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Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda

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Presentazione sul tema: "Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda"— Transcript della presentazione:

1 Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda
Prof. M. Lacchini

2 Modalità di svolgimento del corso
Il corso si tiene nel seguente orario nel I semestre: Martedì ore – 17.00 Il programma si compone di tre parti: la teoria del bilancio d’esercizio la pratica del bilancio d’esercizio introduzione ai principi contabili internazionali Testi consigliati: M. LACCHINI, Modelli Teorico Contabili e Principi di Redazione del Bilancio, Giappichelli, Torino, 1994. M. LACCHINI, R. TREQUATTRINI, I principi di redazione del bilancio secondo il paradigma IAS/IFRS, Cedam, Padova, G. ZANDA, M. LACCHINI, T. ONESTI, La valutazione delle aziende, V Ed.,Giappichelli, Torino, 2005

3 1a parte La teoria del bilancio d’esercizio

4 Il sistema aziendale L’impresa è un sistema finalizzato, aperto, complesso, probabilistico, dotato di meccanismi di autoregolazione (Zanda) Un sistema è composto da: elementi (beni, persone, operazioni, conoscenze); relazioni tra gli elementi. Il comportamento dell’impresa dipende dalla qualità degli elementi e delle relazioni interne ed esterne. Il comportamento di un elemento X nel sistema S1 può essere differente dal comportamento di X nel sistema S2.

5 L’impresa come sistema finalizzato
L’impresa è costantemente orientata verso obiettivi (impostazione teleologica) Il potere di governo è detenuto dal soggetto economico, il quale: prende le decisioni strategiche; controlla il funzionamento del sistema aziendale imponendo, mediante l’uso delle influenze autoritarie e non autoritarie, una gerarchia di obiettivi, di decisioni, di organi e di comando.

6 L’impresa come sistema aperto
L’impresa è parte del sistema-ambiente (ecosistema). L’impresa scambia con l’ambiente energie, materiali, conoscenze. L’impresa tende a realizzare i suoi obiettivi, ma l’ambiente la influenza e può farla deviare. L’impresa, a sua volta, può influenzare l’ambiente (es.: crea bisogni).

7 L’impresa come sistema complesso e probabilistico
Nell’impresa esistono molti elementi e molte relazioni. Gli elementi e le relazioni non sono completamente individuabili e descrivibili (complessità). Gli elementi e le relazioni tra gli elementi non sono stabili e non si manifestano sempre allo stesso modo. Per questo il comportamento dell’impresa è prevedibile solo in termini probabilistici e le decisioni vengono prese dall’uomo amministrativo e non dall’uomo economico.

8 I meccanismi di regolazione
L’impresa è un sistema dotato di meccanismi di regolazione che le consentono di rimanere costantemente orientata verso gli obiettivi. La regolazione di tali meccanismi è di tipo omeostatico nel senso che la regolazione, mediante il feedback, consente all’impresa di mantenere le variabili organizzative a livello desiderato. Nelle imprese tale meccanismo è dato dal processo di programmazione e controllo.

9 Le forze opponenti L’ambiente esterno è costituito da fornitori, clienti, concorrenti, sindacati, Stato, finanziatori, ricercatori e scienziati ecc. L’ambiente interno è costituito dai centri aziendali di decisione, controllo ed esecuzione. Questi soggetti possono essere riguardati come forze opponenti esterne ed interne che riducono l’area di manovra del soggetto economico. Le forze opponenti interne ed esterne configurano gli stakeholder, ovvero i soggetti interessati alla gestione dell’impresa.

10 La risposta del soggetto economico
Il soggetto economico risponde alle forze opponenti interne ed esterne con due mezzi fondamentali: di approvvigionamento di marketing finanziarie di rel. industriali di rel. pubbliche fornitori clienti/concorrenti capitalisti/investitori sindacati Stato/collettività 1. Strategie e politiche Si crea un sistema organizzativo Si determina un programma operativo Si istituisce un controllo del comportamento dei dipendenti 2. Strumenti organizzativi e di programmazione e controllo dell’attività del personale

11 Il bilancio d’esercizio
Gli stakeholder hanno bisogno di informazioni sullo stato e sull’evoluzione prospettica della gestione. Essi formulano attese su: i risultati aziendali; i comportamenti aziendali; le informazioni aziendali tempestive ed adeguate necessarie per prendere in modo consapevole le proprie decisioni. Lo strumento fondamentale che fornisce agli stakeholder informazioni patrimoniali, finanziarie, economiche sull’azienda è il bilancio d’esercizio, che evidenzia il reddito d’esercizio e il capitale di funzionamento.

12 Il bilancio e gli stakeholder
Gli stakeholder possono avere obiettivi in contrasto tra loro. L’imprenditore/soggetto economico aspira a poter utilizzare il bilancio come uno strumento di politica aziendale in modo da poter incidere in misura rilevante sulla condotta dei vari gruppi di interesse che ruotano attorno all’impresa e influenzarli adeguatamente così da poter conseguire più facilmente gli obiettivi del profitto e dello sviluppo dimensionale. Gli altri stakeholder aspirano a tenere sotto controllo l’operato degli amministratori e perciò desiderano fortemente che il bilancio d’esercizio sia uno strumento neutrale ed asettico, uno strumento di informazione che consenta loro di prendere liberamente e consapevolmente le proprie decisioni. In che modo la redazione di un bilancio può influenzare il comportamento degli stakeholder dal punto di vista del soggetto economico?

13 Il punto di vista del s.e. Gli obiettivi assegnati all’impresa dal soggetto economico costituiscono i mezzi capaci di soddisfare le sue motivazioni. L’obiettivo prioritario del soggetto economico volto a soddisfare il bisogno di sicurezza è costituito dalla realizzazione di un soddisfacente livello di reddito che consenta il pagamento di dividendi normali e consueti e il finanziamento degli investimenti indispensabili, conservando il valuation ratio (VM/VC) e la struttura finanziaria a livelli sicuri. Gli amministratori possono, pertanto, incidere su: l’entità del reddito d’esercizio nel conto economico; l’entità dei dividendi distribuibili; l’entità dell’autofinanziamento; la struttura finanziaria dell’impresa sintetizzabile con il leverage ratio; il valore del valuation ratio inteso come rapporto tra valore di mercato e valore contabile.

14 Motivazioni del s.e. e obiettivi dell’impresa

15 Esempio

16 Conclusioni di sicurezza Variabile organizzativa Motivazioni
Si soddisfano con un determinato livello di reddito che consenta il pagamento di dividendi normali e consueti e il finanziamento degli investimenti indispensabili Motivazioni Variabile di mercato Variabile finanziaria Si soddisfano mediante l’incremento del reddito e delle dimensioni dell’azienda altre Il bilancio ordinario influenza la variabile finanziaria (valore del reddito, dei dividendi, dell’autofinanziamento, del capitale sociale e del capitale di credito).

17 Commento Allora il bilancio è uno strumento di politica aziendale;
uno strumento di gestione; uno strumento di comportamento; uno strumento attivo di informazione con il quale si perseguono gli obiettivi di chi lo redige. Se lo scopo del bilancio è quello di consentire agli amministratori di influenzare la condotta e le decisioni degli stakeholder Questa posizione è in contrasto con quella di quasi tutte le nazioni più evolute che riguardano il bilancio come uno strumento neutrale e passivo di informazione. Uno strumento che permetta il controllo dell’operato degli amministratori e che fornisca agli utenti un sistema di informazioni finanziarie, patrimoniali ed economiche che permetta agli stakeholder di prendere decisioni consapevoli.

18 Il punto di vista degli altri stakeholder
In un’economia di mercato: l’iniziativa imprenditoriale è libera; l’imprenditore può uscire dal mercato; le imprese inefficienti sono escluse dal mercato mediante il fallimento; l’imprenditore ha le conoscenze tecniche per organizzare il personale e gli investimenti; l’imprenditore che rischia il capitale è remunerato dal profitto. Oggi accade che: l’iniziativa imprenditoriale è condizionata dall’utilità sociale; l’uscita dal mercato è difficoltosa; il fallimento è iniquo perché tutela i creditori a danno dei dipendenti e del patrimonio tecnologico; l’imprenditore è condizionato dai sindacati e dal giudice del lavoro; il motivo del profitto non ha consenso sociale. I legislatori tendono ad assegnare al bilancio un ruolo passivo al fine di controllare l’operato degli amministratori in linea con le tendenze che mirano a creare un controllo sociale delle imprese, specialmente di grandi dimensioni.

19 Conclusione Allora il bilancio è uno strumento di controllo;
una resa di conto neutrale ed asettica da parte degli amministratori; uno strumento passivo di informazione: gli amministratori con il bilancio non possono esercitare influenze sulle decisioni degli stakeholder: essi rendono solo il conto della gestione. Se lo scopo del bilancio è quello di fornire agli stakeholder informazioni neutrali, asettiche, che consentano di controllare l’operato degli amministratori Fin qui, le funzioni del bilancio secondo il punto di vista del soggetto economico e degli altri stakeholder. Ma cosa pensa la dottrina economico-aziendale a proposito del bilancio d’esercizio ?

20 Il punto di vista della dottrina
Secondo la dottrina economico-aziendale, non esistono un reddito d’esercizio e un capitale di funzionamento veri. Esistono tanti valori ragionevoli di reddito d’esercizio e di capitale di funzionamento in quanto reddito e capitale sono quantità astratte. Il reddito d’esercizio è dato dalla differenza tra i capitali di funzionamento di due periodi successivi: RE1=CF1-CF0 Poiché il reddito d’esercizio è una quantità astratta, lo è anche il connesso capitale di funzionamento. Sono quantità variamente configurabili nel loro valore in relazione alle ipotesi e alle previsioni che si effettuano in sede di determinazione della competenza dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio. Perciò non esiste un solo valore ma più valori; non una sola espressione quantitativa, ma varie espressioni quantitative.

