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LA POLITICA REGIONALE DELLUE Per molto tempo, le disparità fra regioni dal punto di vista dello sviluppo e del livello di vita sono state trattate unicamente.

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1 LA POLITICA REGIONALE DELLUE Per molto tempo, le disparità fra regioni dal punto di vista dello sviluppo e del livello di vita sono state trattate unicamente sul piano nazionale. Gli sforzi progressivi dell'Unione per ridurre queste disparità hanno apportato sensibili miglioramenti.

2 LA POLITICA REGIONALE DELLUE Disparità non trascurabili sussistono ancor oggi; basti dire che il prodotto interno lordo (PIL) delle dieci regioni più dinamiche è quasi tre volte superiore a quello delle dieci regioni meno sviluppate. La Politica regionale dell'Unione resta quindi indispensabile se si vuole favorire uno sviluppo armonioso dello spazio comunitario.

3 STRUMENTI Quattro Fondi strutturali consentono oggi all'Unione europea di concedere aiuti finanziari a programmi pluriennali di sviluppo regionale negoziati fra le regioni, gli Stati membri e la Commissione nonché ad iniziative ed azioni comunitarie specifiche, specificamente: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che finanzia le infrastrutture, gli investimenti produttivi intesi a creare posti lavoro, i progetti di sviluppo locale e gli aiuti alle PMI;Fondo europeo di sviluppo regionale il Fondo sociale europeo (FSE), che favorisce l'adeguamento della popolazione attiva ai mutamenti del mercato dell'occupazione nonché l'inserimento professionale dei disoccupati e delle categorie sfavorite, soprattutto finanziando le azioni di formazione ed i sistemi di incentivi all'assunzione;Fondo sociale europeo il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG - sezione "orientamento"), che finanzia le azioni di sviluppo rurale e di aiuto agli agricoltori, principalmente nelle regioni che presentano un ritardo nello sviluppo ma anche nel quadro della Politica agricola comune (PAC) nel resto dell'Unione;Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), che finanzia la riforma strutturale del settore della pesca.Strumento finanziario di orientamento della pesca

4 CENNI STORICI La necessità di garantire uno sviluppo armonioso riducendo le disparità tra le varie regioni e il ritardo di quelle meno favorite figurava sin dal 1957 nel preambolo del trattato di Roma, che prevedeva già l'istituzione del FSE, destinato a promuovere l'occupazione e a favorire la mobilità dei lavoratori sul territorio comunitario. Gli altri strumenti di aiuto allo sviluppo per gli Stati membri hanno visto la luce man mano che la costruzione europea si andava realizzando e che aderivano nuovi Stati membri.

5 CENNI STORICI Nel 1962, in occasione dell'accordo sulla Politica agricola comune (PAC), la Comunità ha istituito il FEAOG che continua ancora oggi a finanziare e incentivare la produzione agricola nella Comunità. In seguito all'adesione nel 1973 del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca, nel 1975 è nato il FESR. Quest'ultimo ha contribuito in un primo tempo alla riconversione delle regioni in declino industriale del Regno Unito ed a compensare gli scarsi vantaggi che questo Stato membro traeva dalla PAC. Dopo l'adesione della Grecia, poi della Spagna e del Portogallo, le prerogative di questo fondo si sono progressivamente estese a tutte le regioni in ritardo di sviluppo.

6 CENNI STORICI L'Atto Unico ha introdotto per la prima volta nel 1986 un titolo specifico nel concetto di coesione economica e sociale ed ha gettato le basi di una vera e propria Politica regionale solidale. Nel 1992, il trattato di Maastricht sull'Unione europea ha fatto della coesione economica e sociale un obiettivo prioritario della Comunità. Per i paesi meno prosperi: Spagna, Grecia, Irlanda e Portogallo aderire allUnione monetaria comportava l'attuazione di una rigorosa politica finanziaria. A questo titolo, la Comunità ha istituito il Fondo di coesione

7 CENNI STORICI Lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) è stato creato nel 1993 a seguito della crisi del settore della pesca, con lo scopo di accompagnare la ristrutturazione del settore. Nel 1997, il trattato di Amsterdam ha confermato l'importanza strategica della coesione.

