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La collaborazione amministrativa e penale della Svizzera in materia fiscale e la posizione delle Banche Elvetiche Avv. Paolo Bottini.

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Presentazione sul tema: "La collaborazione amministrativa e penale della Svizzera in materia fiscale e la posizione delle Banche Elvetiche Avv. Paolo Bottini."— Transcript della presentazione:

1 La collaborazione amministrativa e penale della Svizzera in materia fiscale e la posizione delle Banche Elvetiche Avv. Paolo Bottini

2 Dopo tre anni di trattative l’Italia e la Svizzera hanno raggiunto un’intesa fiscale concernente la futura collaborazione in questioni fiscali. Il 23 febbraio 2015 sono stati firmati due testi: 1)Il primo testo riguarda un protocollo di modifica della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni (CDI). Il testo non prevede ancora lo scambio automatico d’informazioni, ma lo scambio d’informazioni su richiesta come previsto dall’ Art 26 dello Standard attuale del OCSE. 1.Collaborazione tra autorità fiscali italiane e svizzere a seguito del nuovo trattato

3  Conseguenze a.Gli ispettori del Fisco italiano potranno ottenere su richiesta dati bancari dalla Svizzera. Novità: una richiesta potrà partire direttamente dall’Agenzia delle Entrate. b.Controlli non retroattivi: non ci sarà retroattività per gli accertamenti del Fisco su eventi e circostanze antecedenti alla firma dell’accordo. c.Uscita dalle liste nere italiane: con l’entrata in vigore del Protocollo di modifica della CDI, la Svizzera sarà tolta dalla “black list” italiana dei paesi non cooperativi in materia fiscale e sarà trattata alla stregua dei paesi “white list”  in particolare rilevante per i contribuenti che vogliono partecipare alla voluntary disclosure.

4 2)Il secondo testo è un documento politico, una roadmap per futuri negoziati; contiene un chiaro impegno politico in merito ai seguenti punti: a.Scambio automatico d’informazioni: sulla base del MCAA (2017-2018) b.Regolarizzazione del passato: I contribuenti italiani che detengono un conto in CH possono partecipare al VDP c.Ulteriore modifica della CDI - riduzione delle aliquote fiscali applicate a dividendi e interessi - una modifica della disposizione contro gli abusi fiscali - l’introduzione di una clausola arbitrale

5 d.Imposizione dei frontalieri: imposizione limitata nel paese in cui esercitano la professione (la quota di competenza impositiva svizzera sarà al massimo del 70 %) imposizione ordinaria nello stato di residenza (ciò sarà oggetto di un accordo previsto per il 2015). e.Campione d’Italia: Le autorità competenti perseguiranno a corto termine le discussioni finalizzate alla ricerca di soluzioni per singoli aspetti legati in particolare all’imposizione diretta (tempi di chiusura di un’accordo lunghi).

6 Gli obiettivi auspicati sono stati raggiunti: passaggio senza traumi al futuro scambio automatico di informazioni, in particolare semplificazione della regolarizzazione dei valori patrimoniali di clienti bancari italiani; miglioramento della Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) tra la Svizzera e l'Italia, passaggio allo standard dell'OCSE per lo scambio di informazioni su richiesta;

7 2.La futura estensione della collaborazione delle autorità penali svizzere in materia di reati fiscali a seguito delle novità legislative in Svizzera in materia di riciclaggio e dell’introduzione in Italia del reato di autoriciclaggio Collborazione internazionale in materia fiscale:  Art. 3 cpv. 3 AIMP Lit a. assistenza (ristretta) in caso di truffa in materia fiscale Lit. b. assistenza (estesa) nei casi di Art. 186 LIFD, 59 I LAID e 14 IV E-DPA

8  nuovo Art. 305 bis CP (svizzero) Cfr. 1: inclusione “o da un delitto fiscale qualificato” Cfr. 1 bis : - reato presupposto Art. 186 LIFD (imp. federali) e Art. 59 LAID (imp. cant. e com.) - l’importo eluso deve essere > 300’000.- - intenzione (Art. 12 cpv. 2 CP) - imposte devono venir relamente evase  nuovo: Autoriciclaggio Art. 648 ter CP (italiano)  punibile anche l’autore del reato presupposto -per l’ impiego, la sostituzione, il trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro proveniente dal reato presupposto -condizione: ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza

