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PubblicatoNunziatella D amico Modificato 11 anni fa
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Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
Strumenti dell'autonomia negoziale: profilo dinamico
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Formazione del contratto compimento di tutte le manifestazioni dirette (dichiarazioni) o indirette (comportamenti concludenti) di volontà integranti un modello legale di riferimento del regolamento ad almeno due parti a) SCAMBIO DEI CONSENSI: Fattore determinante Coincidenza tra il regolamento che entrambe le parti hanno dichiarato di volere Momento e luogo della conclusione del contratto Frazione di tempo (art c.c.) e di spazio (arg. ex art c.c.) nella quale il proponente perviene a conoscenza dell’accettazione
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a) SCAMBIO DEI CONSENSI:
Proposta Individuazione di tutti gli elementi di un futuro regolamento che ha come centri d’interessi dei soggetti determinati, anche tramite accettazione non conforme (cd. controproposta) natura di atto precontrattuale recettizio ed operatività degli effetti dal momento della conoscenza diretta del destinatario ovvero dal momento dell’arrivo all’indirizzo del destinatario, salvo che questi non provi l’impossibilità non imputabile di averne notizia inefficacia in caso di: revoca dichiarata dal proponente prima di venire a conoscenza dell’accettazione (ma con obbligo di indennizzare l’accettante delle spese e delle perdite scaturenti dall’iniziata esecuzione), salvo il caso di proposta irrevocabile; morte o incapacità sopravvenuta del proponente prima della conoscenza dell’accettazione, salvo il caso di proposta irrevocabile ovvero di proponente imprenditore non piccolo (ma salvo che dagli usi dalla natura dell’affare o da altre circostanze risulti l’inefficacia)
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a) SCAMBIO DEI CONSENSI:
Accettazione Manifestazione della volontà di un futuro regolamento tra soggetti determinati con gli elementi già interamente individuati dalla dichiarazione dell’altra parte termine stabilito dal proponente ovvero ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi, ma efficacia dell’accettazione tardiva se il proponente lo vuole ed avvisa immediatamente l’accettante forma stabilita dal proponente oltre alla forma richiesta dalla legge natura di atto precontrattuale recettizio inidoneità a determinare effetti in caso di: revoca dichiarata dall’accettante e comunicata al proponente prima che questi conosca l’accettazione; morte o incapacità sopravvenuta dell’accettante prima della conoscenza dell’accettazione da parte del proponente, salvo il caso di accettante imprenditore non piccolo (ma salvo che dagli usi dalla natura dell’affare o da altre circostanze risulti l’inefficacia)
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b) CONCLUSIONE MEDIANTE INIZIO DI ESECUZIONE:
Fattore determinante Congruenza tra il regolamento che un interessato ha dichiarato di volere e quello che l’altro ha eseguito Presupposti Rispondenza di questa tecnica ad una richiesta del proponente, alla natura dell’affare o agli usi Momento e luogo della conclusione del contratto Frazione di tempo e di spazio nella quale ha avuto inizio l’esecuzione Effetti accessori Costituzione di un obbligo a carico dell’oblato di avvisare prontamente il proponente dell’iniziata esecuzione
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c) CONCLUSIONE MEDIANTE OFFERTA AL PUBBLICO:
Costituente Coincidenza tra il regolamento che un soggetto ha dichiarato di volere con un altro soggetto indeterminato e quello che successivamente un altro soggetto determinato pure ha dichiarato di volere Condizioni di efficacia dell’offerta Inesistenza di usi o circostanze dai quali risulti l’inidoneità dell’offerta a produrre effetti + inesistenza di una revoca conosciuta dall’accettante ovvero non conosciuta ma effettuata nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente Differenze da altri istituti Offerta al pubblico: dichiarazione di volere un futuro regolamento giuridico che ha un soggetto attualmente indeterminato come beneficiario di attribuzioni e destinatario di sacrifici≠Promessa al pubblico: dichiarazione di volere un futuro regolamento nel quale un soggetto attualmente indeterminato è esclusivamente beneficiario di attribuzioni
