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IN CASO D’ INFORTUNIO Il datore di lavoro
Il lavoratore In caso di infortunio sul lavoro informare immediatamente il datore di lavoro Il datore di lavoro Appena ne ha avuto notizia, deve inviare all'INAIL, entro 2 giorni la denuncia di infortunio, compilando gli appositi moduli forniti dall'INAIL. Se si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegramma entro 24 ore dall'evento.
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COSA INDENNIZZA INAIL ? Primi 3 giorni (compreso quello dell'evento) sono a carico dell' azienda INDENNITA' TEMPORANEA ASSOLUTA Dal 4° giorno al 90°giorno INAIL paga il 60 % della retribuzione *(l'azienda integra il restante 40%) Dal 91° giorno in poi INAIL paga il 75 % della retribuzione *(l'azienda integra il restante 25%) * fatta eccezione per i co.co.pro.
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COSA FA L’INCA ? Nel caso in cui il lavoratore si presenti da noi subito dopo aver subito un infortunio, noi possiamo inviare il modulo 1P unitamente alla lettera 'Pagamento Temporanea' e i certificati medici con la prognosi da infortunio. In base a questo l'Inail invierà a noi il provvedimento finale (mod. 20 I) con il dettaglio finale dei giorni pagati e l'eventuale punteggio % attribuitogli (DANNO BIOLOGICO). Le modalità di pagamento variano a seconda della convenzione che l' azienda ha con Inail. Se l'azienda è in regime di art. 70, il lavoratore riceverà la temporanea in busta paga, diversamente riceverà il 60 % (o 75 %) tramite assegno circolare dall'Inail e l'integrazione in busta paga
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DANNO BIOLOGICO D.Lgs. 38/2000 Per gli eventi occorsi prima del 25/07/2000 Da 0 a 11% rendita mensile Per gli eventi occorsi dopo il 25/07/2000 Da 0 a 5% franchigia (nessuna indennizzabilità) Dal 6% al 15% indennizzo in capitale Dal 16 % in poi rendita mensile
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Nel caso in cui il lavoratore si rechi da noi con un provvedimento INAIL e voglia contestarlo (o perché non riconosce il caso o perché riconosce un danno ritenuto incongruo) noi dobbiamo : fotocopiare l' accesso al PS (nel caso in cui il lavoratore non si sia recato da noi per la temporanea), referti di visite specialistiche,dimissioni dall'ospedale se il lavoratore è stato ricoverato o ha subito un intervento. Può succedere che Inail non voglia riconoscere l'infortunio perché l'evento non dipende da 'causa violenta ma da malattia comune'. Anche in questo caso dobbiamo fotocopiare la documentazione medica (come nel caso prec) e inviare il tutto al Centro per il ricorso medico legale.
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RICADUTA INFORTUNIO Può succedere che il lavoratore, che ha subito un infortunio in passato, abbia la necessità di riaprire l'infortunio per il riacutizzarsi della patologia. E' importante evidenziare che l'Inail riconosce la ricaduta solo per intervento chirurgico o per terapia resasi necessaria successivamente alla prima chiusura. Nel caso in cui il lavoratore non sia indennizzato durante la ricaduta nonostante l'intervento chirurgico o le terapie effettuate è possibile il ricorso medico legale. A tal fine è necessario fotocopiare la documentazione del primo periodo indennizzato e della ricaduta.
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INFORTUNIO IN ITINERE (art. 12 d.lgs. 38 /2000)
L’ infortunio in itinere viene riconosciuto se il lavoratore utilizza il mezzo privato per andare/tornare dal lavoro, laddove l’utilizzo del mezzo pubblico fosse eccessivamente difficoltoso (utilizzo di 2 o più mezzi, tragitto superiore ai 60 minuti con i mezzi). Non è indennizzato l’infortunio che si verifica in seguito a soste o deviazioni che alterano o modificano il percorso. La giurisprudenza è intervenuta con varie sentenze che hanno riconosciuto infortuni in itinere nei quali il mezzo proprio veniva utilizzato per esigenze di vita familiare (accompagnare i figli a scuola, ecc).
