La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

1 LEGGE 214 DEL 22/12/2011 ARTICOLO 24. 2 Lart. 24 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011, prevede una complessiva revisione.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "1 LEGGE 214 DEL 22/12/2011 ARTICOLO 24. 2 Lart. 24 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011, prevede una complessiva revisione."— Transcript della presentazione:

1 1 LEGGE 214 DEL 22/12/2011 ARTICOLO 24

2 2 Lart. 24 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011, prevede una complessiva revisione del sistema pensionistico obbligatorio a decorrere dallanno 2012. Le numerose novità riguardano: 1. Lestensione, dal 01.01.2012, del sistema di calcolo contributivo, con il metodo pro-rata, anche ai lavoratori che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31.12.1995 (ex sistema retributivo l. 335/95). (comma 2)

3 3 2. Riconoscimento della certezza dei diritti ai lavoratori che, alla data del 31.12.2011, hanno già maturato il diritto a pensione secondo la normativa previgente. (commi 3, parte prima - 14) 3. Abolizione della pensione di anzianità determinata con il sistema della c.d. quota previdenziale. (comma 3, parte seconda) 4. Incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del diritto a pensione, con contestuale soppressione del regime delle decorrenze posticipate (c.d. finestre mobile). (commi 4 – 5 - 6 – 7 – 9 – 10, parte prima)

4 4 5. Nuove modalità del diritto a pensione anticipata per i lavoratori del sistema contributivo. (comma 11) 6. Incentivi e disincentivi per favorire il proseguimento dellattività lavorativa oltre i previgenti ed i nuovi limiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione. (commi 4, parte seconda – comma 10, seconda parte – comma 16, parte prima) 7. Deroghe ai nuovi requisiti per il diritto a pensione a favore dei lavoratori del settore privato. (comma 15-bis)

5 5 8. Speciali esenzioni dal nuovo diritto a pensione per particolari categorie di lavoratori, come gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, donne optanti per il sistema contributivo, lavoratori collocati in mobilità. (commi 14 – 17 – 17-bis) 9. Estensione, dal 01.01.2013, delladeguamento agli incrementi della speranza di vita anche al requisito contributivo per il diritto a pensione anticipato indipendentemente dalletà anagrafica. (comma 12)

6 6 10. Variazione cadenza temporale (da triennale a biennale), dal 01.01.2019, delladeguamento dei limiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione agli incrementi della speranza di vita. (comma 13) 11. Estensione della possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi, con leliminazione del limite minimo di tre anni presso ciascuna gestione previdenziale. (comma 19)

7 7 12. Variazione cadenza temporale (da triennale a biennale), dal 01.01.2019, di aggiornamento dei coefficienti di trasformazione per il sistema di calcolo contributivo della pensione. (comma 16, parte seconda) 13. Previsione di forme di decontribuzione parziale dellaliquota contributiva obbligatoria a favore della Previdenza complementare. (comma 28, parte seconda)

8 8 Regimi pensionistici

9 9 Le regole della legge 335/1995 In base alla anzianità contributiva, posseduta alla data del 31.12.1995, i lavoratori vengono inseriti in tre diversi sistemi pensionistici (art. 1, c. 12 e 13): - Sistema retributivo: lavoratori con anzianità contributiva di almeno 18 anni; - Sistema misto: lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni; - Sistema contributivo: lavoratori che non possiedono anzianità contributiva e lavoratori del sistema misto che si avvalgono della facoltà di optare per il sistema contributivo.

10 10 Facoltà dellopzione al sistema contributivo Inizialmente era stata prevista per tutti i lavoratori in possesso dei anzianità contributiva al 31.12.95 (art. 1, c. 23 secondo periodo, l. 335/95); successivamente è stata limitata ai soli lavoratori appartenenti al sistema misto (art. 2, DL. 335/01 convertito in l. 417/01 e nota informativa Inpdap 65 del 30.11.01). Ai sensi del comma 23, art. 1, l. 335/95, la facoltà dellopzione può essere esercitata da coloro che abbiano maturato una anz. contr. pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo.

11 11 Anzianità contributiva E costituita dalla sommatoria di tutti i periodi e/o servizi comunque utili ai fini pensionistici. Quindi comprende: 1) servizio effettivo; 2) servizi e periodi ricongiunti o ricongiungibili; 3) servizi e periodi totalizzati, in alternativa alla ricongiunzione; 4) servizi e periodi riscattati o riscattabili; 5) servizi resi in paesi esteri; 6) periodi di prosecuzione volontaria della contribuzione; 7) maggiorazione dei servizi.

12 12 I tre sistemi pensionistici, oltre alla discriminante legata alla diversa anzianità contributiva, sono caratterizzati da regole differenti ai fini sia del diritto a pensione che del trattamento di pensione. Diritto a pensione: - il sistema retributivo e quello misto prevedono regole comuni; - il sistema contributivo prevedeva inizialmente regole diverse che, nel corso degli anni, si sono quasi del tutto uniformate a quelle dei sistemi retributivo e misto;

13 13 Trattamento di pensione - il sistema retributivo prevede una modalità di calcolo totalmente retributiva; - il sistema misto prevede una doppia modalità di calcolo: retributiva per lanzianità contributiva maturata fino al 31.12.1995; contributiva per lanzianità contributiva maturata a decorrere dal 01.01.1996; - il sistema contributivo prevede una modalità di calcolo totalmente contributiva.

14 14 Le regole della legge 214/2011 Viene apportata una revisione dei sistemi pensionistici. Infatti, in base al disposto del comma 2, che prevede lestensione del metodo di calcolo contributivo a tutti i lavoratori, con riferimento allanzianità contributiva maturata a decorrere dal 01.01.2012, viene di fatto cancellato il sistema pensionistico retributivo previsto dalla legge 335/95.

15 15 I lavoratori vengono quindi inquadrati in due nuovi sistemi pensionistici: - Sistema contributivo: comprende i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996. Si tratta dei lavoratori già appartenenti al sistema contributivo, come individuato dalla legge 335/95; - Sistema misto: comprende i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre antecedentemente al 1° gennaio 1996. Si tratta dei lavoratori appartenenti ai sistemi retributivo e misto, come individuati dalla legge 335/95.

16 16 I due nuovi sistemi pensionistici, oltre alla discriminante legata alla diversa anzianità contributiva, sono caratterizzati da regole comuni e differenti ai fini sia del diritto a pensione che del trattamento di pensione. Diritto a pensione: Sono previste sia regole comuni che particolari regole valevoli per il solo sistema contributivo;

17 17 Trattamento di pensione E prevista la regola comune del calcolo, secondo il metodo contributivo, della quota di pensione riferita allanzianità contributiva maturata a decorrere dal 01.01.2012. Rimangono le differenti modalità di calcolo, di cui alla legge 335/95, per quanto riguarda la quota di pensione riferita allanzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011.

18 18 Facoltà dellopzione al sistema contributivo Il comma 7, parte seconda, nel confermare la previgente normativa (facoltà di opzione limitata ai soli lavoratori appartenenti allex sistema misto), con la soppressione di parte dellart. 1, c. 23, l. 335/95, stabilisce che coloro che esercitano la facoltà di opzione non sono soggetti alle nuove regole, valevoli solo per il sistema contributivo, in materia di diritto a pensione, sia di vecchiaia che anticipata. Quindi, coloro che esercitano la facoltà di opzione adottano soltanto le regole di calcolo del trattamento di pensione del sistema contributivo.

19 19 Diritto a pensione e decorrenza del trattamento pensionistico Il quadro normativo fino al 31.12.211

20 20 Tipologie di pensione - Pensione di vecchiaia; - Pensione di anzianità; - Pensione di inabilità (non derivante da causa di servizio); - Pensione di privilegio; - Pensione indiretta.

21 21 DIRITTO A PENSIONE NEL SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO PENSIONE DI VECCHIAIA Trattamento di quiescenza spettante a seguito di collocamento a riposo dufficio. Il diritto si consegue: 1) Per limiti di età (Dlgs 503/92); 2) Per limiti di servizio (se previsti da norme regolamentari dell Ente datore di lavoro).

22 22 1) Limiti di età Prevede il possesso congiunto di due requisiti: - Età anagrafica; - Requisito contributivo minimo.

23 23 Età anagrafica In base al disposto degli artt. 1 e 5 del Dlgs 503/92, a decorrere dal 01.01.2000, sono stati previsti i seguenti limiti di età: Uomini: 65 anni; Donne: 60 anni, oppure, 65 anni se previsto dalle norme regolamentari dellEnte. Per la seconda fattispecie relativa alle donne (65 anni) trova applicazione la norma di deroga dellart. 2,c. 21, l. 335/95, che prevede la possibilità di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento di 60 anni di età a domanda (dimissioni volontarie) dellinteressata.

24 24 Allimpianto normativo, come sopra definito, sono state apportate delle sostanziali modifiche in ordine a: - elevazione delletà pensionabile delle donne; - adeguamento periodico delletà pensionabile.

25 25 Elevazione delletà pensionabile delle donne Con il comma 1 dellart. 22-ter della l. 102/09, così come sostituito dal comma 12-sexies, art. 12, l. 122/10, adottato in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13.11.2008, letà anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici donne del pubblico impiego è stata innalzata nella seguente misura: 1 anno per il biennio 2010 – 2011; 4 anni dal 2012.

26 26 Adeguamento periodico delletà pensionabile agli incrementi della speranza di vita La materia è disciplinata dai commi 12-bis, 12-ter e 12-quinques dellart. 12 della legge 122/10, così come modificati dallart. 18, comma 4, della legge 111/11. I commi in oggetto rappresentano la disciplina attuativa del principio enunciato con lart. 22-ter, comma 2, della legge 102/09. Principio: adeguamento, agli incrementi della speranza di vita, dei requisiti di età anagrafica per il diritto a pensione a decorrere dal 01.01.2013.

27 27 Per requisiti di età anagrafica si intendono (c. 12-bis): - requisito di età per la pensione di vecchiaia: 65 anni uomini e donne del pubblico impiego; 65 anni uomini e 60 anni donne del settore privato. - requisito di età e valore della somma di età e anz. contr. (cd quota previdenziale) per le pensioni di anzianità. Viene previsto un sistema di revisione triennale del requisito delletà anagrafica (c. 12-bis) legato alla variazione, nel triennio precedente a quello interessato, della speranza di vita alletà corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia (c. 12-ter).