21 Esempio Si supponga che un’impresa durante il primo anno di attività abbia svolto le seguenti operazioni: Acquisto merci € 50 Acquisto impianto € 1250 Vendita merci € 200 Si supponga che a fine esercizio non si abbiano rimanenze di merci e che l’impianto abbia una durata di 5 anni.

22 Esempio(2) Il conto economico del primo esercizio si presenta come segue: Il valore di x può dipendere: dalla previsione della durata fisica del bene; dalla previsione della durata economica del bene; dall’andamento dei ricavi e dei costi nel tempo; dalle ipotesi sulla correlazione tra costi e ricavi. CE1 Acquisti Amm.to x R.E f(x) Vendite 200 I II III IV V Tot. Ricavi 200 600 1000 3000 - Costi var. (50) (150) (250) (750) - Costi fissi pl. x1 x2 x3 x4 x5 1250 R.E. medio = 1000/5

23 Esempio (3) I valori di x possono variare in funzione delle seguenti ipotesi di correlazione tra costi e ricavi: a) i costi fissi sono proporzionali ai ricavi I II III IV V Tot. Ricavi 200 600 1000 3000 - Costi var. (50) (150) (250) (750) - Costi fissi pl. (83,3) (416,7) (1250) Reddito d’es. 67,7 330,3 b) i costi fissi sono proporzionali ai costi variabili I II III IV V Tot. Ricavi 200 600 1000 3000 - Costi var. (50) (150) (250) (750) - Costi fissi pl. (83,3) (416,7) (1250) Reddito d’es. 67,7 330,3

24 Esempio (4) c) i costi fissi vanno ripartiti a quote costanti
II III IV V Tot. Ricavi 200 600 1000 3000 - Costi var. (50) (150) (250) (750) - Costi fissi pl. (1250) Reddito d’es. -100 500 d) i costi fissi vanno ripartiti a quote crescenti I II III IV V Tot. Ricavi 200 600 1000 3000 - Costi var. (50) (150) (250) (750) - Costi fissi pl. (350) (450) (1250) Reddito d’es. 100 400 300

25 Conclusioni Il reddito d’esercizio è una quantità astratta.
e) i costi fissi vanno ripartiti a quote decrescenti I II III IV V Tot. Ricavi 200 600 1000 3000 - Costi var. (50) (150) (250) (750) - Costi fissi pl. (400) (325) (175) (100) (1250) Reddito d’es. -250 -175 575 650 Il reddito d’esercizio è una quantità astratta. Il processo conoscitivo del valore non è un processo di determinazione ma di individuazione del valore. Si dovrebbe parlare di processo di assegnazione del reddito.

26 La teoria del bilancio d’esercizio
Il significato economico che si attribuisce alla configurazione del reddito d’esercizio dipende dal seguente schema: Il valore del reddito e del capitale di finanziamento Criteri di valutazione fattualmente impiegati Fine assegnato al bilancio In generale si possono distinguere due tipologie di modelli teorico-contabili: modelli deduttivi o assiomatici modelli induttivi

27 Modello deduttivo o assiomatico
Nei modelli assiomatici o deduttivi: il legislatore stabilisce il fine del bilancio; il legislatore individua i principi generali; i criteri particolari di valutazione discendono direttamente dal fine e dai principi generali di redazione del bilancio. Fine Principi generali Criteri particolari di valutazione

28 Criteri particolari di valutazione
Modello induttivo Criteri particolari di valutazione Nei modelli induttivi: il legislatore individua i criteri particolari di valutazione; il legislatore fissa i principi generali; il fine del bilancio si può inferire interpretando a sistema i criteri particolari e i principi generali di valutazione. Principi generali Fine

29 I fini del bilancio d’esercizio
Il reddito d’esercizio è un indicatore delle condizioni più o meno favorevoli incontrate dalla gestione nel corso del tempo fine Alfa Secondo Onida i fini principali del bilancio sono Il reddito d’esercizio è un indicatore dell’economicità aziendale fine Beta

30 I principi generali del fine Alfa
Il fine Alfa poggia sui seguenti principi generali: Tempo fisico: tutti i periodi amministrativi sono uguali e vanno trattati allo stesso modo Costanza: i criteri di valutazione e la struttura dei conti non deve variare nel tempo per effettuare paragoni spazio-temporali Neutralità: il bilancio ordinario è una resa di conto degli amministratori, cioè uno strumento passivo nelle mani degli amministratori (no politiche di bilancio) Autonomia degli esercizi: il bilancio deve essere elaborato considerando l’unitarietà della gestione nel tempo non tenendo conto della programmazione pluriennale Competenza: la rilevazione dei ricevi e dei costi è basata su parametri obiettivi/neutrali

31 I criteri particolari del fine Alfa (i ricavi e i costi)
Sono di competenza i ricavi realizzati. Per essere tali devono sussistere due condizioni: i beni e/o i servizi devono essere stati prodotti la proprietà deve essere stata trasferita (la proprietà si trasferisce quando colui che ha fatto la proposta riceve la risposta di consenso) I costi si distinguono in: costi variabili (imputati in proporzione alla quantità prodotta e venduta) costi fissi, suddivisi in costi d’esercizio (imputati all’esercizio cui nominalmente competono) costi comuni pluriennali anticipati (sono imputati con criteri che eliminano la discrezionalità degli amministratori) Fitti passivi (costi fissi d’esercizio)

32 Un’applicazione del fine Alfa
Si supponga che l’azienda X presenti i seguenti dati: le immobilizzazioni ammontino a € 1000 e abbiano una vita utile di 5 esercizi il capitale netto sia pari a € 1000 la perdita deve essere reintegrata nell’esercizio successivo con gli utili conseguiti in quell’esercizio l’utile d’esercizio è interamente distribuito il fattore fiscale è assente la congrua remunerazione del capitale proprio è pari al 10% nel corso dei cinque anni i costi e i ricavi siano i seguenti: I II III IV V Q. prodotte 100 200 300 P. di vendita 10 C. variabile unit. 8 C. fissi d’esercizio C.C.P.A. (1000) Fitti passivi (costi fissi d’esercizio)

33 (Segue) Applicando il criterio Alfa si ottengono i seguenti valori:
II III IV V Tot. Ricavi 1000 2000 3000 10000 - Costi var. (800) (1600) (2400) (8000) MARGINE LORDO 200 400 600 - Costi fissi d’es. (100) (500) M. DI CONTR.NE 100 300 500 1500 C.C.P.A. (200) (1000) REDDITO D’ES. Fitti passivi (costi fissi d’esercizio) ROE1=-100/1000=-10% ROE2=100/1000=10% ROE3=300/1000=30% ROE4=300/1000=30% ROE5=-100/1000=-10%

34 Vantaggi del fine Alfa Il bilancio è un ottimo indicatore neutrale/obiettivo delle condizioni più o meno favorevoli incontrate dalla gestione nel corso del tempo Il bilancio rappresenta una resa di conto da parte degli amministratori Consente di standardizzare i bilanci poiché permette valide comparazioni tra gli stessi nel tempo e nello spazio Permette di controllare e revisionare facilmente il bilancio Fitti passivi (costi fissi d’esercizio)

35 Svantaggi del fine Alfa
1) Il bilancio non presenta sostanzialmente informazioni sull’economicità dell’impresa R.E. = Ricavi – Costi R.E. = – 9500 = 500 C.R.C. = (1000 x 10%) x 5 = 500 R.E. = C.R.C. 2) Con questo fine i redditi e i dividendi oscillano notevolmente e ciò incide negativamente sul valore economico dell’azienda X Fitti passivi (costi fissi d’esercizio) 3) Si creano difficoltà in sede di distribuzione dei dividendi

36 I principi generali del fine Beta
Il fine Beta poggia sui seguenti principi generali: Tempo economico: i periodi amministrativi non sono uguali essendo qualificati da diversi eventi economici, sociali, politici Unitarietà della gestione: la massa dei costi si contrappone alla massa dei ricavi. I periodi favorevoli e sfavorevoli sono collegati tra loro Sistematicità della gestione: i progetti operativi devono essere valutati in modo unitario e non esercizio per esercizio Programmazione pluriennale: è necessario impostare una programmazione pluriennale nella quale inquadrare la redazione del bilancio d’esercizio Perequazione dei redditi: il bilancio deve indicare il reddito medio prospettico e, a tal fine, sono ammesse le politiche di bilancio

37 I criteri particolari del fine Beta
I singoli elementi del patrimonio vengono valutati individualmente Fase A La valutazione degli elementi del bilancio avviene per fasi Le singole valutazioni di cui alla precedente fase sono riconsiderate a sistema Fase B

38 La Fase A a realizzo diretto Attivi a realizzo indiretto Passivi
Si utilizza il valore di presunto realizzo netto adeguato a realizzo diretto Attivi a realizzo indiretto Si utilizza la capacità di ammortamento dell’impresa Per gli elementi Si utilizza il valore di presunta estinzione Passivi

39 Il valore di presunto realizzo netto adeguato
Si calcola applicando il seguente schema: Valore di presunto realizzo (V.P.R.) (Costi speciali da sostenere fino alla vendita dell’elemento patrimoniale) (Costi indiretti da imputare all’elemento patrimoniale) Valore di presunto realizzo netto (Congrua remunerazione sul capitale proprio calcolata sul fatturato: C.R.C.P.F.) Valore di presunto realizzo netto adeguato I valori sono: V.P.R.: è il fatturato corrispondente al bene oggetto di valutazione Costi speciali (dazi, assicurazioni, etichettatura ecc.) Costi indiretti (sorveglianza, magazzinaggio ecc.) C.R.C.P.F.: i/(FATT./CP)*V.P.R.

