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CASSAZIONE CIVILE, sez. un., 8 ottobre 2008, n

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Presentazione sul tema: "CASSAZIONE CIVILE, sez. un., 8 ottobre 2008, n"— Transcript della presentazione:

1 CASSAZIONE CIVILE, sez. un., 8 ottobre 2008, n. 24772
Mandato senza rappresentanza CASSAZIONE CIVILE, sez. un., 8 ottobre 2008, n Brendon Giakone Erica Goglia Mara Baj Anno accademico 2014/15

2 La Massima In tema di azioni esercitabili dal mandante nell’ipotesi di mandato senza rappresentanza, il sistema normativo è imperniato sul rapporto regola-eccezione, nel senso che, secondo la regola generale (art. 1705, comma 1 c.c.), il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, che non hanno alcun rapporto con il mandante, mentre costituiscono eccezioni le disposizioni, tanto sostanziali quanto processuali, che prevedono l’immediata reclamabilità del diritto (di credito o reale) da parte del mandante, con conseguente necessità di stretta interpretazione di queste ultime e dell’esclusione di qualunque integrazione di tipo analogico o estensivo, nell’ottica della tutela della posizione del terzo contraente. Ne deriva che l’espressione “diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato”, (art. 1705, comma 2 c.c.), che accorda al mandante pretese dirette nei confronti del terzo contraente, va circoscritta all’esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento del danno).

3 Mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.)
Si ha quando il mandante non ha conferito una procura al mandatario. In tale ipotesi, il mandatario agirà di fronte ai terzi per conto del mandante, ma in nome proprio, e per conseguenza gli effetti degli atti giuridici compiuti ricadranno su di lui, che, tuttavia, dovrà successivamente trasferirli al mandante, in virtù dell'accordo con questi stipulato.

4 I soggetti Giuliano Pagani Edoardo Sala s.r.l. Lario Products MANDANTE
MANDATARIO TERZI

5 Il fatto Sig. Sala (mandatario senza rappresentanza del sig. Pagani) Con la s.r.l. Lario un preliminare di vendita di un immobile da ristrutturare CLAUSOLA DEL CONTRATTO Nel contratto è inserita una clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione del contratto nell’eventualità di un inadempimento anche di una sola rata. Viene risolto a seguito del mancato pagamento di due rate di prezzo da parte del sig. Sala STIPULA

6 Respinta Accolta Il fatto: le richieste s.r.l. Lario Products
Conviene Sala in giudizio per ottenere il pagamento di una somma a titolo di penale, di anticipo fatture e di risarcimento danni. s.r.l. Lario Products Respinta Propone un domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione delle somme da lui versate in conto prezzo. Accolta Edoardo Sala

7 Il fatto: le richieste/2
1. Chiede la restituzione da parte di s.r.l. Lario delle somme anticipate per l’acquisto dell’immobile. Respinta Giuliano Pagani 2. Richiede la possibilità di associarsi alla domanda di Sala per il risarcimento delle somme anticipate per la ristrutturazione dell’immobile e per il pagamento degli oneri di urbanizzazione. 3. Chiede la restituzione da parte del sig. Sala delle somme anticipate per l’acquisto dell’immobile. Accolta Accolta

8 Motivazioni del giudice di primo grado
Motivazioni della corte di appello di Milano Il nome del mandante non era mai stato speso con il terzo contraente Dalla stipula del preliminare di vendita potevano derivare effetti in capo al solo mandatario Il mandatario aveva esercitato un’azione nascente dal contratto preliminare di vendita, alla quale il mandante non era legittimato Soltanto il mandatario poteva ritenersi investito della speculare legittimazione attiva all’azione di restituzione delle somme versate in caso di accoglimento della domanda di risoluzione Inconfigurabilità di un rapporto diretto tra le parti Il sig. Pagani doveva, difatti, qualificarsi mandante del Sala ex artt ss. c.c.

9 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite
Il sistema, così delineato dal codice, è apparentemente contraddittorio PROBLEMA L’articolo 1705 comma 1 afferma che “i terzi non hanno alcun rapporto col mandante”. La legge dice che il mandante può esercitare i diritti di credito derivanti dal mandato (art comma 2) e può agire direttamente per la rivendicazione dei beni mobili (art. 1706). Solo per i beni immobili è necessario un atto di trasferimento di detti beni al mandante. MA

10 Le posizioni di fondo della Corte di Cassazione
Orientamento minoritario Orientamento maggioritario Una volta che il mandante sia reso noto al terzo, ed essendo costui il reale titolare dei diritti nascenti dal contratto, le azioni contrattuali possono proporsi dal terzo nei confronti del mandante. In pratica l’articolo 1705 comma 2 sarebbe espressione di un principio generale, e non di una eccezione. Il mandante non acquisterebbe alcun credito, essendo gli articoli 1705 comma 2 e 1706 eccezionali. Da questo punto di vista la norma che, per i beni immobili, impone il trasferimento, non sarebbe un’eccezione ma sarebbe una riconferma della regola generale.

11 Conclusioni Le Sezioni unite aderiscono all’orientamento maggioritario. In conseguenza di ciò, essendo eccezionali le norme che prevedono un’azione diretta del mandante nei confronti dei terzi, esse sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi in essa previsti. In particolare, secondo le Sezioni Unite, ciò che impedisce di aderire all’orientamento minoritario è che tale tesi non tiene nella dovuta considerazione la posizione del terzo. Se infatti il mandante potesse esercitare l’azione di risarcimento danni contro il terzo, sarebbe inapplicabile l’articolo 1225 che limita il danno risarcibile a quello prevedibile nel momento in cui è sorta l’obbligazione. Ora, poiché nel momento in cui sorge l’obbligazione il terzo non sa dell’esistenza del mandante, costui non può neanche prevedere il possibile danno.

12 Conclusioni /2 Il mandante senza rappresentanza può esercitare le azioni contrattuali (annullamento, rescissione, risoluzione, risarcimento) direttamente nei confronti del terzo? Ne deriva che l’espressione “diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato”, (art. 1705, comma 2 c.c.), che accorda al mandante pretese dirette nei confronti del terzo contraente, va circoscritta all’esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento del danno).

13 Normative Codice Civile Articolo 1703 – Mandato
Il mandato è il contratto col quale una parte  (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante). Articolo  Mandato senza rappresentanza Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono. Articolo Acquisti del mandatario Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede. Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre. Articolo Prevedibilità del danno Se l' inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l' obbligazione.

14 Grazie per l’attenzione!


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