28 28 Laggiornamento viene disposto con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze da adottarsi almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento, sulla base dei dati forniti dallIstat (c. 12-bis). Per il primo triennio (2013-2015) laggiornamento non può essere superiore a 3 mesi e lo stesso non viene effettuato nel caso di diminuzione della speranza di vita come sopra definita (comma 12-ter, lett. a)).

29 29 Requisiti di età anagrafica – pensione di vecchiaia Uomini fino al 2012: 65 anni; dal 2013: 65 anni e 3 mesi; dal 2016: possibile incremento, con periodicità triennale, legato allincremento della speranza di vita.

30 30 Requisiti di età anagrafica – pensione di vecchiaia Donne fino al 2009: 60 anni; 2010 – 2011: 61 anni; 2012: 65 anni. dal 2013: 65 anni e 3 mesi; dal 2016: possibile incremento, con periodicità triennale, legato allincremento della speranza di vita.

31 31 Requisito contributivo: 20 anni di anzianità contributiva (artt. 2 e 6, Dlgs 503/92) Clausola di salvaguardia: 15 anni di anzianità contributiva se, al 31.12.1992, il lavoratore era in possesso di anzianità contributiva accreditata presso una delle gestioni Inpdap (art. 2, c. 3, lett. c), Dlgs 503/92).

32 32 2) Limiti di servizio E una forma di pensione non contemplata dalla legge, ma eventualmente prevista da regolamenti o norme interne dellEnte datore di lavoro. Per le Amministrazioni Comunali la fonte normativa è costituita dallarticolo, dellex Regolamento Organico, in cui vengono indicate le cause di cessazione del rapporto di lavoro. Nonostante che il R.O. sia stato disapplicato dal nuovo Regolamento degli uffici e dei servizi, la norma è tuttora in vigore, così come previsto dallart. 27-ter del CCNL 94/97, nella modificata apportata dallart. 21 del CCNL del 21.01.2004. Requisito: 40 anni di servizio utile a pensione (da interpretarsi come 40 anni di anzianità contributiva).

33 33 PENSIONE DI ANZIANITA Trattamento di quiescenza spettante a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, per dimissioni volontarie. A decorrere dal 01.01.2008 la previgente normativa (art. 59, c. 6, l. 449/97) è stata sostituita dallart. 1, c. 6, lett. a), l. 243/04, così come modificato dallart. 1, commi 1 e 2, della l. 247/07. Il diritto alla pensione di anzianità si consegue attraverso due modalità:

34 34 a) Con il possesso del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dalletà anagrafica. b) Con il possesso congiunto: - del requisito di almeno 35 anni di anzianità contributiva; - di una determinata età anagrafica, che aumenta gradualmente nel corso degli anni; Dal 01.07.2009 deve essere obbligatoriamente posseduto un ulteriore requisito: la maturazione della cosiddetta quota previdenziale, mix tra anzianità contributiva ed età anagrafica.

35 35 Adeguamento periodico delletà pensionabile agli incrementi della speranza di vita A decorrere dal 01.01.2013, così come previsto per la pensione di vecchiaia per limiti di età, i requisiti di età anagrafica sono adeguati, con cadenza triennale, agli incrementi della speranza di vita. Ladeguamento riguarda sia il requisito delletà che il valore della quota previdenziale.

36 36 Tabella diritto a pensione di anzianità AnnoEtà anagrafica e quota () Almeno 35 anni anz. contr. 200858 – (==) 01.01.09 – 30.06.0958 – (==) 01.07.09 – 31.12.0959 – (95) 201059 – (95) 2011 - 201260 – (96) 2013 - 201561a, 3m – (97a, 3m) Dal 2016 Possibile incremento triennale delletà anagrafica e della quota

37 37 PENSIONE DI ANZIANITA DONNE La legge 243/2004 prevede allart. 1, c. 9, un regime sperimentale per le donne lavoratrici. Fino al 31.12.2015 le lavoratrici dipendenti possono conseguire, in alternativa ai maggiori requisiti previsti a partire dal 2008, il diritto a pensione di anzianità con i requisiti in vigore al 31.12.2007 (almeno 35 anni di anz. contr. e 57 anni di età anagrafica), a condizione che optino per la liquidazione del relativo trattamento pensionistico secondo le norme del sistema contributivo.

38 38 PENSIONE DIFFERITA DI VECCHIAIA E DI ANZIANITA E una particolare forma di pensione che non era presente nellordinamento previdenziale Inpdap. La sua nascita trova fondamento nella abrogazione della legge 322/58 disposta dall art. 12, c. 12- undecies, l. 122/2010. Questa legge consentiva, agli iscritti allInpdap che cessavano dal servizio senza diritto a pensione e non erano titolari di una posizione assicurativa attiva presso lInps, il trasferimento gratuito dei contributi allInps. In questo modo veniva acquisito il diritto a ricevere comunque una prestazione previdenziale.

39 39 Labrogazione della norma ha comportato, per i lavoratori iscritti allInpdap, la perdita di un importante strumento di tutela previdenziale. Per sopperire a questa carenza è stata prevista (circ. Inpdap 17/2010) la possibilità di attribuire il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, in presenza dei requisiti contributivi minimi prescritti, anche al lavoratore che, al raggiungimento del requisito anagrafico minimo previsto dalla legge, sia già cessato dal servizio e non stia procedendo alla contribuzione volontaria.

40 40 PENSIONE DI ANZIANITA CON BENEFICI D.M. 331/97 (PENSIONE PART-TIME) E una particolare forma di pensione di anzianità che permette al lavoratore, al conseguimento dei requisiti per il diritto a pensione di anzianità: - di proseguire il rapporto di lavoro trasformandolo da tempo pieno a part-time; - di conseguire lo status di pensionato con diritto ad un trattamento pensionistico ridotto in misura inversamente proporzionale alla prestazione lavorativa part-time.

41 41 PENSIONE DI INABILITA Trattamento di quiescenza spettante a seguito di sopravvenuta inidoneità, parziale o totale, alla attività lavorativa, non dipendente da causa di servizio. Esistono tre diverse tipologie di pensione di inabilità:

42 42 1) Per inidoneità alla mansione svolta: con requisito di almeno 20 anni di anz. contr., indipendentemente dalletà anagrafica (art. 7, lett. b), l. 379/55); 2) Per inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro: con requisito di almeno 15 anni di anz. contr., indipendentemente dalletà anagrafica (art. 7, lett. a), l. 379/55);

43 43 3) Per inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa: con il requisito di almeno 5 anni di anz. contr., di cui almeno 3 di contribuzione effettiva nellultimo quinquennio, indipendentemente dalletà anagrafica (art. 2, c. 12, l. 335/95). Le anzianità contributive di cui ai punto 1) e 2) sono arrotondate con il criterio: 11 mesi e 16 giorni = 1 anno (art. 59, c. 1, lett. b), l. 449/97). Ai sensi del Dlgs 461/01 la commissione medica deputata alla valutazione di tutte le inidoneità sopra dette è stata individuata nella Commissione Medica di Verifica (ex C.M.O.).

44 44 PENSIONE DI PRIVILEGIO Il diritto alla pensione si consegue, per inidoneità assoluta e permanente alla attività lavorativa in dipendenza di causa di servizio, con qualsiasi anz. contr. (anche un solo giorno), indipendentemente dalletà anagrafica (art. 33, R.D.L. 680/38).

45 45 PENSIONE INDIRETTA E la pensione che spetta ai superstiti del lavoratore deceduto. Il diritto viene conseguito: - se il lavoratore alla data del decesso, non dipendente da cause di servizio, possedeva almeno 5 anni di anz. contr., di cui almeno 3 nellultimo quinquennio (art. 1, c. 41, l. 335/95); oppure almeno 15 anni di anz. contr., qualunque sia il periodo temporale nel quale siano stati maturati; (pens. indiretta ordinaria) - qualunque sia lanz. contr. posseduta dal lavoratore in caso di decesso dipendente da causa di servizio (art. 33, R.D.L. 680/38). (pens. indiretta di privilegio)

46 46 DECORRENZA DELLA PENSIONE NEL SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO I commi 1, 2 e 3, dellart. 12, legge 122/2010 hanno modificato completamente il regime della decorrenza dei trattamenti pensionistici introducendo il criterio della cd. finestra mobile Per le pensioni il cui diritto viene maturato a decorrere dal 01.01.2011 è previsto, infatti, il differimento di 12 mesi (oppure di 18 mesi per le pensioni in totalizzazione) della data di decorrenza del trattamento rispetto alla data di maturazione del relativo diritto.

47 47 Nel caso in cui il diritto a pensione sia stato maturato alla data del 31.12.2010 continua, invece, a trovare applicazione la previgente normativa basata su un sistema di scaglionamento delle uscite (trimestrale e semestrale) in funzione della data di maturazione del requisito pensionistico.

48 48 Ulteriore modifica decorrenza pensione con 40 anni di anzianità contributiva Lart. 18, c. 22-ter, della legge 111 del 15.07.2011 modifica il termine di decorrenza del trattamento pensionistico delle pensioni con 40 anni di anzianità contributiva, maturate a decorrere dal 01.01.2012. Infatti con laggiunta apportata al comma 2, art. 12, legge 122/10 viene disposto che:

49 49 - per le pensioni il cui diritto viene maturato nel corso dellanno 2012 il temine di decorrenza è fissato al compimento di 1 anno ed 1 mese dalla data di maturazione del diritto; - per le pensioni il cui diritto viene maturato nel corso dellanno 2013 il temine di decorrenza è fissato al compimento di 1 anno e 2 mesi dalla data di maturazione del diritto; - per le pensioni il cui diritto viene maturato a decorrere dal 01.01.2014 il temine di decorrenza è fissato al compimento di 1 anno e 3 mesi dalla data di maturazione del diritto.

