La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

Copie: 1
Autore: Piera Loi LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO"— Transcript della presentazione:

1 LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO
Autore: Autore: Piera Loi

2 è ogni fonte qualificata come tale dall’ordinamento giuridico
FONTE DEL DIRITTO è ogni fonte qualificata come tale dall’ordinamento giuridico Ogni ordinamento giuridico è definito dall’insieme di norme sulla produzione del diritto e di produzione del diritto Le norme sulla produzione del diritto hanno tre funzioni: identificare le fonti dell’ordinamento determinare i criteri di vigenza delle fonti e i rapporti tra di loro indicare i criteri di interpretazione delle fonti

3 Norme sulla produzione del diritto:
sono contenute nella Costituzione,nelle preleggi, nell’art.2 c.p. e in altre disposizioni specifiche art 1 disp.prel Sono fonti del diritto: 1) le leggi 2) i regolamenti 3) le norme corporative 4) gli usi Esempio di norma sulla produzione del diritto che definisce, in modo non esaustivo, i tipi astratti di fonte che a loro volta sono identificati: dai soggetti titolari del potere normativo (fonte come potere) dalle procedure per esercitare tale potere dall’atto formale che costituisce la manifestazione del potere

4 Quali principi regolano i rapporti
tra le diverse fonti? “Nessuna fonte può creare altre fonti aventi efficacia maggiore o anche uguale a quella propria, ma solo fonti dotate di efficacia minore “

5 RAPPORTI TRA LE FONTI posizione cronologica
a) Lex posterior abrogat priori(art.15 disp.prel.c.c.) b) irretroattività (art.11 disp.prel.c.c.) (principio derogabile- problema dei diritti quesiti e del diritto penale) posizione sistematica a) principio di gerarchia legalità: preminenza della legge rispetto agli atti del potere esecutivo-altro aspetto: riserva di legge costituzionalità: non contraddizione delle regole costituzionali da parte delle regole legislative b) principio di competenza- criterio delle materie da regolare

6 FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

7 Le fonti internazionali del diritto del lavoro sono costituite da:
FONTI OBBLIGATORIE FONTI NON OBBLIGATORIE Convenzioni ILO Carta Sociale Europea ( )) Convenzione ONU sui diritti economici e sociali Raccomandazioni ILO Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (1989) Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo-ONU 1948 Carta dei diritti fondamentali (Nizza-2000) Ogni fonte differisce dalle altre in relazione ai meccanismi di attuazione e gli apparati sanzionatori N.B.

8 ILO ( BIT, OIL) E’ UNA DELLE AGENZIE DELL’ONU FONDATA NEL 1919 FANNO PARTE DELL’ILO x PAESI L’ATTO GIURIDICO FONDAMENTALE E’ LA DICHIARAZIONE DI FILADELFIA DEL 1944 LEGIFERA ATTRAVERSO UN’ORGANISMO ASSEMBLEARE TRIPARTITO CHE SI RIUNISCE A GIUGNO DI OGNI ANNO (CONFERENZA INTERNAZIONALE DEL LAVORO) STABILISCE GLI STANDARD INTERNAZIONALI DEL LAVORO FONTI ILO

9 CONVENZIONI LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DEL LAVORO HANNO LO STATUS DI TRATTATI INTERNAZIONALI SONO ADOTTATE DA UNA MAGGIORANZA DI DUE TERZI DEI DELEGATI DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE DEL LAVORO DEVONO ESSERE RATIFICATE DAGLI STATI MEMBRI CON UN IDONEO ATTO DI DIRITTO INTERNO GLI STATI INVIANO PERIODICI RAPPORTI ALL’ILO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI FIRMATE FONTI ILO

10 CONVENZIONI FONTI ILO N.B. LE CONVENZIONI RIGUARDANO TUTTI GLI ASPETTI
LEGATI AL RAPPORTO DI LAVORO O ALLE CONDIZIONI SOCIALI DEI LAVORATORI: I DIRITTI SINDACALI ( LIBERTA’ SINDACALE-N.87/48 E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA N.98/49) LA TUTELA DEL LAVORO MINORILE (N.138/73) LA PARITA’ DI TRATTAMENTO (N.100/51 E N.103/52) L’ORARIO DI LAVORO (N.132/70) FONTI ILO CONVENZIONI PROMOZIONALI :STABILISCONO OBBLIGHI PER GLI STATI DI PREDISPORRE MIGLIORI CONDIZIONI SOCIALI PER TUTTI I CITTADINI INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LAVORINO N.B.

