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Corso IVA Università di Pisa Ottobre/Novembre 2011
I rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario: il primato del diritto comunitario in materia di IVA Corso IVA Università di Pisa Ottobre/Novembre 2011
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Disposizioni costituzionali
ART. 10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. ART. 11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. ART. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
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Il primato del diritto comunitario
Evoluzione del rapporto tra ordinamento nazionale ed ordinamento comunitario I fase: totale autonomia tra ordinamento nazionale ed ordinamento comunitario II fase: la norma interna in contrasto col diritto comunitario può essere dichiarata incostituzionale III fase: riconoscimento del potere di disapplicazione, da parte del giudice e della P.A., di norme nazionali in contrasto col diritto comunitario Risultato di tale evoluzione: il primato del diritto comunitario
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Le fonti del diritto comunitario
1) Trattati istitutivi: considerati le “norme costituzionali” dell’ordinamento comunitario, sono adottati col consenso di tutti gli stati membri; 2) Regolamenti: atti normativi a carattere generale, vincolanti e direttamente applicabili senza bisogno di atti di recepimento; 3) Direttive: non hanno portata generale, vincolano quanto al risultato da raggiungere, ma non rispetto al mezzo da utilizzare per raggiungerlo.
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Le direttive self executing - 1
Le direttive non sono immediatamente applicabili, in quanto necessitano del recepimento ad opera degli stati membri. Un’eccezione è rappresentata dalle direttive self-executing, le quali, una volta spirato infruttuosamente il termine di recepimento, hanno efficacia nell’ordinamento interno alle seguenti condizioni: - prevedono obblighi aventi un contenuto chiaro, preciso ed incondizionato, tale da non lasciare margine di discrezionalità agli stati e da non richiedere l’adozione di ulteriori atti; - creano diritti a favore dei singoli chiaramente individuati nel loro contenuto.
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Le direttive self executing - 2
In presenza di tali condizioni di precisione e chiara individuazione dei destinatari la direttiva deve essere applicata direttamente dal giudice e dalla pubblica amministrazione. Le direttive emanate in materia di IVA hanno tutte le suddette caratteristiche Precisazione importante: la direttiva recepita fa nascere anche diritti dei cittadini verso i cittadini (efficacia orizzontale), la direttiva non recepita ma self executing fa nascere solo diritti dei cittadini nei confronti delle istituzioni degli Stati membri (efficacia verticale).
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