8 Agenda 2000 In occasione del Consiglio europeo di Berlino del marzo 1999, i capi di stato e di governo hanno concluso un accordo politico sull'Agenda 2000, un programma d'azione i cui obiettivi principali consistevano nel rafforzare le politiche comunitarie e nel fornire all'Unione europea un nuovo quadro finanziario per il periodo 2000-2006 che tenesse conto della prospettiva dell'ampliamento. In questo contesto, l'Agenda 2000 ha presentato anche la riforma dei fondi a finalità strutturale. Un nuovo quadro giuridico per i Fondi strutturali e il Fondo di coesione ha così visto la luce e resterà valido, in linea di massima, fino al 2006. In previsione dellampliamento dell'Unione verso l'Est, l'Agenda 2000 ha inoltre previsto la creazione degli strumenti finanziari ISPA e SAPARD che permettono ai paesi candidati di entrare nel mercato unico in buone condizioni e di prepararsi alla gestione degli aiuti strutturali comunitari.

9 ALTRI STRUMENTI Inoltre, un fondo speciale di solidarietà, il Fondo di coesione, intende finanziare progetti ambientali e di miglioramento delle reti di trasporto negli Stati membri dell'Unione il cui PIL è inferiore al 90% della media europea, ovvero Spagna, Grecia, Irlanda e Portogallo.Fondo di coesione Nel novembre 2002, l'Unione europea ha creato il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE). Questo fondo è destinato ad assistere i (futuri) Stati membri - e a talune condizioni alcune regioni di tali Stati - che sono vittime di gravi calamità naturali.

10 FESR si prefigge di ridurre gli squilibri tra le regioni della Comunità e concede aiuti finanziari per lo sviluppo delle regioni svantaggiate. A tal fine interviene nel quadro dei nuovi obiettivi 1 e 2 e per le iniziative INTERREG e URBAN. In termini di risorse finanziarie, il FESR è di gran lunga il Fondo strutturale più importante.

11 FSE è il principale strumento della politica sociale comunitaria: sovvenziona azioni a favore della formazione, della riconversione professionale e della creazione di posti di lavoro. Particolare attenzione è riservata al miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro e al reinserimento professionale dei disoccupati. Il Fondo interviene per i tre obiettivi, ma riguarda in via prioritaria il nuovo obiettivo 3. Inoltre finanzia l'iniziativa EQUAL. Il nuovo regolamento attribuisce maggiore importanza al ruolo del FSE nel contesto della politica sociale comunitaria rendendolo partecipe delle azioni intraprese in virtù della strategia europea per l'occupazione e delle linee direttrici per le politiche dell'occupazione.

12 SFOP La riforma del 1999 conferma il duplice nesso dello SFOP con la politica di sviluppo regionale e la politica comune della pesca. Le azioni strutturali a favore del settore della pesca sembrano un segmento della politica comune della pesca, se non addirittura uno strumento a servizio di una politica settoriale.

13 FEAOG è costituito da due sezioni: la sezione "Garanzia" si prefigge principalmente di finanziare spese derivanti dalla politica comune dei mercati e dei prezzi agricoli, le azioni di sviluppo rurale che accompagnano il sostegno dei mercati e le misure rurali al di fuori delle regioni dell'obiettivo 1, spese di alcune misure veterinarie nonché azioni informative sulla PAC; la sezione "Orientamento" finanzia altre spese di sviluppo rurale che non sono sovvenzionate dal FEAOG "Garanzia", compresa l'iniziativa LEADER.

14 Fondo di coesione Nel quadro della riforma della politica strutturale comunitaria, questo Fondo viene mantenuto e riguarda sempre l'ambiente e le infrastrutture di trasporto. Tuttavia sono previste alcune modifiche per semplificarne il funzionamento e rafforzare il ruolo degli Stati membri in materia di controllo finanziario. Lievi modifiche riguardano il rispetto dei criteri macro economici ai fini del finanziamento da parte del Fondo di coesione. D'ora in poi il mancato rispetto del criterio relativo al disavanzo pubblico non comporta la sospensione dei finanziamenti, come avveniva in precedenza. Inoltre, le nuove disposizioni sul finanziamento dei progetti incoraggiano il ricorso, a titolo complementare, ai finanziamenti privati nonché una migliore applicazione del principio "chi inquina paga". È prevista una revisione intermedia (nel 2003) in funzione del criterio del 90% del PNL. Nel caso in cui uno Stato membro non soddisfi le condizioni di ammissibilità, le risorse destinate al Fondo di coesione saranno diminuite di conseguenza.