50 50 Prolungamento del servizio fino alla data di decorrenza della pensione LInpdap, con circolare 18/2010, ha disposto che al fine di garantire una adeguata tutela previdenziale, in osservanza degli artt. 3 e 38 della costituzione, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, le amministrazioni e gli enti datori di lavoro mantengono in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età ovvero di servizio fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico

51 51 Si tratta, chiaramente, di una disposizione finalizzata a garantire una continuità economica al lavoratore, evitando che lo stesso possa trovarsi per un certo periodo di tempo senza stipendio, essendo cessato dal servizio, e senza pensione, non avendo ancora raggiunto la data di decorrenza del trattamento pensionistico. Il mantenimento in servizio è limitato al solo periodo intercorrente tra il limite di età o di servizio e la data di decorrenza della pensione.

52 52 Poiché il prolungamento del servizio, fino alla data di decorrenza della pensione, si configura come mantenimento e non trattenimento in servizio ed è previsto da specifica disposizione normativa Inpdap, non trova applicazione la disposizione che prevede il calcolo della quota A) di pensione con la media ponderata di cui allart. 29 della l. 183/81, che, invece, è applicabile ai casi di trattenimento in servizio di fatto oltre i limiti di età o di servizio.

53 53 Trattamenti pensionistici esclusi dalla disciplina della legge 122/2010 Rimangono esclusi dalla nuova disciplina i trattamenti pensionistici: per inabilità non derivante da causa di servizio (decorrenza immediata), di privilegio (decorrenza immediata), indiretti a seguito di decesso del lavoratore (decorrenza dal mese successivo al verificarsi dellevento). La ragione è da ricercarsi nel fatto che questi trattamenti pensionistici sono riconosciuti a seguito di acquisizione di particolari stati fisici o di eventi traumatici che comportano la necessità dellerogazione di una prestazione previdenziale immediata di sostegno al lavoratore od ai superstiti.

54 54 DIRITTO A PENSIONE NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO E il nuovo sistema pensionistico introdotto dalla legge 335/95. I destinatari della norma, come già ricordato, sono: - lavoratori che alla data del 31.12.1995 non possiedono anzianità contributiva; - lavoratori che alla data del 31.12.1995 possiedono una anzianità contributiva inferiore a 18 anni ed esercitano la facoltà di opzione al nuovo sistema.

55 55 La legge 335/95 ha previsto per il sistema contributivo regole completamente diverse rispetto al sistema retributivo, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione che della misura dellimporto della prestazione pensionistica. Successive disposizioni normative (l. 243/04, l. 247/07, l. 122/10) hanno, però, modificato le originarie regole per il diritto a pensione fino a farle coincidere, quasi esattamente, con quelle che disciplinano il sistema retributivo-misto. pertanto, le differenze tra i due sistemi riguardano, quasi esclusivamente, le modalità di calcolo del trattamento di pensione.

56 56 Prestazione pensionistica unica Nellambito del sistema contributivo le pensioni di vecchiaia e di anzianità sono sostituite da un unico tipo di prestazione denominata pensione di vecchiaia (art. 1, c. 19, l. 335/95).

57 57 PENSIONE DI VECCHIAIA Loriginaria normativa (art. 1, commi 7 e 20, l. 335/95) prevedeva che il diritto a pensione veniva conseguito: - con almeno 57 anni di età anagrafica, a condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che limporto della pensione non risulti inferiore ad 1,2 volte limporto dellassegno sociale. Si prescinde dal predetto importo dal 65° anno di età; - con almeno 40 anni di anz. contr., a prescindere dal requisito anagrafico. Ai fini del computo di tale anzianità non concorrono il riscatto dei periodi di studio ed i periodi di prosecuzione volontaria.

58 58 La normativa dal 01.01.2008 Dal 01.01.2008 le regole per il conseguimento del diritto a pensione sono state totalmente rideterminate dallart. 1, c. 6, lett. b), l. 243/04, così come modificato dallart. 1, c. 2, l. 247/07. Pur continuando a mantenere formalmente un unico tipo di pensione, sono state introdotte, di fatto, le tipologie pensionistiche di vecchiaia e di anzianità già in vigore per il sistema retributivo-misto.

59 59 Il diritto a pensione si consegue: 1) Con una età anagrafica di almeno 60 anni per le donne e di 65 per gli uomini, a condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione e che limporto della prestazione non risulti inferiore ad 1,2 volte lassegno sociale. Si prescinde dal predetto importo dal 65° anno di età (art. 1, c. 6, lett. b) prima parte, l. 243/04). Questa tipologia di pensione è lequivalente della pensione di vecchiaia del sistema retributivo – misto. Lunica differenza riguarda gli anni di contribuzione/anzianità contributiva.

60 60 Come per la pensione di vecchiaia del sistema retributivo – misto, anche questa tipologia di pensione è interessata dalle modifiche apportate dalla legge in ordine a: - elevazione delletà pensionabile delle donne; - adeguamento periodico delletà pensionabile.

61 61 2) Con il possesso di un requisito di anz. contr. pari ad almeno 40 anni, indipendentemente dal requisito anagrafico (art. 1, c. 6, lett. b) seconda parte, n. 1, l. 243/04). Ai fini del computo di tale anzianità concorre anche il riscatto dei periodi di studio ed i periodi di prosecuzione volontaria (c. 5-ter, art. 2, Dlgs 184/97, così come introdotto dal c. 77, art. 1, l. 247/07). 3) Con il possesso congiunto: - del requisito di almeno 35 anni di anzianità contributiva; - di una determinata età anagrafica, che aumenta gradualmente nel corso degli anni.

62 62 Dal 01.07.2009 deve essere obbligatoriamente posseduto un ulteriore requisito: la maturazione della cosiddetta quota previdenziale, mix tra anzianità contributiva ed età anagrafica (art. 1, c. 6, lett. b) seconda parte, n. 2, l. 243/04, come modificato dallart. 1, c. 2, l. 247/07). I punti 2) e 3) altro non sono che la pensione di anzianità del sistema retributivo – misto, avendo gli stessi identici requisiti.

63 63 Come per la pensione di anzianità del sistema retributivo – misto, conseguita con il requisito congiunto di età, anz. contr. e quota, anche lomologa tipologia di pensione del sistema contributivo è interessata dalle modifiche apportate dalla legge in ordine alladeguamento periodico delletà pensionabile.

64 64 ALTRE TIPOLOGIE DI PENSIONE Per i lavoratori assoggettati al regime contributivo vengono confermate le altre tipologie di pensione già previste per il sistema retributivo-misto. Vengono, altresì, confermati anche i relativi requisiti pensionistici di età anagrafica e anzianità contributiva.

65 65 Si tratta dei seguenti tipi di pensione: - Pensione differita (di vecchiaia e di anzianità); - Pensione di anzianità con benefici DM 331/97 (pensione part-time); - Pensione di inabilità; - Pensione di privilegio; - Pensione indiretta.

66 66 DECORRENZA DELLA PENSIONE NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO Anche le pensioni del sistema contributivo, maturate a decorrere dal 01.01.2011, sono soggette alla disciplina della decorrenza del trattamento pensionistico di cui allart. 12 della l. 122/2010, in quanto rientranti nella disposizione prevista dal comma 2 del medesimo articolo 12. Si ricorda che le pensioni del sistema contributivo sono definite nellart. 1, c. 6, della l. 243/04 richiamato dal suddetto comma.

67 67 Viene prevista una unica data di decorrenza del trattamento pensionistico, collocata temporalmente al compimento di dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il diritto a pensione. Le pensioni con 40 anni di anz. contr., il cui diritto viene maturato a decorrere dal 01.01.2012 sono soggette allulteriore differimento della decorrenza, così come previsto per il sistema retributivo – misto.

68 68 Diritto a pensione e decorrenza del trattamento pensionistico La legge di riforma 214/2011 e le novità dal 2012

69 69 RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI ACQUISITI Comma 3, parte prima e Comma 14 – Art. 24 I lavoratori che hanno maturato, entro il 31.12.2011, i requisiti per il diritto a pensione (diritto allaccesso) di vecchiaia o di anzianità in base alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge di riforma, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.

70 70 Quindi, i soggetti che hanno maturato uno dei diritti a pensione previsti dalla normativa previgente (pensione di vecchiaia; pensione di anzianità per quota; pensione anticipata con 40 anni di anz. contr.) entro la data del 31.12.2011: - mantengono il diritto a pensione acquisito; - mantengono il precedente regime di decorrenza del trattamento di pensione (c.d. finestre mobili); - sono riguardati dalla nuova disciplina per il sistema di calcolo della pensione, per lanz. contr. maturata a decorrere dal 01.01.2012, se trattasi di lavoratori appartenenti al regime retributivo ex l. 335/95.

71 71 I lavoratori che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31.12.2011 possono chiedere allEnte di appartenenza la certificazione di tale diritto. Ricordiamo che, per i lavoratori del Pubblico Impiego, lEnte di appartenenza non è il datore di lavoro ma lex Inpdap (confluita nellInps dal 01.01.2012), in quanto la titolarità del rapporto previdenziale intercorre tra il lavoratore e lIstituto previdenziale a cui per legge vengono versati i contributi previdenziali.

72 72 LE NUOVE PENSIONI Comma 3, parte seconda – Art. 24 A decorrere dal 01.01.2012 la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità e la pensione anticipata con 40 anni di anzianità contributiva sono sostituite dalle seguenti prestazioni: a) Pensione di vecchiaia; b) Pensione anticipata.

73 73 Considerazioni: 1) La nuova disposizione si applica unicamente ai lavoratori che, alla data del 31.12.2011, non hanno maturato alcun diritto a pensione secondo la previgente normativa; 2) La nuova disposizione si applica, altresì, a tutti i lavoratori, di cui al precedente punto, prescindendo dal regime pensionistico di appartenenza. I destinatari, richiamati nel testo letterale della norma, sono, infatti, i lavoratori dei nuovi regimi misto e contributivo;

74 74 3) Da una analisi dei commi che disciplinano i requisiti per il conseguimento del diritto a pensione delle nuove prestazioni pensionistiche emerge che: - la nuova pensione di vecchiaia si identifica con la precedente pensione di vecchiaia, con un incremento delloriginario requisito delletà anagrafica; - la nuova pensione anticipata si identifica con la precedente pensione anticipata di anzianità conseguita con 40 anni di anzianità contributiva, con un incremento delloriginario requisito contributivo.

75 75 La diretta conseguenza, di quanto disposto dal comma 3, parte seconda, è che, a decorrere dal 01.01.2012, viene abrogata, perché non più prevista, la precedente pensione di anzianità che veniva conseguita con il sistema della c.d. quota previdenziale.

