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PubblicatoCostantino Morelli Modificato 11 anni fa
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1 Le gestioni associate comunali di lunga durata e la prospettiva della fusione: opportunità e criticità La fusione di comuni nelle legislazioni regionali sulla gestione associata
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2 La fusione nelle leggi sulla gestione associata di funzioni e servizi di 4 regioni Piemonte L.R. 23 febbraio 2004, n. 3 Emilia Romagna L.R. 26 aprile 2001, n. 11 Toscana L.R. 16 agosto 2001, n. 40 Umbria L.R. 24 settembre 2003, n. 18
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3 La fusione è esplicitamente favorita in due regioni Emilia Romagna art. 1 La Regione promuove, in via prioritaria, la fusione e la costituzione di Unioni tra comuni. Umbria art. 2 La Regione promuove prioritariamente la costituzione di unioni di comuni o il conferimento alle Comunità montane, della gestione in forma associata delle funzioni stesse nonché sostiene la fusione dei comuni
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4 Piemonte Art. 2 Criteri per la concessione degli incentivi finanziari alle forme associative 1 Gli incentivi finanziari destinati a unioni di comuni ed a comunità montane non hanno limiti temporali di durata. Gli incentivi finanziari per le altre forme associative hanno durata di sei anni. Gli incentivi finanziari destinati alle fusioni di comuni hanno una durata di dieci anni. 2 Nell'assegnazione degli incentivi sono previsti criteri preferenziali e maggiorazioni per le fusioni ed Unioni di Comuni e per le Comunità montane.
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5 Emilia Art. 30 Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni. 1. Il programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, disponendo: a) che il contributo straordinario sia almeno pari al doppio di quello spettante ad una unione di comuni in eguali condizioni; b) che il contributo ordinario sia almeno pari al doppio della somma massima erogabile ad una unione di comuni in eguali condizioni, e che abbia durata decennale.
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6 La Lombardia?
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7 Nella nostra regione la gestione associata non è regolata da una legge. Operiamo in base ad 1.Un atto di indirizzo del consiglio 2.Una delibera attuativa della giunta che stabilisce: Alle unioni di comuni che autonomamente deliberino di procedere alla fusione spetta un contributo straordinario iniziale per lavvio del nuovo ente e un contributo ordinario annuale per cinque anni. Il contributo straordinario iniziale è pari al triplo di quello spettante ad ununione comprendente un numero di comuni pari a quelli coinvolti nella fusione. Il contributo ordinario è pari alla sommatoria degli importi massimi previsti per i servizi indicati nellallegato …
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8 1.E utile un periodo preparatorio in unione prima della fusione? 2.Le unioni che si propongano la fusione vanno incentivate con una maggiorazione del contributo? 3.Gli incentivi sono indispensabili alle fusioni? 4.Incentivi senza scadenza alle gestioni associate, come quelli erogati da diverse regioni, sono un freno per le fusioni che godrebbero di incentivi per un numero limitato di anni? 5.Una volta fuso, il nuovo comune che voglia continuare a fare gestione associata deve usufruire dei contributi come un qualsiasi altro comune?
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