40 Esempio Si determini il valore delle rimanenze mediante i seguenti dati: Il V.P.R. è pari a 100 I costi speciali ammontano a 10 I costi indiretti ammontano a 10 Il tasso i è pari al 6% Il capitale proprio dell’impresa ammonta a 1000 Il fatturato complessivo è pari a 2000 La C.R.C.P.F.= 0.06/(2000/1000)*100= 3 Valore di presunto realizzo (V.P.R.) (Costi speciali da sostenere fino alla vendita dell’elemento patrimoniale) (10) (Costi indiretti da imputare all’elemento patrimoniale) (10) Valore di presunto realizzo netto (Congrua remunerazione sul capitale proprio calcolata sul fatturato: C.R.C.P.F.) Valore di presunto realizzo netto adeguato Fitti passivi (costi fissi d’esercizio)

41 La capacità di ammortamento
Si calcola applicando la seguente formula: C.A. = Capacità di reddito - Congrua remunerazione del capitale t = tempo di riferimento della programmazione i x CP x t I II III IV V Tot. Ricavi - Costi var. MARGINE LORDO - Costi fissi d’es. M. DI CONTR.NE X La capacità di reddito scaturisce da uno schema di programmazione pluriennale Capacità di reddito

42 Esempio Si determini il valore delle immobilizzazioni sulla base dei seguenti dati: Il tasso i è pari al 10% Il capitale proprio dell’impresa ammonta a 3000 La programmazione pluriennale si articola come segue: I II III IV V Tot. Ricavi 1000 2000 3000 10000 - Costi var. (700) (1400) (2100) (7000) MARGINE LORDO 300 600 900 - Costi fissi d’es. (100) (500) M. DI CONTR.NE 200 500 800 2500 Fitti passivi (costi fissi d’esercizio) Capacità di reddito = 2500 C.R.C. = 3000 x 0,10 x 5 = 1500 C.A. = 2500 – 1500 = 1000

43 Gli elementi passivi: il caso dei ricavi sospesi
La regola generale vuole che i ricavi non di competenza dell’esercizio debbano essere sospesi (rimanenze passive). Se si tratta di rimanenze passive relative a beni su commessa, il problema della valutazione si complica. In generale, la valutazione può avvenire con due tecniche: Valore rimanenza = Costi da sostenere per completare la commessa Valore della rimanenza = Costi da sostenere per completare la commessa – Ricavi da riscuotere per completare la commessa Secondo il fine Beta, il valore della rimanenza andrebbe così determinato: Valore rimanenza = Costi da sostenere per completare la commessa – Ricavi da riscuotere per completare la commessa + Congrua remunerazione calcolata sul fatturato atteso

44 Esempio 1) CE x CE x+1 2) CE x CE x+1
Si supponga di aver stipulato un contratto per la fornitura di un servizio e di aver riscosso il corrispettivo all’atto della stipula del contratto. Si supponga che il servizio al termine dell’esercizio non è stato completamente prestato e che i ricavi e i costi si distribuiscano come segue: Esercizio x: Ricavi riscossi = Costi sostenuti = 50 Esercizio x+1: Ricavi riscossi = Costi da sostenere = 260 1) CE x CE x+1 Costi sostenuti 50 Ricavi 300 Costi 260 Ricavi sospesi 260 Ricavi sospesi 260 Valore rimanenza = 260 2) Esercizio x: Ricavi riscossi = Costi sostenuti = 50 Esercizio x+1: Ricavi da riscuotere = Costi da sostenere = 260 CE x CE x+1 Costi sostenuti 50 Ricavi 150 Costi 260 Ricavi sospesi 110 Ricavi sospesi 110 Ricavi Valore rimanenza =

45 Esempio (2) Si supponga di voler applicare il criterio previsto dal fine beta. Partendo dai dati della seconda ipotesi si avrà: Esercizio x: Ricavi riscossi = Costi sostenuti = 50 Esercizio x+1: Ricavi da riscuotere = Costi da sostenere = 260 Se si ipotizza che i = 10% e che FATT./CN = 2, il valore della rimanenza sarà il seguente: X = 260 – (0,1 / 2) x (X + 150) X = 117,5/0,95 = 123,68 CE x CE x+1 Costi sostenuti 50 Ricavi 150 Costi 260 Ricavi sospesi 123,68 Ricavi sospesi 123,68 Ricavi

46 La fase B1 Si deve verificare se la redditività dell’impresa (ROE medio atteso) è congrua. ROEmedio = ic congruo Se ciò non avviene si provvede al risanamento dell’impresa che consiste nel ridurre il valore delle immobilizzazioni e del capitale netto applicando il seguente sistema: Congrua remunerazione capitale (C x i x t) Capacità di reddito CR Valore delle immobilizzazioni I = + Valore delle immobilizzazioni I Capitale netto C Val. di bil. Imm.ni – Val. bil. CN (VBI – VBC) = +

47 La fase B2 Stimati i nuovi valori di C e di I si procede a allineare tali valori con quelli iscritti in bilancio. A questo punto si verifica che i valori del reddito e del capitale netto siano in linea rispettivamente con il reddito e la redditività congrui. Reddito congruo = ic x CN Redditività congrua: ROEmedio = ROEcongruo A tal fine si effettua la perequazione dei redditi, ovvero si incide sulla distribuzione nel tempo dei costi, affinchè lo SP e il CE evidenzino il reddito e la redditività medi prospettici ritenuti congrui.

48 Esempio (1) Si supponga che l’azienda Beta abbia il seguente SP: SP
Immobilizzazioni 1800 Capitale netto 2500 Si ipotizzi la seguente programmazione pluriennale: I II III IV V Tot. Ricavi 1000 2000 3000 10000 - Costi var. (500) (1400) (1800) (6000) MARGINE LORDO 500 600 1200 4000 - Costi fissi d’es. (100) M. DI CONTR.NE 400 1100 3500 C.C.P.A. REDDITO D’ES. 1700 Fitti passivi (costi fissi d’esercizio) Il margine di contribuzione è pari alla capacità di reddito e il tasso di congrua remunerazione è pari al 15%

49 Congrua remunerazione capitale
Esempio (2) Il rapporto tra redditività media e reddito congruo è il seguente: ROEmedio = (1700/5)/2500 = 13,6% 13,6% < 15% ROEmedio < ic Si deve risanare l’impresa in quanto la redditività palesata dalla programmazione è inferiore a quella giudicata congrua. Tale affermazione è confermata dal fatto che la capacità di ammortamento è inferiore al valore contabile delle immobilizzazioni (1800) Fitti passivi (costi fissi d’esercizio) Congrua remunerazione capitale (2500x0,15x5) Capacità di amm.to 1625 Capacità di reddito 3500 = - < 1875 1800

50 Esempio (3) Al fine di risanare l’impresa si imposta il seguente sistema di equazioni: Congrua remunerazione capitale (C x i x t) Capacità di reddito CR Valore delle immobilizzazioni I = + Valore delle immobilizzazioni I Capitale netto C Val. di bil. Imm.ni – Val. bil. CN (VBI – VBC) = + 3500 = I + (C x 0,15 x 5) = C + ( ) I C = 2400 I = 1700

51 Esempio (4) A questo punto lo SP si modifica come segue: SP
Immobilizzazioni 1700 Capitale netto 2400 L’impresa finalmente soddisfa la condizione di congruità del reddito e della redditività media Reddito medio = 1800/5 = 360 Reddito congruo = 2400 x 0,15 = 360 ROEmedio = 360/2400 = 15% ROEcongruo = 15%

52 Esempio (5) Ne consegue che la programmazione pluriennale può essere completata come segue: I II III IV V Tot. Ricavi 1000 2000 3000 10000 - Costi var. (500) (1400) (1800) (6000) MARGINE LORDO 500 600 1200 4000 - Costi fissi d’es. (100) M. DI CONTR.NE 400 1100 3500 C.C.P.A. (40) (140) (740) (1700) REDDITO D’ES. 360 1800 Fitti passivi (costi fissi d’esercizio) In pratica si effettua una perequazione dei redditi che è necessitata dall’esigenza di fare in modo che in ogni esercizio il CE e lo SP evidenzino il reddito medio prospettico e la redditività media prospettica.

53 Conclusioni L’esigenza di rispettare il fine del bilancio impone la perequazione dei redditi La perequazione dei redditi si ottiene modificando la dinamica dei costi comuni pluriennali anticipati Il principio è che se in un progetto gestionale ciò che conta è il risultato reddituale complessivo calcolato sulla vita dell’intero progetto allora è ragionevole perequare i redditi relativamente al periodo di programmazione

54 2a parte La pratica del bilancio d’esercizio
Fine del bilancio (art. 2423) Postulati di bilancio o criteri generali di bilancio (art bis) Criteri particolari di valutazione (art. 2426)

55 Documenti di bilancio (art. 2423 comma 1)
“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.” Il bilancio d’esercizio è composto da tre documenti: Inoltre, sono allegati al bilancio d’esercizio la relazione sulla gestione (art. 2428) e la relazione dei sindaci (art. 2429) è un documento di derivazione contabile, che illustra: attività; passività; patrimonio netto. STATO PATRIMONIALE è un documento di derivazione contabile, che illustra: ricavi di esercizio; costi di esercizio; reddito di esercizio. CONTO ECONOMICO è un documento descrittivo che contiene informazioni su: criteri di valutazione adottati; voci dello stato patrimoniale e del conto economico; altro. NOTA INTEGRATIVA

56 RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA
Clausola generale (art comma 2) “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”. La clausola generale rappresenta una norma sovraordinata rispetto agli altri principi di redazione del bilancio; una regola a cui i criteri generali e particolari devono uniformarsi. La clausola generale comprende due requisiti distinti: Clausola generale Postulati di bilancio Criteri particolari di valutazione requisito di natura FORMALE: riguarda la forma e la struttura del bilancio CHIAREZZA requisito di natura SOSTANZIALE: riguarda la sostanza del bilancio e delle informazioni in esso contenute RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA

57 Requisiti della clausola generale
CHIAREZZA E’ un attributo che riguarda la forma del bilancio: le modalità di rappresentazione dei conti. Un bilancio è chiaro se rispetta le disposizioni legislative in tema di: - forma: sezioni contrapposte o forma scalare; - struttura: numero, denominazione, aggregazione e ordine delle voci. RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA E’ un attributo che riguarda la sostanza del bilancio: il contenuto delle informazioni da fornire agli stakeholder. Deriva dall’espressione “true and fair view” contenuta nella IV Direttiva CEE (inizialmente tradotta come “quadro fedele”). Un bilancio soddisfa il requisito della “rappresentazione veritiera e corretta” (RVC) se è conforme al fine assegnato dal legislatore al bilancio stesso. Esiste la rappresentazione veritiera e corretta se le informazioni riportate in bilancio riflettono sono ispirate al RVC FINE DI BILANCIO

58 Fine di bilancio e RVC Nel processo di emanazione di norme in materia contabile, il legislatore può seguire due vie alternative: Il legislatore: detta il FINE; non detta i CRITERI DI VALUTAZIONE. I redattori del bilancio devono scegliere i criteri più idonei al raggiungimento del fine prefissato. I redattori hanno pertanto un atteggiamento “attivo” nella redazione il bilancio di esercizio. Il legislatore: detta il FINE; detta i CRITERI DI VALUTAZIONE. I redattori del bilancio devono applicare pedissequamente i criteri prescelti. I redattori hanno pertanto un atteggiamento “passivo” nella redazione del bilancio di esercizio.

