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PubblicatoCalandra Ferri Modificato 11 anni fa
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Validità ed Invalidità del Contratto Ingegneria Informatica 20 marzo 2006 Prof. Pieremilio Sammarco
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Il concetto di invalidità del contratto indica la mancanza od il difetto di un qualche elemento costitutivo di quella particolare fattispecie che è il contratto. Gli elementi costitutivi sono quelli che lart. 1325 cod. civ. chiama i requisiti del contratto. (accordo, causa, oggetto o forma) I difetti che portano un contratto ad essere invalido si chiamano vizi del contratto ed il contratto che li presenta si chiama contratto viziato.
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Linvalidità del contratto si traduce nella - NULLITA o - ANNULLABILITA La nullità è orientata allinteresse generale, Lannullabilità allinteresse particolare di uno dei contraenti.
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Con la nullità il legislatore valuta il contratto assolutamente inidoneo a produrre i suoi effetti giuridici (fin dallorigine), con lannullabilità, dispone che il contratto produca i suoi effetti, ma è dato ad una delle parti il potere di eliminarli. Vi sono nel primo caso degli interessi superiori, nel secondo caso, degli interessi particolari.
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NULLITA il contratto è nullo quando è contrario alle norme imperative (art. 1418 cod. civ.) Vi è dunque una violazione di una delle norme inderogabili che regola lautonomia privata.
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Più precisamente, la nullità del contratto nasce per effetto: - della mancanza dei requisiti indicati dallart. 1325 cod. civ.; - o perché si tratta di un contratto illecito per: illiceità della causa, delloggetto (del motivo o della condizioni se previsto)
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Un oggetto è illecito quando le prestazioni contrattuali sono in sé contrarie alla legge; Una causa è illecita quando è contrario alla legge lo scambio delle prestazioni; Un motivo è illecito quando è comune ad entrambe le parti. I parametri della illiceità sono il contrasto con le norme imperative, con lordine pubblico o il buon costume
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Lordine pubblico comprende i valori ed i principi che informano lorganizzazione politica, sociale ed economica della società. Le norme imperative sono quelle che proteggono i valori fondamentali dellordinamento e gli interessi generali della collettività. Il buon costume è linsieme delle regole di comportamento riconosciute come vincolanti secondo la coscienza etica diffusa nella società
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Dunque i vizi che portano allannullabilità del contratto si riuniscono in due grandi aree: lincapacità di agire del contraente ed i vizi della volontà. Con riguardo allannullabilità, il codice non ne dà una definizione generale. Le ipotesi sono disciplinate e si riferiscono a difetti dei requisiti essenziali riferiti alla CAPACITA e VOLONTA.
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Lincapacità di agire determina lannullabilità del contratto Anche i vizi del consenso determinano lannullabilità del contratto. Incapacità legale (minore e interdetto) Incapacità naturale (incapace di intendere e di volere).
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LE AZIONI DI NULLITA e ANNULLAMENTO. Il rimedio della nullità può essere invocato da chiunque vi abbia interesse e può essere adottato dufficio dal giudice. Il rimedio della annullabilità può essere invocato solo dalla parte nel cui interesse la legge lo prevede. Non può invocarlo laltra parte o il terzo, né il giudice può applicarlo dufficio.
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Lazione di nullità è imprescrittibile Lazione di annullamento si prescrive in 5 anni Il contratto viziato da nullità non può diventare valido, la convalida non è ammessa; Il contratto annullabile può essere convalidato attraverso la convalida.
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La convalida è un atto unilaterale recettizio che rende il contratto valido e recupera pienamente i suoi effetti.
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LA RESCISSIONE: La rescissione è un rimedio che si applica ai contratti conclusi in circostanze anomale, tali da costringere uno dei contraenti ad accettare condizioni contrattuali molto svantaggiose. Requisito interno: grave squilibrio economico che penalizza un contraente ed avvantaggia un altro; Requisito esterno: circostanze anomale che esercitano sul contraente una pressione così forte da indurlo ad accettare un contratto così squilibrato.
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……….Quando ricorrono almeno una delle due circostanze: - Uno stato di pericolo - Uno stato di bisogno
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Il contratto concluso in stato di pericolo è rescindibile quando: Una parte fa il contratto solo perché costretta dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona; La necessità del pericolo è nota a controparte; Il contratto viene concluso a condizioni inique.
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Il contratto concluso in stato di bisogno è rescindibile quando: Una parte fa il contratto solo perché costretta da uno stato di bisogno; Controparte ne approfitta per trarne vantaggio; Vi è un significativo squilibrio economico tra le prestazioni; (c.d. lesione ultra dimidium). Il contratto viene concluso a condizioni inique.
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Laltra parte può evitare la rescissione del contratto riportando il contratto ad equità così da eliminare lo squilibrio economico.
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