La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Dipartimento della sanità e della socialità Messaggio del Consiglio di Stato n. 6078 del 27 maggio 2008 che propone lintroduzione di una nuova legge sugli.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Dipartimento della sanità e della socialità Messaggio del Consiglio di Stato n. 6078 del 27 maggio 2008 che propone lintroduzione di una nuova legge sugli."— Transcript della presentazione:

1 Dipartimento della sanità e della socialità Messaggio del Consiglio di Stato n. 6078 del 27 maggio 2008 che propone lintroduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia Conferenza stampa del 30 maggio 2008

2 Dipartimento della sanità e della socialità Patrizia Pesenti Consigliera di Stato Direttrice del Dipartimento della sanità e della socialità Aspetti di politica familiare Conferenza stampa del 30 maggio 2008

3 Dipartimento della sanità e della socialità Istituto delle assicurazioni sociali Carlo Marazza Direttore Istituto delle assicurazioni sociali Panoramica sul contenuto del Messaggio del Consiglio di Stato Conferenza stampa del 30 maggio 2008

4 Genere di assegni familiari dal 2009 Lavoratori salariati Assegno per figli CHF 200.- mensili 0 16 anni del figlio 0 20 anni del figlio se è incapace al guadagno Già parzialmente in vigore dal 01.01.2008 Assegno di formazione CHF 250.- mensili 16 anni termine della formazione del figlio, max. 25 anni Già parzialmente in vigore dal 01.01.2008

5 Genere di assegni familiari dal 2009 Persone senza attività lucrativa Assegno per figli CHF 200.- mensili 0 16 anni del figlio 0 20 anni del figlio se è incapace al guadagno Altre condizioni particolari Assegno di formazione CHF 250.- mensili 16 anni termine della formazione del figlio, max. 25 anni Altre condizioni particolari

6 Genere di assegni familiari dal 2009 Lavoratori indipendenti Assegno per figli Nessun diritto Assegno di formazione Nessun diritto

7 Aspetti organizzativi: organi desecuzione SalariatiPSAL Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari gestite da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG Altre Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari già esistenti al 31.12.2008 Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari

8 Costi per il 2009 SalariatiPSALIndipendenti (teorico) Spesa complessiva (dato medio): CHF 190 mio Maggior spesa (dato medio): CHF 377 mio Maggior costo già assunto nella misura di ca. 2/3 nel 2008 (m. 5988) CHF 6.4 mioDato medio: CHF 16 mio

9 Finanziamento SalariatiPSAL Contributo a carico del datore di lavoro Il contributo è calcolato in % sul salario soggetto allAVS Laliquota contributiva è determinata dagli organi della Cassa competente (CAF cantonale: Consiglio di Stato) Contributo a carico della PSAL (solo PSAL che pagano più del contributo minimo AVS) Il contributo è calcolato in % (supplemento) sul contributo che la PSAL paga allAVS/AI/IPG Laliquota contributiva è determinata dal Consiglio di Stato

10 Dipartimento della sanità e della socialità Istituto delle assicurazioni sociali Anna Trisconi Rossetti Capo del servizio giuridico Istituto delle assicurazioni sociali Panoramica sulle nuove condizioni del diritto agli assegni familiari conformemente alla legge federale (LAFam) Conferenza stampa del 30 maggio 2008

11 Salariati e PSAL Persone che danno diritto agli assegni Figli (vincolo di filiazione ai sensi del CCS) Figliastri (figli del/della coniuge o partner registrato), se vivono in prevalenza nelleconomia domestica del patrigno/della matrigna o vi hanno vissuto fino alla maggiore età Affiliati, se i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le loro spese di mantenimento ed educazione Fratelli/sorelle e abiatici dellavente diritto, se questi provvede in prevalenza al loro mantenimento

12 Salariati e PSAL Affiliati Gratuitamente: eventuali prestazioni mensili di terzi coprono meno di ¼ delle spese di mantenimento (tariffario) Fratelli/sorelle e abiatici In prevalenza: eventuali contributi mensili di terzi (lavente diritto vive con il/la fratello/sorella o labiatico) risp. il contributo mensile versato dallavente diritto (che non vive con il/la fratello/sorella o labiatico) non supera limporto massimo della rendita completa per orfani dellAVS (valori 2007/2008: CHF 884.-)

13 Salariati e PSAL Ordine di priorità in caso di concorso di diritti 1.Persona che esercita attività lucrativa 2.Persona che ha lautorità parentale 3.Persona presso la quale il figlio vive in prevalenza 4.Persona alla quale è applicabile lordinamento del Cantone di domicilio del figlio 5.Persona con il reddito più elevato sottoposto allAVS