15 La riforma dei Fondi strutturali RAFFORZARE L'EFFICACIA DEGLI STRUMENTI DELLA POLITICA STRUTTURALE a) I Fondi strutturali La normativa relativa ai Fondi strutturali si fonda su un regolamento recante disposizioni generali, al quale si aggiungono regolamenti specifici per ciascun Fondo. In linea di massima, la riforma del 1999 è caratterizzata da un approfondimento della concentrazione degli aiuti, ma anche dalla volontà di favorire la semplificazione e il decentramento della gestione. Inoltre, la riforma sancisce una ripartizione più chiara delle responsabilità e un'applicazione accresciuta del principio di sussidiarietà. L'approfondimento della concentrazione si è tradotto in una riduzione del numero di obiettivi da 7 a 3 obiettivi prioritari:

16 Obiettivi prioritari Per rafforzare l'efficacia delle azioni strutturali, il regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede una riduzione del numero di obiettivi da 7 nel periodo 1994-1999 a 3 obiettivi prioritari per il periodo 2000-2006: L' obiettivo 1 intende promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo il cui prodotto interno lordo pro capite è inferiore al 75% della media dell'Unione europea. Tale nuovo obiettivo riguarda inoltre le regioni ultraperiferiche e le zone interessate dal precedente obiettivo 6 (zone a bassa densità di popolazione), creato in seguito all'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Come in precedenza, i 2/3 delle azioni dei Fondi strutturali sono adottate in applicazione dell'obiettivo 1. Il 20% circa della popolazione totale dell'Unione è interessata dalle misure adottate nel quadro di tale obiettivo

17 Gli altri obiettivi L' obiettivo 2 contribuisce a favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali diverse da quelle ammissibili all'obiettivo 1. Tale obiettivo riunisce i precedenti obiettivi 2 e 5b e altre zone che registrano problemi di diversificazione economica. Esso riguarda globalmente le zone in fase di mutazione economica, le zone rurali in declino, le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi e i quartieri urbani in difficoltà. Il 18% massimo della popolazione dell'Unione rientra in questo obiettivo; L' obiettivo 3 riunisce tutte le azioni a favore dello sviluppo delle risorse umane al di fuori delle regioni ammissibili all'obiettivo 1. Tale obiettivo riprende i precedenti obiettivi 3 e 4. Esso costituisce il quadro di riferimento dell'insieme delle misure prese nell'ambito del nuovo titolo sull'occupazione del Trattato di Amsterdam e della strategia europea per l'occupazione

18 AMMISSIBILITÀ SOTTO IL PROFILO GEOGRAFICO L'obiettivo 1 è detto "regionalizzato" perché si applica a territori delimitati di livello NUTS II nella nomenclatura statistica delle Unità territoriali elaborata da Eurostat. Tra queste regioni geografiche sono ammesse all'obiettivo 1 soltanto quelle il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria ma anche le regioni dette "ultraperiferiche" che si trovano in una situazione peculiare all'interno dell'Unione a causa della loro lontananza dal continente europeo e del loro scarso peso demografico ed economico: Isole Canarie, Guadalupa, Martinica, Riunione, Guiana, Azzorre e Madera. Le regioni della Svezia e della Finlandia ammissibili all'ex obiettivo 6 tra il 1994 e il 1999 che riguardava specificamente le regioni molto scarsamente popolate.

19 Regime transitorio Vige un regime transitorio per le regioni ammissibili agli obiettivi 1, 2 e 5b nel periodo 1994-1999, ma non più ammissibili agli obiettivi 1 o 2 nel 2000- 2006. Gli aiuti transitori decrescenti sono destinati ad evitare una brusca interruzione del sostegno finanziario dei Fondi strutturali; mirano inoltre a consolidare i risultati conseguiti grazie agli interventi strutturali nel periodo di programmazione precedente.

