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Varietà dei significati di Stato. Stato-ente e Stato-ordinamento

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Presentazione sul tema: "Varietà dei significati di Stato. Stato-ente e Stato-ordinamento"— Transcript della presentazione:

1 Varietà dei significati di Stato. Stato-ente e Stato-ordinamento
LO STATO Varietà dei significati di Stato. Stato-ente e Stato-ordinamento

2 ciò che contraddistingue lo Stato
rispetto agli altri ordinamenti giuridici, è il fatto di non dipendere, né con riguardo alla propria nascita, né con riguardo alla propria sopravvivenza, da altro ordinamento. Per tali motivi, lo Stato si definisce ordinamento originario e sovrano.

3 Westfalia (1648) Il termine, già utilizzato nell’antichità, nell’età moderna designa quelle organizzazioni politico-territoriali che, a seguito del trattato di Westfalia (1648), erano riuscite a recidere ogni dipendenza dal Papato e dall’Impero e a porsi come superiorem non recognoscentes.

4 la parola “Stato” ha più significati, dei quali i più importanti sono due: — Stato come organizzazione o ente, che si riferisce al potere pubblico,contrapposto alla collettività; — Stato come ordinamento o comunità, che si riferisce sia al potere pubblico sia alla collettività.

5 elementi costitutivi dello Stato
I cosiddetti elementi costitutivi dello Stato In passato, si diceva che lo Stato è costituito da tre elementi: — un elemento formale, costituito dalla sovranità; — un elemento materiale, costituito dal territorio; — un elemento personale, costituito dal popolo.

6 Lo Stato moderno si afferma nel Cinquecento - Seicento e si completa nell’Ottocento proprio grazie a un processo nei due sensi. Da una parte, si libera della tutela di organismi sovranazionali, come gli Imperi (che comprendevano più Stati) o la Chiesa (che affermava propri diritti all’interno degli Stati).

7 Sovranità La sovranità, quindi, non è più un attributo dello Stato, ma del popolo, cioè di uno degli elementi dello Stato-ordinamento giuridico. Nel far ciò, la Costituzione ha capovolto la tradizionale impostazione: sovrani non sono più i vertici (come una volta, quando sovrano era il re), ma la base, la collettività.

8 La divisione dei poteri: nozione e origine storica
La divisione dei poteri può essere formulata in modo molto semplice. Negli Stati moderni, si realizza una sorta di divisione dei compiti fra tre apparati: — le assemblee legislative, che adottano i precetti generali e astratti (norme); — l’apparato esecutivo, che esegue e attua la politica statale; — il potere giudiziario, che giudica le controversie tra cittadini.

9 potere costituente in senso formale.
E corrente, infatti, la distinzione tra: — Costituzione in senso formale: è l’atto o gli atti che contengono le regole fondamentali dell’ordinamento; — Costituzione in senso materiale: è la situazione di fatto dei rapporti tra gli organi fondamentali dell’ordinamento. Come è evidente, ci si sta riferendo, in questo momento, al potere che è in grado di emanare gli atti definiti Costituzione in senso formale.

10 le caratteristiche dello Stato italiano
o— come si dice di solito — la forma di Stato vigente oggi in Italia. Lo Stato italiano è: — repubblicano. Ciò vuol dire che capo dello Stato è una persona eletta periodicamente e non un membro di una famiglia (detta casa regnante o casa reale). Come si è visto, la Costituzione, nell’ultimo articolo, dispone che «la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale»; — democratico. L’art. i della Costituzione dice: «L’Italia è una Re­pubblica democratica, fondata sul lavoro». È democratico un ordinamento governato dal popolo. A esso sono attribuiti diritti (di voto, ad esempio) e libertà (di manifestazione del pensiero, ad esempio). L’opposto di uno Stato democratico è lo Stato autoritario, quale si ebbe, in Italia, durante il periodo fascista: lo Stato autoritario limita le libertà, toglie la sovranità al popolo e rafforza l’autoritarismo dei poteri pubblici; — regionale. È tale perché, oltre allo Stato centrale, vi sono in periferia venti Regioni, che sono, come lo Stato, enti pubblici, governati da corpi elettivi, con potere legislativo; — pluralista. E tale perché la Costituzione, con l’art. 2, fa carico alla Repubblica di garantire «le formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell’uomo». In passato, nelle Costituzioni erano considerati solo gli individui, ai quali soltanto si garantivano diritti nei con­fronti dello Stato (cosiddetto individualismo). La Costituzione italia­na garantisce anche i gruppi e le formazioni sociali.

