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Organizzazione dei servizi sociali Dott.ssa Maria Vittoria Tonelli1 In relazione ai fenomeni di devianza, la società tollera una piccola percentuale di.

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Presentazione sul tema: "Organizzazione dei servizi sociali Dott.ssa Maria Vittoria Tonelli1 In relazione ai fenomeni di devianza, la società tollera una piccola percentuale di."— Transcript della presentazione:

1 Organizzazione dei servizi sociali Dott.ssa Maria Vittoria Tonelli1 In relazione ai fenomeni di devianza, la società tollera una piccola percentuale di fenomeni abnormi, senza eccessivi contraccolpi. I problemi insorgono quando la quantità di manifestazioni antisociali supera la soglia di sopportabilità. Nella storia del nostro secolo labuso di sostanze è sto considerato come: Follia – pura e semplice delinquenza – malattia da disadattamento – comportamento antisociale da reprimere, curare, prevenire. 1923 – in adesione alla prima Convenzione Internazionale dellAja (1912), la prima legge italiana si occupa delle sostanze velenose aventi effetto stupefacente, ponendo laccento sulle alterazioni psichiche dovute al loro abuso. 1934 – una legge rende esplicita lequiparazione drogato = malato di mente, prevedendo una procedura di ricovero in ospedale psichiatrico. 1954 – legge n.1401 punisce con pene gravi (da 3 a 8 anni) non solo il commercio ma anche la semplice detenzione di sostanze stupefacenti. Fu lapice della parabola repressiva. 1971/1988 – convenzione di Vienna, contrasto al traffico illecito di droghe (124 Paesi firmatari).

2 Organizzazione dei servizi sociali Dott.ssa Maria Vittoria Tonelli2 Legge 22 dicembre 1975, n. 685 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza Definisce gli organi pubblici che si occupano della materia Determina i limiti della nozione legale di sostanza stupefacente o psicotropa – include le tabelle delle sostanze definite dal Ministero della Sanità (art. 12) Definisce le modalità di produzione, commercio, vendita, impiego e somministrazione lecita di tali sostanze (fino allart.70) Criteri di base: differenziare la punizione a seconda del tipo di droghe: pesanti (elencate in tab. I e III art.12, in particolare oppio e suoi derivati come morfina ed eroina, cocaina e relativi alcaloidi; allucinogeni; amfetamine; barbiturici) e leggere (tab. II e IV art.12 ossia derivati della canapa indiana e sostanze di impiego terapeutico che danno minore induzione psicofisica); considerare attività illecite gravi (art.71) la detenzione o il commercio di s.s. in quantità non modiche, con lintento di punire il grande traffico, qualificato dalla previsione di aggravanti (art.74) come il n° di persone implicate, la minore età dei clienti,ecc. e con sanzioni particolarmente pesanti (art.75) quando si configuri una vera e propria associazione a delinquere.

3 Organizzazione dei servizi sociali Dott.ssa Maria Vittoria Tonelli3 Segue criteri Considerare illeciti meno gravi (piccolo spaccio) gli scambi di modica quantità; Rendere non punibile la pura detenzione per uso personale, della modica quantità (art.80); Costringere colui che fa uso continuativo di s.s. a curarsi (art.99,100,101)attraverso un meccanismo complesso, fino al ricovero coatto; Dare al TD la possibilità di disintossicarsi, anche in forma anonima (art.95), con la creazione di una rete di servizi specifici (C.M.A.S.) da parte delle Regioni (art.92); Prevedere interventi in materia di trattamento dei detenuti (art.84) e di prevenzione e informazione nelle scuole (art.85-88) e nelle caserme (art.89). 1984 n. 398 – riconosce il ruolo parapubblico ad alcune comunità, con lautorizzazione ad accogliere utenti agli arresti domiciliari. 1985 n. 297 – eroga contributi per comunità terapeutiche; impone allautorità giudiziaria di tener conto dei programmi terapeutici per larresto e/o la remissione in libertà. 1986 modifica alla L.354/75 – introduzione dellart. 47 bis nel c,.p. (affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari)

4 Organizzazione dei servizi sociali Dott.ssa Maria Vittoria Tonelli4 Legge 26 giugno 1990 n. 162 – confluita nel Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza Art. 13/14 – tabelle delle sostanze e criteri per la loro formazione Art. 17 – obbligo di autorizzazione per lespletamento di qualsiasi attività inerente le s.s. TITOLO III – disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, allimpiego ed al commercio allingrosso delle s.s.; TITOLO IV – disposizioni relative alla distribuzione (obblighi per medici e farmacisti); TITOLO V – dellimportazione, dellesportazione e del transito; TITOLO VI – della documentazione e custodia; TITOLO VIII – della repressione delle attività illecite; in particolare art. 72 è vietato luso personale di s.s. – art. 73 è prevista una gradualità nellapplicazione delle pene in relazione al tipo di sostanza – art. 75 chiunque detiene, per uso personale, s.s. in dose superiore alla dose media giornaliera, è sottoposta a sanzione amministrativa (si introduce la procedura ponte tra il circuito sanzionatorio e quello curativo attraverso linvio al Ser.T. da parte del Prefetto) – art. 78 individuazione delle procedure per quantificare le sostanze ed il relativo uso personale – art. 91-95 introduzione della sospensione della pena,dellaffidamento in prova e delle prestazioni sanitarie per i TD detenuti TITOLO IX – interventi informativi ed educativi

5 Organizzazione dei servizi sociali Dott.ssa Maria Vittoria Tonelli5 In particolare: Art. 118 - organizzazione del Servizio per le Tossicodipendenze (Ser.T.); Art. 113 – prevenzione; Art. 120 – terapia volontaria; Art. 122.- definizione del programma terapeutico RAPPORTI con: Magistratura – art. dal 89 al 94; Carcere – art. 95 – 96; Prefettura – art. 121 segnalazione – art. 75 sanzioni amministrative; Privato sociale – art. 115 (e trasversalmente ogni volta che si parla di programma terapeutico)

6 Organizzazione dei servizi sociali Dott.ssa Maria Vittoria Tonelli6 Decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444 Regolamento concernente la determinazione dellorganico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali Decreto ministeriale 19 dicembre 1990, n. 445 Regolamento concernente la determinazione dei limiti e delle modalità dimpiego dei farmaci sostitutivi nei programmi di trattamento degli stati di tossicodipendenza. Decreto ministeriale 29 dicembre 1990, n. 448 Regolamento concernente le modalità di redazione della relazione sulla verifica del trattamento dei tossicodipendenti in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dellesecuzione della pena

7 Organizzazione dei servizi sociali Dott.ssa Maria Vittoria Tonelli7 Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 171 Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, del T.U. n. 309 /90 Sanzioni giudiziarie e penali per i TD – viene abrogato lart. 76, sanzioni penali in caso di inosservanza, allinterno del circuito sanzionatorio; Uso personale di s.s. e dose media giornaliera – abrogato il comma 1 dellart.72 è vietato luso personale di s.s. (resta una posizione equidistante dalle posizioni proibizionista ed antiproibizionista) – abrogato ogni riferimento alla dose media giornaliera Libertà terapeutica e prescrizioni farmacologiche – tolto lobbligo di segnalazione per il personale medico – abrogata la competenze del Ministro della Sanità in merito alluso del farmaco sostitutivo Questioni centrali:


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