11 FONTI ILO Uno Stato membro, un’associazione
sindacale o datoriale denunciano il mancato rispetto di una convenzione Esame del ricorso da parte del Comitato degli Esperti o del Comitato Tripartito FONTI ILO Formulazione di raccomandazioni nei confronti dello Stato inadempiente Rispetto della raccomandazione Ricorso alla Corte internazionale di Giustizia

12 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO
ADOTTATA DALL’ASSEMBLEA GENERALE DELL’ONU NEL 1948 L’art.23 elenca i diritti fondamentali: al lavoro, a giuste condizioni di lavoro alla tutela contro la disoccupazione a non essere discriminati ad avere una retribuzione equa e sufficiente a fondare e ad aderire ai sindacati al riposo e a ferie retribuite Non è stata approvata sotto forma di Trattato e ha pertanto valore di impegno morale o consuetudinario. La commissione dei diritti dell’uomo indaga sulla violazione sistematica dei diritti

13 CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI ECONOMICI E SOCIALI
E’ UN PATTO INTERNAZIONALE ADOTTATO NEL 1966, recepito in Italia con la L. 881/77 Gli Stati firmatari si impegnano a rispettare i diritti: al lavoro liberamente scelto alla formazione professionale a giuste condizioni di lavoro alla retribuzione, pari, equa e sufficiente alla sicurezza e salute nel luogo di lavoro al riposo e a ferie retribuite a costituire sindacati a svolgere attività sindacale e di contrattazione

14 CARTA SOCIALE EUROPEA E’ un Trattato firmato a Torino nel 1961 ed emendato nel 1991 E’ stato firmato e ratificato in 22 stati europei Non è ancora stato ratificato da 8 Stati (Ukraina, Macedonia, Svizzera) La Carta Sociale prevede un meccanismo di supervisione e di controllo sullo stato di attuazione dei diritti da parte degli Stati firmatari N.B.

15 Le parti contraenti possono accettare selettivamente i diritti
CARTA SOCIALE EUROPEA CONDIZIONI DI LAVORO diritti sindacali diritto di contrattazione divieto di discriminazione diritto ad una retribuzione suff. parità retributiva proibizione del lavoro minorile tutela della maternità COESIONE SOCIALE diritto all’assistenza sanitaria diritto alla sicurezza sociale diritto delle famiglie ad una assistenza economica e sociale diritto degli anziani all’assistenza diritto dei fanciulli alla protezione contro danni fisici e morali Le parti contraenti possono accettare selettivamente i diritti da implementare, garantendo una soglia minima N.B.

16 CARTA SOCIALE EUROPEA Rapporti dei governi MECCANISMO DI SUPERVISIONE
sull’attuazione della Carta Osservazioni delle associazioni sindacali datoriali e ong MECCANISMO DI SUPERVISIONE Comitato di Esperti Indipendenti Verifica la corrispondenza delle leggi e pratiche nazionali con le disposizioni della Carta Comitato Governativo Seleziona le situazioni che devono essere oggetto di raccomandazioni agli Stati interessati Comitato dei Ministri Adotta risoluzioni alla fine di un ciclo di supervisione ed emette raccomandazioni a Stati non perfettamente in linea con la Carta Sociale

17 RACCOMANDAZIONI FONTI ILO NON HANNO L’OBBLIGATORITA’ DELLE CONVENZIONI
NON SONO SOGGETTE A RATIFICA SONO SPESSO ADOTTATE CONTEMPORANEAMENTE ALLE CONVENZIONI SI INDIRIZZANO AGLI STATI MEMBRI E IL LORO SCOPO E’ DI ORIENTARE LE POLITICHE VALGONO LE STESSE REGOLE DELLE CONVENZIONI PER I RAPPORTI PERIODICI ALL’ILO. FONTI ILO