11 Lo Stato e gli altri ordinamenti: Stato e Chiesa
I rapporti tra lo Stato e la Chiesa possono ispirarsi ai seguenti principi: — laicità, o irrilevanza per lo Stato dei rapporti con le confessioni religiose; — confessionalismo, è l’opposto della laicità e si ha quando lo Stato sceglie come propria una certa religione;

12 — giurisdizionalismo, quando lo Stato ritiene rilevante il fenomeno
religioso e lo disciplina, di solito con legge, unilateralmente; — regime concordatario, quando lo Stato ritenendo rilevante il fenomeno religioso, stabilisce accordi bilaterali

13 Stato e ordinamento internazionale
La Costituzione (art. 11) prevede che l’Italia: — consenta, a condizioni di parità con altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni; — promuova e favorisca le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni.

14 rapporti con l’estero In primo luogo, mentre una volta l’unico ministero che aveva rapporti con l’estero era il ministero degli Affari esteri, ora, in Italia e in quasi tutti gli altri Paesi moderni, si può dire che tutti gli apparati centrali abbiano rapporti con l’estero.

15 crescente numero delle organizzazioni internazionali
Il secondo aspetto è quello del crescente numero delle organizzazioni internazionali. Queste, fino alla fine dello scorso secolo erano23. Nel 1940 erano salite a 82. Sono ora diverse centinaia.

16 Il secondo motivo dell’istituzione di organizzazioni internazionali
- è quello dell’interdipendenza. Questa è particolarmente evidente nel caso del commercio, dove, infatti, operava il GATT (General Agreement on Trade and Tariffs) ora divenuto World Trade Organization (WTO). Terzo motivo è quello tecnico. Quando si sviluppano nuove fun­zioni, come il trasporto aereo e l’uso degli spazi mediante satelliti, sorge il bisogno di regolare i rispettivi settori e di istituire un autorità che disciplini l’uso dello spazio aereo e dell’etere. Infine, in altri casi, vengono istituite organizzazioni internazionali devolvendo loro funzioni che erano precedentemente degli Stati

17 L’istituzione e la crescita di organizzazioni internazionali servono anche a far fronte ai cambiamenti che si producono sul mercato. Infatti, con l’allargarsi dei mercati e lo sviluppo di imprese multinazionali, gli Stati divengono sempre più inadeguati a esercitare controlli dell’economia nazionale.

18 struttura. In primo luogo, esse hanno spesso carattere generale, comprendono cioè tutti gli Stati; ma hanno — talora — carattere regionale, perché comprendono solo gli Stati di particolari zone, come la Comunità economica europea, che comprende solo Paesi europei. In secondo luogo, le organizzazioni internazionali hanno, di solito, una struttura così composta: un’Assemblea o altro organo, in cui sono rappresentati tutti gli Stati membri dell’organizzazione; un Consiglio, in cui siedono membri eletti dall’assemblea; un segretariato, con a capo un segretario e uffici permanenti dipendenti, che assicurano la continuità dell’attività esecutiva. In terzo luogo, presso le organizzazioni internazionali, di solito nell’ambito del segretariato, prestano la propria opera, in modo con­tinuativo, dipendenti che sono chiamati funzionari internazionali. Essi, pur essendo cittadini di questo o quello Stato, si obbligano a esse­re fedeli all’organizzazione internazionale nella quale lavorano.

19 La crescita dei poteri pubblici internazionali presenta quattro caratteristiche. In primo luogo, alle tradizionali organizzazioni internazionali, operanti come forum, si aggiungono organizzazioni internazionali erogatrici di servizi. Le prime hanno come scopo primario quello di assicurare una cornice per la cooperazione, la collaborazione e la negoziazione tra i governi nazionali. Le seconde, invece, hanno come scopo primario la formulazione di programmi destinati ad essere rea­lizzati all’interno degli Stati. Esse svolgono attività direttamente e as­sicurano servizi che ciascun singolo Stato non potrebbe fornire. In secondo luogo — e come conseguenza della prima caratteristica — questo tipo di organizzazioni internazionali non consta — come il primo tipo — solo di organi costituzionali, assistiti da un segretariato. Esse hanno compiti amministrativi e, quindi, anche corpi amministra­tivi chiamati a svolgerli. Questi corpi amministrativi non operano in funzione dei corpi costituzionali dell’organizzazione (ciò che, invece, accade nelle organizzazioni internazionali agenti come forum, dove il segretariato è in funzione dell’Assemblea). I corpi amministrativi del­le organizzazioni internazionali di servizio sono funzionali — invece —alI’esplicazione dei servizi che sono chiamati a svolgere.

20 In terzo luogo, si produce una nuova dislocazione di poteri, consistente nella internazionalizzazione di compiti, prima statali.

21 In terzo luogo, si produce una nuova dislocazione di poteri, consistente nella internazionalizzazione di compiti, prima statali.

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