20 Partecipazione dei Fondi La partecipazione dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1 è generalmente soggetta al massimale seguente: il 75% del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 50% delle spese pubbliche ammissibili. Questo tasso può arrivare all'80% per le regioni situate in uno Stato membro interessato dal Fondo di coesione (Grecia, Spagna, Irlanda e Portogallo). Il regolamento (CE) n. 1477/2001 del Consiglio innalza questo massimale all'85% per tutte le regioni ultraperiferiche nonché per le isole minori del Mar Egeo in Grecia. Se un intervento comporta il finanziamento di investimenti generatori di entrate (come un ponte o un'autostrada a pagamento), la partecipazione dei Fondi strutturali a siffatti investimenti è determinata tenendo conto dell'entità delle entrate previste.

21 Obiettivo 2 Sostenere la riconversione socioeconomica delle zone con difficoltà strutturali; Criteri specifici di ciascuna zona Le zone ammissibili all'obiettivo 2 nonché i criteri per definirle sono i seguenti: le zone in trasformazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà, le zone in crisi dipendenti dalla pesca. Zone in trasformazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi il loro tasso medio di disoccupazione è stato superiore alla media comunitaria nei tre anni precedenti il 1999; la loro percentuale di posti di lavoro nell'industria rispetto a quelli totali è pari o superiore alla media comunitaria di ogni anno a partire dal 1985; queste zone accusano un costante declino dell'occupazione nell'industria da diversi anni.

22 Obiettivo 2 Zone rurali in declino Queste zone corrispondono ad unità territoriali di livello NUTS III nella nomenclatura Eurostat; Esse hanno una densità di popolazione inferiore a 100 abitanti per chilometro quadrato oppure hanno una percentuale di occupati in agricoltura, rispetto al totale degli occupati, pari o superiore al doppio della media comunitaria di ogni anno a partire dal 1985; Esse hanno un tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria nei tre anni precedenti al 1999 oppure una diminuzione della popolazione dal 1985. Sono ammissibili anche le zone rurali con problemi socioeconomici gravi derivanti dall'invecchiamento o dalla diminuzione della popolazione attiva agricola.

23 Obiettivo 2 Le zone urbane in difficoltà sono zone con una forte densità di popolazione e rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri: un tasso di disoccupazione di lunga durata superiore alla media comunitaria; un livello grave di povertà, con condizioni precarie di alloggio; une situazione ambientale particolarmente in degrado; un tasso di criminalità e di delinquenza elevato; un basso livello di istruzione.

24 Obiettivo 2 Le zone in crisi dipendenti dalla pesca sono zone costiere con un livello elevato di occupazione nel settore della pesca, rispetto all'occupazione totale. Inoltre, esse si trovano a dover far fronte a problemi socioeconomici strutturali connessi con la ristrutturazione del settore della pesca che comporta una diminuzione consistente del numero di posti di lavoro in tale settore.

25 L'elenco delle regioni ammissibili In una prima fase, ogni Stato membro compila un proprio elenco indicativo delle zone significative e lo presenta alla Commissione europea, unitamente ad informazioni e a dati statistici, rilevati al livello geografico più adeguato, che serviranno per valutare le proposte. In stretta collaborazione con gli Stati membri, la Commissione redige l'elenco definitivo, per ogni Stato membro, delle zone dell'obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 nei vari paesi dell'Unione europea. Poiché l'intero territorio rispettivamente della Grecia, dell'Irlanda e del Portogallo è ammissibile all'obiettivo 1, detti paesi non figurano tra i beneficiari di interventi a titolo dell'obiettivo 2.

26 Mezzi finanziari Per l'obiettivo 2 la dotazione finanziaria è di 22,5 miliardi di euro su 7 anni (11,5% del totale) a carico, in parti uguali, del FESR e del FSE; per il sostegno transitorio sono stanziati 2,721 miliardi di euro.