18 Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori
E’ stata approvata nel 1989 da tutti gli Stati membri della Comunità ad esclusione del Regno Unito Ha la forma giuridica della risoluzione , cioè di un atto non vincolante L’art. 136 del Trattato di Amsterdam cita la Carta dei diritti sociali fondamentali: “La comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali quali quelli definiti dalla Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del1989, hanno come obiettivi il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro”

19 COMUNITARIO DEL LAVORO
LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO DEL LAVORO DIRITTO DERIVATO fonti obbligatorie (hard law) fonti non obbligatorie(soft law) DIRITTO PRIMARIO Trattato Istitutivo Comunità Europea (Roma 1957-Nizza 2000) Sentenze della Corte di Giustizia

20 Come si decide un’azione in campo sociale nel TCE
Competenze esclusive della Comunità Competenze concorrenti tra Comunità e Stati membri Art. 5 Trattato La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente Trattato Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la Comunità interviene secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere realizzati dagli stati membri e possono, dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario Principio di sussidiarietà Principio di supremazia del diritto comunitario

21 Come si decide un’azione in campo sociale nella Costituzione Europea
Nella Costituzione europea ci sono materie di competenza esclusiva dell’UE (art.12), materie a competenza concorrente (art.13) e materie in cui è previsto un coordinamento dell’UE tramite atti di indirizzo e di Orientamento (art.14) Competenza concorrente tra Unione e Stati membri Coordinamento da parte dell’UE Politica sociale Politiche dell’occupazione

22 FONTI UE Norme del Trattato che definiscono i limiti dell’azione
Dell’Ue in campo sociale (art.137 TCE e III-104 Cost) Materie a maggioranza qualificata: miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, condizioni di lavoro, informazione e consultazione dei lavoratori, integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro, lotta contro l'esclusione sociale, modernizzazione dei regimi di protezione sociale FONTI UE

23 FONTI UE Norme del Trattato che definiscono i limiti dell’azione
Dell’UE in campo sociale (art.137 TCE e III-104 Cost) Materie all’unanimità sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori, protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione, FONTI UE

24 FONTI UE Norme del Trattato che definiscono i limiti dell’azione
Dell’UE in campo sociale (art.137 TCE e III-104 Cost) Materie di competenza esclusiva degli Stati retribuzioni, diritto di associazione, diritto di sciopero, diritto di serrata. FONTI UE

25 FONTI UE DIRITTI SOCIALI FONDAMENTALI
Carta sociale Europea (Torino1961): è una fonte di diritto internazionale Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (1989): non è una fonte obbligatoria a causa del veto del Regno Unito Carta dei diritti fondamentali di Nizza (2000):è nata come fonte non obbligatoria ma ora è parte della Costituzione Europea FONTI UE

26 FONTI UE DIRITTI SOCIALI FONDAMENTALI
La Carta dei diritti fondamentali di Nizza è parte della nuova Costituzione Europea (Parte II, art. II-1; II I Diritti sociali sono contenuti prevalentemente nel titolo della Solidarietà (art.II-27; II-34) Art. II-5: Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato Art.II-15: Libertà professionale e diritto di lavorare Art.II-23 Parità tra uomini e donne Art.II-27: Diritto dei lavoratori all’informazione e consultazione nell’ambito Dell’impresa Art.II-28: Diritto di negoziazione e azioni collettive Art.II-29: Diritto di accesso ai servizi di collocamento Art.II-30: Tutela in caso di licenziamento ingiustificato Art.II-31: Condizioni di lavoro giuste e eque Art.II-32: Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro Art.II-33: Vita familiare e vita professionale FONTI UE

