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Preparazione alimentare Novità introdotte dal Reg. 834/2007/CE

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Presentazione sul tema: "Preparazione alimentare Novità introdotte dal Reg. 834/2007/CE"— Transcript della presentazione:

1 Preparazione alimentare Novità introdotte dal Reg. 834/2007/CE
WORKSHOP: LA NUOVA NORMATIVA EUROPEA PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA 17 novembre 2008 – Corte Benedettina Legnaro (PD) Preparazione alimentare Novità introdotte dal Reg. 834/2007/CE Vito Russo – FederBio V. Russo - FederBio

2 Reg. 834/2007/CE Art. 3: Obiettivi
Principi Reg. 2092/91 art.10.2 Reg. 834/2007/CE Art. 3: Obiettivi Nell'etichettatura o nella pubblicità non Possono essere contenute affermazioni che suggeriscano all'acquirente che l'indicazione di cui all'allegato V costituisce una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore. b) mirare a ottenere prodotti di alta qualità; c) mirare a produrre un’ampia varietà di alimenti ….. che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali. V. Russo - FederBio

3 Prodotti Reg. 2092/91/CEE Art. 1.1.b Reg. 834/2007/CE Art. 19.2.a
b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale; a) il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola; al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola non sono presi in considerazione l’acqua e il sale da cucina aggiunti; V. Russo - FederBio

4 Prodotti Reg. 834/2007/CE Art. 23 Reg. 2092/91 Art. 5
5.3 almeno 95% degli ingredienti agricoli bio 4. Per quanto riguarda gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini di cui al paragrafo 1: a) nella denominazione di vendita purché: i) gli alimenti trasformati siano conformi all’articolo 19; ii) almeno il 95 % in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico; 5.5.bis almeno 70% e meno del 95% degli ingredienti agricoli bio se < 95% b) soltanto nell’elenco degli ingredienti, a condizione che gli alimenti siano conformi all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d); V. Russo - FederBio

5 Prodotti: additivi Reg. 2092/91 Reg. 834/2007/CE Art. 6 Principi
Alcuni cenni erano presenti in all. VI b) limitare l’uso di additivi, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e coadiuvanti, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici; Reg. 889/2008/CE Art. 27 e All. VIII Ex novo 2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834: a) gli additivi alimentari elencati nell'allegato VIII e contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo sono considerati ingredienti di origine agricola; E 306* Estratto ricco in tocoferolo E 322* Lecitine E 410* Farina di semi di carrube E 412* Gomma di guar E 414* Gomma arabica E 440* (i) Pectina V. Russo - FederBio

6 Prodotti: conservanti
Reg. 2092/91 art. 5 e all. VI Reg. 889/2008/CE Art. 27 e All. VIII Non è cambiato niente dal Reg.123/08/CE, ma resta una questione aperta Additivo il cui uso è autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto. 3. L'uso delle seguenti sostanze, elencate nell'allegato VIII, è riesaminato prima del 31 dicembre 2010: a) nitrito di sodio e nitrato di potassio nella sezione A, ai fini della soppressione di questi additivi; b) anidride solforosa e metabisolfito di K nella sezione A; Il riesame di cui alla lettera a) tiene conto degli sforzi realizzati dagli Stati membri per trovare alternative sicure ai nitriti/nitrati e per istituire programmi di formazione in materia di metodi di fabbricazione alternativi e di igiene destinati ai trasformatori/fabbricanti di carni biologiche. V. Russo - FederBio

7 Processi Reg. 834/2007/CE Art. 6 Principi Reg. 2092/91 Ex novo: alcuni
riferimenti erano presenti nell’all. VI b) limitare l’uso di additivi, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e coadiuvanti, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici; c) non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto; d) trasformare in maniera accurata gli alimenti, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici. Reg. 834/2007/CE Art Non è consentito l’impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti. V. Russo - FederBio

8 Devono essere naturali?
Processi Reg. 2092/91 Reg. 834/2007/CE Art. 21 Ex novo gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi, l’acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti si trovano in natura e possono soltanto aver subito processi meccanici, fisici, biologici, enzimatici o microbici salvo ove tali prodotti e sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti sul mercato. Chi e come, si verifica? Devono essere naturali? V. Russo - FederBio

9 Autocontrollo/HACCP Reg. 834/2007/CE Art. 4) Reg. 2092/91
Alcuni riferimenti erano presenti in All. III iv) si basano su valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure di precauzione e prevenzione; Reg. 889/2008/CE Art. 26 2 : Gli operatori che producono mangimi o alimenti trasformati stabiliscono e aggiornano procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione, 3: che devono permettere di garantire in qualsiasi momento che i prodotti trasformati siano conformi alle norme di produzione biologica. 4.a: Gli operatori adottano misure di precauzione per evitare il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati V. Russo - FederBio

10 Grazie dell’attenzione
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