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d) CONCLUSIONE DI CONTRATTI CON OBBLIGAZIONI DEL SOLO PROPONENTE:
Fatto costitutivo Sequenza tra la dichiarazione di un soggetto della volontà di un regolamento comportante un sacrificio soltanto per sé e per un altro soggetto soltanto un vantaggio ed il mancato rifiuto di questo nel termine risultante dalla natura dell’affare o dagli usi Effetti procedimentali della proposta Estinzione del potere di revoca al momento in cui giunge a conoscenza del destinatario Struttura della fattispecie Conseguenze della natura di contratto che si perfeziona con il mancato rifiuto (tesi preferibile): operatività del regolamento voluto dal momento del decorso del termine per il rifiuto; efficacia del regolamento voluto nonostante la morte o l’incapacità del beneficiario dell’attribuzione sopravvenuta alla conoscenza della proposta, ma anteriore al decorso del termine per rifiutare≠Conseguenze della natura di atto unilaterale rifiutabile (tesi criticata): operatività del regolamento voluto dal momento della conoscenza della proposta; inefficacia del regolamento voluto a causa della morte o dell’incapacità del beneficiario dell’attribuzione sopravvenuta alla conoscenza della proposta, ma anteriore al decorso del termine per rifiutare
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e) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO PER AUTOCONTRATTAZIONE:
attitudine, in virtú di una procura semplice o di una doppia procura, della dichiarazione di un unico soggetto di volere un regolamento a determinare le conseguenze di un contratto valido (efficacia delle attribuzioni concordate) o invalido (ripristino della situazione antecedente all’esecuzione) f) CONTRATTI REALI: Fisionomia Subordinazione dell’efficacia del regolamento concordato alla consegna del bene di cui si vuole il trasferimento Presupposti Tassatività: conformità del regolamento voluto ad un tipo contrattuale il quale si forma con queste modalità a detta di una disposizione specifica in virtú del principio consensualistico g) Figure emergenti le quali comportano un adattamento delle tecniche di formazione tradizionali: conclusione a mezzo di tessere magnetiche; conclusione fra terminali.
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Trattative, buona fede e responsabilità c.d. precontrattuale
serie di proposte e controproposte le quali sono strumentali alla determinazione del regolamento di un unico futuro contratto Trattative, buona fede e responsabilità c.d. precontrattuale CONSEGUENZE GIURIDICHE
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CONSEGUENZE GIURIDICHE:
Costituzione dell’obbligo per entrambi i contraenti di comportarsi secondo buona fede (art c.c.) Tipologia dei comportamenti di mala fede: 1) recesso ingiustificato dalle trattative o altri comportamenti i quali sortiscono il medesimo risultato; 2) dovere d’informare l’altro contraente su circostanze le quali fanno sí che il regolamento sia idoneo a contemperarne gli interessi (ma autonomo fondamento costituzionale del dovere di informare sui rischi per interessi preminenti, quali quelli esistenziali ex art. 2 cost. e quelli della salvaguardia del risparmio ex art. 47 cost.). *Sanzioni (c.d. responsabilità precontrattuale): 1) contenuto: obbligo di risarcire il danno nei limiti dell’interesse negativo (rimborso delle spese e della differenza tra il prezzo offerto prima delle trattative dai terzi e quello offerto dopo, ma non della differenza tra il prezzo offerto dalla parte in mala fede e quello che dopo le trattative si è dovuto pagare ad un altro offerente); 2) natura: alternativa tra la riconduzione alla responsabilità extracontrattuale (tesi maggioritaria) e la riconduzione alla responsabilità contrattuale (tesi preferibile)
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CONSEGUENZE GIURIDICHE:
Operatività del dovere di ciascuna delle parti di comunicare all’altra l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto (art c.c.) Sanzioni: responsabilità precontrattuale* Efficacia delle clausole vessatorie pattuite nei contratti tra professionista e consumatore (art ter c.c.)
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