27 FONTI UE POLITICHE DELL’OCCUPAZIONE
Conclusioni del Consiglio europeo in base all’esame annuale della situazione dell'occupazione nell'Unione Europea Orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione (adottati dal Consiglio dei ministri, in base alle conclusioni del Consiglio europeo, su proposta della Commissione) FONTI UE Relazione annuale di ogni Stato membro sulle politiche in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione, da trasmettere al Consiglio dei ministri e alla Commissione Esame delle relazioni nazionali e adozione di eventuali Raccomandazioni da parte del Consiglio dei Ministri

28 DIRETTIVE, REGOLAMENTI E DECISIONI
le direttive sono obbligatorie per gli stati membri relativamente agli obiettivi da raggiungere gli stati membri sono liberi di scegliere gli strumenti di diritto interno per la loro attuazione Le direttive in materia sociale possono essere attuate mediante contratti collettivi FONTI UE I regolamenti sono direttamente applicabili negli stati membri senza misure di attuazione sono obbligatori in tutti i loro elementi Le decisioni non sono generali come i regolamenti sono obbligatorie nella loro interezza possono essere indirizzate agli stati membri , alle imprese o agli individui

29 EFFETTO DELLE DIRETTIVE
EFFETTO DIRETTO: LA CAPACITA’ DI UNA DIRETTIVA DI CREARE DIRITTI E OBBLIGAZIONI E’ POSSIBILE ANCHE QUANDO UNA DIRETTIVA NON E’ STATA ATTUATA E PUO’ COMPORTARE LA CONDANNA DELLO STATO INADEMPIENTE A RISARCIRE IL DANNO SUBITO DAI PRIVATI PER LA MANCATA ATTUAZIONE (CASO Francovich) E’ POSSIBILE QUANDO IL SUO CONTENUTO E’ SUFFICIENTEMENTE CHIARO E PRECISO FONTI UE

30 RACCOMANDAZIONI, OPINIONI E RISOLUZIONI
Sono tutte fonti non obbligatorie sono strumenti di armonizzazione del diritto nazionale possono essere usate come strumenti interpretativi FONTI UE Le risoluzioni normalmente sono adottate dal parlamento e dal consiglio ed esprimono le linee di una politica molte risoluzioni sono state adottate in campo sociale (carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori)

31 LE NUOVE FONTI PREVISTE DALLA COSTITUZIONE
Atti legislativi Legge europea: è un atto legislativo di portata generale. È obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. FONTI UE Legge quadro europea: è un atto legislativo che vincola tutti gli Stati membri destinatari per quanto riguarda il risultato da raggiungere,mentre sono liberi di scegliere la forma e i mezzi.

32 LE NUOVE FONTI PREVISTE DALLA COSTITUZIONE
Atti non legislativi Decisione europea: è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa dei destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. FONTI UE Raccomandazioni e pareri: sono adottati da diverse istituzioni e non hanno effetto vincolante.

33 LE NUOVE FONTI PREVISTE DALLA COSTITUZIONE
Atti non legislativi Regolamento europeo: è un atto non legislativo di portata generale volto all'attuazione degli atti legislativi e di talune disposizioni specifiche della Costituzione. Può essere: a) Obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri b) Obbligare lo Stato membro destinatario per quanto riguarda il risultato da raggiungere scegliendo forma e mezzi. FONTI UE Regolamenti delegati: Sono adottati dalla Commissione sulla base di una delega di una legge europea o di una legge quadro europea per completarne o modificarne determinati elementi non essenziali.

34 CONTRATTO COLLETTIVO EUROPEO
Consultazione delle parti sociali da parte della Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale Avvio della procedura di contrattazione collettiva da concludersi entro nove mesi Semplice parere o raccomandazione delle parti sociali FONTI UE Firma del contratto collettivo e successiva adozione di una direttiva o attuazione del contratto collettivo in quanto tale