59 Fine di bilancio e RVC(2)
Il legislatore italiano ha, invece, adottato la seguente via: il legislatore non ha dettato il fine (art. 2423); il legislatore ha dettato criteri di valutazione generali e particolari (artt bis e 2426 c.c.) che, in assenza di un fine specifico, sono ispirati ai principi della buona ragioneria, del sano empirismo, della generale accettazione, ecc. In assenza di un fine esplicitato in modo diretto e/o indiretto, si può pertanto affermare che il bilancio offre una rappresentazione veritiera e corretta se rispetta le norme sancite dal legislatore in tema di postulati di bilancio e di criteri particolari di valutazione (rispettivamente artt. 2423bis e 2426 del codice civile). Le informazioni fornite dal bilancio non sono rispondenti al fine RVC FINE DI BILANCIO Le informazioni fornite dal bilancio sono rispondenti ai criteri di redazione dettati dal legislatore PRINCIPI DI REDAZIONE GENERALI PRINCIPI DI REDAZIONE PARTICOLARI

60 Informazioni complementari (art. 2423 comma 3)
“Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”. La norma precisa che la disposizione costituisce un obbligo a carico dei redattori del bilancio; ma non specifica quali tipi di informazioni fornire e in quale documento inserirle (integrazione delle voci contenute nei prospetti contabili; ulteriori informazioni da fornire nella nota integrativa; redazione di prospetti o documenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal codice, ecc.).

61 Deroghe per casi eccezionali (art. 2423 comma 4)
“Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”. In sostanza, il legislatore indica che qualora si rilevi un contrasto tra una norma contenuta nel codice e la rappresentazione veritiera e corretta, si debba privilegiare quest’ultima derogando alla norma. Trattasi di una deroga obbligatoria. Le deroghe si sostanziano in rivalutazioni degli elementi dell’attivo patrimoniale. La normativa vigente è fondata sul criterio del “costo storico”, in coerenza al principio di “prudenza” che pervade l’apparato codicistico. In ottemperanza a tale postulato, le rivalutazioni sono ammesse solo in casi eccezionali, in ipotesi di deroga dei criteri di valutazione previsti dal codice.

62 Deroghe per casi eccezionali: rivalutazioni
Le rivalutazioni sono contabilizzate mediante la seguente scrittura in P.D.: Elemento patrimoniale (Fabbricato, Terreno, ecc.) a Rivalutazioni X In sede di riparto dell’utile: Utile d’esercizio a Riserva non distribuibile X Il legislatore, tuttavia, non individua i “casi eccezionali”, ma li considera come fenomeni coincidenti con le “speciali ragioni” presenti dal Codice del (non novellato dal D.Lgs 127/91). BENI della società CAPITALE della società CASI ECCEZIONALI SPECIALI RAGIONI

63 Casi riconosciuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza
Deroghe per casi eccezionali: speciali ragioni (beni) Esempio Un terreno agricolo, a causa della modifica del piano regolatore, diventa edificabile: il costo storico del terreno non è più rappresentativo del suo valore. A1) Cambiamento di destinazione economica del bene Esempio Su un terreno di proprietà della società vengono eliminate una servitù di passaggio, una servitù militare, un vincolo paesaggistico, archeologico, ecc.: il costo storico del terreno non è più rappresentativo del suo valore. A2) Eliminazione/attenuazione di vincoli e/o servitù esistenti sul bene Casi riconosciuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza Esempio La società stipula, prima del 31/12, un compromesso di vendita di un bene aziendale a un prezzo superiore rispetto al suo valore contabile; la vendita avverrà dopo il 31/12, ma alla data di bilancio il costo storico del bene non è più rappresentativo del suo valore. A3) Cambiamento di destinazione giuridica del bene

64 Deroghe per casi eccezionali: speciali ragioni (capitale)
Art. 2446: riduzione del capitale per perdite. Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Contro tale decreto è ammesso reclamo alla corte d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione.

65 Deroghe per casi eccezionali: speciali ragioni (capitale) (2)
Dalla lettura dell’art. 2446, si evince che quando una società presenta una perdita superiore a 1/3 del capitale sociale, che continua a persistere anche nell’esercizio successivo, l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale al fine di garantirne la copertura, secondo la seguente scrittura contabile: Capitale sociale a Perdita d’esercizio X In presenza di tale situazione, allo scopo di evitare di ridurre il capitale, si invocano la presenza di un “caso eccezionale” e proporre la rivalutazione, in base al valore corrente, di un elemento dell’attivo patrimoniale. Alla rivalutazione corrisponde la costituzione, per un importo analogo, di una riserva di capitale. Ne deriva che il capitale netto aumenta e l’incidenza delle perdite si riduce a un livello inferiore a 1/3 del capitale. Questo caso eccezionale è riconosciuto solo dalla dottrina, ma non dalla giurisprudenza.

66 Esempio In presenza di una perdita superiore a 1/3 del capitale, si invocano i casi eccezionali e si rivaluta il valore dei fabbricati per euro 500. Stato Patrimonialet Fabbricati 1.000 Debiti 2.450 Altre attività 2.000 Capitale sociale Perdita d’ex. 900 (350) Totale 3.000 Stato Patrimonialet Fabbricati 1.500 Debiti 2.450 Altre attività 2.000 Capitale sociale Riserva di rival. Perdita d’ex. 900 500 (350) Totale 3.500

67 2a parte La pratica del bilancio d’esercizio
Fine del bilancio (art. 2423) Postulati di bilancio o criteri generali di bilancio (art bis) Criteri particolari di valutazione (art. 2426)

68 Going concern o continuità (art. 2423 bis comma 1)
“La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”. Le valutazioni di bilancio devono essere effettuate nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale. La continuità è il principio di base; infatti, è denominato “protoprincipio”, in quanto, in assenza di continuità aziendale non si può parlare di bilancio ordinario di esercizio, ma di bilanci straordinari (bilancio di liquidazione, di cessione, di trasformazione, ecc.). Le norme in materia di bilancio (art e ss.) si applicano nei confronti di imprese in funzionamento. Non sono norme dirette alla redazione di bilanci straordinari. Non è sufficiente “presumere” la continuazione. Essa deve essere accertata dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale. Tuttavia, né il codice, né i Principi Contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri definiscono un processo in grado di accertare il presupposto della continuità aziendale. In merito, il principio di revisione n. 21 individua alcuni indicatori economici, gestionali e di altra natura idonei a verificare l’esistenza del presupposto della continuità aziendale.

69 Prudenza (art. 2423 bis comma 1, 2, 4, art. 2426 comma 2)
Art bis Comma 1: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”. Art bis Comma 2:“si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio”. Non devono essere computati gli utili sperati e devono essere computate le perdite presunte (principio della realizzazione). Art bis Comma 4: “si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”. Art Comma 2: “gli ammortamenti vanno calcolati sia in caso di perdite, sia in caso di utili”. Pertanto, il postulato stabilisce che: le attività e i ricavi devono essere valutate al minore tra i valori possibili (valori obiettivi, ragionevoli e attendibili); le passività e i costi devono essere valutati al maggiore tra i valori possibili. Per “possibili” si intende valori tendenzialmente obiettivi, ragionevoli e attendibili.

70 Prudenza (2) (art. 2423 bis comma 1, 2, 4)
La giustificazione è la cautela verso il futuro incerto. L’obiettivo che si persegue è di salvaguardare l’integrità del capitale, ovvero di fare in modo che, in ogni momento della vita aziendale, il capitale di bilancio (il capitale netto) risulti inferiore, o al massimo uguale, al capitale economico (cioè al valore di mercato del capitale netto). La valutazione deve essere, pertanto, prudente, al fine di evitare di annacquare il capitale: CN  W Nella pratica il postulato della prudenza si traduce nel principio delle “asimmetrie delle stime” che implica quanto segue: - divieto di contabilizzare le attività potenziali non certe e non quantificabili (utili sperati), ma solo gli utili effettivamente realizzati; - obbligo di contabilizzare le passività potenziali (perdite presunte) se probabili e quantificabili.

71 Funzione economica (art. 2423 bis comma 1)
“La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”. E’ stato introdotto con il D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 (Riforma del diritto societario). L’espressione è stata soggetta a critiche in quanto ritenuta poco chiara. La dottrina prevalente interpreta il principio come una espressione della “prevalenza della sostanza sulla forma”. Esso garantisce che, in caso di contrasto tra la realtà economica di un’operazione e la forma legale con la quale essa si manifesta, i redattori di bilancio privilegino la prima, rilevando i fatti amministrativi in conformità alla propria sostanza. Es.: operazioni “pronti contro termine” di titoli. Forma: vendita di titoli. Sostanza: finanziamento a scadenza dietro garanzia su titoli.