76 76 PENSIONE DI VECCHIAIA Commi 4, 6, 7, 9 – Art. 24 Il diritto a pensione di vecchiaia si consegue con il possesso congiunto dei seguenti requisiti (c. 4, parte prima): - Età anagrafica minima; - anzianità contributiva minima; - Importo minimo della pensione (solo per i lavoratori del regime contributivo)

77 77 Età anagrafica I requisiti di età anagrafica per laccesso alla pensione di vecchiaia sono definiti dai commi 6 e 9 dellart. 24. Il comma 6 prevede: - laccellerazione del processo di allineamento del requisito anagrafico delle lavoratrici del settore privato a quello della generalità dei lavoratori. Lallineamento viene anticipato a decorrere dal 01.01.2018 anziché dal 01.01.2026 come previsto dallordinamento previgente;

78 78 - lincremento di un anno del requisito anagrafico, rispetto a quanto stabilito dallordinamento previgente, per: i lavoratori uomini del settore privato; per i lavoratori e per le lavoratrici del pubblico impiego (lett. c)). Il nuovo requisito è, quindi, rideterminato in 66 anni di età anagrafica a decorrere dal 01.01.2012.

79 79 Il comma 9 prevede che i requisiti anagrafici per laccesso alla pensione di vecchiaia, così come definiti dal comma 6 ed incrementati periodicamente ai sensi dei commi 12 e 13, devono essere tali da garantire unetà minima non inferiore a 67 anni a decorrere dal 01.01.2021.

80 80 Adeguamento periodico delletà anagrafica agli incrementi della speranza di vita Il comma 12 della nuova norma, confermando quanto già previsto dalla previgente disciplina, dispone che il requisito delletà anagrafica sia adeguato, dallanno 2013, agli incrementi della speranza di vita di cui allart. 12 della legge 122/10 e successive modificazioni. Il successivo comma 13 indica, però, una diversa scansione temporale dei predetti adeguamenti. Infatti, a decorrere dal 01.01.2019, la cadenza degli adeguamenti da triennale diventa biennale.

81 81 Requisiti di età anagrafica – pensione di vecchiaia Lavoratrici donne e lavoratori uomini: dal 2012: 66 anni; dal 2013: 66 anni e 3 mesi; dal 2016: possibile incremento; dal 2019: possibile incremento; dal 2021: 67 anni con possibile incremento; dal 2023: possibile incremento, con periodicità biennale.

82 82 Considerazioni: Poiché la nuova normativa nulla dispone in merito, rimane confermata la pensione differita di vecchiaia, introdotta con la circolare Inpdap 17/2010 a seguito dellabrogazione della Legge 322/58. Pertanto il diritto a pensione di vecchiaia viene conseguito, a decorrere dal 01.01.2012, in presenza del nuovo requisito contributivo, anche dal lavoratore che, al raggiungimento del nuovo requisito anagrafico previsto dalla legge, sia già cessato dal servizio e non stia procedendo alla contribuzione volontaria. Per i lavoratori del sistema contributivo deve essere soddisfatto anche il requisito dellimporto minimo di pensione.

83 83 Anzianità contributiva e importo minimo pensione Il comma 7, dellart. 24, prevede un requisito contributivo di carattere generale per tutti i lavoratori ed un requisito aggiuntivo valevole solo per i lavoratori appartenenti al sistema pensionistico contributivo (lavoratori che non possiedono anzianità contributiva al 31.12.95): Requisito contributivo generale possesso di una anzianità contributiva minima pari a 20 anni;

84 84 Ulteriore requisito per il sistema contributivo limporto della pensione deve essere non inferiore ad 1,5 volte limporto dellassegno sociale di cui allart. 3, comma 6, della legge 335/95. Il predetto importo soglia, pari, per lanno 2012 ad 1,5 volte limporto dellassegno sociale, viene annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale. L importo soglia non può, in ogni caso, essere inferiore, per un dato anno, ad 1,5 volte limporto mensile dellassegno sociale stabilito per il medesimo anno.

85 85 Si prescinde dal possesso del requisito di importo minimo della pensione se il lavoratore ha una anzianità anagrafica pari a 70 anni, ferma restando il requisito di una anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni.

86 86 Considerazioni: 1) Lassegno sociale, di cui allart. 3, comma 6, della legge 335/95, è una prestazione di carattere assistenziale erogata dallInps, che spetta ai cittadini in condizioni economiche disagiate e che non dipende dal versamento dei contributi. Lassegno ha un carattere transitorio: viene liquidato solamente finchè sussistono i requisiti. Non è soggetto a trattenuta Irpef e non è reversibile ai familiari superstiti.

87 87 Hanno diritto allassegno sociale i cittadini che: - abbiano compiuto 65 anni di età. Tale requisito, adeguato agli incrementi della speranza di vita, è elevato a 66 anni a decorrere dal 01.01.2018 (comma 8, dellart. 24, legge 214/11) ; - non possiedano reddito o dispongano di un reddito di importo inferiore allimporto dellassegno sociale. Il valore dellimporto dellassegno sociale viene annualmente rivalutato. Per lanno 2012 limporto annuo dellassegno sociale è di 5.577,00, pari ad un importo mensile di 429,00 da erogare per 13 mensilità.

88 88 2) La determinazione, per un dato anno, dellimporto soglia della pensione di vecchiaia non risulta di semplice applicazione, in quanto il meccanismo di calcolo comporta: a) determinazione dellimporto soglia mensile iniziale, pari ad 1,5 volte limporto mensile dellassegno sociale dellanno 2012; b) rivalutazione, per ogni anno successivo al 2012, dellimporto soglia mensile dellanno precedente sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale;

89 89 c) confronto, per ogni anno, dellimporto soglia mensile rivalutato con limporto di riferimento dellanno, costituito da 1,5 volte limporto mensile dellassegno sociale dello stesso anno; d) eventuale integrazione dellimporto soglia mensile al valore dellimporto di riferimento, se il valore dellimporto soglia è inferiore al valore dellimporto di riferimento. 3) poiché il valore dellimporto soglia mensile della pensione può essere conosciuto solo allinizio di ogni anno, non si possono fare previsioni precise sulleventuale maturazione del diritto a pensione per anni successivi a quello considerato.

90 90 Decorrenza del trattamento pensionistico Il comma 5 dispone, per i lavoratori che maturano il diritto a pensione a decorrere dal 01.01.2012, la soppressione del regime di decorrenza del trattamento di pensione (c.d. finestre mobili) previsto dallordinamento previgente. Pertanto la decorrenza del trattamento pensionistico diventa immediata rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso alle nuove tipologie di pensione. La decorrenza del trattamento pensionistico è comunque sempre collegata alla cessazione del rapporto di lavoro.

91 91 Considerazioni: 1) Nellintento del legislatore questa disposizione, valevole per entrambe le nuove tipologie di pensione, assolve la funzione di mitigare, in tutto ed in parte, gli effetti derivanti dallinnalzamento dei requisiti anagrafici, per la pensione di vecchiaia, e dei requisiti contributivi, per la pensione anticipata; Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, gli effetti derivanti dallinnalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto a pensione risultano, almeno fino al 31.12.2020, totalmente compensati dal nuovo regime della decorrenza del trattamento pensionistico.

92 92 E del tutto evidente, però, che le nuove disposizioni obbligano, comunque, il lavoratore a proseguire lattività lavorativa per un anno rispetto alla previgente normativa, che concedeva la facoltà di concludere il rapporto lavorativo, una volta conseguito il diritto a pensione, anticipatamente rispetto alla data di decorrenza del relativo trattamento pensionistico.

93 93 Incentivi alla prosecuzione dellattività lavorativa Il comma 4, parte seconda, dellart. 24, propone un meccanismo di incentivo alla prosecuzione dellattività lavorativa, oltre i previgenti ed i nuovi limiti anagrafici per il diritto a pensione di vecchiaia, collegato al sistema di calcolo della quota contributiva del trattamento di pensione. Viene, infatti, previsto, in raccordo con il comma 16, parte prima, lestensione dei coefficienti di trasformazione dalletà di 65 anni (normativa previgente) fino alletà di 70 anni.

94 94 La prosecuzione dellattività lavorativa, oltre i previgenti ed i nuovi limiti anagrafici per il diritto a pensione di vecchiaia, comporta un duplice effetto positivo sul calcolo della quota contributiva della pensione: - aumento del valore del montante contributivo accantonato, in considerazione dellallungamento del periodo lavorativo; - applicazione, al montante contributivo accantonato, di un coefficiente di trasformazione più elevato collegato alla maggiore età anagrafica posseduta alla data di cessazione dellattività lavorativa.

95 95 Prosecuzione attività lavorativa nel Pubblico Impiego Il principio dellincentivazione alla prosecuzione dellattività lavorativa sino a 70 anni non è applicabile al Pubblico Impiego. Infatti, come desumibile dalla norma e come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 2 del 08.03.2012, i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali vigenti nei vari settori di appartenenza, che prevedono il loro collocamento a riposo dufficio, al conseguimento del limite di età previsto dai regolamenti interni, nel caso in cui abbiano già maturato il diritto a pensione.

96 96 Limiti di età Secondo quanto disposto dalla circolare n. 2 del 08.03.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, la normativa sui limiti di età vigenti per le Pubbliche Amministrazioni viene ridefinita nel seguente modo: 1) Lavoratori con diritto a pensione al 31.12.2011 In base ai commi 3 e 14 dellart. 24 questi lavoratori mantengono il previgente regime per il diritto a pensione (diritto allaccesso), compreso il limite di età per il collocamento a riposo dufficio.

97 97 Pertanto, lamministrazione datore di lavoro, nellanno 2012 o negli anni successivi dovrà collocare a riposo, al compimento di 65 anni di età anagrafica (salvo trattenimento in servizio), quei lavoratori che al 31.12.2011 hanno maturato lanzianità massima contributiva (40 anni) oppure la pensione di anzianità per quota. In base al comma 20 dellart. 24 è fatta salva la possibilità di disporre il trattenimento in servizio nei limiti massimi di un biennio, ai sensi dellart. 16 del Dlgs 503/92.