14 Salariati e PSAL Principio Per lo stesso figlio è versato un solo assegno Eccezione: assegno differenziale Se il diritto agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto è retto da legislazioni di due Cantoni diversi, al secondo avente diritto spetta un assegno differenziale, se limporto dellassegno familiare in questo Cantone è più elevato

15 Salariati Concetto di salariato È considerato salariato ai sensi della LAFam chi è definito tale dalla legislazione federale sullAVS Il salariato il cui datore di lavoro non sottostà allobbligo contributivo è considerato come un salariato per la LAFam

16 Salariati Ordinamento applicabile È applicabile lordinamento sugli assegni familiari del Cantone nel quale ha la sede legale il datore di lavoro Le succursali sottostanno allordinamento del Cantone nel quale sono situate

17 Salariati Condizioni del diritto Il salariato ha diritto agli assegni familiari se paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dellimporto annuo della rendita completa minima di vecchiaia dellAVS (valori 2007-2008 CHF 6630.- annui, risp. CHF 552.50 al mese)

18 Salariati Principio un figlio un assegno Sono versati soltanto assegni interi Limporto dellassegno non è rapportato al grado di occupazione dellavente diritto

19 Salariati Esportazione degli assegni familiari (1) È previsto da una Convenzione internazionale che prevede lesportazione Lavente diritto ha un vincolo di filiazione ai sensi del CCS con il figlio (= nessun diritto per figliastro, affiliato, fratello/sorella e abiatico) Il figlio ha meno di 16 anni (= lassegno di formazione non è esportato) Non sussiste analogo diritto per lo stesso figlio allestero

20 Salariati Esportazione degli assegni familiari (2) Lavente diritto ha un vincolo di filiazione ai sensi del CCS con il figlio Il figlio ha meno di 16 anni Non sussiste analogo diritto per lo stesso figlio allestero Campo di applicazione personale: Salariati svizzeri alle dipendenze allestero della Confederazione, di organizzazioni internazionali o di organizzazioni private di assistenza Salariati che lavorano allestero per un datore di lavoro con sede in Svizzera Salariati distaccati allestero

21 Salariati Esportazione degli assegni familiari (3) Se lavente diritto è cittadino di uno degli Stati dellUE (eccezione: Bulgaria e Romania) o di uno degli Stati dellAELS Lo Stato di domicilio del figlio non è rilevante

22 Salariati Importo dellassegno se il figlio vive allestero Principio: limporto dellassegno viene rapportato al costo della vita nello Stato di domicilio del figlio; per ladeguamento si applicano le tabelle edite dallUFAS Eccezione: cittadini degli Stati UE/AELS (eccezione: Bulgaria e Romania) (Accordo sulla libera circolazione delle persone) cittadini di Stati esteri con i quali la Svizzera ha stipulato una convenzione che prevede lesportazione

23 Persone senza attività lucrativa Concetto di PSAL Principio È ritenuta PSAL ai fini della LAFam la persona considerata tale ai sensi della legislazione sullAVS

24 Persone senza attività lucrativa Eccezione Non è considerata PSAL ai sensi della LAFam: La persona che riceve una rendita di vecchiaia AVS dopo letà ordinaria di pensionamento La persona non separata il cui coniuge lavora come indipendente La persona non separata il cui coniuge percepisce una rendita di vecchiaia AVS Il coniuge PSAL di un assicurato con attività lucrativa La persona che lavora nellazienda del coniuge e non riceve un salario

25 Persone senza attività lucrativa Ordinamento applicabile È applicabile lordinamento sugli assegni familiari del Cantone di domicilio della persona senza attività lucrativa

26 Persone senza attività lucrativa Condizioni del diritto Il reddito imponibile annuo federale (LIFD) della PSAL è inferiore al 150% di una rendita massima completa di vecchiaia dellAVS (valori 2007-2008: 39780 allanno) La PSAL non ha diritto ad una prestazione complementare allAVS/AI

27 Persone senza attività lucrativa Esportazione degli assegni familiari Principio: la PSAL non ha diritto agli assegni familiari se il figlio è domiciliato allestero Eccezione: cittadini austriaci per i figli che sono domiciliati in Austria e cittadini sloveni per i figli che sono domiciliati in Slovenia


Scaricare ppt "Dipartimento della sanità e della socialità Messaggio del Consiglio di Stato n. 6078 del 27 maggio 2008 che propone lintroduzione di una nuova legge sugli."

Presentazioni simili


Annunci Google