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La valutazione dei rischi alla luce della nuova normativa.

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Presentazione sul tema: "La valutazione dei rischi alla luce della nuova normativa."— Transcript della presentazione:

1 La valutazione dei rischi alla luce della nuova normativa

2 Che cosa è? A cosa serve? È il processo logico e dinamico, mediante il quale si verificano i rischi presenti in un luogo di lavoro. È lo strumento per dimostrare a terzi che la sicurezza è sotto controllo. È il documento difensivo dellazienda in caso di contestazione da parte di soggetti autorizzati. Inoltre: È il modo di essere certi che gli elementi di sicurezza necessari sono tutti presenti e adeguati allo stato dellarte della tecnica (in altre parole è uno strumento logico che aiuta ad evitare dimenticanze pericolose).

3 Definizione (art. 2 D. Lgs. 81/08) «Valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nellambito dellorganizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

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5 Quando e a chi, spetta farla? È obbligatoria a inizio attività, in tutti i luoghi di lavoro dove vi sia almeno un lavoratore, indipendentemente dal tipo di contratto È un obbligo specifico del datore di lavoro Il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento.

6 Oggetto della valutazione La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (es. rumore, rischio incendio), tra cui anche: quelli collegati allo stress lavoro-correlato; quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza; quelli connessi alle differenze di genere, alletà, alla provenienza da altri Paesi.

7 Il documento di valutazione A conclusione della valutazione, deve essere redatto un documento che deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante lattività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) lindicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

8 Il documento di valutazione d) lindividuazione delle procedure per lattuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dellorganizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) lindicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) lindividuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

9 Ricapitolando….

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12 Con quali competenze e quali figure? Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento: in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ed il medico competente (dove nominato); previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); (con competenze tecniche specialistiche)

13 Analisi dei rischi ANALISI = STIMA E VALUTAZIONE DEI RISCHI Stima: processo di quantificazione basato su metodi semi oggettivi. Valutazione: processo decisionale mediante il quale si stabilisce che un rischio è accettabile, tollerabile o inaccettabile

14 PERICOLO E RISCHIO

15 IL LIVELLO DI RISCHIO Rischio relativo al fenomeno pericoloso considerato è una funzione di Gravità del danno possibile per il fenomeno pericoloso considerato Probabilità di accadimento del danno considerato: frequenza e durata di esposizione probabilità di accadimento di un evento pericoloso possibilità di evitare o limitare il danno

16 IL LIVELLO DI RISCHIO Si possono identificare tre livelli di rischio: Accettabile: un rischio talmente ridotto da potere essere considerato praticamente nullo. Tollerabile: un rischio non nullo ma tollerabile se non è possibile ridurlo ulteriormente con interventi tecnici o organizzativi. Inaccettabile: la condizione di rischio deve comunque essere rimossa dallambiente di lavoro prima di continuare a lavorare.

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18 Una domanda legittima: come decidere i livelli? Sulla base del buon senso e dellesperienza Sulla base della letteratura tecnica Entrambe le opzioni sopracitate … alla fine siamo sicuri di essere oggettivi? Cè da sperare che almeno riusciamo ad essere coerenti (ma molto dipende dalla conoscenza dei rischi).

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20 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI È obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro dove vi sia almeno un lavoratore subordinato È un obbligo specifico del datore di lavoro per le aziende con un numero superiore a 10 addetti deve essere elaborato un documento per le aziende con un numero inferiore a 10 addetti è possibile effettuare unautocertificazione

21 Autocertificazione I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate da specificare in un decreto da emanare entro 18 mesi dallentrata in vigore del D. Lgs. 81/08. Fino al 30 maggio 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare leffettuazione della valutazione dei rischi.

