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AZIONI A DIFESA della PROPRIETA’

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Presentazione sul tema: "AZIONI A DIFESA della PROPRIETA’"— Transcript della presentazione:

1 AZIONI A DIFESA della PROPRIETA’
Azioni petitorie, che consentono la tutela giudiziale del diritto di proprietà; sono azioni reali xkè operano erga omnes (tranne l’ultima) Azione di rivendicazione Azione negatoria Azione di regolamento dei confini Azione di apposizione di termini

2 AZIONE DI RIVENDICAZIONE
Legittimato attivo: PROPRIETARIO Legittimato passivo: POSSESSORE o DETENTORE Finalità: restituzione del bene previo accertamento della proprietà Se rivendica di bene immobile trascrizione domanda x opponibilità (art.2653 n.1) Presupposto: SPOSSESSAMENTO PROVA (periodo ventennale); Azione imprescrittibile

3 AZIONE NEGATORIA Legittimato attivo: PROPRIETARIO
Legittimato passivo: TURBATORE o MOLESTATORE altrui diritto Finalità: condanna alla cessazione di turbative e/o molestie + risarcimento danni Azione imprescrittibile

4 AZIONE REGOLAMENTO CONFINI
Incertezza soggettiva e oggettiva dei confini fra due fondi Determinazione quantitativa delle due proprietà Ammesso qualsiasi mezzo di prova

5 AZIONE APPOSIZIONE TERMINI
Mancano o sono diventati irriconoscibili i segni esteriori dei confini Ciascuno dei due proprietari può chiedere al giudice l’apposizione dei termini a spese comuni Azione personale (non reale)

6 AZIONI di NUNCIAZIONE Azione di DENUNZIA DI NUOVA OPERA
Azione di DENUNZIA DI DANNO TEMUTO Legittimati attivi: PROPRIETARIO – POSSESSORE – TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE MINORE

7 Azione denunzia nuova opera
Art.1171 Tende ad evitare la prosecuzione di un’opera iniziata che si teme causa di danno (materiale o giuridico) Termine di decadenza annuale dall’inizio dell’opera Prima fase: azione cautelare d’urgenza Seconda fase: azione di merito (petitoria o possessoria)

8 AZIONE DI DANNO TEMUTO Azione contro pericolo di danno grave e prossimo derivante dal fondo del vicino Distinzione: non deriva da nuova opera ma da elemento preesistente Prima e seconda fase: cautelare e di merito

9 Il criterio discretivo tra denuncia di nuova opera e denuncia di danno temuto, ex artt e 1172 c.c., risiede soltanto nel diverso modo in cui l’attività umana ha determinato l’insorgere del pericolo: la prima postula un facere, cioè l’intrapresa di un quid nel proprio o nell’altrui fondo; la seconda invece postula un non facere, ossia l’inosservanza dell’obbligo di rimuovere una situazione di pericolo di danno grave e prossimo x il bene del denunciante.


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