9  Assistenza delle autorità penali svizzere in materia di reati fiscali  In seguito alle novità legislative in svizzera -Secondo il messaggio del Consiglio Federale il requisito di doppia punibilità non deve essere interpretato in modo troppo limitato: -qualora all’estero fosse punibile la “mera” evasione fiscale il presupposto di doppia punibilità è da considerare soddisfatto -è necessario che l’importo eluso superi l’equivalente di CHF 300’000.-  In seguito all'introduzione del reato di autoriciclaggio (648 ter CP) -Secondo la giurisprudenza della Corte Federale l’autoriciclaggio è già punibile secondo l’Art. 305 bis CP (svizzero) -Dunque: nessun particolare problema di doppia punibilità

10 Febbraio 2012: Consiglio federale ha pubblicato la cosiddetta “Weissgeldstrategie”; la sua strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e coerente dal profilo fiscale. Persegue 2 principi: 1) regolarizzazione del passato 2) gestione coerente del futuro  a. conclusione di convenzioni sull’imposta alla fonte per gli averi già presenti in CH. b. migliore assistenza amministrativa e giudiziaria. c. precisazione degli obblighi di diligenza degli istituti finanziari. 3.Prassi delle banche svizzere di fronte alla clientela interessata ad avvalersi della voluntary disclosure

11 FINMA ha emanato norme che impongono alle banche di gestire correttamente il rischio legale e reputazionale  la banca deve far si' che la sua attività non divenga oggetto di procedimenti penali all’estero. voluntary disclosure & accordo con l'Italia: atteggiamento banche ancora più risoluto a incentivare i clienti ad avvalersi del VDP.  Conseguenza 2014: le banche hanno iniziato a inviare lettere ai clienti invitandoli a regolarizzare la loro situazione fiscale; le banche incentivano e consigliano caldamente di avvalersi del VDP Le banche sono allineate in particolare sulla posizione dell'Autorità di vigilanza (FINMA)

12 I titolari di conti in Svizzera che non possono dimostrare di essere a compliant con il proprio Fisco trovano sempre più difficoltà a ritirare i fondi o farli trasferire su conti in altre banche che non siano quelle del proprio Paese di residenza. Le banche svizzere si rifiutano di eseguire:  prelevamenti in contanti di importi rilevanti (superiori a 250 mila franchi alcune già a partire da 200 mila p.a. risp. 100 mila per semestre) il limite si è abbassato nel corso degli anni  bonifici a favore di conti situati in paesi "black list" o addirittura in paesi diversi quello di origine  bonifici a favore di conti intestati a società di sede che siano ubicate in paesi "black list"  Bonifici su conti presso filiali della stessa banca all'estero (per es. nelle Bahamas) 4.Prassi delle banche svizzere di fronte alla clientela che non intende avvalersi della voluntary disclosure

13 Motivi: 1)Le banche svizzere non vogliono subire procedimenti legali o fiscali all’estero, come era successo negli USA 2)“Weissgeldstrategie” del Consiglio Federale 3)Atteggiamento della FINMA 4)voluntary disclosure & accordo con l'Italia  atteggiamento banche ancora più risoluto

14 tuttavia: diversi procedimenti di fronte al pretore civile, anche a Lugano, per definire la questione: -la prima quarantina di sentenze non ha una direzione univoca -generalmente: favorevoli alla posizione della banca -in particolare: su bonifici verso Paesi “black-list” la decisione di blocco della banca e' stata avallata -Argomentazione: banche si vengono a trovare nella situazione d’impossibilità (Art. 119 CO) ad eseguire una prestazione contrattuale avendo reso verosimile che l’esecuzione dell’istruzione da parte del cliente avrebbe comportato per la banca il rischio di esporsi a procedimenti penali, fiscali e amministrativi, sia in territorio estero che in Svizzera.

15 Pretura Lugano:  "sembra legittimo che una banca, confrontata con un ordine di versamento a contanti riferito ad un importo particolarmente importante, di cui il cliente non fornisce alcuna giustificazione del suo impiego futuro, ne rifiuti l'adempimento (invocando appunto rischi reputazionali), (…)"  "non è infondato ritenere che il rifiuto della banca di eseguire il pagamento in contanti dell'importo richiesto dal cliente costituisca un mezzo di valida tutela della sua attività irreprensibile" ABT: anche se i casi finiti presso il tribunale sono pochi rispetto alla massa di clienti, rispecchiano comunque una situazione non chiarissima. Oggi l’intermediario finanziario è responsablizzato e deve adottare sistemi per evitare he I clienti eludano il fisco nel proprio Paese.  "L’atteggiamento di prudenza da parte delle banche è giustificato"


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