droghe leggere e pesanti. Tutte le sostanze che vengono vengono inserite dal Ministero in un'unica tabella sono considerate sostanze illegali cioè proibite nell’uso e nella produzione. La distinzione non dipende dalla loro pericolosità.

5 ACQUISTO Può essere accusato di acquisto di sostanze stupefacenti chi è visto dalle Forze di Polizia ricevere o pagare una sostanza illegale.

6 DETENZIONE DI SOSTANZE
Una persona può essere accusata di detenzione di sostanze stupefacenti se le Forze dell’Ordine, durante un controllo, le trovano addosso, tra i suoi effetti personali o nelle sue proprietà (casa, macchina, etc.) una quantità qualsiasi di una sostanza stupefacente illegale.

7 CONSUMO  E' segnalato alla Prefettura per consumo di stupefacenti chi durante un controllo di Polizia: · è visto consumare sostanze illegali; · dichiara di consumare; · viene trovato in compagnia di persone che le stanno consumando, (a meno che non dichiari e faccia mettere a verbale che non usa droghe e si trova lì solo per compagnia.); · viene trovato con indizi che evidenziano il consumo di sostanze (es. resti di una canna nel posacenere della macchina).

8 SPACCIO Può essere accusato di spaccio di sostanze stupefacenti:
Chi offre o passa ad altri delle sostanze illegali in cambio di denaro o a titolo di regalo (se qualcuno dichiara alla polizia che un amico gli ha regalato delle droghe, l’amico può essere accusato di spaccio). Chi dichiara ad un rappresentante delle Forze di Polizia di essere disposto a vendere delle sostanze. 
 Sono considerati illeciti penali punibili nello stesso modo dello spaccio: la produzione di sostanze illegali (compresa la coltivazione di piante da cui si ricavano droghe); la raffinazione, la preparazione o il taglio; il trasporto e il traffico.

9 Sanzioni per il CONSUMATORE art.75
Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve o detiene sostanze stupefacenti per uso personale è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla; sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla; sospensione del passaporto; sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.”

10 Procedimento La persona viene convocata dal PREFETTO.
Se è minore convoca i genitori o chi ne esercita la potestà e li informa sui fatti. Se, in caso di particolare tenuità, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà per il futuro dal commetterli nuovamente, al posto della sanzione e solo la prima volta, il prefetto può definire il provvedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse.

11 RECIDIVE L’interessato che risulti già condannato per alcuni reati o per violazione delle norme sulla circolazione stradale, o già sanzionato ai sensi di questa legge, può essere sottoposto per un massimo di due anni ad ulteriori misure. Il mancato rispetto anche solo di una di queste disposizioni è punita con l’arresto da 3 a 18 mesi.

12 Disposizioni per le recidive
Obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso un ufficio della Polizia; obbligo di rientrare nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; divieto di frequentare determinati locali pubblici; divieto di allontanarsi dal comune di residenza; obbligo di presentarsi in un ufficio di polizia, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici; divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

13 PRODUZIONE, TRAFFICO E DETENZIONE SOPRA LA DOSE MASSIMA CONSENTITA (art.73)
Coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere anche a titolo gratuito, distribuire, fare commercio, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti costituisce reato sanzionato con la reclusione da 6 a 20 anni con sanzioni pecuniarie da a euro.

14 Quantità superiore ai limiti
Con le stesse pene è punito chi importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o illecitamente detiene sostanze stupefacenti in quantità superiore ai limiti massimi del principio attivo indicati dal Ministero Salute o che, per modalità di presentazione appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale. Quando, per i mezzi, modalità, circostanze o per qualità o quantità delle sostanza i fatti sono di “lieve entità” si applicano le pene della reclusione da 1 a 6 anni e una multa da 3000 a euro. E’ previsto l’arresto in flagranza.

15 Quantità considerate spaccio
Possesso superiore (circa): 750 mg di cocaina (45% di principio attivo - 1,6 grammi per 5 dosi), 500 mg di cannabis (10% - 5 grammi per spinelli), 250 mg di eroina (15% - 1,7 grammi per 10 dosi). 5 compresse di ecstasy (750 mg. di principio attivo), 5 compresse di anfetamina (500 mg.), 3 francobolli di Lsd (0,150 mg.).

16 DROGHE E GUIDA L'art.187 del codice della strada:
“e' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”. Si tratta di un REATO (illecito penale).

17 Sanzioni Sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000
l'arresto da tre mesi ad un anno. sospensione della patente da sei mesi ad un anno (raddoppiati se il veicolo appartiene a persona estranea al reato), con restituzione condizionata all'esito di una visita medica. In caso di recidiva in un biennio oppure se il reato e' commesso da un conducente di autobus o di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, scatta la revoca della patente.

18 sanzioni Dal 27/5/08 l'accertamento della guida sotto l'effetto di droghe comporta sempre la confisca del veicolo, salvo il caso in cui lo stesso appartenga a persona estranea al reato. Vengono tolti 10 punti dalla patente.

19 Droghe e incidenti Se il conducente che ha assunto sostanze stupefacenti provoca un incidente stradale le pene sono raddoppiate. Per omicidio colposo e' prevista la reclusione da tre a dieci anni nonché la revoca della patente. Per lesioni gravi e' prevista la reclusione da sei mesi a due anni e sospensione della patente fino a 2 anni. Per lesioni gravissime e' prevista reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sospensione della patente fino a due anni. In caso di morte o lesioni a più persone la pena detentiva massima e' di 15 anni.

20 Decreto-Legge 3 agosto 2007 n. 117
ALCOOL E GUIDA

21 tasso alcolemico tra 0,5 g/l e 0,8 g/l
Superiore 0,50 inferiore a 0,80 g/l Sanzione pecuniaria Da 500 a 2000 euro arresto no Sospensione della patente Da 3 a mesi Decurtazione punti -10 punti Fermo si

22 tasso alcolemico tra 0,8 g/l e 1,5 g/l
Superiore 0,80 inferiore a 1,50 g/l Sanzione pecuniaria Da 800 a 3200 euro arresto Fino a 6 mesi Sospensione della patente Da 6 a 12 mesi Decurtazione punti -10 punti Fermo si

23 tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
Sanzione pecuniaria Da 1500 a 6000 arresto Da 3 a 12 mesi Sospensione della patente Da 12 a 24 mesi Decurtazione punti - 10 punti Confisca del veicolo CONFISCA DEL VEICOLO CON SENTENZA DI CONDANNA. NON SI APPLICA LA CONFISCA DEL VEICOLO NEL CASO IN CUI IL VEICOLO APPARTENGA A PERSONA ESTRANEA AL REATO. IN TAL CASO È PREVISTO IL RADDOPPIO DELLA DURATA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DA UN MINIMO DI 2 ANNI FINO AD UN MASSIMO DI 4 ANNI.

24 Guida di motoveicoli/ciclomotori
Se la guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 gr/l, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca.

25 REVOCA DELLA PATENTE La patente viene revocata:
Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio; quando la violazione è commessa da conducente di autobus, o di veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t.

26 INCIDENTI Quando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate; il giudice, con la sentenza di condanna, impone il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (salvo che appartenga a persona estranea al reato). Se dall'incidente derivano lesioni alla persone o la morte di una o più persone, le pene per lesioni colpose ovvero per omicidio colposo sono aggravate.

27 RIFIUTO DEGLI ACCERTAMENTI
Nei confronti di chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per la verifica, vengono applicate le stesse sanzioni previste per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l). Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporta inoltre il sequestro preventivo del veicolo, salvo appartenga a persona estranea al reato.


Scaricare ppt "D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49"

Presentazioni simili


Annunci Google