27 Partecipazione dei Fondi Di norma, la partecipazione dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 2 è soggetta ai seguenti massimali: 50%, al massimo, del costo totale ammissibile e almeno il 25% delle spese pubbliche ammissibili. Nel caso in cui l'intervento comporti il finanziamento di investimenti generatori di entrate (ad esempio, ponti, autostrade a pedaggio), la partecipazione dei Fondi a questi investimenti viene stabilita tenendo conto dell'entità delle entrate normalmente stimate.

28 obiettivo 3 sostenere l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione per le regioni escluse dall'obiettivo 1. Lobiettivo 3 dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 costituisce il quadro di riferimento dell'insieme delle misure prese sulla base del nuovo "titolo" sull'occupazione del trattato di Amsterdam e della strategia europea per loccupazione. L'obiettivo 3 ingloba tutte le azioni a favore dello sviluppo delle risorse umane e si prefigge l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di formazione nonché la promozione dell'occupazione. Tutte le regioni escluse dall'obiettivo 1 sono ammissibili all'obiettivo 3.

29 Partecipazione dei Fondi Di norma, la partecipazione dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 3 è soggetta ai seguenti massimali: 50%, al massimo, del costo totale ammissibile e almeno il 25% delle spese pubbliche ammissibili. Poiché agli interventi a titolo dell'obiettivo 3 partecipa soltanto il FSE, i tassi di partecipazione possono essere più elevati nelle zone ammissibili all'obiettivo 2 che al di fuori di queste zone.

30 Classificazione comune delle unità territoriali per la statistica - NUTS Per consentire la rilevazione, la compilazione e la diffusione delle statistiche regionali armonizzate, l'Unione europea istituisce la classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS). La classificazione NUTS suddivide il territorio economico degli Stati membri in 3 livelli: NUTS 1, NUTS 2 e NUTS 3. Il secondo e il terzo livello sono suddivisioni del primo e del secondo livello.

31 Criteri di classificazione La definizione delle unità territoriali poggia sostanzialmente sulle unità amministrative esistenti negli Stati membri. Per unità amministrativa si intende una zona geografica in cui un'autorità amministrativa ha la facoltà di prendere decisioni amministrative o politiche per tale zona, all'interno del quadro giuridico e istituzionale dello Stato membro. Per stabilire in quale livello NUTS debba essere classificata un'unità amministrativa si tiene conto di alcune soglie demografiche: Livello Minimo Massimo NUTS I 3 milioni 7 milioni NUTS 2 800 000 3 milioni NUTS 3 150 000 800 000

32 I piani di sviluppo In un primo tempo, gli Stati membri presentano dei piani di sviluppo e riconversione, che si fondano sulle priorità nazionali e regionali e che contengono: una descrizione precisa della situazione attuale della regione (divari, ritardi, potenziale di sviluppo); una descrizione della strategia più appropriata per raggiungere gli obiettivi fissati; indicazioni sull'utilizzo e la forma del contributo finanziario dei Fondi previsti. Successivamente gli Stati membri presentano alla Commissione documenti di programmazione che riprendono gli orientamenti generali dell'esecutivo europeo.

33 DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE La programmazione è un elemento fondamentale dell'attuazione della politica regionale dell'Unione. In una prima fase gli Stati membri presentano i piani di sviluppo, che comprendono una descrizione dettagliata della situazione socioeconomica del paese per regione, una descrizione della strategia più adeguata per conseguire gli obiettivi di sviluppo prefissati nonché indicazioni sull'utilizzazione e sulla forma di partecipazione finanziaria dei Fondi strutturali. Gli Stati membri presentano all'esecutivo europeo i documenti di programmazione, che riprendono gli orientamenti generali della Commissione.