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E’ possibile presentare opposizione per far riconoscere il caso
L’ opposizione deve essere presentata con il modello 1P corredata da una lettera di ricorso/riesame che contenga le motivazioni che giustifichino l’uso del mezzo privato. Per quanto riguarda il danno permanente, verrà fatta una valutazione successiva dopo il riconoscimento del caso amministrativo.
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Malattie professionali
La malattia professionale è la patologia che si presume causata o con causata dall’attività lavorativa. La segnalazione viene fatta in genere dal medico dell’ azienda e inviata all’ INAIL. L’Istituto acquisisce la documentazione e valuta l’esistenza del NESSO CAUSALE tra la patologia e l’attività lavorativa.
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Lavoratori per cui è già stata segnalata la malattia professionale all’ Inail
In questo caso possiamo acquisire la documentazione e inviare il mod. 1P all’INAIL corredato dalla lettera ‘Prima segnalazione MP’, in modo da ricevere il provvedimento di chiusura della pratica da parte dell’ INAIL per poterlo eventualmente impugnare.
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Lavoratori per cui non è stata MAI segnalata la malattia professionale all’ Inail
In questi casi dobbiamo istruire il fascicolo chiedendo al lavoratore un’ anamnesi dettagliata del lavoro svolto, dei tempi di lavorazione, delle sostanze con cui è venuto a contatto, ecc. Inoltre è necessario acquisire documentazione medica e inviare il tutto al centro per il parere del medico legale, che deciderà se segnalare il caso a INAIL.
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Revisione del danno da infortunio Eventi ante 25/07/2000
Per i titolari di rendita da infortunio la revisione può essere richiesta o disposta dopo trascorso almeno un anno dalla data dell’ infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita; ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente. Trascorso il 4° anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo 2 volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del triennio successivo.(10 anni) Può chiedere la revisione anche il lavoratore che è guarito senza postumi o con postumi non indennizzabili.
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Eventi post 25/07/2000 In questi casi è previsto che il lavoratore richieda la revisione 1 volta nell’ arco dei 10 anni dall’infortunio. La revisione è prevista per i danni compresi tra 0% e 15%. Per i lavoratori con danno superiore al 15% si applicano gli stessi criteri per gli eventi precedenti al 25/07/2000.
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Revisione del danno per malattia professionale
Per i danni da malattia professionale i termini revisionali sono di 15 anni anziché di 10 anni (come avviene per infortunio). Esiste una particolare normativa riguardante silicosi e asbestosi per cui non c’ è termine dei 15 anni e la domanda di aggravamento può essere presentata anche oltre ai limiti temporali indicati e con scadenza quinquennale rispetto alla precedente richiesta.
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Patologie Neoplastiche
Le malattie professionali devono essere denunciate entro un termine dalla cessazione dell’ attività lavorativa (es. ipoacusia 4 anni, malattie cutanee 6 mesi, ecc.) Non è così per le manifestazioni neoplastiche per cui il periodo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro è ILLIMITATO (DM 27/04/2004).
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Rendita ai superstiti Il coniuge del lavoratore che decede per infortunio sul lavoro ha diritto ad una rendita mensile liquidata nella misura del 50 %. Il 20% spetta ai figli minori di 18 anni o fino ai 26 anni se studenti universitari,40% agli orfani. In mancanza di coniuge e figli hanno diritto al 20% Gli ascendenti, i fratelli e le sorelle hanno diritto se viene data prova della vivenza a carico o della ‘comunanza dei mezzi di sostentamento’.
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Rendita ai superstiti per m.p.
Se l’evento morte dipende dalla malattia professionale, viene erogata una rendita ai superstiti con le stesse regole per le rendite da infortunio. La domanda di rendita ai superstiti può essere fatta sia nel caso in cui il deceduto fosse titolare di rendita in vita, sia nel caso in cui non fosse stata mai fatta domanda di riconoscimento di malattia professionale in vita.
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In entrambe i casi è necessario :
Inviare mod. 1P all’INAIL corredato dal CERTIFICATO NECROSCOPICO contenente la causa iniziale, intermedia e finale di morte. Il certificato viene rilasciato dall’Ufficio di Medicina legale della ASL. La domanda deve essere presentata dal coniuge superstite, in mancanza dagli aventi diritto.
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