72 Competenza economica (art. 2423 bis comma 3)
“Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento”. I costi e i ricavi sono contabilizzati in bilancio in base alla loro competenza economica, trascurando la relativa manifestazione numeraria. Un ricavo è di competenza dell’esercizio allorquando: il bene o servizio è stato approntato; è stato trasferito il diritto di godimento del bene o del servizio. Un costo è di competenza dell’esercizio se: si è realizzato il corrispettivo ricavo; si è utilizzato il relativo servizio; il servizio o il ricavo non si avranno più perché sono svaniti.

73 Valutazione atomistica (art. 2423 bis comma 5)
“Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci dei conti vanno valutati separatamente”. Gli elementi eterogenei ricompresi in una singola voce devono essere valutati separatamente e analiticamente, senza effettuare stime forfettarie. Non rappresenta un principio vero e proprio, piuttosto una regola di redazione del bilancio. Es.: la voce costi di Ricerca, Sviluppo e Pubblicità. I singoli costi riguardanti le varie funzioni vanno analizzati e valutati in modo autonomo, senza possibilità di compensazioni. Anche l’art ter sancisce che sono vietati compensi di partite.

74 Costanza (art. 2423 bis comma 6)
“I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro”. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico”. I criteri di valutazione, la forma e la struttura dei conti devono rimanere costanti nel tempo, al fine di garantire la comparabilità dei bilanci. Il principio della costanza è l’unico postulato che, in casi eccezionali, può essere derogato. La nota integrativa deve: motivare la deroga indicarne l’influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. Le deroghe al principio della costanza rappresentano “cambiamenti di principi contabili” (es.: cambiamento del metodo di valutazione delle partecipazioni: dal costo, al patrimonio netto; cambiamento del metodo di scarico delle rimanenze di magazzino: dal FIFO al LIFO; ecc.). Differenti sono le “variazioni di stime” che rappresentano eventi ordinari, normali e tipici in una azienda, che, pertanto, non generano deroghe al principio della costanza (es.: cambiamento di una aliquota di ammortamento: dal 10% al 20%; cambiamento del valore di presumibile realizzazione di un credito; ecc.)

75 2a parte La pratica del bilancio d’esercizio
Fine del bilancio (art. 2423) Postulati di bilancio o criteri generali di bilancio (art bis) Criteri particolari di valutazione (art. 2426)

76 Criteri particolari di valutazione (art. 2426)
MATERIALI BENI IMMATERIALI IMMATERIALI ONERI PLURIENNALI IMMOBILIZZAZIONI AVVIAMENTO FINANZIARIE CRITERI PARTICOLARI DI VALUTAZIONE CREDITI RIMANENZE

77 Immobilizzazioni (art. 2426)
MATERIALI BENI IMMATERIALI IMMATERIALI ONERI PLURIENNALI IMMOBILIZZAZIONI AVVIAMENTO FINANZIARIE Si considerano immobilizzazioni gli elementi patrimoniali (beni) destinati ad essere utilizzati durevolmente nell’attività aziendale (principio della destinazione). Con riferimento alle immobilizzazioni finanziarie, si presumono immobilizzazioni le partecipazioni detenute in misura non inferiore al: - 10% del capitale sociale se riguardano società quotate; - 20% del capitale sociale se riguardano società non quotate.

78 Immobilizzazioni materiali (art. 2426)
BENI IMMATERIALI IMMATERIALI ONERI PLURIENNALI IMMOBILIZZAZIONI AVVIAMENTO FINANZIARIE Nel seguito verrà analizzata la disciplina codicistica prevista per le immobilizzazioni materiali che è sintetizzabile nei seguenti tre aspetti: iscrizione ammortamento svalutazione

79 Iscrizione (art. 2426 comma 1)
“Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi”. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie sono iscritte al costo. COSTO DI ACQUISTO + Prezzo fatturato + IVA indetraibile + oneri accessori * - sconti commerciali * Gli oneri accessori si riferiscono a spese di trasporto, di collaudo, di montaggio, di intermediazione, ecc. COSTO costi direttamente imputabili al bene può comprendere anche: costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabili sostenuti nel periodo di fabbricazione fino al momento in cui il bene può essere utilizzato COSTO DI PRODUZIONE possono essere aggiunti anche: oneri finanziari legati alla produzione sostenuti nel periodo di fabbricazione

80 Ammortamento (art. 2426 comma 2)
“Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa”. L’ammortamento deve essere effettuato solo ai beni aventi “vita limitata”; ne discende che non tutte le immobilizzazioni sono soggette ad ammortamento. Ad esempio, non sono soggette ad ammortamento i terreni e le opere d’arte. L’ammortamento si rileva con la seguente scrittura contabile: Ammortamento a Elemento patrimoniale di durata definita X sistematicamente Immobilizzazioni a vita utile limitata (o di durata definita) devono essere ammortizzate: in ogni esercizio in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione

81 Ammortamento(2) (art. 2426 comma 2)
SISTEMATICAMENTE Le immobilizzazioni devono essere ammortizzate in base a un piano di ammortamento prestabilito al momento di entrata in funzione del bene che stabilisca i criteri di ammortamento e le aliquote. Il piano di ammortamento definisce le modalità tramite le quali il costo ammortizzabile viene ripartito nel periodo di vita utile dell’immobilizzazione; può essere a quote costanti, a quote crescenti e a quote decrescenti. IN OGNI ESERCIZIO L’ammortamento deve essere effettuato sistematicamente in ogni esercizio, a prescindere dai risultati economici dell’azienda (sia che l’azienda rilevi un utile, sia che l’azienda rilevi una perdita). L’ammortamento è un procedimento di ripartizione di un costo pluriennale e non un processo di valutazione. RESIDUA POSSIBILITA’ DI UTILIZZAZIONE L’espressione indica che nella definizione del piano di ammortamento è necessario tener conto della vita utile del bene (numero di anni in cui si effettua l’ammortamento). La vita utile è stimata valutando sia il LOGORIO FISICO o consumo del bene che il DEPERIMENTO o superamento tecnologico del bene. La vita utile deve essere eguagliata al minore tra il periodo di consumo fisico e quello di obsolescenza tecnologica.

82 Esempio Nella predisposizione del piano di ammortamento di un’immobilizzazione, è necessario conoscere i seguenti elementi: il valore originario della immobilizzazione: € 2.550; il valore residuo dell’immobilizzazione al termine della sua vita utile: € 50; la durata della vita utile: 5 anni. Piano a quote costanti Piano a quote costanti Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Valore originario 2.550 Quota di ammortamento 500 Fondo ammortamento 1.000 1.500 2.000 2.500 Valore contabile netto 2.050 1.550 1.050 550 50

83 Esempio(2) Piano a quote crescenti e decrescenti
Si determina dapprima un coefficiente K che successivamente si moltiplica per il numero degli anni di ammortamento in modo crescente o decrescente Piano a quote crescenti: q1 = 167 × 1 = 167 q2 = 167 × 2 = 333 q3 = 167 × 3 = 500 q4 = 167 × 4 = 667 q5 = 167 × 5 = 883 Piano a quote decrescenti: q1 = 167 × 5 = 833 q2 = 167 × 4 = 667 q3 = 167 × 3 = 500 q4 = 167 × 2 = 333 q5 = 167 × 1 = 167 Il codice prevede la possibilità di modifiche al piano di ammortamento riguardanti soltanto i criteri e i coefficienti di ammortamento applicati. Le modifiche devono essere motivate in nota integrativa.

84 Esempio(3) Piano a quote crescenti Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5
Valore originario 2.550 Quota di ammortamento 167 333 500 667 833 Fondo ammortamento 1.000 1.667 2.500 Valore contabile netto 2.383 2.050 1.550 50 Piano a quote decrescenti Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Valore originario 2.550 Quota di ammortamento 833 667 500 333 167 Fondo ammortamento 1.500 2.000 2.333 2.500 Valore contabile netto 1.717 1.050 550 217 50

85 Svalutazione (art. 2426 comma 3, parte prima)
“L'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore rispetto al costo (come determinato nei punti 1 e 2), deve essere iscritta a tale minor valore. Questo valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata” . Il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali deve essere svalutato quando il costo valore contabile (costo storico – fondo ammortamento) > valore durevole ossia quando il valore contabile non è più giustificato dal valore recuperabile del bene. In ottemperanza al principio della prudenza, non è possibile iscrivere le attività ad un valore contabile superiore rispetto a quello recuperabile. Il valore durevole di un’immobilizzazione materiale e immateriale subisce una riduzione in presenza di fenomeni duraturi riguardanti: un imprevedibile logorio del bene; un imprevedibile deperimento del bene; un’insufficiente capacità di ammortamento dell’impresa. In realtà, i fenomeni a) e b) possono essere rilevati dall’impresa mediante una modifica del piano di ammortamento, mentre l’ipotesi c) può essere affrontata solo tramite una svalutazione.

86 Svalutazione(2) (art. 2426 comma 3, parte prima)
In pratica: Prezzo netto di vendita Valore durevole o recuperabile (W=valore economico) Valore d’uso (determinato con metodi di valutazione) Quindi, se COSTO* >W c’è svalutazione durevole. Svalutazione a Immobilizzazione X Se COSTO* ≤ W si può mantenere il valore del costo. * ovvero il valore contabile

87 Svalutazione(3) (art. 2426 comma 3, parte prima)
In ipotesi di rilevazione di una svalutazione durevole, è necessario aggiornare il piano di ammortamento del bene svalutato. Negli anni successivi occorre verificare che i motivi che hanno prodotto la svalutazione continuino a persistere. Il codice, infatti, prevede che la svalutazione non può essere mantenuta nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Pertanto, occorre rilevare un ripristino di valore, nella misura massima della svalutazione precedentemente effettuata. Il costo di iscrizione rappresenta, infatti, un limite massimo oltre il quale il valore dell’immobilizzazione non può essere contabilizzato. Il ripristino di valore non può mai sostanziarsi in una rivalutazione (rilevabile solo in presenza di deroghe per casi eccezionali e di leggi speciali). Immobilizzazione a Ripristino di valore X Con il ripristino di valore si iscrive il valore che l’immobilizzazione avrebbe avuto, qualora la svalutazione non fosse mai stata effettuata (costo storico al netto degli ammortamenti previsti nel piano originario).