98 98 2) Lavoratori senza diritto a pensione al 31.12.2011 La nuova disciplina riguardante il diritto a pensione non ha modificato il regime dei limiti di età per il collocamento a riposo, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata dal comma 4 dellart. 24. Rimangono così vincolanti, per tutti i lavoratori pubblici, i limiti di età previsti dalle norme regolamentarie, come integrati dalla normativa generale.

99 99 Pertanto: a) Se, al compimento del limite ordinamentale delletà per il collocamento a riposo (che coincide con il requisito delletà anagrafica per il diritto a pensione di vecchiaia), il lavoratore non ha maturato i requisiti per il diritto a pensione, lAmministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro fino al conseguimento del limite minimo per il diritto a pensione;

100 100 b) Se, al compimento del limite ordinamentale delletà per il collocamento a riposo (che coincide con il requisito delletà anagrafica per il diritto a pensione di vecchiaia), il lavoratore ha maturato i requisiti per il diritto a pensione, lAmministrazione è tenuta a procedere al collocamento a riposo. In base al comma 20 dellart. 24 è fatta salva la possibilità di disporre il trattenimento in servizio nei limiti massimi di un biennio, ai sensi dellart. 16 del Dlgs 503/92.

101 101 Limiti di servizio I limiti ordinamentali che prevedono il collocamento a riposo del lavoratore che raggiunge il limite massimo di anzianità contributiva risultano aboliti dal 01.01.2012. Infatti, secondo quanto precisato dalla circolare 2/2012 del Dip. della Funzione Pubblica poiché lart. 24 ha generalizzato lapplicazione del sistema contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 01.01.2012, viene meno il concetto di massima anzianità contributiva e, quindi, la modifica del sistema rende inapplicabili dal 01.01.2012 tutte le disposizioni che fanno riferimento a tale condizione.

102 102 PENSIONE ANTICIPATA Commi 10, 11 – Art.24 Il diritto alla pensione anticipata si consegue: - per tutti i lavoratori secondo le modalità previste dal comma 10; - per i lavoratori appartenenti al sistema contributivo anche con le modalità previste dal comma 11.

103 103 PENSIONE ANTICIPATA RIFERITA ALLA TOTALITA DEI LAVORATORI Ai sensi del comma 10, parte prima, a decorrere dal 01.01.2012, il diritto alla pensione anticipata, ad età inferiori rispetto ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, si consegue, esclusivamente, con il possesso di una anzianità contributiva non inferiore a 42 anni ed 1 mese per gli uomini e 41 anni ed 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un mese per lanno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dallanno 2014.

104 104 Adeguamento periodico dellanzianità contributiva agli incrementi della speranza di vita Il comma 12 estende, dallanno 2013, ladeguamento agli incrementi della speranza di vita di cui allart. 12 della legge 122/10, già previsto dallordinamento per i requisiti anagrafici, anche al requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata. Anche in questo caso, in base al disposto del comma 13, la cadenza temporale dei predetti adeguamenti, a decorrere dal 01.01.2019, da triennale diventa biennale.

105 105 Requisiti anzianità contributiva – pensione anticipata Lavoratrici donne: dal 2012: 41 anni ed 1 mese; dal 2013: 41 anni e 5 mesi (2m + 3m di speranza di vita); dal 2014: 41 anni e 6 mesi (3m + 3m di speranza di vita); dal 2016: possibile incremento; dal 2019: possibile incremento; dal 2021: possibile incremento, con periodicità biennale;

106 106 Requisiti anzianità contributiva – pensione anticipata Lavoratori uomini: dal 2012: 42 anni ed 1 mese; dal 2013: 42 anni e 5 mesi (2m + 3m di speranza di vita); dal 2014: 42 anni e 6 mesi (3m + 3m di speranza di vita); dal 2016: possibile incremento; dal 2019: possibile incremento; dal 2021: possibile incremento, con periodicità biennale;

107 107 Decorrenza del trattamento pensionistico Ricollegandosi a quanto già esposto per la pensione di vecchiaia, anche nel caso della pensione anticipata la decorrenza del trattamento pensionistico, ai sensi del comma 5, è immediata rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso. La decorrenza del trattamento pensionistico è comunque sempre collegata alla cessazione del rapporto di lavoro.

108 108 Considerazioni: 1) Come già rilevato per la pensione di vecchiaia, il nuovo regime della decorrenza del trattamento di pensione assolve la funzione di mitigare, in tutto ed in parte, gli effetti derivanti dallinnalzamento dei requisiti di anzianità contributiva necessari per il conseguimento del diritto a pensione. Per quanto riguarda la pensione anticipata, gli effetti derivanti dallinnalzamento dei requisiti contributivi per il diritto a pensione risultano diversi per le lavoratrici donne e per i lavoratori uomini.

109 109 Infatti: - per le lavoratrici i predetti effetti sono totalmente compensati: allincremento di un anno dei requisiti corrisponde labrogazione dellanno di differimento del trattamento pensionistico; - per gli uomini i predetti effetti sono compensati in parte: allincremento di due anni dei requisiti corrisponde labrogazione dellanno di differimento del trattamento pensionistico.

110 110 Rimane, comunque, lobbligo per il lavoratore, come già evidenziato per la pensione di vecchiaia, di proseguire lattività lavorativa per un anno rispetto alla previgente normativa, che concedeva la facoltà di concludere il rapporto lavorativo, una volta conseguito il diritto a pensione, anticipatamente rispetto alla data di decorrenza del relativo trattamento pensionistico.

111 111 Penalizzazioni La parte seconda del comma 10 introduce un sistema di disincentivi economici teso a favorire la prosecuzione dellattività lavorativa nel caso in cui, al momento del conseguimento del diritto a pensione anticipata, il lavoratore possieda una età anagrafica inferiore alletà limite, individuata, inizialmente, in 62 anni. Letà limite, ai sensi dei commi 12 e 13, è periodicamente adeguata agli incrementi della speranza di vita.

112 112 Sulla quota del trattamento pensionistico, relativa allanzianità contributiva maturata antecedentemente al 01.01.2012, è applicata una riduzione dell1% per ogni anno di anticipo nellaccesso al pensionamento rispetto alletà di 62 anni. La riduzione è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai primi due anni. Nel caso in cui letà al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

113 113 Deroga al sistema della penalizzazione Con la Legge 14 del 24.02.2012, di conversione del D.L. 216/11 (cd. Decreto milleproroghe), la norma sulla penalizzazione è stata parzialmente modificata. Infatti, lart. 6, c. 2-quater, secondo periodo, dispone che la penalizzazione non trova applicazione nei confronti dei soggetti che maturino il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31.12.2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per lassolvimento degli obblighi di leva militare, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

114 114 Considerazioni: Lindividuazione della quota di pensione da sottoporre a riduzione può comportare qualche difficoltà in relazione al sistema pensionistico di appartenenza del lavoratore interessato: ex sistema retributivo La quota di pensione oggetto di riduzione è facilmente determinabile in quanto è già calcolata separatamente in fase di determinazione dellimporto complessivo della pensione. La stessa infatti coincide con la somma delle quote A) e B) della pensione:

115 115 quota A: riferita allanzianità contributiva maturata fino al 31.12.1992; quota B: riferita allanzianità contributiva maturata dal 01.01.1993 al 31.12.2011. ex sistema misto La quota di pensione oggetto di riduzione solo in parte è già calcolata separatamente in fase di determinazione dellimporto complessivo della pensione. Si tratta della parte relativa allanzianità contributiva maturata al 31.12.1995, che coincide con la somma delle quote A) e B) della pensione:

116 116 quota A: riferita allanzianità contributiva maturata fino al 31.12.1992; quota B: riferita allanzianità contributiva maturata dal 01.01.1993 al 31.12.1995; La restante quota di pensione oggetto di riduzione (quella dal 01.01.96 al 31.12.11) fa, invece, parte della quota C) della pensione che, calcolata con il regime contributivo, è riferita allanzianità contributiva maturata dal 01.01.1996 alla data di cessazione. Pertanto, per la sua corretta individuazione è necessario procedere come segue:

117 117 - determinare il montante contributivo alla data del 31.12.2011 (è possibile utilizzare il montante calcolato a tale data con la quota C) di pensione); - rivalutare il suddetto montante, su base composta, al tasso di capitalizzazione (PIL) per gli anni intercorrenti dal 01.01.2012 alla data di cessazione del rapporto di lavoro; - applicare al montante contributivo finale, come sopra calcolato, il coefficiente di trasformazione relativo alletà anagrafica del lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

118 118 sistema contributivo Per individuare la quota di pensione da sottoporre a riduzione non è possibile utilizzare, nemmeno in parte, la procedura di calcolo del trattamento pensionistico. La quota di pensione oggetto di riduzione è, infatti, ricompresa nellintera quota di pensione che, calcolata con il regime contributivo, è riferita alla complessiva anzianità contributiva posseduta dal lavoratore alla data di cessazione dal servizio. E quindi necessario procedere come segue:

119 119 - determinare il montante contributivo alla data del 31.12.2011 (è possibile utilizzare il montante calcolato a tale data con la quota C) di pensione); - rivalutare il suddetto montante, su base composta, al tasso di capitalizzazione per gli anni intercorrenti dal 01.01.2012 alla data di cessazione del rapporto di lavoro; - applicare al montante contributivo finale, come sopra calcolato, il coefficiente di trasformazione relativo alletà anagrafica del lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

120 120 PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO Il comma 11 prevede che, in alternativa a quanto stabilito dal comma 10, i lavoratori appartenenti al sistema contributivo possono conseguire il diritto alla pensione anticipata con il possesso congiunto dei seguenti requisiti: - Età anagrafica di almeno 63 anni; - possesso di almeno 20 anni di contribuzione effettiva; - ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un predeterminato importo soglia mensile.

121 121 Adeguamento periodico delletà anagrafica agli incrementi della speranza di vita Ai sensi dei commi 12 e 13 anche il requisito delletà anagrafica per il conseguimento del diritto a pensione anticipata nel sistema contributivo viene adeguato agli incrementi della speranza di vita con le cadenze temporali previste.

122 122 Importo soglia mensile Uno dei requisiti che deve essere posseduto per il conseguimento del diritto a pensione anticipata nel sistema contributivo è che lammontare mensile della prima rata di pensione non sia inferiore ad un importo soglia mensile, pari, per lanno 2012, a 2,8 volte limporto mensile dellassegno sociale di cui allart. 3, comma 6, della legge 335/95. Limporto soglia mensile viene annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale.