34 Forme dei documenti di programmazione Tali documenti di programmazione possono assumere la forma di: Quadri Comunitari di Sostegno (QCS) articolati in Programmi Operativi (PO): approvati dalla Commissione, d'intesa con lo Stato membro in questione, presentano la strategia e le priorità di azione dei Fondi e dello Stato membro, i loro obiettivi specifici, la partecipazione dei Fondi e le altre risorse finanziarie; Documenti Unici di Programmazione (DOCUP): costituiti da un solo documento, sono approvati dalla Commissione e riuniscono gli elementi contenuti in un quadro comunitario di sostegno ed in un programma operativo (programma integrato per regione contenente gli assi prioritari del programma, una descrizione succinta delle misure previste, un piano di finanziamento indicativo). I documenti di programmazione concernenti l'obiettivo 1 sono generalmente QCS articolati in PO, ma si può fare ricorso ai DOCUP in caso di programmazione per importi inferiori a 1 miliardo di euro. Per l'obiettivo 2, si tratta sempre di DOCUP. Per contro, il tipo di documento di programmazione concernente l'obiettivo 3 è a discrezione delle regioni e degli Stati membri. La Commissione negozia con gli Stati membri sulla base dei summenzionati documenti di programmazione e procede ad una ripartizione indicativa dei Fondi per ciascun intervento e per ciascuno Stato membro.

35 PRINCIPI GENERALI Sono stati precisati o rafforzati i seguenti principi di funzionamento dei Fondi strutturali: a) programmazione degli aiuti, b) partenariato tra un massimo di parti interessate, c) addizionalità dell'aiuto europeo rispetto alle sovvenzioni nazionali, d) gestione, sorveglianza e valutazione dell'utilizzazione dei fondi, e) pagamenti e controlli finanziari. a) - Programmazione La programmazione è uno degli elementi essenziali delle riforme dei Fondi strutturali del 1988 e del 1993 e resta al centro della riforma del 1999. Essa consiste nell'elaborare programmi di sviluppo pluriennali e viene realizzata mediante un processo di decisione partenariale, in più fasi, fino all'assunzione delle azioni da parte dei responsabili di progetti pubblici o privati. Secondo le disposizioni del regolamento generale sui Fondi strutturali il periodo interessato è di 7 anni per tutti gli obiettivi (2000- 2006), tuttavia con possibili adattamenti a seconda della valutazione intermedia.

36 Altri principi di funzionamento dei Fondi strutturali b) - Partenariato La nuova regolamentazione vede confermata l'impostazione fondata sul partenariato, il quale viene esteso alle autorità regionali e locali, alle parti socio-economiche e ad altri organismi competenti; i partner intervengono in ogni fase, sin dall'approvazione del piano di sviluppo. c) - Addizionalità Secondo questo principio, gli aiuti europei devono aggiungersi agli aiuti nazionali e non sostituirli. Gli Stati devono mantenere, per ogni obiettivo, le loro spese pubbliche almeno allo stesso livello del periodo precedente.

37 Altri principi di funzionamento dei Fondi strutturali Gestione, sorveglianza e valutazione gli Stati membri designano per ogni programma un'autorità di gestione, i cui compiti guardano la realizzazione, la regolarità della gestione e l'efficacia del programma. Sono inoltre creati dei comitati di sorveglianza che rientrano sempre nelle competenze degli Stati membri. Si mantengono i tre tipi di valutazione esistenti (ex ante, intermedia e ex post),. La valutazione ex ante spetta alle autorità competenti degli Stati membri; l'autorità di gestione effettua, in collaborazione con la Commissione e prima del 31 dicembre, la valutazione intermedia del programma da essa gestito; infine, la valutazione ex post è di competenza della Commissione europea, in collaborazione con lo Stato membro e l'autorità di gestione. I rapporti di valutazione devono essere messi a disposizione del pubblico.

38 Altri principi di funzionamento dei Fondi strutturali Pagamenti e controlli finanziari Gli Stati membri e la Commissione stipulano un contratto finanziario con il quale la Commissione si impegna a versare stanziamenti d'impegno annuali sulla base dei documenti di programmazione approvati. Ciascuno Stato membro designa quindi per ogni programma un'autorità di pagamento che funge da intermediario tra i beneficiari finali e la Commissione. L'autorità di pagamento sorveglia l'andamento e la conformità rispetto alle norme comunitarie delle spese dei beneficiari finali. Il trasferimento effettivo di fondi (stanziamenti di pagamento) dell'Unione agli Stati membri avviene all'atto del rimborso da parte della Commissione delle spese effettive dei beneficiari finali vistate e certificate dalle autorità di pagamento.