88 Immobilizzazioni immateriali (art. 2426)
* La disciplina contabile dettata dal legislatore è analoga a quella prevista per le immobilizzazioni materiali (art punti 1, 2 e 3) a cui si rinvia. di durata definita*: brevetto industriale diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno concessioni licenze marchi diritti simili BENI IMMATERIALI MATERIALI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ONERI PLURIENNALI di durata indefinita costi di impianto costi di ampliamento costi di ricerca costi di sviluppo costi di pubblicità avviamento FINANZIARIE AVVIAMENTO

89 Oneri pluriennali (art. 2426 comma 5)
Costi di impianto  oneri sostenuti nella fase pre-operativa (spese notarili di costituzione, costi per studi di settore preparatori, per ricerche di mercato, studio e predisposizione dell’organizzazione, ecc.). Costi di ampliamento  oneri sostenuti per l’accrescimento, la ristrutturazione o la riorganizzazione della capacità operativa esistente (costi per l’avvio di una nuova rete commerciale, di un nuovo stabilimento produttivo, oneri per la ristrutturazione dell’attività aziendale, ecc.). Costi di ricerca di base  oneri sostenuti per l’insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che sono da considerarsi di utilità generica per l’impresa. Costi di ricerca applicata  oneri sostenuti per studi, esperimenti, indagini e ricerche finalizzati alla realizzazione di uno specifico prodotto o processo produttivo. Costi di sviluppo  oneri sostenuti per l’applicazione dei risultati ottenuti dalla ricerca. Costi di pubblicità  oneri sostenuti per la promozione e la sponsorizzazione dei prodotti aziendali (funzionali al “lancio” di un nuovo prodotto).

90 Oneri pluriennali(2) (art. 2426 comma 5)
“I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati”. I costi pluriennali possono essere iscritti (vi è una facoltà per il raggiungimento della RVC e non un obbligo) nell’attivo dello stato patrimoniale se si verificano due condizioni: utilità pluriennale: i costi sostenuti devono produrre benefici economici durevoli per l’impresa; 2) consenso dell’organo di controllo collegio sindacale per le società non quotate società di revisione per le società quotate (D.Lgs. 58/1998) Conto economico Stato patrimoniale Costi impianto Costi ampliamento Costi di R & S Costi di pubblicità

91 Oneri pluriennali(3) (art. 2426 comma 5)
AMMORTAMENTO Se tali costi sono iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, devono essere ammortizzati. L’ammortamento deve essere effettuato sistematicamente, in ogni esercizio, secondo un piano di ammortamento appositamente predisposto in base alla residua possibilità di utilizzazione. Il legislatore, per timore che vengano effettuati periodi di ammortamento eccessivamente lunghi, ne limita la durata in un periodo massimo di cinque anni. DISTRIBUZIONE DIVIDENDI Ispirandosi al principio della prudenza, il legislatore stabilisce che fino a quando i costi in esame non sono completamente ammortizzati possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire il costo non ammortizzato esposto nello S.P. Una RISERVA è DISPONIBILE quando non esiste una specifica e chiara destinazione economica stabilita dalla legge, dallo statuto o dall’assemblea dei soci. NON DISPONIBILI (es. ris. legale, ris. stabilite da statuto, atto cost., assemblea) DISPONIBILI (es. ris. leg. per la parte che eccede il 20% del CS, ris. straor.) RISERVE Art. 2430: in ogni esercizio deve essere accantonato almeno il 5% degli utili netti a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto un quinto (20%) del cap. sociale.

92 Esempio Il candidato indichi l’ammontare dei dividendi eventualmente distribuibili nelle seguenti ipotesi. CASO 1 Stato Patrimoniale 31/12/n Costi d’impianto 100 Capitale sociale Riserva legale Riserva straordinaria Utile d’esercizio 20 50 In questo caso, la riserva legale raggiunge il 20% del capitale sociale, non rendendo obbligatorio l’accantonamento dell’utile di esercizio. Esiste inoltre una riserva disponibile (quella straordinaria) che copre per intero il costo di impianto non ancora ammortizzato. Pertanto l’utile può essere totalmente distribuito. CASO 2 Stato Patrimoniale 31/12/n Costi d’impianto 100 Capitale sociale Riserva legale Utile d’esercizio 20 50 In questo caso, la riserva legale raggiunge il 20% del capitale sociale, non rendendo obbligatorio l’accantonamento dell’utile di esercizio. Non esiste una riserva disponibile che copra il costo di impianto non ancora ammortizzato. Pertanto l’utile non può essere distribuito.

93 Esempio(2) Stato Patrimoniale 31/12/n … Costi d’impianto 100
CASO 3 Stato Patrimoniale 31/12/n Costi d’impianto 100 Capitale sociale Riserva legale Riserva straordinaria Utile d’esercizio 10 50 In questo caso, la riserva legale non raggiunge il 20% del capitale sociale. Esiste inoltre una riserva disponibile (quella straordinaria) che copre per intero il costo di impianto non ancora ammortizzato. L’utile d’esercizio va accantonamento a riserva legale per € 2,5 (5% x 50). Gli utili distribuibili ammontano così a 47,5 (50 – 5% x 50). In questo caso, la riserva legale non raggiunge il 20% del capitale sociale. Esiste inoltre una riserva disponibile (quella straordinaria) che non copre per intero il costo di impianto non ancora ammortizzato. L’utile d’esercizio va assegnato a riserva legale per € 7,5 (5% x 150). Il residuo va destinato a una riserva disponibile per un ammontare pari a € 100, a copertura dei costi di impianto, e la parte residua, pari a 42,5, può essere di conseguenza distribuita ai soci. CASO 4 Stato Patrimoniale 31/12/n Costi d’impianto 100 Capitale sociale Riserva legale Utile d’esercizio 10 150

94 Avviamento (art. 2426 comma 6)
L’avviamento è il maggior valore di un’azienda in funzionamento rispetto a un’azienda con caratteristiche analoghe, ma costituita ex novo, derivante dal complesso di attività immateriali non contabilizzate in bilancio che contribuiscono a incrementarne il valore (rapporti consolidati con i fornitori e con i clienti, personale addestrato, immagine, prestigio, ecc.). L’avviamento è il maggior valore del capitale economico (W) rispetto al patrimonio netto rettificato (K’ = patrimonio netto contabile espresso a valori correnti). dove: patrimonio netto rettificato valore economico delle azioni acquistate patrimonio netto della società acquisita sono rettifiche alle attività e passività patrimoniali per riesprimerle ai valori correnti da cui si ricava che: valore dei beni immateriali non contabilizzati (capitale umano, marchi, ecc.)

95 Iscrizione (art. 2426 comma 6)
“L'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E’ tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa”. L’avviamento può essere iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale (cioè, può essere capitalizzato) se esistono tre condizioni: è stato acquisito a titolo oneroso, vuol dire che è avvenuto un trasferimento (cessione, fusione, scissione, ecc.) di azienda o di un ramo aziendale; l’avviamento iscritto in bilancio riguarda una società acquisita e non la società che redige il bilancio. Non è mai iscrivibile l’avviamento interno, ma solo quello acquisito e pagato; è iscritto nei limiti del costo sostenuto, a prescindere dall’effettivo valore dell’avviamento  la società può iscrivere al massimo il costo per esso sostenuto (prezzo pagato per l’acquisizione); esiste il consenso dell’organo di controllo collegio sindacale per le società non quotate società di revisione per le società quotate (D.Lgs. 58/1998)

96 Ammortamento (art. 2426 comma 6)
Se l’avviamento è iscritto nell’attivo di stato patrimoniale deve essere ammortizzato per un periodo non superiore a 5 anni. Il legislatore, infatti, afferma che l’ammortamento può essere effettuato per un periodo limitato superiore a cinque anni purchè: è motivato in nota integrativa; è effettuato sistematicamente; la sua durata non superi “la durata per l’utilizzazione di questo attivo” (durata degli elementi aziendali non contabilizzati che portano benefici economici all’azienda)°. ° L’avviamento è un bene immateriale di durata tendenzialmente indefinita e teoricamente ad utilizzazione limitata.

97 Immobilizzazioni finanziarie (art. 2426)
MATERIALI BENI IMMATERIALI IMMATERIALI ONERI PLURIENNALI IMMOBILIZZAZIONI AVVIAMENTO FINANZIARIE L’aggregato comprende: Metodo del costo Metodo del patrimonio netto (equity method) valutate secondo il Partecipazioni in società controllate e collegate

98 Classificazione (art. 2426 comma 4)
in società non controllate o non collegate in società controllate o collegate Metodo del costo Equity method o Metodo del patrimonio netto oppure PARTECIPAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con destinazione e utilizzo non durevole con destinazione e utilizzo durevole Rimanenze di titoli: sono valutate al minore tra il costo e il valore di realizzo desumibile dal mercato Sono presunte immobilizzazio-ni le partecipazioni: > 10% CS in società quotate > 20% CS in società non quotate Deroga facoltativa

99 Metodo del costo: iscrizione, svalutazione (art
Metodo del costo: iscrizione, svalutazione (art comma 1, 3 seconda parte) Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori (spese di intermediazione finanziaria, oneri bancari di acquisto, ecc.). Il prezzo di acquisizione è determinato generalmente sulla base dei risultati di una perizia valutativa. Partecipazione a Cassa X Comma 3 seconda parte: “per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4 o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa”.