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23 Cosa valutare? RISCHI PER LA SICUREZZA O DI INFORTUNIO RISCHI PER LA SALUTE RISCHI TRASVERSALI

24 RISCHIO DI INFORTUNIO esistenza di carenze delle macchine e impianti condizioni particolari dellambiente di lavoro assenza di direttive specifiche aziendali comportamenti imprudenti dei lavoratori mancanza dei mezzi individuali di protezione casualità …

25 RISCHI PER LA SALUTE Agenti fisici Agenti chimici Agenti biologici Agenti cancerogeni o mutageni

26 AGENTI FISICI Rischi da esposizione a grandezze fisiche che interagiscono con lorganismo umano RUMORE E VIBRAZIONI MICROCLIMA PRESSIONE ATMOSFERICA RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI ILLUMINAZIONE AGENTI CHIMICI Rischi di esposizione connessi con limpiego di sostanze chimiche POLVERI FUMI NEBBIE GAS VAPORI

27 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 1.FATICA FISICA dovuta a: spostamento di pesi effettuazione di movimenti incongrui e/o ripetuti mantenimento prolungato di posture fisse (es. stazione eretta) necessità di assumere posizioni viziate è influenzata pertanto da: carichi di lavoro tempi e ritmi di lavoro posizione di lavoro livelli di automazione 2. FATICA NERVOSA è strettamente collegata allorganizzazione del lavoro vera e propria tempi, ritmi e carichi di lavoro rapporti gerarchici, autoritarismo mancanza di autonomia professionale monotonia, ripetitività eccesso di responsabilità o deresponsabilizzazione mancata gratificazione, frustrazione, dequalificazione inadeguatezza delle mansioni paura di perdere il posto di lavoro difficoltà di inserimento nel gruppo, ecc

28 LA DECISIONE SULLINTERVENTO PREVEDE DI STABILIRE PRIMA QUALE SIA IL LIVELLO DI RISCHIO ACCETTABILE IN BASE AL QUALE VERRANNO GIUDICATI PRIORITARI GLI INTERVENTI DA ATTUARE

29 La riduzione del rischio può avvenire mediante adozione di: misure di prevenzione misure di protezione Prevenzione = complesso delle misure e delle disposizioni volte ad annullare o ridurre la frequenza di accadimento di eventi dannosi (può essere individuale o collettiva) Protezione = complesso delle misure e delle disposizioni volte a ridurre la magnitudo di un evento dannoso (può essere individuale o collettiva)

30 Quando aggiornare la valutazione ? La valutazione ed il documento debbono essere rielaborati, in occasione di: novità normative; modifiche del processo produttivo o dellorganizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori; in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione; a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;

31 Obblighi connessi ai contratti dappalto o dopera o di somministrazione In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda, il datore di lavoro committente : favorisce lo scambio di informazioni sui rischi, tra datori di lavoro e lavoratori autonomi valuta i rischi connessi alle interferenze al fine di eliminarli valuta i costi della sicurezza promuove la cooperazione ed il coordinamento tra i datori di lavoro elaborando il documento unico per leliminazione delle interferenze (DUVRI)

32 Il documento unico per leliminazione delle interferenze Deve essere allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Il DUVRI deve essere redatto anche nei casi in cui sia prevista lautocertificazione.

33 Esempio di rischi interferenti Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; …

34 Lindice del documento Identificazione e descrizione delloggetto dellappalto; individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza; individuazione, analisi e valutazione dei rischi; individuazione delle scelte organizzative; indicazioni di eventuali procedure di lavoro; individuazione delle interferenze; indicazione delle misure preventive e protettive adottate; indicazione delle misure di coordinamento e cooperazione adottate; indicazione del tipo di organizzazione per la gestione delle emergenze; indicazione dei costi della sicurezza a pena di nullità del contratto (da valutare in modo analitico)

35 Costi della sicurezza Si possono individuare almeno tre tipologie: 1)i costi della sicurezza che ciascun appaltatore affronterà per garantire la sicurezza del proprio personale, rientranti nel cosiddetto dal rischio dimpresa (costi ex lege, non rientranti nel DUVRI); 2)i costi della sicurezza che ciascun appaltatore ed il committente affronteranno per garantire la sicurezza del relativo personale dai rischi interferenziali derivanti dallesecuzione dei lavori allinterno dellazienda (costi contrattuali); 3)costi che il committente affronterà per garantire azioni di coordinamento e di dotazione degli apprestamenti da mettere a disposizione dei propri operatori ma anche dei lavoratori delle ditte in appalto.

36 Quando non è necessario redigere il DUVRI la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro; i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della ditta commitente, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio; i servizi di natura intellettuale


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