123 123 Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte limporto mensile dellassegno sociale stabilito per il medesimo anno. Considerazioni: Sullargomento valgono le considerazioni già espresse per limporto soglia relativo al requisito aggiuntivo, valevole per il sistema contributivo, per il diritto a pensione di vecchiaia (slides 86 – 89).

124 124 Decorrenza del trattamento pensionistico Anche nel caso della pensione anticipata per il sistema contributivo la decorrenza del trattamento pensionistico, ai sensi del comma 5, è immediata rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso. La decorrenza del trattamento pensionistico è comunque sempre collegata alla cessazione del rapporto di lavoro.

125 125 APPLICAZIONE DISPOSIZIONI RIFERITE ALLE PREVIGENTE NORMATIVA Comma 14 – Art. 24 Le disposizioni in materia di requisiti di accesso (diritto a pensione) e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della nuova normativa continuano ad applicarsi ad alcune categorie di lavoratori. Quelle che interessano il pubblico impiego sono:

126 126 - lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro il 31.12.2011; - lavoratrici donne che maturano i requisiti pensionistici di cui allart. 1, comma 9, della legge 243/2004 (opzione contributivo donne), - lavoratori che, antecedentemente alla data del 05.12.2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

127 127 - i lavoratori che alla data del 31.10.2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dellart. 42, c. 5, Dlgs 151/01 e che maturino, entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per laccesso al pensionamento indipendentemente dalletà anagrafica di cui allart. 1, c. 6, della legge 243/04. Questa categoria di lavoratori è stata inclusa nel comma 14 dallart. 6, c. 2-septies, della legge 14 del 24.02.2012 di conversione del D.L. 261/11 (cd. decreto milleproroghe)

128 128 Le ultime due categorie di lavoratori precedentemente indicate (lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 05.12.11 e lavoratori che alla data del 31.10.11 risultano essere in congedo per assistenza ai figli ai sensi dellart. 42, c. 5. Dlgs 151/01), in concorso con le altre categorie di lavoratori del settore privato indicate nel comma 14, hanno diritto alla concessione dei benefici di cui al comma 14 nei limiti del contingente annuale determinato in base alle risorse stabilite nel comma 15 e secondo le procedure ivi disciplinate.

129 129 DEROGHE AI NUOVI REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE (Comma 15-bis – Art. 24) Anche se le disposizioni contenute nel comma 15-bis riguardano i soli lavoratori del settore privato risulta interessante una loro disamina, al fine di valutare le condizioni di miglior favore che il legislatore ha voluto accordare a tali lavoratori rispetto a quelli del pubblico impiego.

130 130 le deroghe ai nuovi requisiti per il diritto a pensione riguardano: a) i lavoratori che abbiano maturato unanzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31.12.2012 e che, entro tale data, avrebbero maturato, in base alla previgente normativa, i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità con il sistema della c.d. quota previdenziale. Questi lavoratori possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di unetà anagrafica non inferiore a 64 anni;

131 131 b) le lavoratrici che abbiano maturato unanzianità contributiva di almeno 20 anni entro il 31.12.2012 e che, entro tale data, conseguano unetà anagrafica di almeno 60 anni di età. Queste lavoratrici possono conseguire il trattamento della pensione di vecchiaia al compimento di unetà anagrafica non inferiore a 64 anni, se più favorevole rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia di cui alla nuova normativa.

132 132 NORME PER IL PUBBLICO IMPIEGO (Comma 20 – Art. 24) Il comma in oggetto contiene due disposizioni che riguardano il pubblico impiego: - Ai lavoratori che maturano i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 01.01.2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui allart. 72 della legge 133/2008, così come integrate dalla presente legge per quanto riguarda i requisiti per il diritto a pensione;

133 133 - Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età adottati, entro la data del 05.12.2011 (giorno precedente la data di entrata in vigore della nuova norma), nei confronti dei dipendenti pubblici, anche se aventi effetto successivamente al 01.01.2012.

134 134 Comma 20, parte prima La norma richiama alcuni istituti disciplinati o modificati dallart. 72 della legge 133/2008. In particolare si tratta: - del trattenimento in servizio oltre i limiti di età di cui allart. 16 del Dlgs 503/92 (comma 9); - della possibilità della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle amministrazioni Pubbliche datrici di lavoro (comma 11);

135 135 Come chiarito dalla circolare 2 del 08.03.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica dalla disposizione in oggetto discendono due effetti: - anche a seguito dellentrata in vigore della riforma sono applicabili gli istituti previsti nellart. 72 della legge 133/2008; - i presupposti per lapplicazione degli istituti nei confronti di coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 01.01.2012 devono essere rimodulati in base ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento.

136 136 Trattenimento in servizio Viene prevista la possibilità, per i lavoratori che non hanno raggiunto il diritto a pensione entro il 31.12.2011, di richiedere, al momento del conseguimento del nuovo requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia, il trattenimento in servizio ai sensi dellart. 16 del Dlgs 503/92, semprechè sia stato maturato il diritto alla pensione di vecchiaia. Rimane fermo che il trattenimento in servizio non si costituisce come un diritto potestativo in capo allinteressato, ma come un diritto condizionato soggetto allaccettazione da parte della Amministrazione datore di lavoro.

137 137 Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro Lart. 72, comma 11, della legge 133/2008 concede la possibilità al datore di lavoro pubblico di risolvere il rapporto di lavoro, con un preavviso di almeno 6 mesi, quando il lavoratore raggiunga lanzianità massima contributiva di 40 anni. La norma inizialmente limitata al triennio 2009/2011 è stata prorogata per il triennio 2012/2014 dallart. 1, comma 16, della legge 148/2011.

138 138 Con la disposizione in oggetto viene previsto che il presupposto per lesercizio del potere unilaterale di risoluzione del rapporto di lavoro, nei confronti dei soggetti che non hanno maturato il diritto a pensione entro il 31.12.2011, sia adeguato agli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata, così come previsti dal comma 10. Per i lavoratori che, invece, hanno già maturato il diritto a pensione alla data del 31.12.2011 continua ad essere applicato il limite massimo contributivo di 40 anni.

139 139 Nello specifico si tratta di coloro che: - hanno maturato alla data del 31.12.2011 il diritto a pensione di anzianità con il sistema della c.d. quota previdenziale; - nel corso del 2010 o del 2011 hanno maturato il diritto a pensione di vecchiaia (65 anni), sono stati trattenuti in servizio ai sensi dellart. 16 del Dlgs 503/92, e che nel periodo di trattenimento successivo al 31.12.2011 raggiungano 40 anni di anzianità contributiva.

140 140 Comma 20, parte seconda Si tratta di una norma transitoria in base alla quale sono fatti salvi gli effetti degli atti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età adottati dalle Amministrazioni prima del 6.12.2011, anche se aventi decorrenza successiva al 01.01.2012, a prescindere dal conseguimento dei nuovi requisiti previsti per la pensione di vecchiaia.

141 141 Le diverse tipologie di provvedimenti amministrativi interessate dalla norma sono: a) provvedimento, adottato nel 2011, di mantenimento in servizio, fino alla data di decorrenza della pensione (ai sensi della circolare Inpdap 18/10), del lavoratore che nel corso dellanno ha raggiunto nel 2011 il limite di età per il collocamento a riposo (65 anni), semprechè tale limite abbia costituito il primo diritto a pensione;

142 142 b) provvedimento, adottato nel 2010 o nel 2011, di trattenimento in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo (65 anni) del lavoratore che, avendo già raggiunto il diritto a pensione prima di 65 anni di età, ha chiesto il trattenimento, per un periodo massimo di 2 anni, ai sensi dellart. 16, Dlgs 503/92;

143 143 c) provvedimento, adottato nel 2011, di mantenimento in servizio, fino alla data di decorrenza della pensione (ai sensi della circolare Inpdap 18/10), del lavoratore che nel corso dellanno 2012 raggiunga il limite di età per il collocamento a riposo (65 anni), in base alla normativa in vigore al momento delladozione del provvedimento, semprechè tale limite costituisca il primo diritto a pensione;

144 144 d) provvedimento, adottato nel 2011 o precedentemente, di trattenimento in servizio oltre i limiti di servizio (40 anni anz. contr.) e fino al limite massimo di età (65 anni) del lavoratore ai sensi dellart. 27-quater del Ccnl 94/97.

145 145 FUTURE NORME (Comma 28 – Art.24) Viene disposta la costituzione di una commissione che, entro la data del 31.12.2012, verifichi la possibilità di: - introdurre possibili ed ulteriori forme di gradualità nellaccesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dalla presente legge;

146 146 - adottare forme di decontribuzione parziale dellaliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni.

147 147 ALTRE TIPOLOGIE DI PENSIONE - Pensione di anzianità con benefici D.M. 331/97 (Pensione part time) Viene abrogata a decorrere dal 01.01.2012 perché rientrante nella tipologia della pensione di anzianità conseguita con il sistema della c.d. quota previdenziale, che non è più prevista dalla nuova normativa.

148 148 - Pensione di anzianità anticipata donne Il comma 14 dellart. 24 della nuova disciplina conferma il regime pensionistico sperimentale per le lavoratrici donne, previsto dallart. 1, c. 9, della legge 243/04, secondo le modalità previgenti, sia per i requisiti per il diritto a pensione che per il regime della decorrenza.

149 149 Si ricorda che: - fino al 31.12.2015 le lavoratrici dipendenti possono conseguire, in alternativa ai maggiori requisiti previsti, il diritto a pensione anticipata con i requisiti in vigore al 31.12.2007 (almeno 35 anni di anz. contr. e 57 anni di età anagrafica), a condizione che optino per la liquidazione del relativo trattamento pensionistico secondo le norme del sistema contributivo. - il regime delle decorrenze è quello previsto dallart. 12, comma 2, della legge 122/2010 (le c.d. finestre mobili).

150 150 - Pensione di inabilità Poiché la nuova disciplina nulla dispone in merito, la pensione di inabilità, nelle sue varie casistiche, viene confermata secondo le modalità previgenti, sia per i requisiti per il diritto a pensione che per il regime della decorrenza.