100 Valore durevole o recuperabile (W=valore economico)
Metodo del costo: iscrizione, svalutazione(2) (art comma 1, 3 seconda parte) In pratica: Prezzo netto di vendita Valore durevole o recuperabile (W=valore economico) Valore d’uso (determinato con metodi di valutazione) Quindi, se COSTO* > WPart. c’è svalutazione durevole. Svalutazione durevole a Partecipazione X Se COSTO* ≤ WPart. si può mantenere il valore del costo. * ovvero il valore contabile

101 Metodo del costo: iscrizione, svalutazione(3) (art
Metodo del costo: iscrizione, svalutazione(3) (art comma 1, 3 seconda parte) Negli anni successivi occorre verificare che i motivi che hanno prodotto la svalutazione continuino a persistere. Il codice, infatti, prevede che la svalutazione non può essere mantenuta nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Pertanto, occorre rilevare un ripristino di valore, nella misura massima della svalutazione precedentemente effettuata. Il costo di iscrizione rappresenta, infatti, un limite massimo oltre il quale il valore della partecipazione non può essere contabilizzato. Partecipazione a Ripristino di valore X Con il ripristino di valore si iscrive il valore che la partecipazione avrebbe avuto, qualora la svalutazione non fosse mai stata effettuata (costo di acquisto comprensivo di eventuali oneri accessori). Il metodo del costo prevede una tendenziale stabilità del valore contabile della partecipazione acquisita. Le uniche variazioni che vanno rilevate sono quelle che si sostanziano in una svalutazione durevole e in un connesso ripristino di valore.

102 Esempio Il 1° gennaio dell’esercizio n la Società Alfa acquista il 100% della Società Beta al prezzo di € 100. S.P. Alfa 1/1/n S.P. Beta 1/1/n Partecipazione ß CN Controllo al 100% Quindi, COSTO=100 Ipotesi 1. Il n, Wpart.ß = € 120 (valore recuperabile della partecipazione in ß) si può mantenere la valutazione della partecipazione a €100 S.P. Alfa 31/12/n S.P. Beta 31/12/n Partecipazione ß CN Controllo al 100% Il valore contabile di una partecipazione, valutata con il metodo del costo, può risultare maggiore della relativa quota di patrimonio netto, perché, in sede di acquisto della partecipazione, l’acquirente corrisponde generalmente un prezzo superiore rispetto alla frazione di patrimonio netto acquisita, comprensivo anche degli eventuali maggior valori degli asset aziendali e dell’avviamento.

103 Esempio(2) Ipotesi 2. Il n, Wpart.ß = € 70 (valore recuperabile della partecipazione in ß) c’è una svalutazione durevole pari a € 30 (€100-€70) La scrittura in partita doppia da effettuare sarà la seguente: Svalutazione durevole a Partecipazione ß 30 Il valore della partecipazione risulterà il seguente: S.P. Alfa 1/1/n S.P. Beta 1/1/n Partecipazione ß CN

104 Esercizio Il 1° gennaio dell’esercizio n la Società Alfa acquista il 20% della Società. Il W di Beta è pari a € 500. Pertanto, il prezzo corrisposto è pari a € 100 (€ 500 x 20%). S.P. Alfa 1/1/n S.P. Beta 1/1/n Partecipazione ß CN Il candidato individui il valore delle partecipazioni applicando il metodo del costo, nell’ipotesi in cui la Società, alle date indicate, abbia i seguenti valori: 31/12/n valore economico di Beta € 500; PN di Beta € 400. 31/12/n+1 valore economico di Beta € 650; PN di Beta € 600. 31/12/n+2 valore economico di Beta € 400; PN di Beta € 450. 31/12/n+3 valore economico di Beta € 600; PN di Beta € 500. Si ipotizzi che nell’esercizio n+3 siano venuti meno i motivi della precedente svalutazione.

105 Esercizio(2) Al 31/12/n, WPart.ß = € 100 (€ 500 x 20%)
si può mantenere la valutazione della partecipazione a € 100 La quota di CN corrispondente alla partecipazione è pari a € 80 (€ 400 x 20%). Essendo il valore contabile > della relativa quota di CN, in Nota Integrativa occorre giustificare la differenza. S.P. Alfa 31/12/n S.P. Beta 31/12/n CN Partecipazione ß Al 31/12/n+1, WPart.ß = € 130 (€ 650 x 20%) si può mantenere la valutazione della partecipazione a € 100 La quota di CN corrispondente alla partecipazione è pari a € 120 (€ 600 x 20%). Essendo il valore contabile < della relativa quota di CN, in Nota Integrativa non occorre fornire alcuna giustificazione. S.P. Alfa 31/12/n+1 S.P. Beta 31/12/n+1 CN Partecipazione ß

106 Esercizio(3) Al 31/12/n+2, WPart.ß = € 80 (€ 400 x 20%)
c’è una svalutazione durevole pari a € 20 (€100 - €80) Svalutazione partecipazione a Partecipazione ß 20 S.P. Alfa 31/12/n+2 S.P. Beta 31/12/n+2 Partecipazione ß CN La quota di CN corrispondente alla partecipazione è pari a € 90 (€ 450 x 20%). Essendo il valore contabile < della relativa quota di CN, in Nota Integrativa non occorre fornire alcuna giustificazione.

107 Esercizio(4) Al 31/12/n+3, WPart.ß = € 120 (€ 600 x 20%)
occorre rilevare un ripristino di valore pari a €20, in quanto sono venuti meno i motivi della precedente svalutazione. Nel metodo del costo non è possibile iscrivere la partecipazione a un valore superiore al costo iniziale (€ 100). Partecipazione ß a Ripristino di valore 20 S.P. Alfa 31/12/n+3 S.P. Beta 31/12/n+3 Partecipazione ß CN La quota di CN corrispondente alla partecipazione è pari a € 100 (€500 x 20%). Essendo il valore contabile = alla relativa quota di CN, in Nota Integrativa non occorre fornire alcuna giustificazione.

108 Metodo del patrimonio netto: iscrizione (art. 2426 comma 4)
L’iscrizione delle partecipazioni in bilancio avviene sempre al costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori (spese di intermediazione finanziaria, oneri bancari di acquisto, ecc.). Il prezzo di acquisizione è determinato generalmente sulla base dei risultati di una perizia valutativa. Al 31/12 di ogni anno, il valore della partecipazione da iscrivere in bilancio non rimane costante, ma è aggiornato applicando i risultati del metodo del patrimonio netto. dove: WPart.= valore della partecipazione all’epoca di valutazione CNRev.= capitale netto revisionato della partecipata (ultimo bilancio) Δ valore beni = rettifiche di attività e passività patrimoniali della partecipata Avviamento = maggiore valore della partecipata

109 Metodo del patrimonio netto: iscrizione(2) (art. 2426 comma 4)
In pratica, le componenti del valore della partecipazione sono determinate come segue: CN della partecipata al n - Dividendi deliberati dalla partecipata + Rettifiche per operazioni infragruppo + Rettifiche ex artt e 2423 bis (RVC) Δ valore beni = Rettifiche di CN – Q.ta amm.to rett. di CN^ – Rett. per minor W dei beni^ Avviamento = Avviamento – Q.ta amm.to avviamento – Rett. per minor W dell’avviamento Quindi, se COSTO* > WPart. si rileva una svalutazione della partecipazione Svalutazione partecipazione a Partecipazione ß X ^ per il periodo tra l’acquisto e l’epoca di valutazione della partecipazione * ovvero il valore contabile

110 Metodo del patrimonio netto: iscrizione(3) (art. 2426 comma 4)
Il maggior valore del costo di iscrizione (costo di acquisto) rispetto al valore ottenuto con il metodo del PN può derivare da: maggior prezzo pagato per il maggior valore di alcuni elementi dell’attivo patrimoniale della partecipata (maggior valore di terreni, fabbricati, ecc.); maggior prezzo pagato per l’avviamento della società partecipata; maggior prezzo pagato per un “cattivo affare”; si tratta di un prezzo eccessivo non giustificato dal punto di vista economico. Se COSTO* ≤ WPart. si rileva una plusvalenza Partecipazione a Plusvalenza da partecipazione X N.B. In sede di distribuzione dell’utile sarà necessario costituire una riserva di patrimonio netto non distribuibile pari all’importo della plusvalenza. Il metodo del patrimonio netto prevede una variabilità del valore contabile della partecipazione. Le variazioni che devono essere rilevate sono rappresentate sia da svalutazioni (non solo durevoli) che da plusvalenze da partecipazioni. Il metodo del costo fa riferimento al costo storico della partecipazione. Il metodo del patrimonio netto fa riferimento al valore corrente della partecipazione. * ovvero il valore contabile

111 Esempio Il 1° gennaio dell’esercizio n la Società Alfa acquista il 100% della Società Beta al prezzo di € 130. Il prezzo di acquisto è stato determinato sulla base della seguente perizia: W = CNBeta + Δ valore macchinari + Avviamento  W = = 120 In seguito all’acquisto, gli S.P. delle due Società si presentano come segue (Euro/000). S.P. Alfa 1/1/n Cassa Partecipazione ß 60 130 CN 190 Totale attività Totale passività S.P. Beta 1/1/n Macchinari Merci 50 CN 100 Totale attività Totale passività Durante l’esercizio n le società svolgono le seguenti operazioni (valori in migliaia di euro): Azienda Beta Acquisto di servizi da terzi per € 20 con pagamento in contanti Prestazione di servizi a terzi per € 30 con riscossione in contanti Vendute merci a Alfa per € 60 con riscossione in contanti (si consideri la var. rim. in CE) Ammortamento dei macchinari per € 10 Reddito infragruppo pari a € 10 (€60 - €50) Avviamento della società acquisita ammortizzato in 5 anni. Azienda Alfa Acquisto servizi da terzi per € 10 con pagamento in contanti Acquisto merci da Beta per € 60 con pagamento in contanti Variazione rimanenze merci Beta di € 60 Dividendi deliberati da Beta per € 10.