35 Ricorso in via pregiudiziale
SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA Ricorso diretto o per annullamento Ricorso in via pregiudiziale E’ il ricorso dei giudici nazionali quando necessitino di una interpretazione sul diritto comunitario ai fini della decisione di una controversia. La sentenza vincola solo il giudice rimettente È l’azione intrapresa dalla Commissione o dalle altre Istituzioni comunitarie contro uno Stato o una Istituzione comunitaria, quando un atto del diritto comunitario comporti una violazione delle norme dei Trattati.In alcuni casi vi può essere intrapresa da soggetti privati FONTI UE

36 FONTI NAZIONALI GIURISPRUDENZA NORME COSTITUZIONALI
Riparto di competenze NORME LEGISLATIVE codice civile leggi e atti aventi forza di legge GIURISPRUDENZA NORME CONTRATTUALI NORME AMMINISTRATIVE (es. circolari ministeriali) USI

37 Costituzione e nuovo riparto di competenze
L. Cost. n. 3 del 18/10/2001- Art.117 Cost. Materie di competenza esclusiva dello Stato in materia di lavoro: Ordinamento civile e penale Previdenza sociale Materie di competenza concorrente Stato – Regioni: Tutela e sicurezza del lavoro Previdenza complementare e integrativa Materie di competenza esclusiva delle Regioni: Tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato N.B. Nelle materie a competenza concorrente la potestà legislativa spetta alle Regioni, salva la determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato

38 Norme ad efficacia diretta:
NORME COSTITUZIONALI Vi sono due categorie di norme costituzionali: ad efficacia diretta ad efficacia indiretta ( differita, di principio, programmatiche) Norme ad efficacia diretta: La norma è sufficientemente completa per potere valere come regola di casi concreti- EFFICACIA ORIZZONTALE ART .36, 1°co., COST. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a se’ e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa

39  L’art.36 COST. è una norma immediatamente precettiva
OPERATIVITA’ DEL PRINCIPIO DI SUFFICIENZA  L’art.36 COST. è una norma immediatamente precettiva  La sua violazione comporta la nullità della clausola del contratto individuale che stabilisce una retribuzione inferiore a quella considerata sufficiente  La clausola nulla è sostituita dal giudice ex Art c.c. Art.2099, 2°c, c.c. In mancanza si accordo tra le parti , la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali

40 Norme di principio Stabiliscono principi (e non regole)che orientano l’ordinamento giuridico, hanno una funzione sistematica. Hanno una potenzialità espansiva: si pone il problema del conflitto tra principi diversi : es. diritto di sciopero (art. 40) e libertà di circolazione (art. 16) Art. 40 Cost., Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano

41 Norme programmatiche Si riferiscono agli esiti politico -sociali dell’azione normativa. Mentre le norme di principio indicano l’inizio dell’azione, queste riguardano il fine. Esigono interventi statali per il raggiungimento di fini indicati. Art. 4 Cost., 1°comma La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto

42 in quanto impregnato della cultura giuridica corporativa.
Art.2060-art.2590 CODICE CIVILE Il libro V del codice civile ha presto perduto la sua posizione centrale in quanto impregnato della cultura giuridica corporativa. Presupponeva una fonte esterna ad efficacia generalizzata come il contratto corporativo È opportuna una raccolta organica delle norme giuslavoriste? Problema della codificazione (teoria di Paul Durand:codification e consolidation) PRO maggior omogeneità del sistema; ragioni pratiche CONTRO continua e rapida evoluzione della materia; mutamento dei principi ,delle tecniche di tutela, delle tecniche normative

43 Principio di effettività
Contratto collettivo Secondo una cospicua e autorevole dottrina il contratto collettivo sarebbe una fonte, extra ordinem Una fonte che pur non essendo prevista espressamente dall’ordinamento come tale, concretamente opera alla stessa stregua delle fonti legali Principio di effettività

44 Ordinamento Ordinamento statale intersindacale Contratto collettivo
I rapporti tra i due ordinamenti possono essere vari, in alcuni casi le valutazioni normative coincidono, in altri vi può essere un conflitto che sfocia nella ineffettività delle norme in uno o nell’altro ordinamento. ASTENSIONISMO Ordinamento statale Ordinamento intersindacale Contratto collettivo Per l’ordinamento intersindacale è l’atto fondamentale che regola i rapporti tra sindacati e imprenditori e ha la stessa funzione della legge nell’ordinamento statale Per l’ordinamento statale è un contratto di diritto comune , regolato dal c.c.