151 151 - Pensione di privilegio Lart. 6 della legge 214/2011 abroga, a decorrere dal 06.12.2011 (data di entrata in vigore della norma), la pensione di privilegio e gli istituti dellaccertamento della dipendenza dellinfermità da causa di servizio e dellequo indennizzo. Sono fatti salvi: - i procedimenti in corso alla data 05.12.2011; - i procedimenti per i quali, alla medesima data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda; - i procedimenti instaurabili dufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

152 152 - Pensione indiretta Poiché la nuova disciplina nulla dispone in merito, la pensione indiretta ordinaria viene confermata secondo le modalità previgenti, sia per i requisiti per il diritto a pensione che per il regime della decorrenza. Viene, invece, abrogata, ai sensi dellart. 6, la pensione indiretta di privilegio.

153 153 BENEFICI LAVORI USURANTI (Commi 17, 17-bis – Art. 24) A decorrere dal 01.01.2012 vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina dei benefici per il conseguimento anticipato del diritto a pensione per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. lavori usuranti) di cui al Dlgs 67/2011.

154 154 Le categorie dei lavoratori degli Enti Locali soggetti ai benefici pensionistici sono: - conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (art.1, c. 1, lett. d), Dlgs 67/11). In particolare si ricordano gli autisti scuolabus e gli autisti addetti al trasporto pubblico urbano.

155 155 - lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore consecutive comprendenti lintervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi nellanno non inferiore a 64 (art. 1, c. 1, lett. b), Dlgs 67/11). Questa categoria di lavoratori riguarda solo particolari servizi gestiti dagli Enti Locali.

156 156 Benefici pensionistici fino al 31.12.2011 Lart. 1, c. 5, del Dlgs 67/11 collega i benefici pensionistici ai requisiti per il diritto a pensione di anzianità conseguita con il sistema della c.d. quota previdenziale, indicati nella tab. B) allegata alla legge 247/07): fermo restando il requisito dellanzianità contributiva non inferiore a 35 anni, vengono previste riduzioni del requisito delletà anagrafica e della quota previdenziale.

157 157 Per i lavoratori a turni, che prestano la loro attività nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi nellanno compresi tra 64 e 77, la riduzione del requisito delletà anagrafica è più contenuto rispetto a quello delle altre categorie di lavoratori addetti alle attività usuranti (art. 1, c. 6, Dlgs 67/11).

158 158 Benefici pensionistici dal 01.01.2012 In base al disposto del comma 4, art. 1, Dlgs 67/11, come modificato dal comma 17 dellart 24 della legge 214/11: a decorrere dal 01.01.2012, in deroga ai nuovi requisiti per il diritto a pensione, i lavoratori addetti alle attività usuranti possono conseguire il diritto a pensione con i requisiti previsti dalla tab. B) allegata alla legge 247/07, come adeguati agli incrementi della speranza di vita di cui allart. 12 della legge 122/10.

159 159 Tabella diritto a pensione lavorazioni usuranti ANNOEtà anagrafica e quota Almeno 35 anni anz. contr 201260 anni - quota 96 201361 anni e 3 mesi – quota 97 e tre mesi 2016possibile incremento che dal 2019 diventa biennale

160 160 Il testo originario del citato comma 4 prevedeva, invece, a decorrere dal 01.01.2013, una riduzione del requisito di età anagrafica di 3 anni ed una riduzione della quota previdenziale di 3 unità rispetto ai requisiti della tab. B) allegata alla legge 247/07.

161 161 In base al nuovo comma 6-bis dellart. 1, Dlgs 67/11, introdotto dal comma 17 dellart. 24, legge 214/11: a decorrere dal 01.01.2012 per i lavoratori a turni, che prestano la loro attività nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi nellanno compresi tra 64 e 77, il requisito anagrafico ed il valore della quota previdenziale di cui alla tab. B) della legge 247/07: - sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono turni per un numero di giorni allanno da 67 a 71; - sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono turni per un numero di giorni allannoda 72 a77.

162 162 Decorrenza del trattamento pensionistico Il comma 17-bis, dellart. 24, stabilisce che ai lavoratori addetti alle attività usuranti si continui ad applicare il regime della decorrenza previsto dallart. 12, comma 2, legge 122/2010 (regime delle c.d. finestre mobili). Quindi è previsto il differimento di 12 mesi della data di decorrenza del trattamento di pensione rispetto alla data di maturazione del diritto a pensione.

163 163 NORME SULLA TOTALIZZAZIONE (Comma 19 – Art. 24) Il presente comma apporta una significativa modifica al Dlgs 42/2006 che disciplina le modalità di attuazione della totalizzazione relativa ai lavoratori appartenenti allattuale sistema pensionistico misto (ex sistema retributivo ed ex sistema misto di cui alla legge 335/95).

164 164 Tra i requisiti, elencati allart. 1, comma 1, del Dlgs 42/2006, che devono essere posseduti dal lavoratore per poter richiedere la totalizzazione di periodi e servizi, accreditati presso diverse gestioni previdenziali, viene soppressa la condizione che la contribuzione accreditata presso ogni singola gestione previdenziale non sia inferiore a tre anni. Pertanto, a decorrere dal 01.01.2012, è possibile totalizzare periodi e servizi accreditati presso diverse gestioni previdenziali indipendentemente dalla loro entità temporale.

165 165 Trattamento di pensione Il quadro normativo fino al 31.12.211

166 166 CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO Lart.1, c. 13, della legge 335/95 prevede che il trattamento di pensione, per i lavoratori che al 31.12.95 possono far valere una anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, continua ad essere determinato secondo la previgente normativa: cioè con il sistema retributivo. Pertanto, in base a quanto disposto dallart. 13 del Dlgs 503/92, limporto della pensione è costituito dalla somma di due quote: quota A) e quota B)

167 167 Quota A) Si ottiene moltiplicando la retribuzione fissa percepita o spettante, in ragione annua, allultimo giorno di servizio per laliquota di rendimento pensionistico determinata in base allanzianità contributiva posseduta alla data del 31.12.1992. Quota A) = Rpf * A¹ Rpf = Retribuzione pensionabile fissa annua; A¹ = Aliq. pens. anz. contr. 31.12.92;

168 168 Laliquota di rendimento pensionistico (A¹) si ottiene utilizzando i valori riportati nella tab. A) allegata alla legge 965/95. La tabella associa ad ogni anno e mese di anz. contr. un coefficiente che assume valori crescenti allaumentare della anz. contr.. La tabella presenta tre particolarità: - il valore iniziale non è pari a zero; infatti ad una anz. contr. di zero anni e zero mesi viene associato il valore 0,23865;

169 169 - i coefficienti crescono in misura non proporzionale allaumentare della anz. contr.. Infatti, per i primi anni, ad un incremento di un anno dellanz. contr. corrisponde un incremento molto contenuto dei coefficienti; mentre, per gli anni successivi, lincremento annuo dei coefficienti aumenta in misura sempre maggiore. Vediamo degli esempi:

170 170 1) anz. contr.: anni 3, mesi 0 – coeff. 0,25775 anz. contr.: anni 4, mesi 0 – coeff. 0,26502 diff. coefficienti: 0,0073 – pari a 0,73%; 2) anz. contr.: anni 20, mesi 0 – coeff. 0,45000 anz. contr.: anni 21, mesi 0 – coeff. 0,46800 diff. coefficienti: 0,01800 – pari a 1,80%; 3) anz. contr.: anni 38, mesi 0 – coeff. 0,92700 anz. contr.: anni 39, mesi 0 – coeff. 0,96300 diff. coefficienti: 0,03600 – pari a 3,60%; - il valore massimo, pari ad 1 (100%), è raggiunto con quaranta anni di anz. contr..

171 171 Quota B) Si ottiene moltiplicando la retribuzione media pensionabile per la differenza tra laliquota di rendimento pensionistico relativa alla anz. contr. complessiva (data di cessazione dal servizio) e quella al 31.12.1992 (già utilizzata per la Quota A): Quota B) = Rmp * (A - A¹) Rmp = Retribuzione media pensionabile A = Aliq. pens. anz. contr. complessiva; A¹ = Aliq. pens. anz. contr. 31.12.92;

172 172 Per quanto riguarda laliquota di rendimento pensionistico relativa alla anz. contr. complessiva (A), bisogna ricordare che per le anz. contr. maturate a decorrere dal 01.01.1995 non si usano più i coefficienti della tabella A) l. 965/65, ma il coefficiente di rendimento fisso annuo del 2%, già utilizzato nel regime pensionistico Ago-Inps (art. 17, c. 1, l. 724/94). Per determinare il valore dellaliquota pensionistica complessiva si dovrà, quindi, procedere nel seguente modo:

173 173 1) individuare lanz. contr. alla data del 31.12.1994 e quantificare la relativa aliq. pens. in base ai valori riportati nella tabella A) della legge 965/65; 2) calcolare gli anni e mesi di anz. contr. maturati dal 01.01.1995 alla data di cessazione e: - moltiplicare il numero degli anni per il coefficiente fisso, pari a 2; - moltiplicare il numero dei mesi per il coefficiente 0,16667, pari ad un dodicesimo del coefficiente fisso 2; - sommare i coefficienti di cui ai punti 1) e 2).

174 174 La retribuzione media pensionabile E la media ponderata delle retribuzioni fisse e delle retribuzioni accessorie percepite o spettanti del periodo di riferimento. Il periodo di riferimento è un periodo, determinato in anni, mesi e giorni, che viene collocato temporalmente a ritroso dalla data di cessazione. Attualmente è pari a 10 anni (art. 7, c. 2, Dlgs. 503/92) essendo terminata la fase transitoria prevista dal comma 3, art. 7, Dlgs 503/92.

175 175 Ai fini del calcolo della retribuzione media pensionabile le retribuzioni dei singoli anni del periodo di riferimento sono rivalutate (ponderate), per renderle omogenee tra loro, tramite lutilizzo di due diversi parametri che tengono conto della svalutazione monetaria delle retribuzioni (art. 7, c. 4, Dlgs 503/92):

176 176 - lindice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati: le retribuzioni dei singoli anni sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione dellindice Istat tra lanno a cui si riferiscono e quello dellanno precedente la decorrenza del trattamento pensionistico (I d-1 / I a ); - il punto percentuale: le retribuzioni dei singoli anni sono rivalutate di un punto percentuale per ogni anno mancante allanno precedente la decorrenza della pensione, che è preso come base della rivalutazione.