112 Esempio(2) Il candidato presenti:
il conto economico e lo stato patrimoniale della società Beta al 31/12/n il valore delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (equity method) il conto economico e lo stato patrimoniale della società Alfa al 31/12/n CE Beta anno n Acquisti esterni Var. rimanenze Amm.to macch. 20 50 10 Vendite esterne Vendite merci ad Alfa 30 60 Tot. costi d’es. 80 Tot. ricavi d’es. 90 Utile d’esercizio Tot. a pareggio Conto CASSA Beta 30 60 20 90 70 S.P. Beta 31/12/n Macchinari Merci Cassa 40 70 CN1/1 Utile d’es.n 100 10 Tot. attività 110 Tot. passivo

113 Esempio(3) il valore della partecipazione con il metodo del patrimonio netto (equity method) CN Beta al n 110 - Dividendi deliberati da Beta -10 + Rettifiche per op. infragruppo + Rettifiche ex artt e 2423 bis (RVC) Totale € 90 Rettifiche di CN (Δ valore macchinari) – Q.ta amm.to rett. di CN nei 5 anni (€10 / 5) – Rett. per minor W dei beni nei 5 anni = €10 - €2 - €0 = € 8 Avviamento – Q.ta amm.to avviamento (€20 / 5) – Rett. per minor W dell’avviamento = €20 - €4 – €0 = € 16 WPart. = € 90 + € 8 + € 16 = € 114

114 Esempio(4) Svalutazione partecipazione a Partecipazione ß 16
c’è una svalutazione durevole pari a € 16 (€130 - €114) Svalutazione partecipazione a Partecipazione ß 16 il conto economico e lo stato patrimoniale della società Alfa al 31/12/n CE Alfa anno n Acquisti esterni Acquisti merci da Beta Sval. part. 10 60 16 Vendite esterne Var. rimanenze Dividendi part. 30 Tot. costi d’es. 86 Tot. ricavi d’es. 100 Utile d’esercizio 14 Tot. a pareggio Conto CASSA Alfa 60 30 10 90 70 20 110 100 S.P. Alfa 31/12/n Cassa Cred. div. Partecip. Merci 20 10 114 60 CN1/1 Utile d’es.n 190 14 Tot. attività 204 Tot. passivo

115 Disaggio di emissione (art. 2426 comma 7)
IMMOBILIZZAZIONI DISAGGIO SU PRESTITI “Il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell’attivo e deve essere ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito”. E’ un costo pluriennale che si manifesta con l’emissione di un prestito obbligazionario sotto la pari. CRITERI PARTICOLARI DI VALUTAZIONE CREDITI RIMANENZE Diversi Obbligazionisti c/sottoscrizioni Disaggio di emissione a Obbligazioni c/capitale x X S.P. C.E. Disaggio Amm.to disaggio

116 Esempio Si supponga che sia emesso un prestito obbligazionario con le seguenti caratteristiche: valore nominale (VN): € 1000; tasso di interesse annuale (i): 5%; VR (valore residuo)= cedola annuale pagabile al termine di ogni esercizio; VN - Q.ta cap. es. prec. oneri del prestito: € 15; tasso effettivo di rendimento: 5,076% (50/985). Si ipotizzi che il piano di ammortamento preveda n.5 quote costanti di rimborso del capitale e gli oneri del prestito siano ripartiti in proporzione agli interessi maturati in ogni esercizio. Anni 1 2 3 4 5 Tot. Quota capitale 200 1.000 Quota interessi 50 40 30 20 10 150 Rata 250 240 230 220 210 1.150 Oneri del prestito 15

117 CRITERI PARTICOLARI DI VALUTAZIONE
Crediti (art comma 8) IMMOBILIZZAZIONI CRITERI PARTICOLARI DI VALUTAZIONE “I crediti devono essere iscritti secondo il presumibile valore di realizzo (VPR)”. La norma si riferisce sia ai crediti immobilizzati sia ai crediti dell’attivo circolante. CREDITI RIMANENZE Nello Stato Patrimoniale, tra le poste del passivo, non è più previsto il fondo svalutazione crediti (FSC). Tuttavia, nella contabilità tale fondo continua ad esistere (così come i fondi ammortamento). I crediti appostati nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono iscritti al netto dei fondi di svalutazione. Le variazioni intervenute nelle consistenze dei crediti sono evidenziate nella Nota Integrativa. In contabilità S.P.31/12/n In bilancio S.P.31/12/n Crediti FSC Crediti

118 Iscrizione e svalutazione analitica (art. 2426 comma 8)
Il valore di presumibile realizzazione è dato dalla differenza tra il valore nominale dei crediti (VN) e le svalutazioni effettuate in passato (FSC) e da effettuare in sede di redazione di bilancio d’esercizio. Le previsioni delle svalutazioni possono essere analitiche o forfettarie. Nel primo caso, si analizza singolarmente ogni credito, al fine di stimare il rischio di credito e l’entità della sua copertura (accantonamento a fondo svalutazione rischi). E’ indispensabile conoscere per ciascun debitore la probabilità di default (P.D.) dello Stato in cui svolge l’attività, la percentuale sperata di recupero del credito in caso di insolvenza, la storia del cliente, la qualità del management, ecc. ESEMPIO. Si supponga che un’azienda X sia debitrice nei confronti di un’azienda Y. In base ai dati storici, la percentuale di recupero (P.R.) in caso di insolvenza risulta pari al 30% [la percentuale di perdita in caso di insolvenza è del 70%]. Ipotizzando che la probabilità di default (P.D.) dello Stato in cui ha sede l’azienda X sia del 4%, si stimi la percentuale di svalutazione da applicare al credito.

119 Svalutazione forfettaria (art. 2426 comma 8)
Nel secondo caso la prassi è solita adottare due procedimenti alternativi: se esistono dati storici di svalutazione complessiva che sono attendibili e significativi si effettua l’estrapolazione delle perdite su crediti storiche per stimare le perdite su crediti attese; se non esistono dati storici o non sono attendibili o significativi, si applica il metodo campionario, procedendo come segue si considera l’universo dei crediti e si estrae dall’universo un campione statisticamente significativo; si analizza la qualità dei singoli crediti del campione che vengono suddivisi in tre classi: crediti vivi (crediti nei confronti di soggetti solvibili, es. 75%); crediti incagliati (crediti nei confronti di soggetti che si trovano in uno stato di temporanea difficoltà, es. 15%); crediti in sofferenza (crediti vantati nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, es. 10%); si determina la percentuale di perdita presunta per ciascuna categoria di crediti (es. crediti vivi svalutati dell’1%; crediti incagliati svalutati del 30%; crediti in sofferenza svalutati del 100%); si parametrano all’universo i dati rilevati per il campione. Talora sono effettuate svalutazioni forfettarie in rapporto al Paese dei debitori (presenza di un rischio Paese) e al settore economico in cui gli stessi debitori operano.

120 CRITERI PARTICOLARI DI VALUTAZIONE
Rimanenze (art comma 9) IMMOBILIZZAZIONI CRITERI PARTICOLARI DI VALUTAZIONE CREDITI RIMANENZE “Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”.

121 Iscrizione (art. 2426 comma 9)
L’aggregato comprende: RIMANENZE TITOLI ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMM.NI Costo Valore di mercato valutate al minore tra COSTO Costo di acquisto = costo fatturato comprensivo degli eventuali oneri accessori Costo di produzione = costi direttamente imputabili alla produzione del bene + quota dei costi indiretti ragionevolmente imputabili alla produzione del bene; + quota di oneri finanziari specifici. Nel costo di produzione non devono essere inclusi i costi di distribuzione. VALORE DI MERCATO Il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato è determinato come segue. Prodotti finiti e semilavorati = prezzo di mercato al netto degli oneri di completamento e di vendita. Materie prime e sussidiarie = costo di sostituzione. Tale minor valore non può essere mantenuto nei bilanci successivi se sono venuti meno i motivi.

122 Esempio: rimanenze di prodotti finiti
COSTO DI PRODUZIONE Costi diretti di produzione 70 Quota dei costi indiretti imputabili alla produzione: ammortamento 12 energia 8 personale 10 distribuzione 10 VALORE DI MERCATO Prezzo di vendita 115 Oneri di vendita 5 *** Costo di produzione = = 100 Valore di mercato = 115  5 = 110 Valore di iscrizione in bilancio = 100

123 Esempio: titoli Costo di acquisto dei titoli 100 Prezzo di vendita 90
VALORE DI MERCATO Prezzo di vendita 90 c’è una svalutazione durevole pari a € 10 (€100-€90) Svalutazione a Titoli 10 Pertanto, si avrà: S.P. 31/12/n C.E. anno n Titoli Sval

124 Rimanenze di beni fungibili (art. 2426 comma 10)
IMMOBILIZZAZIONI CRITERI PARTICOLARI DI VALUTAZIONE CREDITI RIMANENZE RIMANENZE DI BENI FUNGIBILI “Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa”. I beni fungibili sono beni acquistati in tempi diversi, a prezzi diversi e privi di una identità specifica, per i quali occorre definire il criterio di scarico del magazzino. Il legislatore consente di adottare tre criteri alternativi: LIFO (last in first out), l’ultimo entrato è il primo a uscire; le rimanenze sono valutate ai prezzi più remoti; FIFO (first in first out), il primo entrato è il primo a uscire; le rimanenze sono valutate ai prezzi più recenti; CMP (costo medio ponderato), le rimanenze sono valutate al prezzo medio dell’anno, ponderato per le quantità di beni acquistati.

125 Esempio: rimanenze di materie prime
Sia dato il seguente magazzino in cui siano presenti tre partite di merci omogenee acquistate in tempi e a prezzi differenti: Quantità Costo unitario Gennaio 20 2 Aprile 10 4 Ottobre 15 6 Totale q.tà entrate 45 Quantità uscite Rimanenze 25 N.B. In periodi di inflazione (prezzi crescenti nel tempo), si realizza la seguente relazione: LIFO < CMP < FIFO FIFO Rimanenze = 15 × × 4 = 130 LIFO Rimanenze = 20 × × 4 = 60 CMP Rimanenze = La valorizzazione delle rimanenze con i tre citati metodi conduce ai seguenti risultati:


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