45 TEORIA DELL’ORDINAMENTO INTERSINDACALE
Teoria elaborata da G.Giugni negli anni ‘60 i rapporti tra organizzazioni imprenditoriali, sindacali e stato (relazioni industriali): sono caratterizzati da autonomia rispetto alle altre sfere sociali i soggetti di questi rapporti hanno una certa stabilità sono regolati da un’insieme di regole- sia sulla produzione delle norme che di produzione delle norme- che costituiscono un ordinamento intersindacale La validità delle norme dell’ordinamento intersindacale, la legittimità dei comportamenti e l’apparato sanzionatorio sono indipendenti dalle valutazioni dell’ordinamento statale Es. inclusione o esclusione di un sindacato dalle trattative N.B.

46 in melius ma anche in peius (vedi art. 4, L.223/91)
Legge e contratto collettivo : è solo un rapporto gerarchico? Un Contratto collettivo non può abrogare una legge, può però in melius ma anche in peius (vedi art. 4, L.223/91) alle disposizioni stabilite dalla legge, generalmente derogare Art. 2, co. 2 bis, D.Lgs.29/93 Nelle materie non soggette a riserva di legge, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett.c) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, eventuali norme di legge intervenute dopo la stipula di un contratto collettivo, cessano di avere efficacia, a meno che la legge non disponga espressamente in senso contrario, dal momento in cui entra in vigore il successivo contratto Sembra introdurre un meccanismo abrogativo simile a quello tra fonti con la medesima efficacia. L’anomalia è eliminata se il contratto collettivo è visto non come fonte del diritto ma come fatto al verificarsi del quale si realizza l’effetto abrogativo voluto dalla legge

47 Il rapporto tra contratto collettivo e legge è ricco e articolato
Recezione dei contenuti del contratto collettivo da parte della legge L.604/66 ha recepito la precedente disciplina collettiva recezione in decreto dei contratti collettivi della L.741/59 Legislazione di sostegno o promozionale Statuto dei Lavoratori-L.300/70 Legislazione contrattata Legislazione della crisi

48 in senso tecnico perché il nostro è un ordinamento di civil law
La giurisprudenza in senso tecnico perché il nostro è un ordinamento di civil law non è una fonte del diritto solo negli ordinamenti di common law esiste l’autorità vincolante del precedente N.B. Ruolo storico della Giurisprudenza dei probiviri. In generale la giurisprudenza ha svolto un fondamentale ruolo nella formazione del diritto del lavoro e del diritto sindacale Elaborazione della nozione di contratto collettivo di diritto comune Utilizzo dell’art.36 Cost. ai fini dell’estensione dell’efficacia soggettiva del contratto collettivo Definizione dei limiti al diritto di sciopero

49 equità Magistratura dei probiviri
Collegi dei Probiviri –istituiti nel 1893- Erano composti da: un magistrato togato o onorario Rappresentanti degli industriali e degli operai Le funzioni erano conciliative e giurisdizionali, ma spesso si tendeva a conciliare le controversie In assenza di una legislazione sul lavoro i giudizi erano decisi secondo equità In generale si rinviava alle norme definite dagli accordi collettivi e alla prassi

50 Perché vi sia un uso rileva il mero fatto giuridico della reiterazione del comportamento considerato nei confronti di una collettivita' piu' o meno ampia di destinatari. purche' provvisto del requisito della spontaneita; USI Gli usi aziendali - come quelli negoziali o di fatto si distinguono dagli usi normativi, caratterizzati dal requisito soggettivo dell’ opinio iuris ac necessitatis sono suscettibili di inserzione automatica, come clausola d'uso, nel contratto individuale di lavoro, Possono derogare soltanto in melius la disciplina collettiva -


Scaricare ppt "LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO"

Presentazioni simili


Annunci Google