177 177 Procedura per il calcolo di Rmp: 1) per ogni anno del periodo di riferimento: a) indicare le retribuzioni fisse, espresse in ragione annua, spettanti al lavoratore sulla base delle scadenze contrattuali e delle variazioni retributive individuali (ad es.: per progr. economica orizzontale o verticale, per concessione o privazione della retr. di posizione) che si sono verificate nellanno. Per la 13° mensilità si ricorda che deve essere sempre indicato il valore annuo determinato in relazione allo stipendio del mese di dicembre o dellultimo mese retribuito nel caso in cui il periodo di servizio non comprenda il mese di dicembre;

178 178 b) indicare la sommatoria delle voci accessorie effettivamente percepite dal lavoratore. Nel caso in cui il periodo di servizio non copra lintero anno, il valore della retribuzione accessoria deve essere ragguagliato ad importo annuo nel seguente modo: dividere quanto percepito per il numero dei giorni lavorati e moltiplicare il risultato per 360. Si precisa, al riguardo, che lInpdap utilizza il criterio commerciale secondo cui lanno è composto di dodici mesi della durata di trenta giorni ciascuno;

179 179 2) le retribuzioni, come quantificate al punto 1), vanno rivalutate secondo i parametrici descritti in precedenza (indice Istat e punto percentuale); 3) per ogni anno del periodo di riferimento le retribuzioni rivalutate, di cui al punto 2), devono essere moltiplicate per il numero dei giorni (criterio commerciale) di effettivo godimento; 4) si sommano gli importi ottenuti al punto 3) e si divide il risultato per il numero dei giorni che costituiscono il periodo di riferimento (attualmente 3600).

180 180 CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA MISTO Lart.1, c. 12, della legge 335/95 prevede che il trattamento di pensione, per i lavoratori che al 31.12.95 possono far valere una anzianità contributiva inferiore a 18 anni, è determinato dalla somma: - della quota di pensione corrispondente alla anz. contr. acquisita al 31.12.1995, calcolata, secondo la previgente normativa, con il sistema retributivo; - della quota di pensione relativa allanz. contr. maturata dal 01.01.1996, calcolata, secondo la nuova normativa, con il sistema contributivo.

181 181 Limporto della pensione risulta, quindi, essere costituito dalla somma di tre quote: - Quota A) e Quota B) calcolate con le regole del sistema retributivo; - Quota C) calcolata con le regole del sistema contributivo.

182 182 Quota A) Le modalità di determinazione di questa quota di pensione sono identiche a quelle descritte per il sistema retributivo. Quota B) Le modalità di determinazione di questa quota di pensione sono identiche a quelle descritte per il sistema retributivo con due modifiche:

183 183 1) la retribuzione media pensionabile deve essere moltiplicata per la differenza tra laliquota di rendimento pensionistico relativa allanz. contr. posseduta al 31.12.1995 (e non allanz. contr. complessiva) e quella al 31.12.1992; 2) il periodo di riferimento non è limitato a 10 anni, ma è formato dallintero periodo intercorrente tra il 01.01.1993 e la data di cessazione (art. 7, c. 1, Dlgs 503/92). Quota C) Le modalità di determinazione di questa quota di pensione sono identiche a quelle descritte nella parte relativa al sistema contributivo.

184 184 CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO Modalità di calcolo Le norme di riferimento sono costituite dai commi 6, 8, 9, 10 e 11 dellart. 1della legge 335/95. Pensione: montante contr. totale * coeff. di trasformazione in rendita. Montante contributivo totale: sommatoria dei singoli montanti contributivi annuali, rivalutati su base composta al tasso di capitalizzazione.

185 185 Montante contributivo annuale: accantonamento annuo del 33% (aliquota di computo) della retribuzione imponibile (o base imponibile). Il valore così ottenuto si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione dellaccantonamento relativo allo stesso anno, al tasso di capitalizzazione. Tasso di capitalizzazione: variazione media quinquennale del PIL nominale, con riferimento al quinquennio precedente lanno da rivalutare.

186 186 Retribuzione imponibile: è costituita da tutto ciò che il lavoratore riceve, in dipendenza del rapporto di lavoro, in denaro od in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta (art. 2, c. 9, l. 335/95). Coefficiente di trasformazione: è collegato alletà anagrafica posseduta dal lavoratore al momento del pensionamento. I valori dei coefficienti sono riportati nella tab. A) allegata alla legge 335/95.

187 187 In base a quanto disposto dallart. 1, commi 14 e 15, l. 247/07: - con effetto dal 01.01.2010 vengono fissati nuovi coefficienti di trasformazione; - i coefficienti sono aggiornati ogni 3 anni e non più ogni 10 anni, come previsto dal comma 11 dellart. 1, legge 335/95.

188 188 Adeguamento periodico delletà anagrafica Il comma 12-quinques, art. 12, legge 122/10 dispone che, quando, per effetto degli adeguamenti delletà anagrafica agli incrementi della speranza di vita previsti dai commi 12-bis e 12-ter del medesimo articolo, letà anagrafica per il diritto a pensione di vecchiaia supera, di una o più unità, loriginaria età anagrafica di 65 anni, siano introdotti nuovi coefficienti di trasformazione relativi alle nuove età anagrafiche raggiunte.

189 189 Coefficienti di trasformazione Età anagraficaFino al 31.12.2009 Valori % Dal 01.01.2010 Valori % 574,7204,419 584,8604,538 595,0064,664 605,1634,798 615,3344,940 625,5145,093 635,7065,257 645,9115,432 656,1365,620

190 190 Trattamento di pensione La legge di riforma 214/2011 e le novità dal 2012

191 191 I principi che hanno ispirato la nuova norma in materia di trattamento di pensione sono: - uniformità della modalità di calcolo della pensione per tutti i lavoratori a decorrere dal 01.01.2012; - correlazione, sempre più accentuata, tra età anagrafica del lavoratore ed importo della pensione.

192 192 Nello specifico le novità introdotte dallart. 24 della legge 214/2011 riguardano: - lestensione del sistema di calcolo contributivo, a decorrere dal 01.01.2012, alla quota di pensione corrispondente allanzianità contributiva maturata da tale data (comma 2); - le modifiche apportate al sistema dei coefficienti di trasformazione per la determinazione della quota contributiva della pensione (comma 16).

193 193 ESTENZIONE DEL SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO (Comma 2 – art. 24) La disposizione, relativa allestensione del sistema di calcolo contributivo alla quota di pensione corrispondente allanzianità contributiva maturata a decorrere dal 01.01.2012, riguarda unicamente i lavoratori appartenenti allex sistema retributivo di cui alla legge 335/95. Infatti per essi limporto della pensione, in base alla previgente normativa, era interamente calcolato con le regole del sistema retributivo.

194 194 Sono, invece, esclusi dalla nuova disposizione i lavoratori appartenenti agli altri due sistemi pensionistici perché, in base alla previgente normativa, erano già riguardati dal sistema di calcolo contributivo: - ex sistema misto, per la quota di pensione afferente allanzianità contributiva maturata a decorrere dal 01.01.1996; - sistema contributivo, per lintera quota di pensione.

195 195 Ex sistema retributivo - nuove modalità di calcolo della pensione A decorrere dal 01.01.2012 limporto della pensione è costituito dalla somma di tre quote: - Quota A) e Quota B) calcolate con le regole del sistema retributivo; - Quota C) calcolata con le regole del sistema contributivo.

196 196 Quota A) Le modalità di determinazione di questa quota di pensione sono quelle stabilite dalla previgente normativa per il sistema retributivo: Retribuzione fissa percepita o spettante, in ragione annua, allultimo giorno di servizio per laliquota di rendimento pensionistico determinata in base allanzianità contributiva posseduta alla data del 31.12.1992. Quota A) = Rpf * A¹ Rpf = Retribuzione pensionabile fissa annua; A¹ = Aliq. pens. anz. contr. 31.12.1992;

197 197 Quota B) Le modalità di determinazione di questa quota di pensione sono quelle stabilite dalla previgente normativa per il sistema retributivo, con una modifica: La retribuzione media pensionabile deve essere moltiplicata per la differenza tra laliquota di rendimento pensionistico relativa allanz. contr. posseduta al 31.12.2011 (e non allanz. contr. complessiva posseduta alla data di cessazione dal servizio) e quella al 31.12.1992;

198 198 Quota B) = Rmp * (A - A¹) Rmp = Retribuzione media pensionabile A = Aliq. pens. anz. contr. 31.12.2011 (*); A¹ = Aliq. pens. anz. contr. 31.12.1992; (*) Il comma 2 dellart. 24, infatti, salvaguarda il sistema di calcolo retributivo limitandolo, però, allanzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011.

199 199 Quota C) Il comma 2 dellart. 24 introduce una nuova quota di pensione, calcolata con il sistema contributivo e, in base al metodo c.d. pro-rata, limitata alla sola anzianità contributiva maturata a decorrere dal 01.01.2012. Le modalità di determinazione di questa quota di pensione sono quelle stabilite dalla previgente normativa per il sistema contributivo, integrate con le modifiche apportate, dal comma 16 dellart. 24, al sistema dei coefficienti di trasformazione. Quota C) = montante contr. * coeff. di trasformazione

200 200 MODIFICHE SISTEMA DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE (Comma 16 – Art. 24) La parte prima del presente comma dispone, con effetto dal 01.01.2013, lestensione dei coefficienti di trasformazione dalletà di 65 anni (età limite stabilita dalla normativa previgente) fino alletà di 70 anni. La nuova età limite di 70 anni è adeguata agli incrementi della speranza di vita con le medesime modalità previste per i requisiti pensionistici.

201 201 Quando, per effetto degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, loriginario limite di 70 anni venga superato, di una o più unità, viene prevista lintroduzione di coefficienti di trasformazione relativi alle nuove età anagrafiche raggiunte.

202 202 Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di aggiornamento dei coefficienti di trasformazione alla procedura di adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 01.01.2019, sono effettuati con periodicità biennale (comma 16, parte seconda).


Scaricare ppt "1 LEGGE 214 DEL 22/12/2011 ARTICOLO 24. 2 Lart. 24 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011, prevede una complessiva revisione."

Presentazioni simili


Annunci Google