39 RELAZIONI SUI FONDI STRUTTURALI Ogni tre anni la Commissione presenta inoltre una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sui progressi compiuti in materia di coesione economica e sociale e sul contributo dato dai vari interventi strutturali. Tale relazione contiene: un bilancio dei progressi compiuti in materia di evoluzione socioeconomica delle regioni; un bilancio del ruolo degli strumenti strutturali e degli altri strumenti finanziari e l'effetto delle altre politiche comunitarie o nazionali nella realizzazione di tale processo; le eventuali proposte riguardanti le azioni e le politiche comunitarie che occorre adottare per rafforzare la coesione economica e sociale.

40 Nuove iniziative I nuovi regolamenti prevedono inoltre una riduzione del numero di iniziative comunitarie, che dalle 13 del periodo 1994-1999 scendono a 4 per il periodo 2000-2006. Le nuove iniziative sono: INTERREG III, il cui obiettivo è promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale; LEADER+, che promuove lo sviluppo rurale; EQUAL, che prevede nuove strategie di lotta contro ogni forma di discriminazione e ineguaglianza nell'accesso al mercato del lavoro; URBAN II, che favorisce la rivitalizzazione economica e sociale delle città e dei quartieri in crisi.

41 INTERREG III L'attuazione dell'iniziativa segue tre sezioni d'intervento: Cooperazione transfrontaliera, sezione « A » : promozione dello sviluppo regionale integrato tra regioni frontaliere; Cooperazione transnazionale, sezione « B » : contributo all'integrazione territoriale armoniosa dell'Unione europea all'interno della Comunità e con i paesi candidati e altri paesi vicini; Cooperazione interregionale, sezione « C » : promozione della cooperazione transnazionale/interregionale ai fini del miglioramento delle tecniche e delle politiche di sviluppo regionale. L'iniziativa INTERREG III è finanziata a livello europeo esclusivamente dal FESR per quanto riguarda i paesi dell'Unione europea e dai programmi PHARE, ISPA, SAPARD, TACIS e MEDA nei paesi terzi partecipanti.

42 LEADER+ Essa si articola in tre sezioni: sezione 1: strategie pilota di sviluppo rurale integrato, in territori rurali di dimensioni ridotte che costituiscano un insieme omogeneo; sezione 2: cooperazione tra territori rurali di uno o più Stati membri al fine di condividere il know- how e le risorse umane e finanziarie; sezione 3: creazione di una rete per l'insieme dei territori rurali che favorisca lo scambio di esperienze e di know-how. LEADER+ è finanziata esclusivamente dal FEAOG-Orientamento.

43 EQUAL l'iniziativa interessa tutto il territorio dell'Unione e punta sulla transnazionalità dei progetti, sulla partecipazione effettiva degli enti locali e regionali, nonché delle imprese, e sulla diffusione delle buone pratiche. EQUAL ha quattro ambiti d'intervento, fondati sui quattro pilastri della strategia europea per l'occupazione: occupabilità; imprenditorialità; adattabilità; pari opportunità. L'iniziativa EQUAL è finanziata a livello comunitario dal FSE.

44 URBAN II L'iniziativa mira a promuovere strategie innovative di rivitalizzazione socio-economica dei centri urbani o dei quartieri degradati,. In tale ambito, le strategie sostenute dall'iniziativa devono rispettare i seguenti principi: sufficiente massa critica di popolazione (almeno 10 000 persone) e adeguate strutture di sostegno, nonché un partenariato ampio ed efficace al fine di attuare programmi di sviluppo urbano innovativi e sostenibili; impostazione integrata (problemi socio-economici, trasporti, ambiente, sicurezza...) che promuova in particolare pari condizioni di accesso al mercato del lavoro e alla formazione, le pari opportunità tra uomini e donne, il rispetto delle norme ambientali comunitarie a livello locale; massimo impatto e visibilità delle zone selezionate (ad esempio: ristrutturazione di edifici, patti per l'occupazione, percorsi di formazione ed istruzione, sistemi di trasporti pubblici integrati, smaltimento dei rifiuti, sviluppo delle tecnologie della società dell'informazione). Del sostegno di URBAN II beneficiano 70 zone geografiche che rientrano nelle zone ammissibili agli obiettivi 1 e 2. Del contributo comunitario si fa carico il FESR.


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