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IL LEASING Erika Vecchi Lucrezia Morale.

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Presentazione sul tema: "IL LEASING Erika Vecchi Lucrezia Morale."— Transcript della presentazione:

1 IL LEASING Erika Vecchi Lucrezia Morale

2 Dall’inglese lease: locazione, affitto
LEASING Dall’inglese lease: locazione, affitto Leasing: dall’inglese “locazione e/o affitto” Ha assunto in italiano una sua propria configurazione che lo distingue dalla locazione tradizionale

3 PROPRIETA’ Compravendita Disponibilità del bene Imprenditore Leasing
Disponibilità monetaria Grazie ad esso un imprenditore si procura la possibilità di utilizzare un bene evitando il sacrificio economico di una compravendita, attraverso il pagamento di un canone periodico. Al termine stabilito, l’utilizzatore può scegliere di restituire il bene o di divenirne il proprietario attraverso il pagamento del prezzo di opzione (riscatto) Imprenditore Disponibilità del bene Leasing Canone Prezzo di opzione PROPRIETA’

4 UTILIZZATORE CONCEDENTE Detentore Proprietario Prezzo di opzione
L’utilizzatore è detentore qualificato del bene e il concedente ne è proprietario, fino al pagamento dell’ultima rata di prezzo, ovvero col pagamento del prezzo di opzione. Detentore Proprietario Prezzo di opzione

5 Possibilità di riscatto
Peculiarità leasing Possibilità di riscatto Accordo diretto tra produttore e utilizzatore rispetto le caratteristiche del bene

6 TIPOLOGIE DI LEASING Finanziario Operativo Mobiliare Immobiliare

7 Il leasing finanziario
Il leasing finanziario è un contratto atipico che ha per oggetto la cessione in godimento di beni ad un soggetto, l’utilizzatore, da parte di un impresa di leasing, che li acquista o li fa costruire su espressa indicazione dell’utilizzatore da un terzo soggetto che è il produttore. Si distingue: leasing mobiliare da leasing immobiliare

8 Ulteriori differenze…
Leasing finanziario Locazione Vendita a rate Mantenimento del bene ART. 1575 UTILIZZATORE LOCATORE Garanzia per vizi ART. 1578 Rischi di perimento etc. Mancato pagamento ART. 1525 RISCOLVE IL CONTRATTO NON RISOLVE IL CONTRATTO Risoluzione per inadempimento ART. 1526 NON HA DIRITTO AL RIMBORSO DEI CANONI HA DIRITTO AL RIMBORSO DELLE RATE

9 Il leasing operativo il leasing operativo è caratterizzato dal fatto che il concedente è il produttore ha ad oggetto beni strumentali, standardizzati, il cui valore residuale (il valore che un bene mantiene dall’inizio della locazione al momento di riconsegna) è in genere elevato. I beni sono concessi in godimento dal produttore stesso, che ha l’obbligo di mantenere l’attrezzatura in efficienza (l’obsolescenza tecnologica è a suo carico ad esempio) La durata del contratto è di media di breve durata Il canone è comprensivo delle rimunerazioni per i servizi collaterali e commisurato al valore d’uso del bene. Al termine l’utilizzatore può restituire il bene, rinnovare il contratto o riscattare il bene.

10 Il leasing operativo evita all’utilizzatore il rischio della proprietà e gli garantisce alcuni servizi collaterali.

11 SALE AND LEASE BACK 1 TEMPO: SALE Proprietario Alienante
Società di leasing Acquirente vende il bene Si tratta di un’operazione in cui il proprietario di un bene, lo vende ad una società di leasing con la condizione che questa glielo conceda in leasing. L’ex proprietario, ora detentore, dovrà corrispondere un canone periodico e al termine del contratto potrà scegliere se cedere definitivamente il bene alla società di leasing o prorogare il contratto di leasing. é un contratto bilaterale e non trilaterale come di solito è il leasing, ci sono solo due soggetti. 2 TEMPO: LEASE BACK Ex proprietario Utilizzatore Società di leasing Concedente da il bene in leasing

12 Operazione fraudolenta?
la società venditrice sia in difficoltà economiche e ceda il bene per non perderlo la società venditrice corrisponda un canone non proporzionale al valore d’uso del bene tra la società venditrice e l’acquirente esista una situazione di credito/debito

13 Il caso Anno: 2013 Grado: I Parte attrice: Banca, incorporante Leasing s.p.a. per fusione (10/06/2008) Parte convenuta: Società La Banca chiede di ottenere il rilascio dell’immobile, dato in leasing alla Società, ora inadempiente nel pagamento dei canoni di leasing per ,41 €. La Società presenta domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rimborso dei canoni versati, privati dell’equo compenso spettante alla Banca. La Banca propone reconventio reconventionis per ottenere che la Società paghi l’equo compenso e il risarcimento danni per inadempimento.

14 Al momento della restituzione il valore residuo è ancora elevato
Massima In caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo è tenuto all’immediata restituzione del bene oggetto del leasing finanziario, con diritto alla restituzione dei canoni pagati, salvo un equo compenso e l’eventuale risarcimento del danno in applicazione dell’ART del Codice Civile, quando il leasing si configuri come traslativo. “Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno” Al momento della restituzione il valore residuo è ancora elevato

15 Massima L’equo compenso per l’uso della cosa è comprensivo della remunerazione del godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l’uso, mentre il risarcimento del danno spetta al concedente nel caso di un deterioramento anormale della cosa.

16 Ovvero la richiesta di rimborso dei canoni versati alla Banca.
Massima La valutazione della fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dall’utilizzatore non implica la previa restituzione del bene, posto che la determinazione dell’equo compenso debba essere fatta con riguardo al periodo di godimento del bene stesso da parte dell’utilizzatore. Ovvero la richiesta di rimborso dei canoni versati alla Banca. Non necessita della restituzione dell’immobile, ma il fatto che l’utilizzatore continui ad usufruirne andrà ad aumentare il valore dell’equo compenso. INVECE per la reconventio reconventionis presentata dalla Banca è necessaria la restituzione dell’immobile per determinare i danni e il valore residuale.

17 La decisione del giudice
La Società deve procedere all’immediato rilascio dell’immobile La Società deve provvedere al rimborso delle spese di lite Il contratto si ritiene risolto per inadempimento del compratore Si provvederà con separata ordinanza alla soluzione delle domande di riconvenzione e di reconventio reconventionis

18 Gli articoli 1341 – condizioni generali di contratto
1342 – contratto concluso mediante moduli o formulari 1453 – risolubilità del contratto per inadempimento 1455 – importanza dell’inadempimento 1456 – clausola risolutiva espressa 1526 – risoluzione del contratto


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